Con l’avvio della stagione invernale, la disciplina giuridica degli sport di montagna torna nuovamente ad assumere una rilevanza primaria per l’interprete.
Il contributo analizza, con l'intento di agile comprensione, le più importanti disposizioni che la recente Riforma ha apportato, mediante l'entrata in vigore del d.lgs. 28 febbraio 2021, numero 40, al complesso delle norme che informano gli obblighi del gestore dell'area sciabile e degli utenti della neve. Un apparato regolamentare estremamente necessario perché la pratica sciistica – in ogni sua peculiare e accattivante accezione – comporta inevitabilmente una forzata convivenza tra diversi tipi di utenti chi vuole andare più veloce chi sta imparando e chi si vuole godere una giornata con andature più calme. Tutte le piste da sci accolgono sciatori, snowboarder e gli altri utenti della neve che interpretano il loro modo di scivolare in base ad abilità, esperienze, stili e stati cognitivi assai disomogenei. Come riassumere l'interazione tra il gestore e gli utenti nel suggestivo panorama montano? Per il gestore il monito si racchiude nell'espressione “crea, manutenziona e informa” colui che trae guadagno dai comprensori, invero, deve creare una pista da sci che sia rispettosa delle disposizioni normative nazionali, regionali e/o provinciali, ma che sia pure adeguata agli insegnamenti della copiosa giurisprudenza che si è stratificata in materia. Per converso, allo sciatore il monito si esprime con il sintagma “informati, valuta, scegli e rispetta”, inteso come “informati sulle regole che presidiano il comprensorio”, “valuta la tua preparazione fisica e tecnica”, “scegli il tracciato più consono alla tua condizione” del giorno in cui intraprendi la discesa e, infine, “rispetta le regole che l'ordinamento ha enucleato nei confronti dell'utenza”. Il diritto degli sport di montagna la sicurezza delle piste ha natura bilaterale Le piste da sci – ogni anno – sono i luoghi in cui si verificano episodi lesivi, anche gravi, che traggono origine dall'interazione tra il gestore dell'area sciabile e gli utenti e/o tra gli utenti stessi gli scontri ne rappresentano l'esempio per antonomasia . Il Legislatore ha riformato la disciplina, entrata in vigore nel 2022, con l'intento di revisionare e adeguare il previgente sistema normativo legge numero 363/2003 alla luce degli insegnamenti ricavabili dai molteplici principi di diritto espressi in sede nomofilattica, nati su impulso della moltitudine di processi civili e penali che oramai sono sempre più presenti nella cronaca giudiziaria. In chiave introduttiva, l'analisi della peculiare disciplina non può che essere intrapresa offrendo al Lettore una nozione precisa dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che il gestore dell'area sciabile e lo sciatore sono i protagonisti del concetto di sicurezza del tracciato. In breve, il gestore ha l'obbligo di assicurare agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza dei tracciati inoltre, deve proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo atipico. La fase gestionale e manutentiva di una pista è particolarmente ostica sicché non è sufficiente, per mantenere una pista sicura, procedere alla diligente manutenzione degli impianti di risalita, alla minuziosa apposizione di cartelli e palinature, nonché sguinzagliare al tramonto i «gatti da neve» per rendere ottimali, alla conclusione di ogni giornata sciistica, le condizioni del manto nevoso, ma esige - in modo costante – che il gestore vigili attivamente e tempestivamente sui multiformi e variabili fattori che possono compromettere la sicurezza dell'area sciabile sol che si pensi alle condizioni meteo-climatiche e al cangiante afflusso di utenti, le quali rappresentavano variabili spesso solo limitatamente prevedibili ex ante . Al contempo, lo sciatore assume un ruolo coessenziale al concetto astratto di «sicurezza delle piste», poiché l'ordinamento pretende che quest'ultimo osservi e mantenga, in ogni fase della fruizione dell'area sciabile, una condotta improntata a scrupolosa diligenza e rispetto delle regole di prudenza. Per garantire la facoltà del fruitore di pianificare la propria giornata sulla neve, nonché di responsabilizzarlo, è imprescindibile che sia posto nelle condizioni di comprendere agevolmente, in ogni istante, quale sia la difficoltà del tracciato che si accinge a solcare e le regole del comprensorio che devono essere racchiuse in apposita segnaletica . Nella fase patologica del rapporto, quando il sinistro sciistico si è ormai verificato, la natura relazionale del rapporto fra gestore e sciatore finisce per rilevarsi cruciale l'analisi giocoforza postuma del comportamento tenuto da ciascuna delle parti in gioco gestore e sciatore , alla luce di tutti gli elementi di fatto disponibili al giudizio, deve tendere a identificare