Nell’ordinanza in commento la Cassazione individua il discrimen tra un'opera protetta e una semplice fotografia, valorizzando la capacità creativa dell’autore.
La differenza, al fine di poter parlare di opera protetta, risiede nell’abilità creativa dell’autore con la quale fornisce un’impronta personale al lavoro nonché nella selezione e nell'approfondimento del soggetto da rappresentare, nell'attimo esecutivo di realizzazione e rielaborazione dello scatto. Tali elementi fanno sì che l’opera trasmetta suggestioni che vanno oltre la mera rappresentazione della realtà. Al contrario, le fotografie semplici non richiedono alcun contributo creativo significativo da parte del fotografo perché si limitano a riprodurre fedelmente la realtà, senza nessuna rielaborazione personale e sostanziale dell’opera. Per i giudici, l'apporto creativo dell'autore deve risultare da specifiche attività volte a migliorare gli effetti ottenibili tramite la fotocamera, come l'inquadratura, la prospettiva e la gestione della luce così che emerga un predominio dell'aspetto artistico su quello puramente tecnico. Tale premesse permettono al Collegio di poter enunciare il seguente principio di diritto «la protezione del diritto d'autore postula il requisito dell’originalità e della creatività, consistente non già nell’idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, presupponendo che l’opera rifletta la personalità del suo autore, manifestando le sue scelte libere e creative».
Presidente Iofrida - Relatore Valentino Fatti di causa Con atto di citazione del novembre 2017, G.A. ha convenuto in giudizio la OMISSIS s.p.a. per ottenere tutela ai sensi dell'articolo 2, numero 7, l. numero 633/1941 nel testo vigente ratione temporis, in relazione all'asserito illecito utilizzo, in programmi televisivi OMISSIS – trasmessi nell'ambito della campagna di sensibilizzazione “ OMISSIS ” - oltre che via web, di una fotografia nella quale erano ritratti i magistrati OMISSIS , dall'attore scattata il OMISSIS durante un convegno tenutosi a Palermo su “ OMISSIS ” il G.A. ha pertanto chiesto, previo accertamento della natura di opera fotografica, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni anche non patrimoniali, con pubblicazione della sentenza, o, in subordine, il riconoscimento di un equo compenso ai sensi dell'articolo 91, comma 3, l. numero 633/1941. Il Tribunale di Roma ha respinto le domande, non riconoscendo alla fotografia i caratteri dell'opera dell'ingegno e ritenendola fotografia semplice. G.A. ha proposto appello dinanzi alla Corte di Appello di Roma che con la sentenza qui impugnata, ha rigettato il gravame. Per quanto qui di interesse, la Corte di merito ha precisato che a l'impugnazione ha essenzialmente riguardo all'operato disconoscimento del carattere creativo della fotografia e la conseguente esclusione della stessa dal novero delle “opere fotografiche” che ai sensi dell'articolo 2, numero 7, L.D.A., ricevono protezione quale oggetto del diritto d'autore, ed all'apprezzamento di essa invece quale “semplice fotografia”, definita dall'articolo 57 della stessa legge come ritraente «immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o processo analogo», talchè dirimente nella specie è la valutazione della creatività o meno della riproduzione fotografica in questione b il requisito della creatività – sufficiente all'apprestamento della tutela invocata – non consiste nel valore artistico della fotografia, ma ricorre quando l'immagine fotografica ha un proprio contenuto espressivo e presenta tratti individuali marcati, riflettendo la personale visione della realtà del suo autore c la creatività ha una dimensione soggettiva che si identifica in una “forma particolare” che la fotografia assume a prescindere dalla sua novità e dal valore intrinseco del suo contenuto d la foto, oggetto del giudizio, è, invece, peculiare non per il suo carattere creativo, ma per “l'eccezionalità del soggetto”, ovvero i due magistrati simbolo della lotta contro la mafia e non è percepibile l'impronta creativa personale del suo autore ovvero la singolarità della forma richiesta ai fini del riconoscimento della creatività f l'immagine che la foto documenta non ha caratteristiche specifiche che possano distinguerla da altre possibili riproduzioni fotografiche che avrebbero potuto realizzarsi nel medesimo convegno dei due magistrati ripresi, tra l'altro, nel preciso momento documentato nella foto in questione g la fotografia non presenta una valenza estetica che possa essere apprezzata a prescindere dalle persone dei due magistrati rappresentati e dall'espressione dagli stessi assunta h non sussistono neppure i presupposti e le condizioni di cui all'invocato articolo 91, comma 3, l. numero 633/1941 per il riconoscimento, in via subordinata, del diritto ad un equo compenso, non versandosi nelle ipotesi di legge, di riproduzione della fotografia in antologie ad uso scolastico o in opere scientifiche o didattiche. Avverso la suddetta sentenza, notificata il 22/11/2021, G.A. ha presentato ricorso per cassazione, notificato il 3/1/2022, con due motivi. La OMISSIS s.p.a. ha depositato controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1.Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, violazione di legge ed esattamente dell'articolo 360, comma 3, c.p.c. per errata individuazione dei principi giuridici posti alla base della già menzionata valutazione in ordine al carattere della fotografia ai fini della tutela autorale ad avviso del ricorrente, la Corte d'appello avrebbe applicato un concetto giuridico di creatività generico e che non è proprio della fotografia e vi sarebbe un evidente errore concettuale e giuridico in quanto, ai sensi della l. numero 633/1941, la creatività non ha niente a che vedere con il valore artistico dell'opera, essendo sufficiente un livello minimo di creatività. 2.Il motivo è inammissibile. In generale, una fotografia può essere considerata un'opera fotografica prescindendo dal suo valore artistico se rappresenta una scelta creativa del fotografo. Il discrimine tra opera protetta e semplice fotografia è incentrato nella capacità creativa dell'autore, vale a dire nella sua impronta personale, nella scelta e studio del soggetto da rappresentare, così come nel momento esecutivo di realizzazione e rielaborazione dello scatto, tali da suscitare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà rappresentata. Le fotografie semplici, invece, si distinguono dalle precedenti in quanto non richiedono alcun apporto creativo da parte del fotografo, poiché trattasi di mere fotografie, seppur di altissimo livello qualitativo, che si limitano a riprodurre fedelmente la realtà esterna, senza alcuna personale e sostanziale rielaborazione della fotografia da parte dell'autore. L'apporto creativo deve potersi desumere da una precisa attività del fotografo, volta o a un miglioramento degli effetti ottenibili con l'apparecchio inquadratura, prospettiva, cura della luce, del tutto peculiari o dalla scelta del soggetto intervenendo il fotografo sull'atteggiamento e sull'espressione, se non creando addirittura il soggetto stesso , purché emerga una prevalenza del profilo artistico sull'aspetto prettamente tecnico. La creatività dell'artista può manifestarsi in diverse fasi della produzione fotografica. La scelta delle lenti, la disposizione delle luci, la sistemazione del soggetto o del fotografo, la composizione dell'immagine, il momento dello scatto, la post produzione, la scelta dei toni, la stampa etc. Rispetto a tale contesto, la censura non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata e non tiene conto che i principi evocati corrispondono a quanto affermato dalla Corte territoriale. La Corte d'appello ha correttamente evidenziato che nella fotografia oggetto del giudizio non è «percepibile l'impronta creativa personale del suo autore ovvero la singolarità della forma richiesta ai fini del riconoscimento della creatività, di talchè l'immagine che la fotografia documenta non può dirsi connotata da elementi che la distinguano da altre possibili riproduzioni fotografiche che avrebbero potuto realizzarsi nel medesimo convegno dei due magistrati ripresi, tra l'altro nel momento documentato nella foto in questione». La motivazione è cioè fondata sull'assenza dell'apporto creativo e non sul suo valore artistico come la doglianza lamenta. Di talchè la censura si risolve in una deduzione mirata ad una rivalutazione delle valutazioni di merito, non sindacabile in sede di legittimità, nonostante che il ricorrente assuma diversamente. In linea generale, la protezione del diritto d'autore postula il requisito dell'originalità e della creatività, consistente non già nell'idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, presupponendo che l'opera rifletta la personalità del suo autore, manifestando le sue scelte libere e creative. La consistenza in concreto di tale autonomo apporto forma oggetto di una valutazione destinata a risolversi in un giudizio di fatto, come tale sindacabile in sede di legittimità Cass., numero 10300/2020 Cass. 13524/2014 . 3. Con il secondo motivo si lamenta error in iudicando sul capo delle spese di soccombenza ed esattamente violazione del D.M. 55/2014. Il quantum liquidato sarebbe errato in quanto la fascia di applicazione è quella entro i € 25.000, ragione questa per cui la somma è – in ipotesi - di € 9.515, e non quella indicata neppure vi sono motivazioni per un eventuale aumento. 4. La censura è inammissibile. In tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi del d.m. numero 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella Cass., numero 12537/2019 Cass., numero 19989/2021 . Peraltro il ricorrente contesta l'applicazione di una tabella valori ma poi contraddittoriamente la applica ai fini del calcolo ritenuto corretto. 5. Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 4.000 per compensi e € 200 per esborsi, oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.