Nel rinviare la decisione della causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia, la Cassazione prospetta la seguente ipotesi di interpretazione nell’ambiente normativo anteriore al d.l. 158/2024 e alla l.numero 187/2024, la designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro può essere effettuata, attraverso un decreto ministeriale, con eccezioni di carattere personale. Tuttavia, la procedura accelerata di frontiera non può applicarsi là dove, anche in sede di convalida del trattenimento, il giudice ravvisi sussistenti i gravi motivi per ritenere che il paese non è sicuro per la situazione particolare in cui il richiedente si trova. [ ]
[ ] In ogni caso, le eccezioni personali, pur compatibili con la nozione di paese di origine sicuro, non possono essere ammesse senza limiti. Tali eccezioni, infatti, non sono ammesse a fronte di persecuzioni estese, endemiche e costanti, tali da contraddire, nella sostanza, il requisito dell'assenza di persecuzioni che avvengano generalmente e costantemente, secondo l'allegato I alla direttiva 2013/32, perché, altrimenti, sarebbe gravemente pregiudicato il valore fondamentale della dignità e, con esso, la connotazione dello Stato di origine come Stato di diritto, il quale postula il rispetto del-le minoranze nel nucleo irriducibile dei diritti fondamentali della persona. Il giudice della convalida, garante, nell'esame del singolo caso, dell'effettività del diritto fondamentale alla libertà personale, non si sostituisce nella valutazione che spetta, in generale, soltanto al Ministro degli affari esteri e agli altri Ministri che intervengono in sede di concerto, ma è chiamato a riscontrare, nell'ambito del suo potere istituzionale, in forme e modalità compatibili con la scansione temporale urgente e ravvicinata del procedimento de libertate, la sussistenza dei presupposti di legittimità della designazione di un certo paese di origine come sicuro. Pertanto, egli è chiamato a verificare, in ipotesi limite, se la valutazione ministeriale abbia varcato i confini esterni della ragionevolezza e sia stata esercitata in modo manifestamente arbitrario o se la relativa designazione sia divenuta, ictu oculi, non più rispondente alla situazione reale come risultante, ad esempio, dalle univoche ed evidenti fonti di informazione affidabili ed aggiornate sul paese di origine del richiedente . Quando un paese si considera «sicuro»? Nel caso in esame, un cittadino proveniente dall'Egitto è stato salvato in mare la notte tra il 13 e il 14 ottobre 2024 da una motovedetta della Guardia costiera italiana. Condotto presso il centro in Albania in base al Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, reso esecutivo con la legge di autorizzazione alla ratifica numero 14/2024, il cittadino straniero è stato trattenuto, ex articolo 6-bis del d.lgs. numero 142 del 2015, in relazione alla richiesta di protezione internazionale dal medesimo formulata e allo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera b-bis , del d. lgs. numero 25 del 2008. Il trattenimento è stato disposto dal Questore di Roma in data 16 ottobre 2024. Il relativo provvedimento ha dato atto che non è possibile applicare al caso concreto le misure alternative al trattenimento, quali, ad esempio, l'obbligo di dimora in luogo preventivamente individuato o l'obbligo di presentazione presso un ufficio della forza pubblica, poiché non ritenute idonee a eliminare l'alto rischio di fuga dello straniero, anche perché questi – si legge nel provvedimento del Questore – ha violato l'obbligo di cooperazione con le autorità ai fini dell'accertamento della sua identità e non ha esibito o prodotto elementi certi in suo possesso relativi all'età e all'identità. Il 18 ottobre 2024 si è svolto il giudizio di convalida del trattenimento. Durante l'udienza, il Ministero ha rappresentato che la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha effettuato l'audizione del richiedente e ha rigettato la sua domanda di protezione internazionale. Il cittadino straniero ha dichiarato essere in condizione di fragilità psicologica, di avere subito torture in Libia e di di temere il rientro nel suo paese di origine. Il Tribunale ordinario di Roma, con decreto in data 18 ottobre 2024, non ha convalidato il provvedimento di trattenimento in Albania. Il Tribunale ha ritenuto il provvedimento del Questore illegittimo in quanto adottato nell'ambito di una procedura accelerata alla frontiera disposta in assenza del requisito della provenienza del richiedente asilo da un paese di origine sicuro, secondo quanto richiesto dall'articolo 28-bis, comma 2, lettera b-bis , del d. lgs. numero 25 del 2008 e dall'articolo 31, paragrafo 8, della direttiva 2013/32/UE. Il giudice a quo ha rilevato che, nella fattispecie al suo esame, il paese di provenienza del migrante – l'Egitto – è accreditato come sicuro dal decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, del 7 maggio 2024, ma con una eccezione per talune