Generico l’invito presso l'ufficio della Guardia Costiera: nessuna sanzione per la mancata presentazione

Nessuna sanzione per la mancata presentazione presso l’ufficio locale della Guardia Costiera se la comunicazione ufficiale è generica e contiene solo i laconici riferimenti ad una raccolta di informazioni, non potendo così rappresentare il presupposto indefettibile dell’ordine legalmente dato.

Il caso in questione riguarda una pescheria, il cui titolare viene innanzitutto accusato di avere disperso il pesce sequestrato e affidatogli in custodia. A rendere ancora più delicata la sua posizione, poi, anche la mancata ottemperanza all'invito a presentarsi all'ufficio locale della Guardia Costiera. Per i giudici del Tribunale, però, il titolare della pescheria va considerato colpevole solo in merito alla seconda contestazione, con pena fissata in 200 euro di ammenda, mentre, per quanto concerne la prima contestazione, va riconosciuta la non punibilità, vista la particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, tuttavia, va messa in discussione la condanna emessa in Tribunale. In quest' ottica, quindi, l'avvocato lamenta «la mancata conoscenza dell'ordine di convocazione da parte dell'imputato, in ragione dell'avvenuta notificazione del relativo biglietto di invito mediante consegna al padre, preposto alla vendita, presso l'esercizio commerciale dell'imputato. Per queste ragioni, secondo il legale, non sussiste certezza che l'imputato avesse avuto legale conoscenza della convocazione, dato che, all'atto della consegna, egli risultava assente». Inoltre, la difesa eccepisce anche «la nullità assoluta della notifica, poiché la polizia giudiziaria ha omesso di redigere la relata di notifica riportante le indicazioni previste dalla legge e di riporre l'atto in un plico sigillato, annotandovi il numero di cronologico». Ampliando l'orizzonte, poi, il legale sostiene sia impossibile ipotizzare il reato di inosservanza di un provvedimento dell'autorità. Ciò perché, a suo dire, «la convocazione non ha rispettato il requisito dell'ordine legalmente dato», in quanto «la contestazione fa riferimento, con riguardo alla motivazione dell'ordine impartito, semplicemente ad informazioni relative al processo verbale di constatazione e alla contestazione amministrativa, sicché l'ordine non risulta giustificato da specifiche ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica, d'ordine pubblico o di igiene». Invece, nel caso specifico, «si è in presenza di violazioni amministrative che nulla hanno a che vedere con le esigenze tassativamente indicate dal Codice Penale, tanto più che la convocazione dell'imputato non avrebbe apportato nulla rispetto all'adempimento dell'obbligo gravante sull'autorità procedente di eseguire direttamente e personalmente la confisca e la distruzione del prodotto in sequestro». Per la Cassazione la linea difensiva ha un solido fondamento. In premessa, tuttavia, viene ritenuta dimostrata, come già in Tribunale, «la conoscenza dell'atto. In particolare, la notifica dell'ordine di convocazione, analogamente a quanto avvenuto in precedenza per l'ordinanza di confisca e distruzione, è stata effettuata presso l'esercizio commerciale dell'imputato, mediante consegna a mani del suo genitore, preposto alla vendita, da ritenersi perciò abilitato a ricevere anche tale atto per conto del figlio, al quale l'avrebbe in seguito consegnato». A fronte di tale quadro, l'uomo sotto processo si è limitato a proporre mere asserzioni tese a sostenere la sua assoluta ignoranza dell'ordine di convocazione. Detto ciò, però, è impossibile, secondo i Giudici, ipotizzare il reato di inosservanza di un provvedimento dell'autorità. Su questo fronte viene chiarito, in prima battuta, che «è necessario preliminarmente accertare sia la legalità sostanziale sia quella formale del provvedimento che si ritiene violato. E tale accertamento deve riscontrare tutti i consueti profili di legittimità dell'atto amministrativo, poiché qualora emerga un vizio del provvedimento, l'inosservanza non può configurare il reato, in quanto