Adempimenti del custode giudiziale in caso di sequestro preventivo

Con risposta numero 268 del 20 dicembre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'obbligo di amministrare il patrimonio temporaneamente senza titolare sorge con il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari, momento da cui iniziano a decorrere i termini favorevoli stabiliti dall'articolo 5-ter dP.R. numero 322/98.

Si rammenta che il trattamento fiscale dei redditi provenienti dai beni soggetti a sequestro preventivo è analogo a quello previsto per le eredità giacenti, in conformità con l'articolo 187 d.P.R. numero 917/86 e l'articolo 5-ter d.P.R. numero 322/98. Le motivazioni di tale indirizzo interpretativo si fondano sulla provvisorietà della situazione determinatasi in pendenza di sequestro, al pari delle ipotesi di eredità giacente in tale circostanza, l'amministratore giudiziario opera nella veste di rappresentante in incertam personam, curando la gestione del patrimonio per conto di un soggetto non ancora individuato a titolo definitivo cfr. Circ. AE 7 agosto 2000 numero 156 . Nello specifico, l'articolo 5-ter d.P.R. numero 322/98 prescrive che i curatori delle eredità giacenti, oltre alle normali dichiarazioni dei redditi da presentare nei tempi stabiliti, relativamente al periodo d'imposta in cui hanno assunto le rispettive funzioni e ai periodi d'imposta successivi fino a un anno prima dell'assegnazione o destinazione dei beni, devono presentare, entro 6 mesi dall'assunzione delle funzioni le dichiarazioni dei predetti redditi relative al periodo d'imposta nel quale si è aperta la successione, se anteriore a quello nel quale hanno assunto le funzioni, e agli altri periodi d'imposta già decorsi anteriormente a quest'ultimo; la dichiarazione dei redditi posseduti nell'ultimo periodo d'imposta dal contribuente deceduto e, se il relativo termine non era scaduto alla data del decesso, quella dei redditi posseduti nel periodo d'imposta precedente.   Durante la vigenza della misura cautelare, viene sospeso il pagamento di imposte, tasse e tributi il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso di un bene immobile, ma l'amministratore giudiziario rimane obbligato ad adempiere ad altri obblighi fiscali, inclusi quelli dichiarativi. Nel caso in esame, l'istante è stato nominato custode giudiziale dal giudice delle indagini preliminari il 19 marzo 2024 per i beni dell'individuo deceduto il 31/10/2023. Successivamente, il 20 giugno 2024, il giudice ha autorizzato il sequestro giudiziario dei beni e ha confermato l'istante come custode giudiziale. Al momento del decesso, le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta 2022 e 2023 non erano ancora state presentate, né sono state presentate successivamente, come indicato dall'Agenzia delle Entrate che ha specificato che l'obbligo di amministrare ha avuto inizio il 19 marzo 2024. Per quanto riguarda il 2022, l'individuo incaricato come custode giudiziale deve presentare entro 6 mesi dalla nomina a custode giudiziale la dichiarazione dei redditi Modello Persone Fisiche 2023 relativa al periodo d'imposta 2022, quindi entro il 19 settembre 2024 in caso contrario, saranno applicate le sanzioni previste versare il saldo dell'Irpef per l'anno di imposta 2022, con applicazione degli interessi e senza ulteriori sanzioni. Si tratta di un obbligo scaduto prima del decesso dell'individuo, che avrebbe dovuto effettuare tale pagamento entro il 30 giugno 2023.   Per il 2023, è richiesto che l'individuo presenti nei tempi previsti la dichiarazione dei redditi Modello Persone Fisiche 2024 relativa al periodo di imposta dal 1° gennaio 2023 al 31 ottobre 2023. Posto che, nel caso di specie, la scadenza ordinaria 31 ottobre 2024 cade successivamente al termine disposto dall'articolo 5-ter 19 settembre 2024 , la presentazione può essere effettuata entro il termine ordinario. Per il 2024, l'individuo dovrà preparare due dichiarazioni separate indicando nella prima, i redditi di tutti i beni sequestrati ad eccezione degli immobili, per i quali dovranno essere calcolate e pagate le relative imposte nella seconda, esclusivamente i dati relativi ai beni immobili oggetto del sequestro e che beneficiano della sospensione del pagamento delle imposte fino alla loro assegnazione o destinazione. In questa seconda dichiarazione, dovrà essere selezionata la casella Immobili sequestrati , compilando esclusivamente i dettagli relativi a questi redditi.

Risp. AE del 20 dicembre 2024, numero 268