È configurabile il concorso di reati, e non il concorso apparente di norme, tra il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e quello di bancarotta fraudolenta per distrazione.
Con la presente pronuncia la Suprema Corte, nell'ambito di un contrasto ancora aperto nella giurisprudenza di legittimità, si schiera a favore del concorso tra il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. I termini del contrasto Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, previsto all'articolo 11 del d.lgs. 10 marzo 2000, numero 74, punisce colui che, per sottrarsi alle imposte, aliena simulatamente o compie atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Quando la distrazione dei predetti beni si innesta altresì in una procedura fallimentare, è chiaro come il problema sia quello di comprendere se ci si trovi dinanzi ad una ipotesi di concorso di reati o di concorso apparente di norme tra l'ipotesi di bancarotta per distrazione e quella di fraudolenta sottrazione al pagamento delle imposte. La specialità unilaterale e il concorso apparente di norme Ora, secondo un orientamento invero più risalente nella giurisprudenza di legittimità , la fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte integra una condotta che può ben inserirsi in una complessiva strategia distrattiva, intesa consapevolmente a danneggiare colui che sui beni sottratti ha titolo per soddisfarsi ne deriva che ove tale condotta sia finalizzata al fallimento, ovvero posta in essere in vista di esso, o da questo seguita, la distrazione operata in danno del fisco non assume connotazione autonoma ma è riconducibile al paradigma punitivo della bancarotta per distrazione, le cui condotte di distrazione, occultamento, distruzione, dissipazione sono comprensive delle condotte di simulazione o integranti atti fraudolenti di cui all'articolo 11 d.lgs. numero 74 del 2000. Ci si trova, in altri termini, dinanzi ad una ipotesi di specialità unilaterale prevista dall'articolo 15 c.p., in virtù del quale resta integrato il solo reato di bancarotta fraudolenta, trattandosi di più grave reato, e si esclude la configurabilità del concorso tra i due delitti in relazione allo stesso fatto. Il concorso di reati A fronte di tale impostazione, ha preso piede nella giurisprudenza di legittimità più recente un orientamento opposto, accolto anche dalla seconda sezione nella presente pronuncia, secondo il quale è configurabile il concorso tra il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e quello di bancarotta fraudolenta per distrazione. Più in particolare, la seconda sezione ritiene che l'ipotesi che ci occupa sia da ricondurre ad un caso di specialità bilaterale, idonea dunque ad escludere il concorso apparente di norme, configurandosi al di fuori dalla previsione di cui all'articolo 15 c.p. Non si potrebbe, difatti, affermare che le due norme incriminatrici regolino la “stessa materia”, dato che risulta evidente che quella fiscale è preposta a sanzionare condotte che pregiudichino l'interesse fiscale al buon esito della riscossione coattiva, mentre quella fallimentare l'interesse del ceto creditorio di massa al soddisfacimento dei propri singoli diritti. Secondo la Suprema Corte, già questo primo aspetto sarebbe idoneo a risaltare la “maggiore specialità” della previsione incriminatrice di cui all'articolo 11 d.lgs. numero 74/2000. Ed invero, a parere di chi scrive, tale ultima affermazione non è esente da critiche. Con tale assunto, infatti, i giudici di legittimità dapprima escludono che le norme regolino la stessa materia, rifiutando qualunque relazione comparativa tra le fattispecie, salvo poi porle in rapporto gerarchico tra loro, assegnando prevalenza all'interesse dello stato alla riscossione coattiva delle imposte rispetto a quello del privato alla riscossione del credito impostazione gerarchica questa, dubitabile, in quanto nel diritto penale, a differenza ad esempio del diritto amministrativo, non esiste alcuna primazia del pubblico potere rispetto a quello del privato e i beni giuridici tutelati dalle norme penali assumono connotazioni autonome e singolarmente valutabili. Ad ogni modo, secondo l'impostazione di tale orientamento, la maggiore specialità della fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte escluderebbe il suo assorbimento nel reato di bancarotta per distrazione. Peraltro, aggiungono gli ermellini, andrebbe poi notata la evidente e profonda diversità strutturale delle due fattispecie astratte, particolarmente quanto alla natura giuridica, di pericolo quella fiscale, di danno quella fallimentare ed all'elemento soggettivo, dolo specifico la prima, dolo generico la seconda, dovendosi in ogni caso a tali elementi fare riferimento per identificare la “stessa materia”. Anche sotto il profilo della soggettività attiva le due ipotesi presenterebbero profonde differenze più ristretto in quello di bancarotta fraudolenta l'imprenditore dichiarato fallito ovvero per estensione soggettiva normativa gli organi amministrativi delle imprese societarie ed enti assimilati , più ampio in quello fiscale, essendo astrattamente riferibile ad ogni contribuente, ancorché non imprenditore o normativamente assimilato. Tutti gli elementi sopra valutati, quali diversità del bene giuridico tutelato, soggetto attivo, natura giuridica del reato e differente elemento soggettivo, renderebbero la norma penale tributaria “specialissima” ed impedirebbero il suo assorbimento in quella fallimentare quale “meno speciale” sia sul piano oggettivo sia sul piano soggettivo. Pare dunque chiaro che, quantomeno fino a quando non interverranno le Sezioni Unite per comporre il summenzionato contrasto, la direzione della più recente giurisprudenza di legittimità è univoca nel senso di ritenere configurabile il concorso sia nei termini di concorso formale che di reato continuato tra il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e quello di bancarotta fraudolenta per distrazione.
Presidente Beltrani – Relatore Alma Il testo integrale della sentenza sarà disponibile a breve.