l'ordine non può ritenersi legalmente dato». Dunque, «affinché la speciale fattispecie incriminatrice possa dirsi integrata, occorre verificare l'avvenuta inosservanza di un ordine specifico impartito da un soggetto competente, in relazione ad eventi o circostanze che richiedano al destinatario l'adempimento della condotta prescritta, per ragioni di sicurezza, ordine pubblico, igiene o giustizia che l'inosservanza riguardi un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da altra specifica previsione normativa, con previsione di autonoma sanzione infine, la constatazione che il provvedimento sia stato adottato nell'interesse generale e non a tutela di soggetti privati». Poi, «i motivi alla base dell'emanazione del provvedimento devono essere esplicati nell'atto e, comunque, chiaramente desumibili da esso, senza così doversi ricorrere ad elementi extratestuali, il cui accertamento e la cui verificabilità resterebbero affidati ad altre rappresentazioni solamente verbali dell'autorità stessa». In sostanza, «ai fini di validità ed efficacia dell'atto amministrativo, assumono rilevanza esclusivamente i legittimi requisiti oggettivi, formali e sostanziali, contenuti nell'atto medesimo». Passando dal quadro generale alla vicenda oggetto di processo, emergono, secondo i giudici, alcuni dettagli decisivi «l'invito a presentarsi conteneva semplicemente i laconici riferimenti alla raccolta di informazioni dal soggetto destinatario del provvedimento di accertamento e contestazione amministrativa e non poteva rappresentare il presupposto indefettibile dell'ordine legalmente dato. Difatti, tale ordine si palesa, quanto al contenuto, esclusivamente preordinato all'acquisizione di indefinite conoscenze da parte dell'Ufficio Locale Marittimo - Guardia Costiera, conoscenze riguardanti atti di accertamenti e atti risalenti al 2017, senza, però, che sia dato coglierne la finalità». In tal modo, «l'inottemperanza che viene contestata all'imputato non può soddisfare i requisiti minimi richiesti per l'integrazione della fattispecie prevista dal Codice Penale». Del resto, «l'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità non è comunque configurabile qualora l'inottemperanza a provvedimenti legalmente impartiti da autorità competenti riguardi ordini finalizzati a ottenere risultati che l'autorità stessa può conseguire autonomamente, senza la necessaria cooperazione del soggetto convocato». Ebbene, nella vicenda presa in esame dai giudici «non risulta che quel tipo di convocazione presso gli uffici avrebbe potuto aggiungere apporti rilevanti ai fini dell'attività di distruzione del prodotto», annotano i Giudici della Suprema Corte. Alla luce di quanto sopra descritto, non vi sono, dunque, i presupposti per addebitare all'imputato il reato di inosservanza di un provvedimento dell'autorità.

Presidente Siani - Relatore Binenti Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa dal Tribunale di Locri in data 28 giugno 2024, C.P. - imputato del reato previsto dall'articolo 650, cod. penumero , ascritto al capo A mancata ottemperanza all'invito notificatogli il 22 ottobre 2019 di presentarsi all'Ufficio Locale Marittimo di OMISSIS in data 29.10.2019 , nonché del reato previsto dall'art 334, secondo comma, cod. penumero , ascritto al capo B per aver disperso kg. 4,2 di filetti di sgombro e kg. 2,2, di polpo sottoposti a sequestro amministrativo e affidati alla sua custodia in data 11 dicembre 2017 - veniva dichiarato non punibile ai sensi dell'articolo 131-bis, cod. penumero , per la particolare tenuità del fatto, quanto al capo B, e dichiarato colpevole del reato ascrittogli al capo A, con la conseguente condanna alla pena di euro 200,00 di ammenda. