Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha ribadito che non è configurabile la responsabilità oggettiva dell’ente pubblico ex articolo 2051 c.c. per la sola presenza di un ostacolo sulla strada.
Il 4 novembre 2011, mentre percorreva una strada di Roma alla guida della sua moto, M.P. è caduto rovinosamente a terra a causa di un grosso tronco d'albero che occupava la carreggiata, subendo pregiudizi patrimoniali e nonumero M.P. ha convenuto in giudizio il Comune di Roma e, ritenendo che ne sussistesse la responsabilità ex articolo 2051 c.c. o, in subordine, ex articolo 2043 c.c., ne ha chiesta la condanna al ristoro dei danni patiti. La domanda però è stata rigettata dal Tribunale, sul presupposto che «non fosse risultato provato il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno patito e, quindi, che il sinistro fosse stato causalmente determinato dalla presenza del tronco d'albero sulla carreggiata» La decisione è stata confermata in sede d'appello M.P., però, tutt'altro che rassegnato alla sconfitta, ha deciso di ricorrere in Cassazione, denunciando fra l'altro l'erronea applicazione dell'articolo 2051 c.c. Sennonché, anche l'ennesimo tentativo di M.P. si rivela vano. Invero, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso sulla base della seguente argomentazione 1. in materia di responsabilità per la custodia di strade, occorre distinguere tra i casi in cui il danno i sia conseguenza di un vizio intrinseco alla struttura della cosa oppure ii sia da ascrivere all'intervento di agenti esterni. Nel secondo caso, la responsabilità può essere imputata all'ente pubblico se risulta che l'intrusione di agenti esterni è stata agevolata i dalla peculiare conformazione del bene oppure ii dai difetti di manutenzione o di vigilanza sul bene, entrambi ravvisabili quando c'è stato un colpevole ritardo nell'accertare la sopraggiunta situazione di pericolo e/o nell'intervenire per rimuoverla v. Cass. 11 marzo 2021, numero 6826 Cass. 9 marzo 2020, numero 6651 2. nel caso concreto, quand'anche fosse stato provato che il sinistro era stato causato dalla presenza di un ramo d'albero sulla carreggiata, ciò non sarebbe risultato sufficiente. Invero, per ottenere l'accoglimento della domanda, M.P. avrebbe dovuto altresì provare che il ramo si trovava sulla strada da un certo lasso di tempo e che il Comune di Roma, pur avendone avuto notizia, non si fosse subito attivato per rimuoverlo. Questo onere processuale, tuttavia, non era stato assolto da M.P. La morale? L'ostacolo sulla carreggiata non ha intralciato solo la corsa, ma anche il risarcimento del danno.
Presidente Frasca - Relatore Gianniti Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.