L’articolo 1, comma 812, come introdotto alla Camera, va a sostituire integralmente la previsione primigenia contenuta nell’articolo 105 del disegno di Legge di Bilancio, introducendo disposizioni preordinate a innovare la disciplina relativa al versamento del contributo unificato nei procedimenti civili, nonché in materia di importi spettanti alla cassa previdenziale dei cancellieri.
L’intervento della Commissione Bilancio sulla bozza L’emendamento approvato il 16 dicembre in Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, sostituisce totalmente l’articolo 105 del disegno di Legge di Bilancio, novellando la disciplina inerente al contributo unificato, come anche agli importi spettanti alla cassa previdenziale dei cancellieri, di cui al d.P.R. numero 115/2002. Si introduce l’obbligo del contestuale pagamento del contributo unificato in ipotesi di presentazione dell’istanza del creditore con cui chiede al presidente del tribunale di autorizzare la ricerca telematica dei beni da pignorare ai sensi dell’articolo 494-bis c.p.c. Si prevede, inoltre, la non iscrizione a ruolo dei procedimenti civili, in ipotesi di omesso pagamento del contributo unificato pari ad euro 43, o del minor contributo dovuto, salvi i casi di esenzione dal pagamento. La norma detta disposizioni in materia di iscrizione a ruolo e riscossione del contributo unificato non versato nei procedimenti civili, da parte della società Equitalia Giustizia Spa. Infine, viene abrogata la disposizione che prevede il versamento di una percentuale dei crediti recuperati, relativi alle spese processuali ed alle pene pecuniarie, alla cassa previdenza dei cancellieri. La versione originaria della bozza Nella formulazione originaria del disegno di legge di bilancio, l’articolo 105 introduceva una causa generale di estinzione del processo civile, all’interno del Codice di rito, collegata all’omesso o parziale pagamento del contributo unificato. Si stabiliva, inoltre, che il giudice in prima udienza, una volta riscontrato il mancato o parziale pagamento del contributo, assegnava alla parte interessata un termine di 30 giorni per adempiere al pagamento ovvero all’integrazione del tributo, al fine di evitare l’estinzione. La norma individuava, peraltro, la portata applicativa della norma, escludendo i procedimenti cautelari e possessori, mentre comprendeva il rito del lavoro e il processo esecutivo. Le modifiche in materia di contributo unificato e sulle somme spettanti alla cassa previdenziale dei cancellieri L’articolo 1, comma 812, così come introdotto alla Camera modifica la disciplina relativa al pagamento del contributo unificato reca disposizioni in materia di somme da versare alla cassa previdenziale dei cancellieri, entrambe contenute nel d.P.R. numero 115/2002 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia . Il contributo unificato nel T.U. spese giustizia Il contributo unificato rappresenta un tributo erariale, disciplinato dal T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. L’articolo 9 del T.U. medesimo prevede la doverosità del contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ogni grado di giudizio, nel processo civile, inclusa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario comma 1 . Il contributo è dovuto pure nei procedimenti in materia lavoristica, nonché di previdenza e assistenza obbligatorie, solo se le parti risultano titolari di un reddito imponibile superiore a una determinata soglia fissata dallo stesso articolo comma 1-bis . L’articolo 14 del T.U. in materia di spese di giustizia impone l’obbligo di pagamento del contributo unificato alla parte che si costituisce per prima in giudizio o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero alla parte che richiede l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati nel processo esecutivo comma 1 . Il comma 3 del medesimo articolo 14 precisa che la parte deve dichiarare l’eventuale aumento di valore della causa quando modifica la domanda iniziale o propone domanda riconvenzionale, oppure formula chiamata in causa, cui consegue l’aumento del valore della causa in tale ipotesi è tenuta alla contestuale integrazione del contributo. Allo stesso modo, quando sono le altre parti a modificare la domanda, a proporre riconvenzionale, a chiamare in causa terzi o a svolgere intervento autonomo, debbono procedere al pagamento di un autonomo contributo unificato, conteggiato sul valore della domanda proposta, previa esplicita dichiarazione. Le novità in tema di contributo unificato La norma della Legge di Bilancio 