Misure protettive e cautelari nella composizione negoziata della crisi d’impresa: una efficiente “invenzione” giurisprudenziale

L’ordinanza in commento è di assoluto interesse nel panorama della crisi d’impresa perché, innanzi alle richieste avanzate da un’impresa di accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi e di applicazione di misure protettive e cautelari volte a ripristinare l’operatività bancaria interrotta unilateralmente dagli istituti di credito, fornisce una efficace soluzione idonea a salvaguardare gli interessi contrapposti di tutte le parti coinvolte.

Il Tribunale di Firenze ricorre alla nomina di un custode giudiziario per la gestione di un conto corrente nel quale dirottare tutte le somme liquide depositate presso le banche da una impresa segnalata dall'Autorità del Dipartimento del Tesoro USA denominata Office of Foreign Assets Control OFAC ciò al fine di evitare di esporre quelle medesime banche al rischio di essere segnalate, a loro volta, dall'OFAC per non avere interrotto i rapporti con l'impresa. Il caso affrontato dal Tribunale di Firenze Questi, in breve, i fatti della vicenda dibattuta una società toscana, operante anche in mercati esteri quale Cina e Russia, viene iscritta nella SDN list da parte dell'OFAC per asserita violazione dell'ordine esecutivo 14024 del Presidente degli Stati Uniti d'America. A seguito di questa segnalazione, gli istituti di credito di riferimento recedono dai rapporti di conto corrente temendo il rischio di essere parimenti segnalati dall'OFAC con conseguenti gravissimi e irreparabili danni. L'iscrizione in tale elenco comporterebbe, difatti, una serie di sanzioni non soltanto per coloro che sono sottoposti alla giurisdizione statunitense ma anche per chi intrattiene rapporti commerciali con i soggetti inseriti nella lista. Da qui le difficoltà ad operare della società la quale si vede costretta dapprima a rallentare e poi a sospendere l'attività non potendo completare le commesse vista l'impossibilità di acquistare i materiali e di pagare i propri dipendenti. La società, confidando di risolvere la crisi con la ripresa dell'attività e l'utilizzo dei propri fondi, attiva la procedura di composizione negoziata sulla base di un progetto di piano di risanamento con richiesta al Tribunale di Firenze di applicazione di una serie di misure protettive e cautelari volte a superare il blocco bancario mediante un ordine giudiziale di ripresa dell'operatività dei conti correnti, con divieto per gli istituti di credito di risolvere i contratti, anticiparne la scadenza ovvero revocare, anche parzialmente, le linee di credito già concesse. Ciò anche nella prospettiva di riuscire ad ottenere, nel frattempo, la cancellazione dalla SDN list. I presupposti per la concessione delle misure protettive e cautelari nella composizione negoziata della crisi Ricorda il Tribunale di Firenze, in apertura dell'articolata ordinanza in esame, che la ratio delle misure protettive previste dagli articolo 18 e ss. CCII nell'ambito della composizione negoziata della crisi – che non può definirsi procedura concorsuale, bensì percorso volto al risanamento della crisi dell'impresa attraverso trattative tra il debitore e i creditori, alla presenza di un terzo, l'esperto, che agevoli le stesse e faciliti la conclusione di un accordo – è quella di cristallizzare la situazione esistente al momento in cui le trattative vengono iniziate, e conseguentemente di agevolare il loro positivo esito. Tali misure, puntualizza il Giudice, non scattano ex lege ma, a differenza di quanto disposto dall' oramai abrogato articolo 168 l.fall., l'automatic stay previsto dal CCII nell'ambito del procedimento della composizione negoziata della crisi, pur dispiegando i suoi effetti dalla data della pubblicazione della domanda e dell'accettazione dell'esperto nel registro delle imprese, necessita del successivo intervento dell'autorità giudiziaria chiamata a confermare le misure protettive richieste dall'imprenditore. Le misure protettive sono contemplate dall'articolo 18 CCII, secondo cui, dal giorno della pubblicazione dell'istanza i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e sui diritti coni i quali viene esercitata l'attività d'impresa, né possono acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore. Alle misure protettive si affiancano le misure c.d. cautelari articolo 19 CCII di natura atipica che, invece, non hanno un contenuto predeterminato. La decisione sulla conferma delle misure protettive e sull'adozione dei provvedimenti cautelari – stante il richiamo alle norme del procedimento cautelare uniforme e la strumentalità delle misure ad assicurare l'esito positivo delle trattative – è incentrata sulla sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, orientati allo scopo cui mira la composizione negoziata vale a dire quello del risanamento dell'impresa attraverso le trattative con i creditori e con le eventuali altre parti interessate. Il fumus si traduce, allora, nella verifica di una ragionevole probabilità di raggiungere il risanamento dell'impresa all'esito delle trattative il periculum si risolve, invece, nella verifica dell'idoneità delle misure richieste a raggiungere quel risultato, sicché la loro assenza potrebbe pregiudicare il risanamento dell'impresa. La valutazione del giudice sul requisito funzionale teleologico Dalla disamina della documentazione in atti e del parere dell'esperto, nonché da quanto discusso in udienza, il Giudice reputa che la società istante si trovi in una situazione di squilibrio finanziario dovuta sostanzialmente al blocco dell'operatività bancaria recesso dai contratti di conto corrente e revoca degli affidamenti e delle aperture di credito conseguente all'inserimento della società e dei nominativi del legale rappresentante e del direttore del marketing nella SDN list ad opera dell'OFAC, in esecuzione dell'executive order 14024 del Presidente degli Stati Uniti d'America iscrizione, questa, effettuata per presunte triangolazioni con soggetti già ricompresi nella ridetta lista. Il Giudice reputa, altresì, che il piano allegato alla domanda non appare, prima facie, irrealizzabile, tenuto conto del fatto che la società fino a pochi mesi fa era assolutamente sana. Aggiunge il Tribunale che, operando l'azienda in un settore ad alta specializzazione, questa appare disporre di un importante know-how e di personale altamente specializzato, di talché potrà auspicabilmente riprendere la normale attività, una volta superata la problematica del blocco bancario, avendo già in sé le capacità e i mezzi per reinserirsi nel mercato velocemente. Applicazione delle misure protettive e cautelari a tutela dell'impresa  Il Tribunale fiorentino avverte, in breve, che l'inibizione delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore permettono, nella specie, alla società di proseguire nelle trattative senza il pericolo che iniziative individuali compromettano l'equilibrio dei rapporti tra  le parti. Tali misure permettono inoltre di proseguire l'attività della società senza che i suoi beni strumentali vengano fatti oggetto di esecuzioni individuali, sottraendoli alla loro destinazione funzionale aziendale. Stesso è a dirsi per l'inibizione della pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza in danno alla società fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive. Quanto alla specifica posizione delle banche, il Giudice ritiene sussistente il rischio di iscrizione nella SDN list nel caso in cui l'OFAC appuri loro rapporti con soggetti a loro volta già ricompresi nella lista. In dettaglio, le sanzioni previste consistono nel divieto di aprire conti correnti o conti di corrispondenza, o nell'imposizione di condizioni rigorose per il loro mantenimento, nel blocco di tutte le proprietà o gli interessi in proprietà che si trovano negli Stati Uniti o che in futuro entreranno in possesso di soggetti statunitensi. In particolare, rimane esposta a sanzioni l'istituzione finanziaria che mantiene conti, trasferisce fondi o fornisce altri servizi finanziari a titolo esemplificativo elaborazione dei pagamenti, finanza commerciale, assicurazioni a qualsiasi persona bloccata ai sensi dell'executive order 14024. In caso di iscrizione, dunque, la banca non potrebbe negoziare valute in contropartita con dollari, detenere fondi o partecipazioni di società statunitensi, detenere proprietà immobiliari negli Stati Uniti, etc. E ciò, chiarisce il Giudice, esporrebbe i propri soci, clienti e dipendenti a pregiudizi potenzialmente gravissimi, tenuto conto che ad oggi sarebbe impossibile per qualsiasi istituto di credito europeo operare sul mercato senza poter utilizzare il dollaro USA. Conclude il Tribunale di Firenze rilevando che l'inserimento nella SDN list non rappresenta, di per sé, accertamento di una violazione di legge perché è ricollegato a un fatto