Alla luce dell’entrata in vigore del correttivo alla riforma Cartabia, il Ministero della Giustizia ha emanato un provvedimento riguardante il regime fiscale dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie.
Con la circolare del 19 dicembre 2024, il Ministero della Giustizia ha fornito chiarimenti riguardo alle modifiche introdotte dal decreto legislativo numero 164/2024 e alle norme speciali in materia di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile e responsabilità genitoriale. L'atto fornisce una panoramica della nuova normativa relativa ai procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, introdotta dalla riforma Cartabia d.lgs. numero 149/2022 nel Codice di Procedura Civile. Con il correttivo successivo d.lgs. numero 164/2024 sono state poi apportate ulteriori modifiche, inclusa una revisione della normativa in tema di contributo unificato per i procedimenti indicati, veicolata dall'articolo 13 del d.P.R. numero 115/2002. In particolare, è stato stabilito un contributo di 43 euro per i procedimenti di valore fino a 1.100 euro e di 98 euro per quelli di valore superiore a 1.100 euro fino a 5.200 euro, nonché per i procedimenti contenziosi di cui all'articolo 473- bis.47 del codice di procedura civile e per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di rito. Pertanto, si legge nella circolare, «i procedimenti di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile, nonché di modifica delle relative condizioni, sono soggetti al pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a e b , d.P.R. numero 115/2002». Inoltre, si legge, il quadro normativo sopra descritto va integrato dal richiamo di due norme speciali che prevedono casi di esenzione dal pagamento del contributo unificato, nelle materie qui di interesse. Resta ferma l'esenzione del pagamento del contributo per i procedimenti relativi alla prole, articolo 10, comma 2, d.P.R. 115/2002, mentre la seconda norma si riferisce agli atti e provvedimenti relativi allo scioglimento del matrimonio articolo 19 legge 6 marzo 1987 numero 74 , che sono esenti da imposte e tasse. È stato anche precisato che l'esenzione fiscale si estende anche ad atti come iscrizioni di ipoteca e procedimenti giudiziali di scioglimento dell'unione civile. Tuttavia, tali disposizioni speciali non si applicano ai procedimenti riguardanti la prole nata fuori dal matrimonio «sia in virtù del tenore letterale della disposizione, come emendata dalla Corte Costituzionale, sia della sua ratio, più volte ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, che è quella di favorire la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi maturati nel corso della convivenza matrimoniale, escludendo che derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli dagli accordi intervenuti in sede di separazione e divorzio così ex multis, Cass. civ. numero 8104/2017 ». Per concludere, la circolare sottolinea che i procedimenti relativi alla regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio, o alle modifiche delle relative condizioni, anche con riferimento ai figli maggiorenni non autosufficienti economicamente, sono esenti dal pagamento del contributo unificato, mentre rimane dovuto, in assenza di norme di esenzione specifiche, il pagamento delle anticipazioni forfettarie e di ogni altra spesa di giustizia. Enucleato il quadro normativo più generale e all'esito delle interlocuzioni svolte con l'Ispettorato Generale, la circolare entra nello specifico dei singoli quesiti pervenuti in materia, offrendo i chiarimenti in ordine al regime fiscale nel «cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio» artt.473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. per le «domande riconvenzionali nei giudizi di separazione e divorzio» nei «procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio su domanda congiunta» articolo 473-bis.51, comma 5 c.p.c. nei «procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio contenziosi» articolo 473-bis.47 c.p.c. » nei «procedimenti volti alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, contenziosi o su domanda congiunta, nonchè nei procedimenti di modifica delle relative condizioni» articolo 473-bis.47 articolo 473-bis.51 c.p.c. nelle «garanzie a tutela del credito articolo 473-bis.36 c.p.c. e pagamento diretto del terzo articolo 473-bis.37 c.p.c. » nell'«attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore articolo 473-bis.38 c.p.c. e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni» articolo 473-bis.39 c.p.c. nelle norme di natura processuale sulla «violenza domestica o di genere» articolo 473-bis.40 e ss. c.p.c. negli «ordini di protezione contro gli abusi familiari» articolo 473-bis.69 c.p.c. .
Ministero della Giustizia, circolare del 19 dicembre 2024