2025 in disamina innova taluni aspetti afferenti alle modalità e conseguenze che derivano dall’omesso pagamento di detto tributo intervenendo, anzitutto, sull’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica numero 115/2002 relativo all’obbligo di pagamento del contributo unificato. In dettaglio, le novelle apportate sono le seguenti viene introdotto l’obbligo di pagamento contestuale del contributo unificato per il creditore che propone istanza di ricerca, con modalità telematiche, dei beni da pignorare, prima della notificazione del precetto, ovvero prima del decorso dei termini di cui all’articolo 482 c.p.c. A norma dell’articolo articolo 492, comma 2, c.p.c., tale richiesta viene autorizzata dal Presidente del Tribunale ove vi sia pericolo nel ritardo lett. a , numero 1 . Nella versione originaria dell’articolo 14, novellato dalle norme in disamina, la contestualità del versamento del contributo unificato era prevista in ipotesi di istanza di ricerca telematica dei beni da pignorare avanzata dal creditore, ai sensi dall’articolo 492, co. 1, c.p.c., ossia a seguito della notifica del precetto e del decorso dei termini previsti per la diffida ad adempiere ex articolo 482 c.p.c. viene aggiunto il comma 3.1., il quale regola i casi di non iscrizione a ruolo, nei procedimenti civili, della causa, in seguito all’omesso pagamento del contributo unificato. In particolare, la non iscrizione, fatte salve le ipotesi di esenzione stabilite per legge, si verifica quando non viene corrisposto l’importo pari a euro 43 prescritto dall’articolo 13, comma 1, lett. a , d.P.R. numero 115/2002, ovvero il minor contributo previsto per legge. Invito al pagamento ex articolo 248 del T.U. Va rammentato che l’articolo 248 disciplina i termini, le modalità ed i criteri mediante cui l’ufficio giudiziario competente notifica all’interessato l’invito al pagamento dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato. Tale articolo trova operatività in ipotesi di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato ai sensi dell’articolo 16 d.P.R. numero 115/2002 T.U. in materia dispese di giustizia . Quest’ultimo articolo statuisce che si debbano applicare le disposizioni in materia di riscossione del contributo unificato previste dal Capo VII Titolo VII del medesimo T.U. Sempre l’articolo 16 chiarisce che nell’importo iscritto a ruolo sono quantificati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo. La norma, infine, precisa che in tale ipotesi si applicano le sanzioni previste in materia di insufficiente dichiarazione di valore dei beni e dei diritti sottoposti a imposta di registro articolo 71 d.P.R. numero 131/1986 . Le novelle dell’invito al pagamento ex articolo 248 del T.U. Il comma 812 incide, inoltre, sulle disposizioni che riguardano la riscossione del contributo unificato, con particolare riferimento all’invito al pagamento ex articolo 248 d.P.R. numero 115/2002. A tal proposito, viene aggiunto il comma 3-bis all’articolo, il quale detta una disciplina specifica per i procedimenti civili, in deroga a quanto prescritto dallo stesso articolo 248 lett. b . In dettaglio, il nuovo comma 3-bis dell’articolo 248 del d.P.R. 115/2002 stabilisce che, in ipotesi di omesso pagamento del contributo unificato, entro 30 giorni dall’iscrizione a ruolo o dal diverso momento in cui sorge l’obbligo di pagamento, l’ufficio giudiziario competente ovvero la società Equitalia Giustizia S.p.A., ove sia intervenuta una convenzione tra il Ministero della Giustizia e la predetta società per la riscossione dei crediti derivanti dal versamento delle spese di giustizia, procede all’iscrizione a ruolo dell’importo dovuto, con addebito degli interessi al saggio legale, e all’irrogazione della sanzione. A tal riguardo l’ufficio competente, cioè la società Equitalia Giustizia S.p.A., procede alla riscossione a mezzo ruolo secondo la disciplina vigente ex articolo 32 d.lgs. numero 46/1999. La relativa cartella di pagamento è redatta in conformità e con gli elementi elencati dall’articolo 25, comma 24, d.P.R. numero 602/1973 disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito . Abrogazione della devoluzione di una percentuale di crediti recuperati alla cassa cancellieri Infine, il comma 812 abroga l’articolo 289 del T.U. in materia di spese di giustizia d.P.R. numero 115/2002 che regolava la devoluzione in favore della cassa di previdenza dei cancellieri, di una percentuale dello 0,9% dei crediti recuperati, afferenti alle spese processuali civili e penali e alle pene pecuniarie lett. c .