Approda in Gazzetta Ufficiale la legge del 13 dicembre 2024, numero 192, in tema di «Revisione del regime impositivo dei redditi», di conversione del Decreto Irpef e Ires.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto di revisione al sistema impositivo Irpef e Ires, in attuazione della delega sulla riforma fiscale legge numero 111/2023 . Tra le novità vi sono quelle attinenti alle plusvalenze. Ad esempio, quelle riguardanti le aree edificabili che siano state ricevute per effetto di un atto di donazione, prevedendo quale regola l’applicazione del prezzo di acquisto sostenuto dal donante. Per i terreni acquistati per effetto di successione, invece, si assume come prezzo d’acquisto il valore dichiarato nella relativa dichiarazione od in seguito definito e liquidato, aumentato dell’imposta di successione, nonché di ogni altro costo successivo inerente. Non soltanto in tema di plusvalenze, il provvedimento interviene anche sulle minusvalenze prevedendone la deducibilità in presenza di determinati presupposti previsti ex lege. Una parte del provvedimento è dedicata anche alle “altre spese” prevedendo, ad esempio, la deducibilità delle spese di rappresentanza nei limiti dell’1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta oppure le trasferte. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, è prevista anche una forma di esenzione ovvero non concorrono a formare il reddito, ad esempio, le somme percepite a titolo di contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde, il rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Ancora, è previsto che le spese relative all’esecuzione di un incarico, conferite e sostenute, direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. Un altro aspetto rilevante è quello che attiene all’avvicinamento dei dati fiscali a quelli contabili, nonché dei valori fiscali a quelli civilistici, al fine di alleggerire gli adempimenti a carico dei soggetti. Si è cercato, dunque, di ridurre le distanze tra la disciplina dei dati fiscali, contabili e civilistici, al fine di semplificare i compiti spettanti ai contribuenti. Da quanto detto conseguono alcune riflessioni. In primis, il provvedimento ha cercato di “alleggerire” il carico tributario che il contribuente è chiamato a sopportare che risulta ridimensionato per effetto delle esenzioni dal concorso alla formazione del reddito in secondo luogo, si è cercato di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi, quale espressione del miglioramento dei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente, leit motiv dell’intera riforma fiscale.
Decreto legislativo del 13 dicembre 2024, numero 192 in G.U. del 16 dicembre 2024, numero 294