storico la decisione dell'OFAC che non ha efficacia diretta nell'ordinamento europeo e nazionale, e per il quale non è possibile verificare i processi motivazionali che hanno portato all'iscrizione nella lista. La soluzione giurisprudenziale idonea a contemperare interessi contrapposti II Tribunale fiorentino reputa quindi meritevole di protezione tanto gli interessi dell'impresa istante quanto quelli delle banche. Di qui la necessità di adottare un provvedimento cautelare che, da un lato, salvaguardi l'operatività corrente dell'impresa necessaria per attuare il piano di risanamento, dall'altro che eviti che le gli interessi delle banche vengano compromessi, tenuto conto che un inserimento nella SDN list sarebbe per queste ultime esiziale e foriero di conseguenze potenzialmente disastrose. La misura più idonea viene pertanto individuata dal Giudice nella nomina di un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 c.p.c. con funzioni di custode giudiziario delle somme liquide disponibili della società sotto il controllo del tribunale e dell'esperto nominato nell'ambito della composizione negoziata. Detto ausiliario è chiamato a svolgere le seguenti attività i aprire un conto corrente a lui intestato nel quale ricevere le disponibilità accreditate presso le banche ii eseguire pagamenti e ricevere incassi in nome e per conto dell'azienda nel rispetto dell'articolo 21 CCII e dunque I per la gestione ordinaria, gestire le somme su indicazione dell'imprenditore II per la gestione straordinaria, nella quale rientra anche ogni incasso o pagamento da e per l'estero, verificare che sia stato preventivamente informato l'esperto, e comunque verificare la nazionalità e/o la provenienza del cliente e/o del fornitore e se questo rientri nella SDN list. Unico precedente giurisprudenziale di merito in materia Si registra un solo precedente sul tema in questione Trib. Monza, 7 novembre 2024, emesso nel procedimento cautelare n.r.g. 7055/2024 che ha ordinato alla banca il ripristino immediato della piena operatività di tutti i rapporti bancari e finanziari intrattenuti dalla società ricorrente. La pregevole soluzione individuata dal Tribunale di Firenze è stata, per ricordare il Maestro Paolo Grossi, «inventata» nel senso etimologico del termine. Il vocabolo “invenzione” deve essere, cioè, qui inteso nel significato che hanno i vocaboli latini invenire e inventio i quali mettono a fuoco una attività consistente nel “cercare” e nel “trovare”, e dunque “scoprire cercando” cfr. Grossi, L'invenzione del diritto, Roma-Bari, 2017 Id., Il giudice civile. Un interprete, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2016, 1145 .

Giudice Soscia Premesso - che con ricorso depositato l'8.11.2024 la società in epigrafe ha chiesto che il Tribunale «1 confermi per 120 giorni, fatta salva la facoltà di proroga, le misure protettive già efficaci a decorrere dal giorno di pubblicazione nel Registro delle Imprese dell'istanza verso tutti i creditori della F. spa ad eccezione di coloro che vantano crediti da lavoro chieste congiuntamente all'istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi e, per l'effetto, provveda nei confronti di tutti i creditori ad eccezione di coloro che vantano crediti da lavoro ad inibire - la possibilità di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o di provocarne, la sospensione, il recesso o la risoluzione, o di anticiparne la loro scadenza o di modificarli in danno della società proponente anche mediante ricorso alla compensazione legale o contrattuale oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'Istanza - la possibilità di acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore e di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio di F. spa o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa - la proposizione di istanze di liquidazione giudiziale 2 inibisca a Banca Bper spa c.f. omissis , con sede in Modena MO Via omissis , Banca Cambiano 1884 spa c.f. omissis con sede in Firenze FI Viale omissis , Banco BPM spa c.f. omissis con sede in Milano MI Piazza omissis , ChiantiBanca – credito cooperativo – S.C. c.f. omissis con sede in Monteriggioni SI Via omissis , Intesa Sanpaolo spa c.f. omissis con sede a Torino TO Piazza omissis ed a Banca Monte dei Paschi di Siena spa c.f. omissis con sede in Siena SI Piazza omissis , qualsiasi facoltà anche contrattuale o ex lege prevista, di recesso e/o risoluzione dai rapporti di conto corrente ripassati con la F. spa o di quelli dei quali è già stato comunicato il recesso/revoca successivamente al 23 Agosto 2024, ordinando la prosecuzione dei rapporti con diritto alla piena operatività in conto corrente della F. spa, 3 inibisca a Banca Bper spa c.f. omissis , con sede in Modena MO Via omissis , Banca Cambiano 1884 spa c.f. omissis con sede in Firenze FI Viale omissis , Banco BPM spa c.f. omissis con sede in Milano MI Piazza omissis , ChiantiBanca – credito cooperativo – S.C. c.f. omissis con sede in Monteriggioni SI Via omissis , Intesa Sanpaolo spa c.f. omissis con sede a Torino TO Piazza omissis ed a Banca Monte dei Paschi di Siena spa c.f. omissis con sede in Siena SI Piazza omissis qualsiasi facoltà anche contrattuale o ex lege prevista, di recesso e/o risoluzione delle linee di credito comprese quelle non utilizzate delle quali è stata ordinata la revoca e/o il recesso successivamente al 23 Agosto 2024 ordinandone la prosecuzione, con divieto altresì di estinguere o ridurre la propria posizione creditoria in qualsiasi forma anche se contrattualmente prevista es. compensazione inibendone quindi recesso e risoluzione e segnalazione alla Centrale Rischi e CRIF 4 disponga nei confronti dei creditori la sospensione per 120 giorni, salva la facoltà di proroga, dei pagamenti dei relativi crediti di competenza antecedente alla domanda e di quelli che pur sorti antecedentemente, comprendono ratei che andranno a scadere nel corso del procedimento di composizione negoziata, con divieto per detti creditori di estinguere, in qualsiasi forma la propria posizione creditoria anche se contrattualmente prevista es. compensazione , impedendone quindi recesso/risoluzione/decadenza dal beneficio del termine, nonché la segnalazione alla Centrale Rischi/CRIF ove previsto nonostante il mancato puntuale pagamento di detti crediti 5 disponga nei confronti di Banca Monte dei paschi di Siena spa c.f. omissis con sede in Siena SI Piazza Salimbeni 3 e di Ford Credit Italia SPA c.f. omissis con sede in Roma RM Via omissis nel periodo della procedura di Composizione Negoziata, la sospensione dei pagamenti dei ratei a scadere, riferiti rispettivamente al finanziamento omissis Monte dei Paschi , ed a tutti quelli in corso di ammortamento con la Ford Credit Italia spa, con divieto per entrambe di estinguere o ridurre la propria posizione creditoria in qualsiasi forma anche se contrattualmente prevista es. compensazione , nonché di segnalare l'eventuale ritardo alla Centrale Rischi e CRIF inibendone quindi recesso, risoluzione e decadenza dal beneficio del termine. ** È necessario precisare che durante il tempo occorrente per la convocazione dei creditori e delle Banceh interessate dalle misure cautelari richieste, il danno già gravissimo arrecato rischierebbe concretamente di diventare irreparabile e la crisi assolutamente irreversibile. A riguardo si precisa che entro il 12 di novembre, peraltro, dovrebbero essere pagate le retribuzioni ai dipendenti. Si richiede pertanto che i provvedimenti nei confronti di cui al punto numero 2 nei confronti degli Istituti di Credito indicati ordine di consentire la normale operatività sui conti correnti con utilizzo delle giacenze attive ed accredito dei Bonifici/RIBA in entrata vengano emessi immediatamente inaudita altera parte, con fissazione dell'udienza di comparizione al solo fine della conferma o revoca del provvedimento» - che l'esperto nominato dalla Camera di Commercio, dott. F.T., ha depositato il proprio parere il 19.11.2024 - che si sono costituiti i creditori H. s.r.l., ELE.MAC.