Insinuazione al passivo: no al privilegio ex lege per le associazioni professionali

Ai fini del riconoscimento del privilegio ex articolo 2751 bis numero 2 c.c., relativo ad insinuazione al passivo proposta non dal singolo professionista, ma da uno studio associato di professionisti, è necessario che il requisito della personalità della prestazione sussista sin dal momento dell’incarico, così che le circostanze del suo conferimento e dunque la scelta del prestatore effettivo, in persona del singolo professionista, già ne rivelino il sicuro tratto dell’intuitus personae.

Uno studio di commercialisti associati proponeva domanda di ammissione al passivo in un fallimento per crediti relativi ad attività di consulenza e assistenza in materia fiscale e societaria in favore di una società cliente poi fallita. L'istante richiedeva il riconoscimento del credito in via privilegiata ex articolo 2751 bis numero 2 c.c. sostenendo che l'incarico era stato affidato ad un singolo professionista associato dello studio. Il Giudice Delegato e poi il Tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo respingevano la richiesta di collocazione al privilegio. Lo studio proponeva ricorso per cassazione. In sede di opposizione allo stato passivo il Tribunale aveva ribadito l'orientamento giurisprudenziale costante in materia in base al quale la domanda di ammissione al passivo fallimentare da parte di uno studio associato lascia presumere la non “personalità” della prestazione da cui il credito deriva e comporta quindi l'esclusione del privilegio ex articolo 2751 numero 2 c.c., a meno che l'istante dimostri che il credito si riferisce ad attività svolta da un singolo professionista e sia di pertinenza in tutto o in parte del medesimo. Nel caso di specie, il Tribunale aveva rilevato che l'incarico era stato affidato “impersonalmente” allo studio associato nel suo complesso e non erano stati forniti elementi per dimostrare che il credito fosse di pertinenza del singolo professionista associato dello studio. La Cassazione condivide la decisione di merito e respinge il ricorso. Gli Ermellini ricordano che la ratio del previlegio previsto dall'articolo 2751 bis numero 2 c.c. si fonda sulla tutela del lavoro “in tutte le sue forme ed applicazioni” ai sensi dell'articolo 35 Cost. In sostanza, il privilegio in esame è riconosciuto nella misura in cui il credito costituisce il compenso del prestatore di lavoro autonomo così come l'articolo 2751 bis numero 1 c.c. lo accorda alle retribuzioni, sotto qualsiasi forma, dei lavoratori subordinati. Lo scopo è dunque, quello di collocare in via privilegiata i crediti derivanti da attività lavorative – subordinate o autonome che siano – giacché costituiscono il sostentamento del lavoratore. Nella sentenza in commento, i Giudici ricordano inoltre, che le norme sui privilegi, in quanto deroghe al principio generale della par condicio creditorum, hanno natura eccezionale e non sono quindi suscettibili di interpretazioni estensive o analogiche. Su questa scia la Cassazione accorda il privilegio speciale ex articolo 2751 bis numero 2 c.c. solo per i compensi professionali per il lavoro autonomo escludendo gli importi che, sia pure in forma minima, contengano remunerazione di capitale. Con specifico riferimento alle associazioni professionali, la Corte ribadisce che la domanda di insinuazione al passivo svolta dall'ente associativo lascia presumere l'insussistenza dei requisiti per il privilegio in esame. È tuttavia consentita la prova contraria ad onere dell'istante. Occorre infatti che l'associazione dimostri in giudizio i che il credito ha avuto origine da prestazione d'opera personalmente svolta in via esclusiva o prevalente da uno dei professionisti associati eventualmente coadiuvato da collaboratori sotto la sua responsabilità ii che il diritto al compenso, anche se azionato in giudizio dall'associazione in virtù dello statuto della medesima, sia in tutto o in parte di pertinenza dello stesso professionista che ha svolto la prestazione. Il privilegio sarà quindi riconosciuto nei limiti in cui l'importo costituisca effettiva retribuzione del professionista in questione. Aggiunge la Suprema Corte che la connotazione personale della prestazione deve sussistere sin dal momento dell'instaurazione del rapporto professionale e deve persistere sino alla fine. Di più, la scelta del singolo professionista – membro dell'associazione – deve essere effettuata dal cliente ab origine, devono pertanto sussistere tutti i crismi del cosiddetto intuitus personae. In definitiva, la “personalità” necessaria per ambire al privilegio comprende non solo il sorgere del rapporto, ma anche la sua esecuzione e la relativa retribuzione. Nella fattispecie in esame, come detto, l'associazione non aveva dimostrato che l'incarico era stato affidato al singolo professionista, né aveva chiarito le modalità con cui venivano ripartiti gli incassi tra i componenti dello studio. La pretesa della ricorrente viene quindi respinta anche dalla Cassazione, la quale coglieva l'occasione per ribadire che  «ai fini del riconoscimento del privilegio ex articolo 2751 bis numero 2 c.c., relativo ad insinuazione al passivo proposta non dal singolo professionista ma da uno studio associato di professionisti, è necessario che il requisito della personalità della prestazione sussista sin dal momento dell’incarico, così che le circostanze del suo conferimento e dunque la scelta del prestatore effettivo, in persona del singolo professionista, già ne rivelino il sicuro tratto dell’intuitus personae. Ne consegue che l’eventuale instaurazione del rapporto professionale, formalmente avvenuta in capo allo studio, non è ostativa al detto riconoscimento soltanto se risulti, da un lato, il previo coinvolgimento e la individuazione del professionista da parte del committente, dall’altro, sia lo svolgimento essenzialmente personale dell’incarico da parte del medesimo professionista sia l’inerenza del credito insinuato proprio alla prestazione per come richiesta e dunque la sostanziale e riconoscibile spettanza della relativa remunerazione a tale prestatore».

Presidente Ferro - Relatore Crolla Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.