Nuove modifiche per il processo penale telematico

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2024, numero 304, il Regolamento numero 206/2024, che modifica i termini del deposito degli atti previsti dalla cd. Riforma Cartabia sul processo penale telematico.

Il provvedimento, firmato dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio, introduce una disciplina transitoria che proroga - in successive fasi temporali - il regime del “doppio binario” analogico e telematico per il deposito degli atti dei soggetti “interni” ed “esterni” negli uffici giudiziari penali. Di seguito si riportano le principali modifiche apportate dal Regolamento. A decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis c.p.p., nei seguenti uffici giudiziari penali   a procura della Repubblica presso il tribunale ordinario b Procura europea c sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario d tribunale ordinario e procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione. Sino al 31 dicembre 2025, il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articolo 408, 409, 410, 411 e 415 c.p.p., nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 c.p.p. può avere luogo anche con modalità non telematiche. Fino al 31 marzo 2025 può avere luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 c.p.p., nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale. A decorrere dal 1° gennaio 2027, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis c.p.p., anche nei seguenti uffici giudiziari penali a Ufficio del giudice di pace b procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni c tribunale per i minorenni d tribunale di sorveglianza e corte di appello f procura generale presso la corte di appello g Corte di Cassazione h Procura generale presso la Corte di cassazione. Fino al 31 dicembre 2026, in tali uffici il deposito da parte dei soggetti abilitati esterni di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità telematiche. Fino alla medesima data, negli uffici giudiziari penali indicati il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità telematiche, previo provvedimento che attesti la funzionalità dei sistemi informatici adottato dal Capo del Dipartimento dell'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia e pubblicato sul suo Portale dei servizi telematici.   Infine, rimane consentito ai difensori il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall’articolo 87-bis d.lgs.10 ottobre 2022, numero 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche. Le modifiche entrano in vigore a partire dal 30 dicembre 2024.

Decreto 27 dicembre 2024, numero 206 in G.U. del 30 dicembre 2024, numero 304