- A.E. s.r.l., Z. s.r.l., SI. S.p.A., M.S., B. & SA. s.r.l., Autotrasporti CO. s.r.l., S.C. S.p.a., AG. s.r.l., nonché gli istituti di credito Bper Banca S.p.a., Intesa San Paolo S.p.a., Banca Cambiano 1884 S.p.a., Banco BPM S.p.a., Chiantibanca – Credito Cooperativo, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - che la società ricorrente, i creditori costituiti e l'esperto sono comparsi all'udienza del 25.11.2024, all'esito della quale il giudice ha riservato la decisione, previa assegnazione di termini differiti per note alla ricorrente 3 giorni e agli istituti di credito successivi 4 giorni Osserva 1 La situazione della ricorrente, il piano di risanamento proposto e le misure richieste Dalla narrativa di cui al ricorso emerge che la F. è società fondata nel 1986 come azienda a conduzione familiare operante nel settore della progettazione, produzione, riparazione, manutenzione e commercializzazione di macchine utensili industriali. Nel corso degli anni F., grazie a investimenti in ricerca, innovazione e sviluppo e alle competenze acquisite, avrebbe ideato e prodotto macchine sempre al passo con le richieste di mercato, che sarebbero state impiegate in disparati settori, quali meccanica generale, stampistica, carpenteria, moda, con diversificazione dei prodotti adeguata alle esigenze dei clienti, adottando un modello di business incentrato su una combinazione di produzione su commessa di macchinari standard e personalizzazione del prodotto su richiesta della clientela, con la quale si sarebbe instaurato un rapporto duraturo grazie ai correlati servizi di assistenza post vendita che l'impresa fornirebbe. Negli anni F. avrebbe registrato un'importante crescita sul mercato italiano ed estero, con particolare riferimento alla produzione e vendita di macchine utensili consistenti in centri di lavoro a 3/4/5 assi a montante e a colonna mobile. Nel 2021 la società si è trasformata da s.r.l. in S.p.a. attualmente svolgerebbe la propria attività nella sede legale e operativa in omissis , conterebbe 28 dipendenti e avrebbe registrato un fatturato rispettivamente di 10 milioni di euro, 11,8 milioni di euro e 8,2 milioni di euro negli ultimi tre anni non avrebbe mai avuto problemi economici o di indebitamento, riuscendo a lavorare con le giacenze di cassa, senza ricorrere alle linee di credito pur concesse dalle banche, e ciò fino al 24.8.2024. In quella data gli istituti di credito avrebbero repentinamente bloccato l'operatività bancaria della società, conducendola in uno stato di crisi temporanea, ma che in assenza di misure protettive potrebbe diventare irreversibile. Ciò sarebbe dovuto all'inserimento, il 23.8.2024 dei nominativi di F., del suo amministratore e del suo direttore del marketing nella SDN list da parte dell'Office of Foreign Assets Control OFAC , autorità del Dipartimento del Tesoro USA, per asserita violazione dell'ordine esecutivo 14024 del Presidente degli Stati Uniti d'America. A seguito di tale inserimento, gli istituti avrebbero attuato il blocco dell'operatività bancaria con recesso o risoluzione dei rapporti di conto corrente e la revoca delle aperture di credito e dei fidi entrambi non utilizzati , chiedendo l'indicazione di un IBAN di altro intermediario dove versare le giacenze attive in conto docc. da numero 14 a numero 20 ricorso . L'improvviso recesso dai rapporti da parte delle banche e l'indisponibilità di altri operatori bancari comprese Poste Italiane di accendere nuovi conti avrebbe comportato l'impossibilità di utilizzare le somme teoricamente custodite dalle banche. Il blocco totale di qualsiasi tipo di operazione bonifici in uscita/entrata, pagamenti F24, accrediti RIBA, addebiti RID avrebbe evidentemente comportato l'impossibilità per l'impresa di esercitare normalmente la propria attività e di effettuare i pagamenti soprattutto a dipendenti e fornitori , salvo limitatissimi e temporanee eccezioni, pur essendovi più che sufficienti giacenze nei propri conti in poco tempo, mentre si adoperava per reperire informazioni sulle ragioni dell'inserimento nella SDL list, F. avrebbe visto prima rallentare e poi sospendere l'attività aziendale, non potendo completare le commesse in essere per assenza dei materiali necessari, l'impossibilità di acquistarli e per l'impossibilità di pagare i propri dipendenti. Quanto alle possibili ragioni dell'inserimento nella lista, F. ha affermato che nel corso degli anni avrebbe sviluppato i propri mercati esteri esportando prodotti anche in Cina e in Russia, ma che, a seguito dello scoppio del conflitto Russia-Ucraina e dell'inasprimento dei rapporti tra il Blocco USA-Nato e il blocco Russia-Cina e alleati e dell'entrata in vigore delle sanzioni previste dalla normativa europea volte a evitare il rischio di triangolazioni che permettano il trasferimento dei beni a duplice uso, cioè civile e militare, a utilizzatori finali russi , ogni esportazione sarebbe sempre stata preceduta dall'autorizzazione dell'Unità per le Autorizzazioni dei Materiali di Armamento UAMA , ufficio istituito presso il Ministero degli Esteri. Negli Stati Uniti, invece, vigerebbero regole in parte diverse da quelle europee lì l'OFAC, sulla base di proprie informazioni e dell'ordine esecutivo 14024 del Presidente USA, avrebbe il potere di inserire nella SDN list nominativi di persone che ritiene abbiano violato la norma, rappresentando una minaccia per la sicurezza nazionale l'apposizione in tale elenco comporterebbe una serie di sanzioni per tutti coloro che sono sottoposti alla giurisdizione statunitense e per coloro che intrattengono rapporti commerciali con i soggetti inseriti nella lista. La vicenda che avrebbe portato all'iscrizione di F. sarebbe la seguente nel mese di giugno sarebbero stati inseriti nella SDN list una serie di società e un agente di commercio russo quest'ultimo avrebbe collaborato con tali società al fine di acquistare macchinari destinati in realtà utilizzatori russi tra i soggetti iscritti comparirebbe una società cinese, con la quale F. aveva in passato intessuto rapporti commerciali sempre autorizzati dall'UAMA , e che era destinataria di un macchinario venduto previa acquisizione di autorizzazione UAMA in fase di trasporto nel mese di giugno 2024 proprio in tale mese, la stessa sarebbe stata iscritta nell'elenco. Di conseguenza, come previsto dalla normativa statunitense, anche F. sarebbe stata a sua volta inserita nella lista, in quanto avrebbe avuto rapporti commerciali con il soggetto cinese “listato”, avendo proseguito e curato il trasporto del macchinario, richiedendone il pagamento. In pratica F., il suo amministratore e il direttore del marketing sarebbero stati inseriti perché avrebbero contribuito a evadere gli ordini per la rete di imprese messa in piedi dall'agente russo anche dopo la segnalazione del 12.6.2024, ma ciò, secondo la ricorrente, sarebbe avvenuto inconsapevolmente, non essendo a conoscenza dell'inserimento, medio tempore, del soggetto cinese nella lista. Tanto premesso, e a prescindere dall'efficacia di un provvedimento amministrativo di un paese terzo nell'ordinamento comunitario e nazionale e delle circostanze per cui F. sarebbe stata coinvolta nella vicenda, la società ha evidenziato come le determinazioni delle banche rappresenterebbero l'unica causa della crisi. La società si sarebbe subito attivata, contattando legali statunitensi, al fine di gestire i rapporti con l'OFAC e addivenire al delisting dalla SND list tuttavia, a causa del blocco bancario, F. ad oggi sarebbe paralizzata nella sua normale operatività, non potendo pagare i fornitori e acquisire i materiali per completare le commesse acquisite addirittura, le banche si sarebbero rifiutate anche di effettuare i pagamenti degli stipendi ai dipendenti. La società, confidando di poter risolvere la crisi con la ripresa dell'attività e l'utilizzo dei propri fondi, ha attivato la procedura di composizione negoziata sulla base di un progetto di piano di risanamento con richiesta di misure protettive e cautelari, finalizzate pag. 11 ricorso • «alla ripresa dell'operatività dei conti correnti attivi, per poter far fronte al pagamento dei dipendenti e dei fornitori strategici per l'approvvigionamento dei materiali necessari al completamento delle commesse in corso, delle commesse ricevute negli ultimi due mesi e delle nuove commesse che presumibilmente perverranno dalla clientela nel corso dei prossimi mesi • Alla continuazione dei contratti pendenti e delle commesse in corso, impedendo che il ritardo o le inadempienze verificatesi negli ultimi due mesi possa permettere alle controparti di risolvere i contratti, anticiparne la scadenza oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di richiesta delle misure • alla dilazione almeno a sei mesi del pagamento dei fornitori non strategici». Il tutto al fine di permettere all'azienda di riprendere la normale operatività, e di attuare la procedura di delisting, per la quale la società avrebbe contattato un importante studio legale a Washingtonumero Il risanamento, secondo F., potrebbe attuarsi attraverso due soluzioni, e cioè 1 un'ipotesi di continuità diretta, attraverso la rimozione dalla SDN list in tempi relativamente contenuti 2 un'ipotesi di continuità indiretta mediante affitto o cessione di azienda a terzi. Il raggiungimento degli obiettivi indicati passerebbe attraverso la ripresa dell'attività e l'utilizzo dei flussi come indicati nel Piano e basati sui seguenti elementi «1 completamento delle lavorazioni che sono state sospese temporaneamente a seguito del blocco di operatività dei conti correnti bancari e della conseguente inoperatività dell'azienda la previsione dei flussi di cassa in entrata si basa sulle condizioni previste dai contratti già stipulati la previsione dei flussi di cassa in uscita si basa sulle indicazioni ricevute dall'azienda sui costi dei materiali mancanti per il completamento dei macchinari, il cui sostenimento avverrà nel mese di Novembre 2024 2 completamento delle sei commesse pervenute nell'ultimo bimestre Settembre – Ottobre 2024 la previsione dei flussi di cassa in entrata si basa sugli accordi contrattuali la previsione dei flussi di cassa in uscita si basa sulla ripartizione dei costi dei materiali necessari alla produzione dei macchinari, con le seguenti dilazioni di pagamento 20% alla conferma d'ordine, 20% alla consegna, 30% a 30 giorni ed il rimanente 30% a 60 giorni. 