Rivalutazione della pensione di reversibilità: il diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto

Il coniuge superstite ha diritto alla rivalutazione contributiva della pensione di reversibilità se il defunto è stato esposto ad amianto. Lo ha ricordato la Suprema Corte, evidenziando che tale diritto è autonomo rispetto al diritto alla pensione, per cui è necessaria una domanda amministrativa preventiva per ottenere l’adeguamento.

L'ordinanza in analisi si incentra i diritti pensionistici dei superstiti e la rivalutazione dei contributi per esposizione ad amianto, secondo la l. numero 257/1992. In particolare, il caso in questione riguarda un coniuge superstite, titolare di pensione di reversibilità dal 2008 dopo il decesso della moglie, che ha richiesto la rivalutazione della pensione in base all'esposizione dell'ex coniuge all'amianto durante il lavoro 1966-1982 nello stabilimento di Pisticci. L'INPS aveva respinto la domanda per mancanza della certificazione INAIL, ma la Corte d'Appello di Potenza aveva accolto il ricorso del superstite, riconoscendo il diritto alla rivalutazione dei contributi. L'INPS ha impugnato la sentenza, ma la Corte di Cassazione ha confermato che il coniuge superstite ha diritto alla rivalutazione della pensione di reversibilità, a condizione che venga presentata tempestivamente la domanda amministrativa per l'adeguamento. La vicenda processuale ha visto un articolato percorso attraverso i vari gradi di giudizio. -  Le motivazioni della Corte d'Appello la Corte territoriale ha ritenuto che la domanda del coniuge superstite fosse tempestiva, respingendo l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dall'INPS. Inoltre, ha confermato il diritto alla rivalutazione contributiva, considerando che il diritto alla rivalutazione non fosse mai stato esercitato dal defunto durante la sua vita e non fosse quindi entrato nel patrimonio ereditario. La Corte ha sostenuto che il coniuge superstite, in quanto titolare della pensione di reversibilità, avesse diritto a un ricalcolo della pensione basato sui contributi maggiorati per esposizione ad amianto. -  Il ricorso dell'INPS e le sue argomentazioni l'INPS ha proposto ricorso in Cassazione, con unico motivo, contro la decisione della Corte d'Appello, sostenendo che fosse stata commessa una violazione dell'articolo 13, comma 8, della l. numero 257/1992. L'INPS contesta il fatto che la Corte territoriale avesse supposto un diverso regime giuridico per l'erede che chiedeva l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva mai richiesta dal de cuius, sia per il ricalcolo della pensione di reversibilità, sia per il diritto alle differenze maturate sui ratei della pensione. Secondo l'INPS, la Corte d'Appello aveva errato nel permettere all'erede di richiedere il ricalcolo della pensione di reversibilità sulla base di una rivalutazione contributiva che non era mai stata richiesta dal coniuge defunto, il quale non aveva presentato domanda amministrativa in vita. L'INPS ha richiamato una giurisprudenza precedente della Corte ord. numero 11574/2015 , che aveva escluso la trasmissibilità dei diritti legati alla rivalutazione contributiva non ancora maturati al momento del decesso. L'INPS sottolinea che nel patrimonio del lavoratore deceduto non era mai entrato il diritto alla rivalutazione contributiva e, pertanto, né quello alle differenze sui ratei pensionistici, facendo un parallelo con un caso in cui si trattava di un assegno ordinario di invalidità, non reversibile. - La parte privata nel controricorso, la parte privata, titolare di pensione di reversibilità dal 2008, contesta il ricorso dell'INPS. Nel 2017, la parte privata aveva presentato una domanda di rivalutazione dell'anzianità contributiva del suo coniuge defunto ai sensi dell'articolo 13 della l.numero 257/92, ma l'INPS l'aveva respinta per mancanza di certificazione INAIL che attestasse l'esposizione all'amianto. La parte privata critica l'INPS per aver erroneamente richiamato una sentenza precedente numero 11574/15 , relativa a un caso diverso, dove l'erede chiedeva il ricalcolo dei ratei di invalidità in relazione all'esposizione all'amianto. Invece, nel suo caso, la parte privata agisce jure proprio come coniuge superstite, non come erede, e chiede il ricalcolo della pensione di reversibilità sulla base dei benefici previdenziali maturati dal defunto. La parte privata sottolinea che la pensione di reversibilità è un diritto autonomo del coniuge superstite e non dipende dalle somme spettanti al defunto per la sua pensione diretta. Per determinare l'importo della pensione di reversibilità, è necessario ricalcolare prima l'anzianità contributiva del de cuius, poiché questa incide sul calcolo della pensione di reversibilità. La Corte di Cassazione ha stabilito che il diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, previsto dalla l. numero 257/1992, è un diritto autonomo e distinto dal diritto alla pensione. Non si tratta di un semplice ricalcolo della pensione, ma di un beneficio risarcitorio che sorge solo se vengono soddisfatte determinate condizioni, che devono essere comunicate all'INPS tramite una domanda amministrativa. La Corte ha ribadito che senza la presentazione della domanda amministrativa, il diritto alla prestazione non si perfeziona, impedendo l'accertamento del diritto stesso. Nel caso specifico, il coniuge defunto non aveva mai presentato domanda amministrativa per la rivalutazione contributiva. Di conseguenza, al momento del decesso, tale diritto non era stato acquisito e non poteva essere trasmesso al coniuge superstite. Quest'ultimo, già titolare di pensione di reversibilità dal 2008, aveva richiesto la riliquidazione della pensione sulla base della rivalutazione contributiva per l'esposizione ad amianto, ma tale diritto non era mai stato esercitato dal defunto e non poteva essere trasferito al superstite. La Corte ha chiarito che la pensione di reversibilità, destinata a garantire il supporto economico al coniuge superstite, si basa sulla pensione di anzianità già liquidata al defunto. La maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto non acquisita dal defunto non è trasmissibile e non può essere usata per ricalcolare la pensione di reversibilità. Pertanto, la domanda dell'erede non può supplire alla mancata domanda amministrativa del defunto. I giudici hanno affermato che la domanda amministrativa per il riconoscimento della maggiorazione contributiva ex l.numero 257/92 costituisce un atto costitutivo del diritto, e che l'assenza di tale domanda da parte del lavoratore deceduto impedisce la trasmissione del diritto agli eredi. La Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originaria. La domanda di riliquidazione della pensione di reversibilità presentata dal coniuge superstite, basata sulla rivalutazione contributiva non acquisita dal defunto, è infondata.

Presidente Berrino - Relatore Orio Il testo della pronuncia sarà disponibile a breve.