In materia di misure sostitutive alla pena detentiva, è stato chiarito che i precedenti penali non sono da soli motivo sufficiente per respingere la richiesta di pene sostitutive, ma possono essere considerati per valutare il rischio di recidiva. Lo ha ribadito la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un provvedimento che rigettava la domanda di sostituzione della pena detentiva di tre mesi di reclusione con la pena pecuniaria per un soggetto che aveva dato concreta dimostrazione di delinquere proprio per fini di profitto economico.
Nel caso in analisi, il Tribunale rigettava una richiesta, formulata ai sensi dell'articolo 95 d.lgs. numero 150/2022, di sostituzione della pena detentiva di tre mesi di reclusione con la pena pecuniaria, in quanto l'imputato riportava plurimi precedenti penali, anche per reati gravi. Avverso tale ordinanza, il condannato proponeva ricorso per cassazione per avere omesso il giudice dell'esecuzione ogni valutazione sulla sua personalità, sulle sue condizioni di vita, sulla idoneità della sanzione ai fini del reinserimento sociale. Il ricorrente lamentava che nel provvedimento fosse stato formulato un giudizio prognostico negativo circa l'ossequio dell'imputato alle prescrizioni connesse alla sanzione, senza considerare tuttavia che la misura sostitutiva richiesta era la sola sanzione pecuniaria, la quale non comporta prescrizioni. La Cassazione ha considerato infondato il ricorso, ricordando innanzitutto che il Tribunale, nell'esercizio del proprio potere discrezionale in ordine all'applicazione delle pene sostitutive, deve tenere conto dei criteri di cui all'articolo 133 c.p. La modifica dell'articolo 58 l. numero 689/1981 ha previsto ora che il giudice, una volta valutati i criteri di cui alla suddetta norma del codice penale, può applicare una delle pene sostitutive, non solo quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato, ma anche se «assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati». La Suprema Corte ha, poi, continuato sottolineando che «la presenza di precedenti condanne non costituisce, di per sé sola, ragione sufficiente per il rigetto della richiesta di applicazione delle pene sostitutive, ma non esclude, tuttavia, che il giudice ne possa tenere conto ai fini del giudizio prognostico richiesto dall'articolo 58 L. numero 689 del 1981 circa la idoneità della pena sostitutiva ad assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati cfr. Sez. 2, numero 8794 del 14/2/2024, in motivazione .» Il riferimento ai precedenti penali del soggetto condannato, dunque, può essere sufficiente se si individua un motivo specifico per formulare una prognosi negativa riguardante il rischio di recidiva e l'inadeguatezza della pena sostitutiva per la sua rieducazione. Nel caso in esame, il giudice ha fatto riferimento alla tipologia dei reati commessi dal condannato, inclusi reati di ricettazione e tentata estorsione. Il ricorrente presentava, quindi, una tendenza a reati contro il patrimonio e di conseguenza una pena pecuniaria non risultava idonea a perseguire efficacemente la rieducazione e la prevenzione della recidiva.
Presidente De Marzo - Relatore Valiante Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza resa in data 18.6.2024, il Tribunale di Trani, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha provveduto su una richiesta, formulata ai sensi dell'articolo 95 D.Lgs. numero 150 del 2022, di sostituzione della pena detentiva di tre mesi di reclusione - inflitta a I.D. con una sentenza di condanna irrevocabile in data 7.11.2023 - con la pena pecuniaria. Il Tribunale ha rigettato la richiesta, in quanto l'imputato ha riportato plurimi precedenti penali, anche per reati gravi fra cui quelli di ricettazione, tentata estorsione, lesione personale, evasione , rappresentativi di una personalità incline alla commissione di condotte delittuose di conseguenza, ha ritenuto che ricorra il concreto rischio di commissione di altri reati e di non ottemperanza alle prescrizioni imposte. 2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di I.D., articolandolo in un unico motivo, con il quale deduce, ai sensi dell'articolo 606, lett. e cod. proc. penumero , un vizio della motivazione, per avere omesso il giudice dell'esecuzione ogni valutazione sulla personalità del condannato, sulle sue condizioni di vita, sulla idoneità della sanzione ai fini del reinserimento sociale. Il ricorso lamenta che nell'ordinanza sia stato formulato un giudizio prognostico negativo circa l'ossequio dell'imputato alle prescrizioni connesse alla sanzione, senza considerare però che la misura sostitutiva richiesta era la sola sanzione pecuniaria, la quale non comporta prescrizioni. La valutazione discrezionale del giudice deve essere condotta alla stregua dei criteri di cui all'articolo 133 cod. penumero , fra i quali vi sono le modalità del fatto e la personalità dell'interessato. E il giudice dell'esecuzione non ha esaminato la personalità di I.N., perché non ha preso in considerazione le condizioni di vita del condannato e non ha valutato l'idoneità della sanzione rispetto al fine del reinserimento sociale. 3. Con requisitoria scritta del 30.8.2024, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in quanto l'ordinanza del Tribunale ha correttamente preso in considerazione il rischio di recidivanza e di non ottemperanza alle prescrizioni. Considerato in diritto Il ricorso è da considerarsi infondato, per le ragioni che saranno di seguito esposte. 