3 conseguimento di nuove commesse che si ipotizza arrivino nel corso del periodo Ottobre 2024 – Marzo 2025 previste per numero 5 commesse a bimestre per un totale di numero 15 commesse nel semestre di riferimento , con il conseguimento di ricavi di vendita bimestrali per € 1.760.000,00. Tale ipotesi risulta coerente con i ricavi conseguiti nell'anno 2023 – in condizioni normali - pari ad € 13.832.035,01 con ricavi mensili medi ponderati pari ad € 1.152.670,00 . I flussi di cassa in entrata generati da tali commesse presumono l'incasso del 30% all'ordine, del 50% alla consegna e del rimanente 20% a 60 gg dalla consegna. Si presume un tempo medio di lavorazione di circa tre mesi per ogni macchinario i flussi di cassa in uscita considerano un'incidenza dei costi specifici sul valore dei ricavi di circa 60% e dei costi totali sul valore dei ricavi di circa 87%. Le condizioni di pagamento prevedono un 20% all'ordine, 40% alla consegna e 40% a 60 giorni». Tutto ciò tenuto conto del fatto che la società starebbe ultimando lavorazioni e consegne di sette macchinari commissionati dalla clientela, per un valore di oltre 4,5 milioni di euro. La società ha poi esposto le motivazioni per le quali ritiene perseguibile il risanamento, tenuto conto che la crisi non sarebbe legata a ragioni di natura endogena, ma allo stato di momentanea inoperatività dell'azienda, che, se subito eliminato, porterebbe al ritorno della normale attività produttiva, avendo l'azienda conservato le sue piene capacità in termini di know-how e di capitale umano. Inoltre, il completamento delle commesse permetterebbe di consolidare le somme già incassate a titolo di anticipi per oltre un milione di euro e di evitare che gli stessi si trasformino in debiti. Con la conferma delle misure protettive e l'adozione delle misure cautelari, F. «pagherà in via prioritaria dipendenti e nuove forniture necessarie alle esecuzioni delle commesse in corso e di quelle che saranno eseguite nella fase della Composizione negoziata, soddisfacendo di volta in volta anche i debiti pregressi dei fornitori che, continuando a fornire la F., si dimostreranno strategici. A tal fine richiede, ai sensi di legge, non solo che non siano risolti i rapporti in corso ma, anche, di poter sospendere i pagamenti e le scadenze di pagamento per debiti pregressi che matureranno dopo la domanda». In sintesi, queste sono le richieste della ricorrente - quanto alle misure protettive, F. chiede specificamente di inibire «A la possibilità di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o di provocarne, la sospensione, il recesso o la risoluzione, o di anticiparne la loro scadenza o di modificarli in danno della società proponente anche mediante ricorso alla compensazione legale o contrattuale oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'Istanza. B la possibilità di acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore e di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa C la proposizione di istanze di liquidazione giudiziale» - quanto alle misure cautelari, F. chiede «D la specifica misura cautelare di inibire agli Istituti di credito presso cui sono ancora in giacenza le somme di propria spettanza qualsiasi facoltà anche contrattuale o ex lege prevista, di recesso e/o risoluzione dai rapporti di conto corrente ripassati con la F. spa, o dei quali è stato comunicato il recesso/revoca successivamente al 23 Agosto 2024, ordinando la prosecuzione del rapporto ed il ripristino dell'ordinaria operatività in conto corrente, permettendo sia pagamenti in uscita sia incassi in entrata. La misura in questione è determinante e propedeutica per il superamento della crisi in quanto, senza la possibilità di utilizzo del conto corrente è impossibile esercitare alcuna forma di attività dell'impresa. Com'è noto ormai è di fatto obbligatorio utilizzare il conto corrente sia per ragioni di tracciamento di flussi, per ragioni fiscali nonché per ragioni di limitazioni all'uso del contante. A tali obblighi non può che conseguirne il diritto da parte dell'imprenditore all'utilizzo del conto corrente e delle proprie giacenze, il tutto nel rispetto dei principi fondamentali Europei e Nazionali a tutela del libero esercizio dell'attività d'impresa e di tutela della proprietà privata E Inibire alle Banche qualsiasi facoltà anche contrattuale o ex lege prevista, di recesso e/o risoluzione delle linee di credito comprese quelle non utilizzate delle quali è stata ordinata la revoca e/o il recesso successivamente al 23 Agosto 2024 ordinandone la prosecuzione, con divieto altresì di estinguere o ridurre la propria posizione creditoria in qualsiasi forma anche se contrattualmente prevista es. compensazione inibendone quindi recesso e risoluzione e segnalazione alla Centrale Rischi e CRIF F un provvedimento di sospensione dei pagamenti di debiti pregressi di tutti i creditori per 120 giorni, salva la facoltà di proroga, ed in particolare per i crediti sorti e scaduti antecedentemente alla domanda e di quelli che pur sorti antecedentemente, comprendono ratei che andranno a scadere nel corso del procedimento di composizione negoziata, con divieto per detti creditori di estinguere, in qualsiasi forma la propria posizione creditoria anche se contrattualmente prevista es. compensazione , impedendone quindi recesso/risoluzione/decadenza dal beneficio del termine nonché la segnalazione alla Centrale Rischi/CRIF over previsto nonostante il mancato puntuale pagamento di detti crediti. G un provvedimento di sospensione dei pagamenti dei ratei a scadere nel periodo della procedura di Composizione Negoziata nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena e riferiti al finanziamento omissis , nonché di Ford Credit Italia spa e riferiti a diversi finanziamenti in corso di ammortamento, con divieto per entrambe di estinguere o ridurre la propria posizione creditoria in qualsiasi forma anche se contrattualmente prevista es. compensazione , nonché di segnalare l'eventuale ritardo alla Centrale Rischi e CRIF inibendone quindi recesso, risoluzione e decadenza dal beneficio del termine. Quanto a MPS trattasi di finanziamento per il quale la Banca ha già comunicato che in caso di mancata cancellazione della F. dalla SDN List entro il 10 aprile 2025, dichiarerà la decadenza del beneficio del termine ed escuterà la garanzia MCC. Quanto a Ford Credit italia trattasi di finanziamenti per l'acquisto di mezzi utilizzati per l'attività». Tanto premesso, la ricorrente ha concluso come riportato in premessa. Con decreto del 12.11.2024 il giudice ha adottato, inaudita altera parte, il provvedimento cautelare richiesto al sub 2 delle conclusioni di cui al ricorso, assegnando termine per la notifica e fissando l'udienza al 25.11.2024. Alla richiesta di misure si sono opposti gli istituti di credito costituiti. Comparsi l'imprenditore, l'esperto dott. Francesco Terzani e le altre parti all'udienza del 25.11.2024, il giudice ha riservato la decisione, previa assegnazione di termine di 3 giorni per note alla ricorrente e di termine di successivi 4 giorni agli istituti bancari per repliche. 