Deve essere rimessa alle Sezioni Unite la questione «se, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini dell’ammissione allo stato passivo del credito del terzo, derivante da fatto illecito commesso dal proposto, l’articolo 52, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, numero 159 [ ] debba interpretarsi nel senso che il relativo diritto sia sorto antecedentemente all’applicazione della misura cautelare, anche se accertato e liquidato successivamente dall’autorità giudiziaria, ovvero se debba essere anteriore al sequestro anche l’accertamento giudiziale del credito».
La V Sezione penale della Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, ha rilevato l'esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità in ordine al requisito temporale per l'ammissione di un credito allo stato passivo nel procedimento per la confisca di prevenzione di cui all'articolo 59, d.lgs. numero 159/2011. Occorre premettere che l'articolo 52, d.lgs. numero 159/2011, prevede, al comma 1, che la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, disciplinando agli articolo 57 e ss., le modalità di accertamento dei crediti predetti. Nel caso di specie, la ricorrente aveva avanzato domanda di ammissione allo stato passivo, ai sensi dell'articolo 58, d.lgs. numero 159/2011, in relazione al credito per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del delitto di furto commesso dal proposto, nei cui confronti era successivamente intervenuto un sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione. La domanda era stata rigettata dal giudice delegato, trattandosi di un credito che non risultava da “atti aventi data certa anteriore al sequestro” che, sebbene derivante da un fatto anteriore al vincolo cautelare, non era liquido nel momento in cui il sequestro era intervenuto. Era stato inoltre ritenuto sorto successivamente al sequestro il diritto alla refusione delle spese di costituzione di parte civile. Il decreto, oggetto di opposizione da parte della ricorrente, era stato confermato dal Tribunale, secondo cui il requisito di certezza probatoria ex articolo 52 cit. doveva riferirsi non già all'atto da cui nasce il diritto del terzo il fatto illecito , ma all'accertamento giudiziario del diritto, che nel caso di specie era intervenuto successivamente al sequestro. Investita della questione, a seguito di ricorso per cassazione, la quinta sezione penale ha ravvisato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla individuazione del momento nel quale è sorto il credito derivante da un fatto illecito del proposto, ai fini dell'ammissione del credito medesimo nel procedimento di prevenzione patrimoniale. Un primo orientamento, infatti, pur ritenendo ammissibili allo stato passivo i crediti derivanti da fatto illecito, ha ritenuto necessaria una sentenza definitiva che accerti l'esistenza del credito stesso prima del sequestro, non potendosi diversamente ritenere che il credito abbia acquisito il necessario requisito di certezza. Tanto in ragione altresì dei poteri di mera verifica e non già di accertamento che l'articolo 59 cit. riconosce al giudice delegato Cass., sez. I, numero 22222/2022 . Il contrapposto e più recente orientamento, invocato dalla ricorrente, ha invece sostenuto che è sufficiente che il credito sia sorto anticipatamente al sequestro di prevenzione, non assumendo invece rilevanza i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità dello stesso Cass., sez. VI, numero 13474/2023 . Viene infatti, valorizzata in questo senso, la ratio della disposizione ex articolo 52 cit., volta ad evitare che il soggetto proposto eluda il procedimento di prevenzione patrimoniale contraendo debiti con soggetti terzi per sottrarre risorse patrimoniali alla confisca. Ove invece il fatto da cui deriva il credito risulti antecedente al sequestro non sussisterebbe alcuna ragione di escluderlo dallo stato passivo, quand'anche non ancora certo, liquido ed esigibile. Rilevato il contrasto, nonché evidenziando che esso investe altresì i profili relativi all'ampiezza dei poteri del giudice delegato in ordine all'accertamento o alla sola verifica dei crediti vantati dai terzi, la quinta sezione penale ha dunque rimesso la questione alle Sezioni Unite.
Presidente Pezzullo - Relatore Giordano Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.