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione C.P., tramite il proprio difensore Avv. Domenico Lupis, svolgendo doglianze affidate a due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 650 c.p., nonché degli articolo 148 e 171 c.p.p., 24 e 111 Cost. e 6CEDU. La difesa lamenta la mancata conoscenza dell'ordine di convocazione da parte dell'imputato, in ragione dell'avvenuta notificazione del relativo biglietto di invito mediante consegna al di lui padre, preposto alla vendita, presso l'esercizio commerciale dello stesso ricorrente. Per queste ragioni, secondo la difesa, non sussisteva certezza che il ricorrente avesse avuto legale conoscenza della convocazione, dato che, all'atto della consegna, il medesimo risultava assente. Inoltre, il motivo eccepisce la nullità assoluta della notifica per contrasto con l'articolo 148 c.p.p., nella formulazione vigente all'epoca 2019 , poiché la p.g. ometteva di redigere la relata di notifica riportante le indicazioni previste dalla legge e di riporre l'atto in plico sigillato, annotandovi il numero di cronologico. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza dell'integrazione dei presupposti richiesti dall'articolo 650 cod. penumero , poiché la convocazione non ha rispettato il requisito dell'ordine legalmente dato , condizione essenziale ed indefettibile per configurare la contravvenzione di cui trattasi. Ciò in quanto la contestazione fa riferimento, con riguardo alla motivazione dell'ordine impartito, semplicemente ad informazioni relative al p.v.c. e contestazione amministrativa numero 2569/2017/CP del 11.12.2017 , sicché l'ordine non risulta giustificato da specifiche ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica, d'ordine pubblico o di igiene. Invero, nel caso di specie, si è in presenza di violazioni amministrative, che nulla hanno a che vedere con dette esigenze tassativamente indicate dall'articolo 650 c.p., tanto più che la convocazione di C.P. non avrebbe apportato nulla rispetto all'adempimento dell'obbligo gravante sull'autorità procedente di eseguire direttamente e personalmente la confisca e la distruzione del prodotto in sequestro. 3. Il Procuratore generale, con la requisitoria scritta in data 6 novembre 2024, chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato, mentre il difensore del ricorrente, con memoria in data 16 novembre 2024, ribadisce e sviluppa i motivi del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. Considerato in diritto 1. La Corte ritiene che l'impugnazione sia fondata con riferimento alle doglianze svolte nel secondo motivo e che, quindi, debba essere accolta. 2. Quanto al primo motivo, va rilevato che, a ragione della decisione, la Corte territoriale ha ritenuto dimostrata la conoscenza dell'atto. In particolare, ha rilevato come la notifica dell'ordine di convocazione, analogamente a quanto avvenuto in precedenza per l'ordinanza di confisca e distruzione, fosse stata effettuata presso l'esercizio commerciale del ricorrente, mediante consegna a mani del genitore C.F., preposto alla vendita, da ritenersi perciò abilitato a ricevere anche tale atto per conto del figlio, al quale l'avrebbe in seguito consegnato. Tale rappresentazione è intervenuta a fronte di mere asserzioni dell'interessato tese a sostenere la sua assoluta ignoranza dell'ordine. La mancata considerazione di questo genere di rilievi non si pone in contrasto con gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità in materia, potendo ragionevolmente rilevarsi, a prescindere dalle altre obiezioni di natura meramente formale, che l'imputato concretamente abbia, comunque, potuto avere piena conoscenza dell'ordine rivoltogli entro un tempo utile al fine di potere adempiere Sez. 1, numero 46637 del 11/11/2009, Turiaco, Rv. 245501 . 3. Passando ad esaminare il secondo motivo, occorre sottolineare che, ai fini della verifica della responsabilità in relazione alla contravvenzione prevista dall'articolo 650, cod. penumero , avente ad oggetto l'inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, l'interprete deve preliminarmente accertare sia la legalità sostanziale sia quella formale del provvedimento che si ritiene violato. Tale accertamento deve riscontrare tutti i consueti profili di legittimità dell'atto amministrativo e dunque escludere l'incompetenza, la violazione di legge e l'eccesso di potere, poiché qualora emerga un vizio del provvedimento sotto uno di questi profili, l'inosservanza non può