2 La verifica dei presupposti per la conferma/concessione delle misure. Va premesso che, come evidenziato da certa dottrina e dalle prime decisioni dei tribunali di merito, la ratio delle misure protettive introdotte per la prima volta nel nostro ordinamento dagli articolo 6 e ss., D.L. 118/2021 e, oggi, previste dagli articolo 18 e ss., CCII, nell'ambito della composizione negoziata della crisi – che non può definirsi procedura concorsuale, bensì percorso volto al risanamento della crisi dell'impresa attraverso trattative tra il debitore e i creditori, alla presenza di un terzo, l'esperto, che agevoli le stesse e faciliti la conclusione di un accordo – è quella di cristallizzare la situazione esistente al momento in cui le trattative vengono iniziate, e conseguentemente di agevolare il loro positivo esito. È noto, poi, che le misure in questione non scattino ex lege ma, a differenza di quanto disposto dall' oramai abrogato articolo 168, L.F., l'automatic stay previsto dal CCII nell'ambito del procedimento della composizione negoziata della crisi, pur dispiegando i suoi effetti dalla data della pubblicazione della domanda e dell'accettazione dell'esperto nel registro delle imprese, necessita del successivo intervento dell'autorità giudiziaria, che è chiamata a confermare le misure protettive richieste dall'imprenditore. Le misure protettive in questione, come è noto, sono espressamente indicate nell'articolo 18, comma 1, CCII, secondo cui, dal giorno della pubblicazione dell'istanza i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e sui diritti coni i quali viene esercitata l'attività d'impresa, né possono acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore. Merita inoltre attenzione sottolineare gli ulteriori effetti “naturali” dell'istanza di conferma di misure protettive, previsti dai commi 4 e 5 dell'articolo 18, CCII, a mente dei quali • non può essere pronunciata nei confronti dell'imprenditore la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata salvo che il tribunale revochi le misure protettive • i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza. Tali effetti si pongono in posizione di alterità rispetto alle misure, come dimostra la dizione normativa – in entrambi i commi il codice li considera come conseguenze distinte dalle misure stesse comma 4 non può essere pronunciata sentenza «salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive» comma 5 «i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono rifiutare […]» – ma, comunque, seguono la sorte delle misure in sede di conferma o revoca. Alle misure protettive c.d. semi-automatiche sopra descritte si affiancano poi le misure c.d. “cautelari”, di natura atipica, che invece non hanno un contenuto predeterminato invero il codice parla, nell'articolo 19, di “provvedimenti cautelari”, che vengono pronunciati dal giudice all'esito della convocazione dell'imprenditore, dei creditori e degli eventuali terzi interessati, «necessari per condurre a termine le trattative». Deve rilevarsi poi che la decisione sulla conferma delle misure protettive e sull'adozione dei provvedimenti cautelari – stante il richiamo alle norme del procedimento cautelare uniforme di cui agli articolo 669 bis, e ss., c.p.c., e la strumentalità delle misure ad assicurare l'esito positivo delle trattative nell'ambito della composizione negoziata – debba essere incentrata sul positivo riscontro dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, declinati, ovviamente, al precipuo scopo cui mira la composizione negoziata, che è quello del risanamento dell'impresa attraverso le trattative con i creditori e con le eventuali altre parti interessate. In particolare, nell'ambito del presente procedimento i presupposti di cui sopra devono essere declinati, quanto al fumus, nel senso della verifica di una ragionevole probabilità di raggiungere il risanamento dell'impresa all'esito delle trattative, e, quanto al periculum, nel senso della verifica dell'idoneità delle misure richieste a raggiungere quel risultato, sicché la loro assenza potrebbe pregiudicare il risanamento. Venendo al riscontro dei requisiti per l'accesso alla composizione negoziata – che il giudice è tenuto comunque a verificare in questa fase, connotata dai caratteri della giurisdizionalità, mancanti invece nel procedimento attivato presso la camera di commercio e nelle trattative con i creditori agevolate dall'esperto – deve osservarsi come non vi siano dubbi sul requisito soggettivo, ovvero la qualifica di imprenditore della società ricorrente, né su quello oggettivo, e cioè il trovarsi «nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a o b , oppure quando si trova anche soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza», come previsto dall'articolo 12, comma 1, CCII nella nuova formulazione introdotta dal d.lgs. 136/2024. Nel caso di specie, come si evince dalla documentazione in atti, dal parere dell'esperto e da quanto è emerso all'udienza, risulta che la società si trovi in una situazione di squilibrio finanziario, dovuta sostanzialmente al blocco dell'operatività bancaria – recesso dai contratti di conto corrente e revoca degli affidamenti e delle aperture di credito che, invero, non sarebbero mai state utilizzate – conseguente all'inserimento della società e dei nominativi del legale rappresentante e del direttore del marketing nella SDN list ad opera dell'OFAC, in esecuzione dell'executive order 14024 del Presidente degli Stati Uniti d'America, come integrato e modificato dall'executive order 14114, iscrizione effettuata per presunte triangolazioni con soggetti già ricompresi nella lista, che avrebbero favorito l'approdo in Russia di beni utilizzabili a scopi militari. Quanto al requisito funzionale teleologico sopra citato, collegato alla verifica del fumus boni iuris, della ragionevole perseguibilità del risanamento dell'impresa, deve ribadirsi come, non essendo previsto dal sistema alcun “controllo all'ingresso”, ed essendo invece automatica la nomina dell'esperto al momento della proposizione dell'istanza nella piattaforma telematica sul sito istituzionale della camera di commercio, il primo vaglio sulla sua sussistenza è effettuato in questa sede dal giudice, che baserà le proprie valutazioni, in primo luogo, sulla documentazione in atti e sul parere reso dall'esperto ai sensi dell'articolo 19, comma 4, CCII infatti, il giudice solo “se occorre” nomina un ausiliario ex articolo 68, c.p.c. . Nel caso di specie il requisito in questione può dirsi integrato. Va osservato che, come detto, fino al mese di agosto 2024 F. era una società sostanzialmente sana. L'esperto nel proprio parere riferisce infatti che «I bilanci della F. Spa presentavano un andamento economico, patrimoniale e finanziario positivo. In particolare dal bilancio riferito alla data del 31 dicembre 2023 emerge un volume dei ricavi di euro 13.832.035, crescente nell'ultimo triennio, una discreta capitalizzazione, patrimonio netto di euro 5.506.676,00 e un ottimo risultato economico di periodo utile dopo le imposte euro 1.314.677,00 . Da un punto di vista finanziario la società non ricorreva abitualmente ad indebitamento, salvo sporadiche operazioni, rilevando alla data di chiusura dell'esercizio una notevole consistenza di disponibilità liquide euro 3.921.581 . Dal colloquio che il sottoscritto ha avuto con il legale rappresentate della F., Sig. M.F., l'anno 2024 si preannunciava forse migliore rispetto ai precedenti in quanto il portafoglio ordini appariva consistente e tale da raggiungere anche per l'anno in corso gli obiettivi di fatturato preposti». Tuttavia, continua l'esperto nell'analisi della situazione della società, la vicenda relativa all'iscrizione della società nella lista OFAC ha «generato uno stato di crisi evidente e ben comprensibile in quanto le conseguenze reputazionali della società e di conseguenza quelle operative hanno prodotto una crisi aziendale repentina ed immediata. La decisione unilaterale ed immediata degli istituti di credito di sospendere l'operatività dei conti correnti e successivamente chiedere la risoluzione dei rapporti ha posto la società in una condizione di inevitabile crisi. È importante sottolineare che nessun istituto di credito, né quelli con i quali la F. intratteneva rapporti né altri si sono resi disponibili a concedere l'operatività del conto corrente, congelando di fatto le disponibilità liquide presenti sui conti correnti stimate in circa 1 mln di euro. Tale contesto aziendale letto congiuntamente alla risonanza mediatica dell'evento ha creato una situazione di allarme nei fornitori, negli agenti di commercio e negli stessi dipendenti, senza parlare delle conseguenze reputazionali nei confronti dei clienti, a seguito di una incapacità dell'azienda di adempiere agli impegni assunti, basti pensare agli ordini accettati per forniture non ancora eseguiti oppure in merito alla capacità dell'azienda di fornire assistenza sui macchinari già venduti». Quanto alle soluzioni proposte per uscire dalla crisi, emerge come la prima prospettata, quella della continuità diretta, non sia allo stato facilmente percorribile, e ciò per vari motivi 1 non sono noti né i tempi né le modalità della procedura di cancellazione della F. dalla lista OFAC, anzi è incerto se ciò possa effettivamente avvenire, non conoscendosi i processi decisionali delle autorità amministrative e giurisdizionali statunitensi 2 come si legge nel parere, la società si è rivolta a vari professionisti, i quali in alcuni casi hanno manifestato fin da subito la loro mancanza di conoscenza del particolare settore giuridico, in altri hanno paventato soluzioni senza ottenere risultato alcuno infine, la società ha contattato direttamente un legale a Washington, «con il quale è apparso complesso anche solo conferire una lettera di incarico oltre ai notevoli costi da sostenere» 3 tenuto conto della sospensione dell'attività per un periodo di circa tre mesi, le inevitabili conseguenze economiche e reputazionali subite potrebbero compromettere il ritorno alla piena operatività dell'azienda. Appare invece più percorribile la seconda soluzione della continuità indiretta, con la cessione dell'azienda a terzi, in modo da “slegare” la stessa dal nome – oggi compromesso per le banche – di F. e riprendere al più presto la piena operatività. Il piano allegato alla domanda non appare, prima facie, irrealizzabile, tenuto conto del fatto che, come già sopra osservato, la società fino a pochi mesi fa era assolutamente sana, tant'è che non aveva necessità di utilizzare i fidi e gli altri affidamenti in essere stipulati con gli istituti di credito. Va poi osservato che l'azienda opera in un settore ad alta specializzazione, appare avere un importante know-how e dispone di personale altamente specializzato, di talché potrà auspicabilmente riprendere la normale attività, una volta superata la problematica del blocco bancario, avendo già in sé le capacità e i mezzi per reinserirsi nel mercato velocemente. 