categorie di soggetti oppositori politici, dissidenti, difensori dei diritti umani o coloro che possono ricadere nei motivi di persecuzione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e, del d.lgs. numero 251 del 2007 . Ad avviso del Tribunale, la designazione come paese di origine sicuro operata dal decreto ministeriale non sarebbe conforme al diritto dell'Unione europea, come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea Grande Sezione con la sentenza 4 ottobre 2024, nella causa C-406/22. Ha evidenziato il giudice della convalida che, in base alla citata sentenza della Corte di giustizia, l'articolo 37 della Direttiva 2013/32 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un paese terzo sia designato come paese di origine sicuro qualora talune parti del suo territorio non soddisfino le condizioni sostanziali per una siffatta designazione. Per la cassazione del decreto di non-convalida del provvedimento di trattenimento, il Ministero dell'interno e, per quanto occorra, il Questore della Provincia di Roma hanno proposto ricorso. La Suprema Corte è chiamata a stabilire se sia legittima o meno la pronuncia del Tribunale capitolino che, in dichiarata applicazione della decisione della Corte di Giustizia del 4 ottobre 2024, ha ritenuto non conforme al diritto UE la designazione come sicuro di un paese nel quale alcune categorie di persone sono a rischio di persecuzione. Tale conclusione è contrastata dai ricorrenti, ad avviso dei quali la Corte di giustizia si è pronunciata sulla questione pregiudiziale relativa alla designazione come sicuro di un paese con talune eccezioni territoriali. La Corte del Lussemburgo ha affermato che la facoltà degli Stati di introdurre eccezioni territoriali rispetto ai decreti di designazione dei paesi di origine sicuri non sarebbe più consentita con l'entrata in vigore della direttiva 2013/32. Nella sentenza del 4 ottobre 2024 non vi sarebbe, invece, alcun riferimento alla esclusione della possibilità degli Stati di precisare, nelle schede allegate ai decreti di designazione dei paesi di origine sicuri, informazioni aggiuntive relative ad alcune categorie di soggetti, rispetto alle quali sussistano criticità nel rispetto dei diritti. Ad avviso dei ricorrenti, in caso di appartenenza del richiedente alla categoria di soggetti a rischio, tali gravi motivi sarebbero, dallo stesso, invocabili, e la scheda allegata al decreto interministeriale costituirebbe un supporto informativo che le autorità o, in sede di convalida, il giudice potrebbero tenere in considerazione ai fini della valutazione in concreto del singolo caso. La Suprema Corte rinvia a nuovo ruolo la causa, con un'ordinanza di natura non decisoria, per una pluralità di ragioni. Il primo aspetto che fa propendere verso una tale decisione interlocutoria è che la Corte di Cassazione, giudice nazionale di ultima istanza, è investita di un ruolo di orientamento della giurisprudenza ed è chiamata ad assicurare l'uniforme, coerente e sta-bile interpretazione del diritto e, in questo modo, a garantire l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Nella specie, la questione all'esame della Corte coinvolge un istituto importante del diritto dell'Unione europea e dello Stato italiano, con copertura anche costituzionale, e la soluzione ermeneutica non è priva di ricadute sulle prassi operative di altre istituzioni della Repubblica. L'altro profilo da tenere in debito conto è che numerosi giudici di merito italiani si sono rivolti alla Corte di giustizia, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, mettendo in dubbio la possibilità di qualificare un paese di origine come sicuro là dove siano presenti esenzioni per categorie soggettive. Rinvii pregiudiziali sono stati sollevati dal Tribunale di Firenze con decreti del 4 giugno 2024 si tratta delle cause C-388/24, Oguta, e C-389/24, Daloa . Terza considerazione è il fattore tempo. Sulla questione di rinvio pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Roma nelle cause riunite C-758/24 e C-759/24, Alace e altro, l'udienza pubblica dinanzi alla Seconda Sezione della Corte di giustizia, si terrà a breve, il prossimo 25 febbraio 2025. Pur emanando un'ordinanza di rinvio a nuovo ruolo non avente natura decisoria, la Suprema Corte, in modo del tutto inedito, svolge alcune considerazioni circa la possibile interpretazione della disciplina ricavabile dal quadro normativo di riferimento, idonea a superare i dubbi di compatibilità comunitaria della disciplina nazionale di recepimento e di attuazione della direttiva. Considerazioni che costituiscono la traccia di una «ipotesi di lavoro»e che – come viene precisato dalla stessa Suprema Corte - non si traducono «né in decisione del ricorso né in principio di diritto suscettibile di orientare le future applicazioni.» La Corte di Giustizia UE si è pronunciata soltanto sulle eccezioni territoriali Il Collegio esprime l'avviso che la sentenza della Corte di giustizia del 4 ottobre 2024 