1. L'articolo 58 L. numero 689 del 1981 stabilisce innanzitutto che il giudice, nell'esercizio del proprio potere discrezionale in ordine all'applicazione delle pene sostitutive, deve tenere conto dei criteri di cui all'articolo 133 cod. penumero Si tratta di previsione che, già contenuta nella originaria formulazione dell'articolo 58, è rimasta inalterata anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 numero 150. Di conseguenza, non v'è ragione di discostarsi del tutto, su tale punto, dalla pregressa giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di sostituzione di pene detentive brevi, la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione, ai sensi dell'articolo 53, legge 24 novembre 1981 numero 689, di una pena pecuniaria in sostituzione di una detentiva, pur essendo legata ai medesimi criteri previsti dall'articolo 133 cod. penumero per la determinazione della pena, non implica necessariamente l'esame di tutti i parametri contemplati nella predetta norma Sez. 7, numero 32381 del 28/10/2020, Rv. 279876 - 01 Sez. 2, numero 28707 del 3/4/2013, Rv. 256725 - 01 Sez. 5, numero 10951 del 26/1/2001, Rv. 249717 - 01 . 2. La modifica dell'articolo 58 L. numero 689 del 1981 intervenuta con il D.Lgs. numero 150 del 1922 ha previsto ora che il giudice, una volta valutati i criteri di cui all'alt. 133 cod. penumero , può applicare una delle pene sostitutive, non solo quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato la previgente formulazione già faceva riferimento al reinserimento sociale , ma anche se assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati . Peraltro, non sembra ininfluente, sotto questo profilo, il fatto che l'articolo 545-bis cod. proc., introdotto contestualmente alla riforma della disciplina delle pene sostitutive contenuta nella L. numero 689 del 1981, subordina la sostituzione della pena detentiva alla condizione che non ne sia stata ordinata la sospensione condizionale dal giudice della cognizione. Si tratta di un dato normativo dal quale potersi desumere, almeno indirettamente, che la sussistenza di precedenti condanne a carico dell'imputato non può essere ritenuta ex se quale elemento ostativo alia concessione delle pene sostitutive a ritenere di impedimento i precedenti penali, infatti, si determinerebbe in una apprezzabile parte dei casi la pratica inapplicabilità della sanzione sostitutiva, giacché il diniego della sospensione condizionale della pena, che ne costituisce il presupposto di applicazione, è non raramente legato ex articolo 163 e ss. cod. penumero alla esistenza di precedenti condanne . Questo vuol dire, pertanto, che la presenza di precedenti condanne non costituisce, di per sé sola, ragione sufficiente per il rigetto della richiesta di applicazione delle pene sostitutive, ma non esclude, tuttavia, che il giudice ne possa tenere conto ai fini del giudizio prognostico richiesto dall'articolo 58 L. numero 689 del 1981 circa la idoneità della pena sostitutiva ad assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati cfr. Sez. 2, numero 8794 del 14/2/2024, in motivazione . In definitiva, si può affermare che il riferimento ai precedenti penali del condannato basta se, a partire da essi, si individua il motivo specifico per cui è possibile formulare una mirata prognosi negativa circa il pericolo di commissione di reati e, quindi, circa la inidoneità della pena sostitutiva alla rieducazione del condannato. 3. Ciò detto, il giudice, nel caso in esame, ha richiamato la tipologia dei reati commessi dal condannato, tra i quali risultano una ricettazione e una tentata estorsione, peraltro a fronte dell'ultima condanna, alla pena che si chiede di sostituire, pronunciata per un nuovo reato di ricettazione. Si tratta, dunque, di un soggetto incline alla commissione di reati contro il patrimonio, rispetto al quale l'applicazione di una pena pecuniaria in sostituzione della pena detentiva non può considerarsi idonea a garantire la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. E' del tutto logica, in questa prospettiva, la conclusione secondo cui ben difficilmente potrebbe riconoscersi che la finalità rieducativa della pena e la prevenzione del rischio di recidiva siano utilmente perseguibili e raggiungibili attraverso il pagamento di una pena pecuniaria, imposto ad una persona che ha dato concreta dimostrazione di delinquere esattamente per fini di profitto economico. Si aggiunga che l'ordinanza impugnata opera un riferimento anche ad una precedente condanna di I.N. per il reato di evasione, il quale costituisce ulteriore indice della scarsa propensione del ricorrente alla spontanea osservanza dei provvedimenti dell'autorità costituita si tratta di un altro elemento di rilievo per supportare ulteriormente la prognosi negativa circa la specifica funzionalità della pena pecuniaria sostitutiva - che sarebbe rimessa all'ottemperanza del condannato - rispetto alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato. 4. Si deve ritenere, pertanto, che nelle ragioni complessive della decisione sia possibile rinvenire una motivazione del rigetto conforme a logica, che il giudice ha, sia pur sinteticamente, ma adeguatamente collegato, nell'esercizio del suo potere discrezionale, alla valutazione dei criteri di cui all'articolo 133 cod. penumero cfr. Sez. 3, numero 9708 del 16/2/2024, Rv. 286031 - 01 . Ne consegue, quindi, il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.