3 Le misure protettive e i provvedimenti cautelari Venendo alla valutazione del presupposto del periculum e, dunque, della conferma o meno delle misure, dovrà verificarsi se le misure richieste possano agevolare le trattative e le azioni previste dal piano di risanamento proposto. L'obiettivo impellente è, nel caso di specie, quella di garantire l'operatività dell'azienda nel periodo necessario al delisting ipotesi poco probabile, almeno nel breve periodo o al trasferimento dell'azienda. In altre parole, deve essere data la possibilità all'impresa di effettuare quantomeno le operazioni bancarie correnti, al fine di pagare dipendenti, contributi, imposte e fornitori, e di riprendere così il normale ciclo economico, tenuto conto che occorre al più presto completare le commesse già acquisite per le quali, come è ovvio, occorre pagare fornitori e dipendenti ed eventualmente acquisirne nuove. Nel frattempo, occorre che il patrimonio dell'imprenditore, in questo momento impossibilitato – a causa del blocco bancario – a effettuare pagamenti – che sarebbero stati normalmente eseguiti se non vi fosse stato il blocco – non venga aggredito da singoli creditori, anche al fine di non disgregare il complesso aziendale. Alla luce di quanto esposto, devono ritenersi adeguate e funzionali al buon esito delle trattative e al risanamento dell'impresa le misure protettive semi-automatiche, che pertanto devono essere confermate, così come gli effetti automatici connessi alle stesse, come sopra descritti, tenuto conto che iniziative individuali dei creditori potrebbero compromettere l'attuazione del piano, bloccando di fatto l'operatività della società, che al contrario va salvaguardata in questa fase, proprio per evitare il fallimento della proposta di risanamento. Dunque, sulla base delle informazioni fino a questo momento a disposizione e della relazione dell'esperto, deve ritenersi che le misure protettive prodottesi fin dal momento della pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese e di cui oggi si chiede la conferma, siano strumentali al buon esito delle trattative, che potrebbero essere pregiudicate da iniziative individuali dei creditori così precludendo il piano di risanamento. L'inibizione delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore permettono, nel caso di specie, alla società di proseguire nelle trattative senza il pericolo che iniziative individuali compromettano l'equilibrio dei rapporti tra le parti le misure permettono inoltre di proseguire l'attività della società senza che i beni strumentali per l'esercizio dell'impresa vengano fatti oggetto di esecuzioni individuali, sottraendoli alla loro destinazione funzionale aziendale. Stesso è a dirsi per l'inibizione della pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza in danno alla società fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive. L'imprenditore ha chiesto inoltre l'emissione di provvedimenti cautelari, indicati ai nnumero 2 e 3 del ricorso, uno dei quali l'inibizione alle banche di qualsiasi facoltà anche contrattuale o ex lege prevista, di recesso e/o risoluzione dai rapporti di conto corrente ripassati con la F. spa o di quelli dei quali è già stato comunicato il recesso/revoca successivamente al 23 agosto 2024, e l'ordine di prosecuzione dei rapporti con diritto alla piena operatività in conto corrente della F. spa è stato concesso inaudita altera parte. Gli istituti di credito hanno chiesto la revoca del provvedimento adottato e si sono opposti alla concessione degli altri provvedimenti cautelari richiesti nei loro confronti. I motivi per i quali le banche ritengono che i provvedimenti cautelari non possano essere concessi possono essere così riassunti. a Legittimità e validità del recesso le banche si sarebbero avvalse della facoltà, prevista nei contratti di conto corrente, di recedere dal rapporto, comunicando nei termini contrattuali il relativo preavviso. Le banche avrebbero inoltre messo a disposizione a F. le somme depositate in conto. b Inammissibilità di un provvedimento che impone un facere le misure cautelari, pur avendo libertà di contenuto, non potrebbero far ottenere risultati non conseguibili con i mezzi ordinari, come l'obbligo di facere infungibile di ripristino dell'operatività dei conti, per i quali, in alcuni casi, alla data del deposito della domanda era già stato comunicato il recesso e decorso il termine di cui al preavviso, con la conseguenza che il contratto sarebbe già stato sciolto e che non sarebbe possibile una sua reviviscenza c Efficacia delle sanzioni amministrative USA e grave pregiudizio per gli istituti di credito le sanzioni secondarie, imposte a soggetti non statunitensi, avrebbero una componente extraterritoriale che inciderebbe sull'operatività concreta delle banche, le quali rischierebbero a loro volta di essere inserite nella SDN list e quindi, di soggiacere alle stesse sanzioni, che sarebbero esiziali per gli istituti di credito. La misura cautelare imporrebbe un sacrificio sproporzionato rispetto al pregiudizio che rischiano di subire le banche, posto che l'inserimento nella SDN list impedirebbe sostanzialmente l'utilizzo del dollaro e rapporti con qualsiasi ente o azienda americana, con i conseguenti e prevedibili effetti disastrosi e irreparabili. Partendo da quest'ultimo punto, che appare dirimente ai fini del decidere, occorre osservare che, effettivamente, alla luce del contenuto dell'executive order 14024, come modificato e integrato, e della lettura della “Updated Guidance for Foreign Financial Institutions on OFAC Sanctions Authorities Targeting Support to Russia's Military-Industrial Base” documento rinvenibile sul sito dell'OFAC e specificamente rivolto, come si evince dal titolo, alle istituzioni finanziarie non statunitensi , vi è il rischio per le banche di essere iscritte nella SDN list nel caso in cui l'OFAC appuri che le stesse abbiano rapporti con soggetti a loro volta già ricompresi nella lista e cioè con i soggetti definiti come “Russia's Military-Industrial Based”, nel quale sono ricomprese anche tutte le persone bloccate ai sensi dell'E.O. 14024 . Le sanzioni previste consistono nel divieto di aprire conti correnti o conti di corrispondenza, o nell'imposizione di condizioni rigorose per il loro mantenimento, nel blocco di tutte le proprietà o gli interessi in proprietà che si trovano negli Stati Uniti o che in futuro entreranno in possesso di soggetti statunitensi. In particolare, è esposta a sanzioni l'istituzione finanziaria che mantiene conti, trasferisce fondi o fornisce altri servizi finanziari ad es. elaborazione dei pagamenti, finanza commerciale, assicurazioni a qualsiasi persona bloccata ai sensi dell'E.O. 14024. In caso di iscrizione, dunque, la banca non potrebbe negoziare valute in contropartita con dollari, detenere fondi o partecipazioni di società statunitensi, detenere proprietà immobiliari negli Stati Uniti, ecc. ciò esporrebbe i propri soci, clienti e dipendenti a pregiudizi potenzialmente gravissimi, tenuto conto che ad oggi sarebbe impossibile per qualsiasi istituto di credito europeo operare sul mercato senza poter utilizzare il dollaro USA. Dunque, anche ai fini del rispetto degli obblighi di vigilanza prudenziale, le banche hanno avuto nel caso di specie la necessità di attivarsi per evitare qualsiasi rischio di potenziale default, e hanno deciso di recedere da tutti i rapporti con F., soggetto inserito nella SDN list. Tuttavia, se da un lato tale condotta appare in astratto conforme ai doveri di protezione e di riduzione del rischio in capo agli istituti di credito, dall'altro l'inserimento nella SDN list da parte di un'autorità americana di un soggetto imprenditoriale operante nell'Unione Europea, incidendo in modo così dirompente e sulla vita stessa dell'impresa, non appare conforme alle minime esigenze