Pubblicato il 23 dicembre 2024, in Gazzetta Ufficiale, il decreto legislativo 10 dicembre 2024, numero 198 recante «Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva UE 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali».
Il provvedimento entrerà in vigore il 7 gennaio 2025 e andrà a modificare il codice di procedura penale. In particolare, il nuovo articolo 114 c.p.p., al comma 2 vedrà soppresse le parole «fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292» e, verrà aggiunto il comma 6 ter, il quale recita «fermo quanto disposto dal comma 7, è vietata la pubblicazione delle ordinanze che applicano misure cautelari personali fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare». Tali modifiche sono il frutto della volontà del legislatore di adeguarsi alla Direttiva UE 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, volta al rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza nonché del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. L'articolo 3 della Direttiva infatti, stabilisce che gli Stati devono assicurare agli indagati la presunzione di innocenza fino a quando non venga provata legalmente la loro colpevolezza. Inoltre, l'articolo 4, par. 1, prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie a garantire che, fino a quando la colpevolezza non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni rilasciate dalle autorità e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non descrivano la persona come colpevole.
D.lgs. 10 dicembre 2024, numero 198