La Cassazione detta le coordinate sulla questione del risarcimento dei danni in caso di Trattamento Sanitario Obbligatorio non convalidato e dichiarato illegittimo. Quale onere probatorio dei danni? E se la persona è comunque “fragile”, quale eventuale incidenza di questa situazione?
Il caso Tizio evoca in giudizio il sindaco, il Comune, il maresciallo dei Carabinieri, un agente di polizia municipale, i vari medici intervenuti, l'ASL per sentirli condannare al risarcimento dei danni per il TSO cui era stato sopposto in occasione di un diverbio con un vicino durante una sagra. Il TSO durava 9 giorni e non veniva convalidato dal Giudice Tutelare, perché si era accertato che fosse totalmente privo di adeguata motivazione. Tribunale e Corte di appello rigettavano la domanda, in quanto sostanzialmente mancava la prova del danno e comunque rilevando che si trattava di persona con problematiche che non avrebbe risentito di danno. La questione La questione riguarda la risarcibilità dei danni conseguenti ad un TSO illegittimo, stante la compressione dei diritti della persona. Oltre al danno patrimoniale, viene in considerazione il risarcimento del danno alla salute, conseguente alla illecita privazione della libertà personale, lesa da un provvedimento dichiarato illegittimo, che cagiona sofferenza pura e discredito, anche laddove si sia in presenza di una persona “fragile”. Le soluzioni È pacifico che il trattamento sanitario obbligatorio integra un evento terapeutico straordinario, finalizzato alla tutela della salute mentale del paziente esso può essere disposto anche senza il consenso informato dello stesso, ove, a fronte di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, non sia possibile adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra-ospedaliere e il paziente rifiuti gli interventi terapeutici proposti. Nel caso di specie, il verificarsi del danno evento, ovvero il fatto illecito, nella sua materialità, consistente nella privazione della libertà personale per nove giorni e nella sottoposizione forzata, nell'indicato periodo, a un trattamento farmacologico e antipsicotico imposto senza il consenso dell'interessata il TSO legittimamente adottato prescinde appunto dal consenso , è pacifico. Ma come procedere col danno conseguenza? In via generale, l'annullamento della ordinanza non implica, di per sé, che il destinatario del provvedimento dichiarato illegittimo sia esonerato dal dover dimostrare l'esistenza del danno ingiusto come conseguenza del trattamento subito Cassazione civile sez. III, 29/02/2016, numero 3900 il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio, siccome annoverabile tra quelli restrittivi della libertà personale, ha carattere decisorio ed incide sui diritti soggettivi dell'interessato tale attitudine ad incidere su fondamentali diritti della persona non implica di per sé che, ove pure il provvedimento dispositivo venga annullato, il destinatario sia esonerato dal dimostrare l'esistenza di un danno ingiusto come conseguenza del trattamento subito. Il primo e principale tra i danni astrattamente derivabili dal t.s.o. è proprio quello conseguente all'uso coatto dei farmaci ma è evidente che la libera scelta dell'interessato di protrarre il trattamento anche oltre i limiti imposti manifesti in modo lampante ed inoppugnabile che egli stesso ha escluso l'esistenza di tale danno. Con riferimento al danno conseguenza, è inapplicabile in via analogica la disciplina della ingiusta detenzione, quale istituto speciale, in caso di trattamento sanitario obbligatorio illegittimo Cass. numero 22177/2019 . Secondo la sentenza della Suprema Corte in esame, la domanda di risarcimento danni da illegittima sottoposizione a TSO proposta, come in questo caso, va esaminata e non può essere legittimamente rigettata per difetto di prova del danno, senza dar spazio all'attività istruttoria, senza adeguatamente motivare in merito alla eventuale inconcludenza delle prove articolate, e senza procedere a verificare se sia utilizzabile ai fini della prova del danno il ragionamento presuntivo ove richiesto. Come anticipato, l'illegittima privazione della libertà personale e la sottoposizione contro la propria volontà a trattamenti sanitari non consentiti ed indesiderati, consistendo in una ingiustificata compressione del diritto inviolabile alla libertà personale costituzionalmente tutelato, può essere causa di danno risarcibile anche a prescindere dal fatto che essa si associ ad un apprezzabile danno alla salute della persona. Oltre ai danni fisici, vi è il profilo della sofferenza e della perdita di considerazione sociale. La condizione di eventuale fragilità psicologica o psichica del paziente illegittimamente sottoposto a TSO non costituisce una condizione ostativa alla apprezzabilità da parte del danneggiato e alla valutabilità da parte del giudice delle conseguenze pregiudizievoli dell'illecito, né quanto alla componente di sofferenza pura, né per quanto riguarda il pregiudizio nella sfera dinamico relazionale. La condizione di eventuale fragilità del danneggiato rileva solo sotto il profilo della maggior complessità dell'accertamento ovvero della necessità di procedere ad un accertamento del danno che tenga conto, nelle sue modalità, della particolare condizione del potenziale danneggiato, al fine di indagare con mezzi adeguati, pur nei limiti dei fatti allegati e dei mezzi di prova proposti, e non di escludere a priori, se la privazione della libertà personale ridondi in una particolare sofferenza o se al contrario venga limitatamente o non apprezzabilmente percepita come tale dal soggetto, come pure a verificare se e in che misura il rapporto già eventualmente difficoltoso con gli altri della persona psicologicamente fragile sia stato negativamente intaccato, nell'immagine e nella considerazione sociale, dalla sottoposizione a TSO, rivelatasi a posteriori illegittima. In tali casi può essere utile ricorre a consulenza tecnica, la quale avvalendosi se del caso anche di specialisti in psicologia diviene uno strumento istruttorio officioso necessario al fine di fornire il supporto tecnico adeguato per compiere la verifica delle conseguenze del fatto lesivo sul danneggiato la sua richiesta non può, pertanto, essere ritenuta meramente esplorativa. In conclusione, «i comportamenti illeciti possono rilevare sotto il profilo del danno conseguenza come danno non patrimoniale, nelle sue componenti della sofferenza pura e del danno dinamico relazionale, anche nei confronti di una persona psicologicamente fragile e che non goda di elevata considerazione sociale, perché ogni persona ha diritto a non essere coinvolta illegittimamente in episodi che mettano ancor più a repentaglio il suo equilibrio e la sua reputazione pubblica. Diversamente opinando si arriverebbe all'estrema, inaccettabile conseguenza, di affermare che gli episodi di violenza, di minaccia, di dileggio che si consumano a danno di persone psichicamente instabili o comunque che si collocano ai margini della società, e di illegittima privazione della libertà personale nei confronti di queste persone non producono mai alcun danno perché queste persone anche prima non godevano di elevata considerazione sociale o perché le stesse, avendo un equilibrio fragile e instabile, non sono in grado di avvertire il peso delle umiliazioni o di soffrire per la privazione della propria libertà».
Presidente Scoditti – Relatore Rubino Il testo integrale dell'ordinanza sarà disponibile a breve.