di tutela della libertà di iniziativa economica e di diritto di difesa garantite dal diritto interno e unionale, posto che, per gli effetti indiretti delle sanzioni, tale inserimento decreta di fatto la fine dell'azienda. Le sanzioni secondarie in oggetto, invero, risultano essere strumenti punitivi, di coazione indiretta, volti a isolare soggetti che, a insindacabile – e imperscrutabile – giudizio di un'autorità amministrativa extracomunitaria, avrebbero commercializzato beni o servizi che – sempre secondo tale autorità – hanno visto come utilizzatori finali soggetti russi. Deve ribadirsi che gli executive orders del Presidente USA e gli atti dell'OFAC, pur spiegando effetti di fatto nei confronti di soggetti non americani, colpendo, come nel caso di specie, gli interessi delle banche, non hanno alcuna efficacia nell'ordinamento dell'Unione Europea, che ha da tempo emanato regolamenti recanti norme restrittive nei confronti della Russia a seguito delle prime tensioni con l'Ucraina, risalenti al 2014, e dell'invasione del 2022. Tra i più importanti atti normativi al riguardo, in attuazione delle decisioni in tema di Politica Estera Comunitaria, possono citarsi - il regolamento UE numero 269/2014, “concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina”, come modificato dal regolamento UE numero 2022/1273, che prevede il congelamento delle risorse economiche di soggetti individuati come responsabili di azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina – elencati in apposita lista allegata – e il divieto di mettere a disposizione risorse economiche di qualsiasi tipo in favore di tali soggetti - il regolamento UE numero 833/2014, “concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina”, il quale prevede, per quello che qui interessa - il divieto «di vendere, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie a duplice uso, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia, se i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a un uso militare ovvero a un utilizzatore finale militare» articolo 2 - la necessità di un'autorizzazione preventiva data dalle autorità competenti in Italia il Ministero degli Affari Esteri «per vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le tecnologie elencate nell'allegato II, anche non originarie dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o in qualsiasi altro paese, se tali attrezzature o tecnologie sono destinate a un uso in Russia», nelle modalità stabilite dal reg. CE numero 428/2009 articolo 3 - il divieto di «a fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari, o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia b fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione o garanzia dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione della relativa assistenza tecnica, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia c fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie a duplice uso, o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni o tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia, se i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a un uso militare ovvero a un utilizzatore finale militare d fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie a duplice uso, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione della relativa assistenza tecnica, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, se i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a un uso militare ovvero a un utilizzatore finale militare» articolo 4 . Va affermato che allo stato non risulta che F. abbia violato le norme previste da tali regolamenti, non essendo stata accertata alcuna violazione né dalle autorità competenti come definite dai regolamenti in Italia il Ministero degli Affari Esteri , né da organi di controllo interni, né dall'autorità giudiziaria non può affermarsi, come invero sostengono le banche, che i regolamenti siano stati violati per il solo fatto dell'inserimento nella SDN list, in quanto tale circostanza è ricollegata a un fatto storico la decisione dell'OFAC che, come detto, non ha efficacia diretta nell'ordinamento europeo e nazionale, e per il quale non è possibile verificare i processi motivazionali che hanno portato all'iscrizione nella lista. È evidente che i regolamenti in questione contengano idonee garanzie di tutela e difesa per eventuali soggetti coinvolti. Basti evidenziare - che nel reg. 269/2014 la lista delle persone e delle imprese per le quali vige il divieto di rapporti economici è inserita in un documento in calce Allegato 1 , con possibilità dunque di consultazione per imprese o altri soggetti che eventualmente vi abbiano a che fare, mentre l'iscrizione nella SDN list è collegata a una decisione insindacabile dell'OFAC sulla base di valutazioni non conoscibili da terzi - che nel reg. 833/2014 all'articolo 8 è previsto che «Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive», e non risulta che F. sia stata interessata dalle sanzioni stabilite dall'Italia in attuazione del regolamento europeo, previste dal d.lgs. 221/2017 «Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, numero 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti» . La decisione dell'OFAC ha certamente effetti fattuali, soprattutto dissuasivi, che hanno portato le banche a salvaguardare la propria posizione, ma che si riverbera, direttamente, sulla normale operatività di un'azienda italiana, che è obbligata a rispettare esclusivamente le regole europee e nazionali che, allo stato, non risultano essere state violate . Di fatto, l'inserimento nella SDN list di F., in assenza di verifica della giustizia della decisione e di qualsiasi contraddittorio con l'impresa interessata, e senza che la stessa abbia modo di chiarire in breve tempo la propria posizione tempo che è essenziale per la prosecuzione dell'attività ordinaria , ha portato alla violazione dei più elementari diritti riconosciuti dalla Costituzione, dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali. La società, a causa di questo evento esterno, che appare alla luce delle risultanze di questo procedimento al di fuori del suo controllo e non ricollegabile, nemmeno indirettamente, al mancato rispetto della normativa europea in tema di sanzioni, si è trovata di fatto “isolata” e incapace di proseguire l'attività d'impresa, senza che vi sia stato adempimento, da parte dei soggetti con i quali la società si relaziona, di quei doveri di solidarietà, anche economica, richiesti dall'articolo 2 Cost. Certamente, posto che gli effetti delle sanzioni secondarie si sono riverberati di fatto nel nostro ordinamento, è stata violata la libertà di iniziativa economica garantita dall'articolo 41 Cost., nonché il diritto alla libertà d'impresa garantito dall'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE dall'articolo 1 del Protocollo addizionale CEDU, in quanto oggi – è quasi superfluo ribadirlo – è evidentemente impossibile per qualsiasi impresa, grande o piccola che sia, operare sul mercato in assenza della disponibilità di un conto corrente, tramite il quale porre in essere anche i più basilari atti inerenti l'esercizio dell'impresa ricevere pagamenti dai clienti, acquistare materiali, pagare dipendenti, fornitori, erario ed enti di assistenza e previdenza . È stato violato anche il diritto di difesa garantito dall'articolo 24 Cost., non avendo al momento la società a disposizione un mezzo processuale per far valere le proprie ragioni in un tempo congruo, che, si ripete, è essenziale per la sopravvivenza stessa dell'impresa invero, dal sito OFAC si legge che può essere richiesto il delisting attraverso una procedura telematica che, come è evidente, non è connotata da alcuna garanzia, nemmeno lontana, di difesa, né sono conosciuti i tempi di evasione della richiesta da parte dell'autorità americana , nonché il diritto a un ricorso effettivo previsto dall'articolo 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE, secondo cui «Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare» nel caso di specie, come riferito dall'esperto, la società non riesce a difendersi nemmeno negli USA, avendo difficoltà persino a incaricare un legale americano, tenuto conto della gravità delle sanzioni per chi collabora con un soggetto incluso nella SDN list. Tra l'altro, lo stesso regolamento UE numero 269/2014, nel considerando 6 prevede specificamente che «Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale […] È opportuno che il presente regolamento sia applicato conformemente a tali diritti e principi». È di tutta evidenza, in conclusione, che i principi che lo stesso regolamento si impone di rispettare, nella sua applicazione, nel caso di specie siano stati totalmente disattesi. Alla luce di quanto sopra, e sulla base di un contemperamento dei contrapposti interessi da un lato dell'impresa e dall'altro delle banche