si riferisca esclusivamente all'incompatibilità della previsione di paesi sicuri con eccezioni di parti del territorio. La sentenza della Corte di giustizia non pare che abbia dettato un principio di incompatibilità della nozione di paese sicuro con la presenza di eccezioni personali. La Grande Sezione della Corte di giustizia si è pronunciata solo rispetto alle esclusioni territoriali, che si hanno quando una regione o una porzione del territorio del paese di origine è fuori dal control-lo dello Stato stesso. La CGUE ha chiarito che l'esistenza di aree in-terne di conflitto e violenza indiscriminata è incompatibile con la designazione di un paese terzo come sicuro. Dalla sentenza della Corte di giustizia del 4 ottobre 2024 non sembrerebbe trarsi, come implicito corollario, l'esclusione del-la compatibilità con la nozione di paese sicuro, altresì, delle ecce-zioni personali, là dove, cioè, l'insicurezza riguardi le categorie di persone. Non parrebbe esservi spazio, in altri termini, per alcun automatismo di ricaduta, nel senso che l'indicazione, nella scheda-paese, di una categoria di persone insicura sarebbe destinata a travolgere la complessiva designazione di sicurezza dell'intero paese. Le eccezioni soggettive possono, a date condizioni, incidere sulla nozione di Paese sicuro Ad avviso del Collegio, potrebbe ritenersi ragionevole – oltre che maggiormente conforme alla lettera dell'allegato I della direttiva 2013/32– che la designazione del paese sicuro risponda a un criterio di prevalenza, non di assolutezza delle condizioni di sicurezza, a condizione, tuttavia, che la presenza di eccezioni soggettive tanto estese nel numero, accompagnata da persecuzioni e menomazioni generalizzate ed endemiche, non incida, complessivamente, sulla tenuta dello Stato di diritto. I gravi motivi” addotti dal richiedente possono essere di ostacolo al trattenimento L'articolo 36 della direttiva 2013/32 prevede che un paese terzo designato di paese di origine sicuro può essere considerato paese di origine sicuro per un determinato richiedente, previo esame individuale della domanda, solo se questi non ha invocato gravi ragioni per ritenere che quel paese non sia un paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso. Quando un richiedente allega validi motivi per non ritenere sicuro tale paese per la sua situazione particolare, la designazione del paese come sicuro non può più applicarsi al suo caso. La norma della direttiva è stata recepita dall'articolo 2-bis, comma 5, del d.lgs. numero 25/2008. In base a quest'ultima disposizione, un paese designato di origine sicuro può essere considerato paese di origine sicuro per il richiedente solo se questi non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel paese non è sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trova. Si tratta di una disposizione che, per la sua portata definitoria generale, parrebbe destinata ad assumere, nel contesto complessivo, una valenza di principio. Essa, concorrendo a plasmare e a conformare anche i diritti procedurali del richiedente asilo, sembrerebbe, pertanto, doversi applicare, non solo nella fase di impugnazione del provvedimento di diniego della protezione internazionale, ma anche, per ciò che attiene nel presente giudizio, in sede di convalida. Ne consegue che, nei confronti del richiedente che ha invocato gravi motivi per ritenere che il paese non è sicuro per la situazione personale in cui egli si trova, sembrerebbe cadere la presunzione di sicurezza. In una vicenda siffatta, non parrebbe possibile procedere al trattenimento dello straniero per effetto del ricorso alla procedura di frontiera e, quindi, se il trattenimento venisse invece disposto, dovrebbe negarsene la convalida. Le eccezioni personali e la dignità umana Le eccezioni personali, pur potendo ritenersi di per sé compatibili con la nozione di paese di origine sicuro, non sono ammesse a fronte di persecuzioni costanti, endemiche o generalizzate, perché altrimenti sarebbe messo in crisi il requisito del generalmente, richiesto nell'allegato I della direttiva, e sarebbe pregiudicato il valore fondamentale della dignità. In altri termini, se neppure di fronte a persecuzioni estese, tanto da essere endemiche, scatta la protezione dello Stato di origine, sarebbe palesemente incongrua la valutazione generale di sicurezza. La tutela delle minoranze da persecuzioni è, infatti, un profilo essenziale e imprescindibile perché sia configurabile uno Stato di diritto che si possa definire realmente sicuro per tutti. Quella tutela è la cifra che distingue uno Stato democratico da uno Stato che tale non è. La democrazia, infatti, non si esaurisce nel procedimento elettorale. Un paese democratico, basato sulla rule of law, assicura anche, con un adeguato meccanismo di contrappesi, che i diritti fondamentali espressione della dignità della persona umana siano rispettati.
Presidente Giusti - Relatore Russo Il testo della pronuncia sarà disponibile a breve.