configurare il reato in questione, in quanto l'ordine non può ritenersi legalmente dato. Affinché la speciale fattispecie incriminatrice possa dirsi integrata, si suole osservare che occorre verificare l'avvenuta inosservanza di un ordine specifico impartito da un soggetto competente, in relazione ad eventi o circostanze che richiedano al destinatario l'adempimento della condotta prescritta, per ragioni di sicurezza, ordine pubblico, igiene o giustizia che l'inosservanza riguardi un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da altra specifica previsione normativa, con previsione di autonoma sanzione, considerata la natura sussidiaria del reato previsto dall'articolo 650 cod. penumero infine, la constatazione che il provvedimento sia stato adottato nell'interesse generale e non a tutela di soggetti privati. Determinante è poi evidenziare che i motivi alla base dell'emanazione del provvedimento devono essere esplicati nell'atto e, comunque, chiaramente desumibili dallo stesso, senza cosi doversi ricorrere ad elementi extratestuali, il cui accertamento e la cui verificabilità resterebbero affidati ad altre rappresentazioni solamente verbali dell'autorità stessa. Dunque, ai fini della validità ed efficacia dell'atto amministrativo, assumono rilevanza esclusivamente i legittimi requisiti oggettivi, formali e sostanziali, contenuti nell'atto medesimo Sez. 1, numero 11448 del 07/02/2012, Albera, Rv. 252916 Sez. 1, numero 555 del 16/11/2010, dep. 2011, Filogamo, Rv. 249430 . 4. Nel caso in esame, l'invito a presentarsi, contenente semplicemente i laconici riferimenti alla raccolta di informazioni dal soggetto destinatario del provvedimento di accertamento e contestazione amministrativa, non può rappresentare il presupposto indefettibile dell'ordine legalmente dato. Ed, infatti, tale ordine si palesa, quanto al contenuto, esclusivamente preordinato all'acquisizione di indefinite conoscenze da parte dell'Ufficio Locale Marittimo - Guardia Costiera di OMISSIS , che dovrebbero riguardare atti di accertamenti e atti risalenti al 2017 e senza che sia dato coglierne la finalità. In tal modo, stante quanto sopra rilevato, l'inottemperanza che viene contestata non può soddisfare i requisiti minimi richiesti per l'integrazione della fattispecie prevista dall'articolo 650 cod. penumero in tal senso, in casi analoghi, già Sez. 1, numero 8859 del 13/06/2000, Minniello, Rv. 216903, e successivamente, Sez. 1, numero 41445 del 18/07/2013, Donato, Rv. 257531, che ha puntualizzato che non integra la contravvenzione di cui all'articolo 650 cod. penumero l'inottemperanza all'invito a presentarsi presso gli uffici di polizia per la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari . Del resto, detta contravvenzione non è comunque configurabile qualora l'inottemperanza a provvedimenti legalmente impartiti da autorità competenti riguardi ordini finalizzati a ottenere risultati che l'autorità stessa può conseguire autonomamente, senza la necessaria cooperazione dell'interessato Sez. 3, numero 6350 del 11/10/2018, De Giorgi, Rv. 274997 . E non risulta che quel tipo di convocazione presso gli uffici avrebbe potuto aggiungere apporti rilevanti ai fini dell'attività di distruzione del prodotto. Infine, va rilevato che non residuano contestazioni da potere considerare, ai fini della responsabilità di C.P., avuto riguardo ai suoi obblighi di custode del prodotto sequestrato, posto che è definitivamente intervenuto il proscioglimento dello stesso dalla pertinente imputazione del delitto previsto dall'articolo 334, cod. penumero In tal caso, peraltro, il carattere sussidiario della contravvenzione di cui all'articolo 650, cod. penumero , non ne consentirebbe la configurazione quale ulteriore addebito del quale potersi rispondere penalmente. 5. In conclusione, in ragione della rilevata carenza dei presupposti applicativi dell'articolo 650 cod. penumero , e della non necessità di altri accertamenti al riguardo, deve pervenirsi, ai sensi dell'articolo 620, lett. l , cod. proc. penumero , all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.