l'effettivo livello di esigibilità di interventi correttivi destinati a correggere o a integrare l'attività precauzionale dell'altra parte, la cui riscontrata in attuazione può condurre ad attribuire a una o a entrambe le parti il costo dell'incidente occorso sulla pista. Le regole per il gestore dell'area sciabile Il Capo III del d.lgs. numero 40/2021 enuclea le regole per il gestore dell'area sciabile agli articolo 4-16. Il gestore dell'area sciabile attrezzata è tenuto ad assicurare agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza e deve, parimenti, proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste. Grava su di esso l'obbligo di segnalare eventuali situazioni di pericolo atipico il termine così coniato è di matrice giurisprudenziale e la riforma ha colto l'opportunità finalmente! di attribuirgli un nomen iuris, ora previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. d , intendendosi il «pericolo difficilmente evitabile anche per uno sciatore o sciatrice responsabile lungo il tracciato sciistico». Tra le regole più incisive, si segnala l'obbligo di apporre, in prossimità delle biglietterie e dei punti di accesso agli impianti di arroccamento al comprensorio, una mappa delle piste di sci alpino, di fondo e degli altri sport sulla neve, con indicazione del loro percorso e del relativo grado di difficoltà in più, alla partenza di ogni impianto deve indicare il colore delle piste servite articolo 5 di delimitare le piste da discesa, le piste da fondo e le altre piste articolo 6 e 7 per le prime la delimitazione avviene mediante una palinatura deve avere il colore corrispondente alla difficoltà della pista e che sia intervallata, almeno ogni 200 metri, con un segnale che indica la denominazione oppure la numerazione della pista di manutenzionare adeguatamente la pista qualora la pista presenti condizioni di innevamento insufficienti, il suo stato deve essere segnalato in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista stessa, nonché presso le stazioni a valle degli impianti di trasporto a fune. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dalle condizioni di innevamento del fondo o altri pericoli atipici, il gestore dell'impianto deve provvedere alla loro rimozione o alla loro neutralizzazione mediante segnalazione o altri dispositivi di delimitazione e protezione. L'obbligo di chiusura del tracciato scatta laddove sussista un pericolo atipico non rimosso, non neutralizzato o in assenza di agibilità articolo 12 di garantire il primo soccorso agli sciatori articolo 14 . Le regole per lo sciatore L'utente della neve, quale protagonista della sicurezza sui tracciati, è tenuto a osservare delle specifiche regole presidiate, tra l'altro, da una sanzione amministrativa. Di indubbio interesse la regola dettata dall'articolo 27 d.lgs. numero 40/2021 che impone all'utente di praticare le piste scegliendo esclusivamente quelle aventi un grado di difficoltà rapportato alle relative capacità fisiche e tecniche. Inoltre, in seno all'articolo 18 d.lgs. numero 40/2021, lo sciatore, confermando ciò che è già desumibile dall'articolo 27, è responsabile della condotta tenuta sulle piste da sci infatti, il Legislatore ha aggiunto un nuovo obbligo di comportamento con un termine sconosciuto assente nella precedente legge “la prudenza”. Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonché alle condizioni generali della pista stessa, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all'intensità del traffico. Lo sciatore deve adeguare la propria andatura alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, alle caratteristiche tecniche della pista e alle condizioni di affollamento della medesima. L'autoresponsabilità esige che lo sciatore, prima di intraprendere la pista, sappia di essere in grado di scendere da quella pista articolo 27 conoscere e rispettare le regole della pista che devono essere messe a disposizione del gestore dell'area sciabile articolo 18, comma 1 tenere una condotta che, in relazione alle proprie capacità tecniche, alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità propria e altrui articolo 18, comma 2 . In caso di sorpasso, l'utente responsabile deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità la manovra può essere effettuata sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, a una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato articolo 20 . Infine, pare opportuno evidenziare che tra le capacità “tecniche” di uno sciatore “responsabile” rientra anche l'idoneità a rendersi conto del contesto in cui si sta praticando lo sport e che pretende una particolare skill cognitiva mentre si scia la propria visuale non deve divenire un “cono d'ombra”, ma deve mantenersi ampia, per captare ogni fonte di pericolo che possa derivare – ad esempio – dal comportamento dei terzi.