Deve essere sottoposta alle Sezioni Unite la questione di grande rilievo nomofilattico, relativa all’esperibilità, in via surrogatoria, dell’azione di riduzione per lesione di legittima, da parte del creditore del legittimario totalmente pretermesso, il quale abbia trascurato di esercitarla.
La prima questione Con l'ordinanza in questione, la seconda civile ha evidenziato due aspetti di particolare rilievo nomofilattico. Il primo attiene alla correttezza della nozione di trascuratezza, quale presupposto dell'azione surrogatoria dell'articolo 2900 c.c. Al riguardo, infatti, si contrappongono, sia pure con varietà di sfumature, due orientamenti. Un primo orientamento, più tradizionale, il quale considera come presupposto dell'azione surrogatoria oltre all'esistenza del credito di chi agisca rispetto al titolare dell'azione ed all'insolvenza del debitore, l'inerzia di quest'ultimo, ossia il suo comportamento omissivo, o insufficientemente attivo, al quale non può equipararsi un comportamento positivo, per cui il creditore non può chiedere di sostituirsi al debitore per sindacare le modalità con cui questi abbia ritenuto di esercitare la propria situazione giuridica cfr. Cass. civ., 2 febbraio 2016 numero 1996 e Cass. civ., 12 aprile 2012 numero 5805 . Un secondo orientamento, invece, valorizza maggiormente il fatto che l'articolo 2900 c.c., a differenza di quanto previsto nel previgente codice civile del 1865 all'articolo 1234, non parla più di inerzia del debitore, ma di debitore che trascura di esercitare i propri diritti ed azioni nei confronti dei terzi. Col termine “trascura” il legislatore ha inteso precisare che a legittimare l'intervento del creditore quale sostituto processuale del titolare del diritto, o dell'azione processuale, non è necessaria un'inattività totale del debitore, bensì è sufficiente un esercizio incompleto e quantitativamente insufficiente del diritto. Di conseguenza, a fronte di tale dato normativo alcune pronunce hanno, quindi, ritenuto utilizzabile l'azione surrogatoria, oltre che nei casi di totale inerzia del debitore, anche nei casi in cui quest'ultimo non esplichi nella tutela dei suoi diritti la necessaria diligenza, ricomprendendo nel concetto di trascuratezza ogni deficienza rispetto a ciò che il debitore avrebbe potuto fare per perseguire correttamente e proficuamente le proprie ragioni v. Cass. civ., 11 maggio 2009 numero 10744 , o comunque attività del debitore qualitativamente, o quantitativamente insufficienti per la tutela della situazione giuridica del debitore all'interno del rapporto col terzo, purché non si vada ad interferire su atti di disposizione dei diritti del debitore, che, se compiuti vanno invece contrastati attraverso l'azione revocatoria ordinaria, o l'opposizione di terzo vedi Cass. civ., 22 novembre 2022 numero 34297 . La seconda questione Il secondo aspetto evidenziato dalla Seconda sezione civile ha ad oggetto l'esperibilità, in via surrogatoria, dell'azione di riduzione per lesione di legittima, da parte del creditore del legittimario totalmente pretermesso, il quale abbia trascurato di esercitarla. Al riguardo, occorre, infatti, valutare se sia preferibile una rivalutazione dello strumento dell'impugnazione della rinuncia da parte dei creditori di cui all'articolo 524 c.c., o se, invece, debba prestarsi adesione alla tesi più radicale che ha riconosciuto all'azione de qua natura recuperatoria, mirando essa a rendere inopponibile al creditore la rinuncia del chiamato all'eredità ed a consentirgli di soddisfarsi sui beni ereditari che per il chiamato all'eredità si sono ormai perduti in conseguenza della sua rinuncia all'eredità senza, però, fare assumere al chiamato la qualità di erede, ma ha ritenuto inapplicabile analogicamente tale disposizione al legittimario totalmente pretermesso, che non rientra tra i chiamati all'eredità, che diventano eredi con l'accettazione e ad essa possono rinunciare con un effetto di immediato impoverimento del loro patrimonio, e che piuttosto diviene erede con l'esercizio vittorioso dell'azione di riduzione per lesione di legittima e può solo rinunciare all'azione di riduzione per lesione di legittima, senza che ciò comporti un immediato impoverimento del suo patrimonio con conseguente pregiudizio dei diritti del suo creditore cfr. Cass. civ., 29 luglio 2008 numero 20562 .
Presidente Manna - Relatore Picaro Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.