entrambi meritevoli di protezione, occorre adottare un provvedimento cautelare che, da un lato, salvaguardi l'operatività corrente dell'impresa nel tempo necessario per attuare il piano di risanamento, dall'altro che eviti che le gli interessi delle banche vengano compromessi, tenuto conto che un inserimento nella SDN list sarebbe per loro esiziale e foriero di conseguenze potenzialmente disastrose. Ritiene il Tribunale che nel caso di specie, tenuto conto delle impellenti esigenze dell'impresa di continuare nella propria attività per il tempo necessario a chiarire la propria posizione o comunque a trasferire l'azienda a terzi – in tal modo salvaguardandola, insieme ai posti di lavoro e all'indotto – la misura più idonea, e meno pregnante rispetto a quella concessa con provvedimento inaudita altera parte, sia quella di nominare un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 c.p.c. con funzioni di custode giudiziario delle somme liquide disponibili della società sotto il controllo del tribunale e dell'esperto nominato nell'ambito della composizione negoziata. L'ausiliario provvederà ad aprire un conto corrente a lui intestato con indicazione del numero della presente procedura , ove verranno versate le disponibilità oggi accreditate presso le banche, e avrà facoltà di eseguire pagamenti e ricevere incassi in nome e per conto di F., nel rispetto del disposto di cui all'articolo 21, comma 1, CCII, e dunque 1 per quanto concerne la gestione ordinaria, il custode gestirà le somme su indicazione dell'imprenditore, 2 con riferimento alla gestione straordinaria, nella quale appare necessario far rientrare anche ogni incasso o pagamento da e per l'estero, verificherà la provenienza o la destinazione dei pagamenti, e che sia stato preventivamente informato l'esperto. La misura appare preservare, da un lato, l'essenziale operatività dell'impresa e quindi il buon esito delle trattative durante la composizione negoziata, dall'altro appare idonea a mettere al riparo le banche dalle sanzioni secondarie, in quanto le stesse verseranno sul conto corrente intestato all'ausiliario-custode le somme accreditate sui conti correnti di F., e recideranno così ogni possibile collegamento con la società. Di conseguenza, va revocato il provvedimento cautelare emesso inaudita altera parte. La società ha richiesto l'emissione di ulteriori provvedimenti cautelari. In particolare, al punto 4 delle conclusioni ha chiesto «la sospensione per 120 giorni, salva la facoltà di proroga, dei pagamenti dei relativi crediti di competenza antecedente alla domanda e di quelli che pur sorti antecedentemente, comprendono ratei che andranno a scadere nel corso del procedimento di composizione negoziata, con divieto per detti creditori di estinguere, in qualsiasi forma la propria posizione creditoria anche se contrattualmente prevista es. compensazione , impedendone quindi recesso/risoluzione/decadenza dal beneficio del termine, nonché la segnalazione alla Centrale Rischi/CRIF ove previsto nonostante il mancato puntuale pagamento di detti crediti». Alla luce del provvedimento cautelare adottato, deve ritenersi la misura non necessaria, in quanto - ai sensi dell'articolo 18, comma 5, CCII i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore - non emerge, al momento, l'esigenza di protezione da segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca d'Italia o alla CRIF, tenuto conto che i soggetti che possono effettuare tale segnalazione sono le banche e gli intermediari finanziari, nei confronti dei quali non risultano posizioni debitorie di F. - la società è già coperta dalle misure protettive ordinarie per quanto riguarda eventuali scadenze di pagamenti, posto che il debito sussisterebbe anche in caso di sospensione di ratei, e che i creditori comunque non possono, per la durata delle misure, attivare procedimenti esecutivi in danno di F Infine la società ha chiesto, al punto 5 delle conclusioni disponga nei confronti di Banca Monte dei paschi di Siena spa c.f. omissis con sede in Siena SI Piazza omissis e di Ford Credit Italia SPA c.f. omissis con sede in Roma RM Via omissis nel periodo della procedura di Composizione Negoziata, la sospensione dei pagamenti dei ratei a scadere, riferiti rispettivamente al finanziamento omissis Monte dei Paschi , ed a tutti quelli in corso di ammortamento con la Ford Credit Italia spa, con divieto per entrambe di estinguere o ridurre la propria posizione creditoria in qualsiasi forma anche se contrattualmente prevista es. compensazione , nonché di segnalare l'eventuale ritardo alla Centrale Rischi e CRIF inibendone quindi recesso, risoluzione e decadenza dal beneficio del termine». Orbene, quanto alle segnalazioni, vale quanto già detto in ordine alla richiesta sub. 4 . Per quanto riguarda la sospensione dei ratei dei mutui, va osservato che Banca MPS non ha per il momento risolto il contratto, ma ha solo preannunciato a F. che, qualora non fosse stata cancellata dalla SDN list entro 6 mesi, sarebbe decaduta dal beneficio del termine, mentre nulla è stato riferito per quanto riguarda il finanziamento con Ford Credit Italia, che deve, pertanto, del pari ritenersi ancora in essere. In ordine a tali contratti, tenuto conto che il custode avrà la piena disponibilità delle risorse finanziarie di F. e le gestirà per la conduzione ordinaria dell'impresa, i ratei dei mutui potranno essere pagati da quest'ultimo in quanto atti di ordinaria amministrazione. Ne consegue che il provvedimento non appare al momento necessario. Quanto alla durata delle misure protettive, deve ritenersi congrua la misura di 120 giorni, tenuto conto del tempo necessario condurre le trattative e, soprattutto, per predisporre un eventuale trasferimento di azienda, che presuppone la ricerca di un soggetto interessato e/o la creazione di una newco appositamente costituita. Quanto ai provvedimenti cautelari, l'efficacia degli stessi decorre dalla data della pronuncia dell'ordinanza e termina con la scadenza delle misure protettive. Quanto, infine, all'individuazione dell'ausiliario custode delle disponibilità finanziarie, può nominarsi il dott. Leonardo Poggiali, professionista noto all'ufficio. P.Q.M. Il Tribunale, visti gli articolo 18 e ss., CCII, a parziale accoglimento del ricorso depositato da F. S.p.a. CONFERMA le misure protettive richieste, con la conseguenza - che dal giorno della pubblicazione dell'istanza al registro delle imprese e per i successivi 120 giorni, fatti salvi i diritti di credito dei lavoratori, non è consentito ai creditori dell'impresa ricorrente di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né di iniziare e proseguire azioni cautelari sul patrimonio dell'impresa o sui beni e diritti con i quali quest'ultima esercita l'attività, né di risolvere i contratti in essere in quanto funzionali all'attività - che dal giorno della pubblicazione dell'istanza e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza, non può essere pronunciata nei confronti dell'impresa ricorrente sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza Revoca il provvedimento cautelare emesso inaudita altera parte con decreto del 12.11.2024 visto l'articolo 19, comma 4, CCII Nomina il dott. L.P. quale ausiliario con funzioni di custode giudiziario delle somme liquide disponibili facenti capo a F. e al momento accreditate presso gli istituti bancari, per la durata delle misure protettive come sopra indicata, salvo proroga delle stesse. L'ausiliario avrà i seguenti compiti a provvederà ad aprire un conto corrente a lui intestato quale ausiliario del Tribunale con indicazione del numero della presente procedura , ove verranno versate le disponibilità oggi accreditate presso le banche b avrà facoltà di eseguire pagamenti e ricevere incassi in nome e per conto di F. S.p.a., nel rispetto del disposto di cui all'articolo 21, comma 1, CCII, e dunque 1 per quanto concerne la gestione ordinaria, il custode gestirà le somme su indicazione dell'imprenditore 2 con riferimento alla gestione straordinaria, nella quale rientra anche ogni incasso o pagamento da e per l'estero, verificherà che sia stato preventivamente informato l'esperto, e comunque verificherà la nazionalità e/o la provenienza del cliente e/o del fornitore e se questo rientri nella SDN list c alla scadenza della durata del provvedimento, relazionerà al giudice sul proprio operato, e comunicherà la relazione alla società e all'esperto di conseguenza e per l'effetto Dispone che Bper Banca S.p.a., Intesa San Paolo S.p.a., Banca Cambiano 1884 S.p.a., Banco BPM S.p.a., Chiantibanca – Credito Cooperativo e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. versino le somme attualmente accreditate sui conti correnti di F. S.p.a. sul conto aperto dall'ausiliario custode giudiziario nominato a semplice richiesta di quest'ultimo. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge.