Misure cautelari: deroga al divieto di bis in idem

Il divieto di bis in idem, applicabile sia in fase cautelare che precautelare, non opera quando si è in presenza di elementi nuovi, indicativi della sussistenza di un rinnovato ed ancora più attuale pericolo di fuga che imponga una rivalutazione nel merito delle esigenze cautelari.

La vicenda trae origine dall'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari con cui non convalidava il fermo eseguito dalla polizia giudiziaria in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 384, comma 3, c.p.p., rigettando altresì la misura cautelare richiesta poiché rilevava che per gli stessi fatti contestati nell'ambito del medesimo procedimento, l'imputato era già stato sottoposto a fermo e applicata la custodia cautelare in carcere, successivamente sostituita con una meno afflittiva. Per il GIP dunque, l'unico rimedio utile di fronte alla trasgressione delle prescrizioni risultava l'aggravamento della misura in essere da parte del giudice della cautela. Avverso l'ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica chiedendone l'annullamento senza rinvio in quanto il fermo veniva disposto a seguito dell'intenzione dell'imputato di allontanarsi dal territorio dello Stato. La situazione di urgenza prevista dall'articolo 384, comma 3, c.p.p. si determinava infatti, perché lo stesso veniva rintracciato in prossimità della frontiera di Bardonecchia. Per la Suprema Corte il ricorso è fondato. I giudici, richiamando copiosa giurisprudenza, rilevano che la legittimità del fermo deve essere valutata esclusivamente considerando i presupposti normativi e di fatto dello stesso, senza riferimento a funzioni e vicende estranee alla sua genesi. Nessuna disposizione di legge vieta infatti, che possa essere emesso dal pubblico ministero un provvedimento di fermo, dopo che si sia esaurita, per motivi esclusivamente formali, la vicenda relativa al precedente titolo cautelare. Il Collegio sottolinea che il divieto del bis in idem, il quale opera anche in fase cautelare, viene meno quando si sia in presenza di elementi nuovi, indicativi della sussistenza di un rinnovato ed ancora più attuale pericolo di fuga che imponga una rivalutazione nel merito delle esigenze cautelari. Tali premesse permettono al Supremo Consesso di affermare il seguente principio di diritto «in forza del divieto di bis in idem, operante sia in fase cautelare che precautelare, il potere del pubblico ministero di operare nuovo fermo e di richiedere l'applicazione di una nuova misura cautelare per gli stessi fatti per i quali si è proceduto a precedente fermo deve considerarsi esaurito con la prima richiesta, operando il divieto di un nuovo esercizio in pendenza del relativo procedimento cautelare solo se la nuova misura precautelare si fondi sui medesimi elementi di prova già valutati, vi sia assenza di sopravvenienze, ovvero sia richiesta a seguito dell'annullamento della precedente misura di contro, in presenza di elementi nuovi riguardanti i gravi indizi e\o le esigenze cautelari, lungi dal rappresentare una semplice violazione delle prescrizioni precedentemente imposte, la nuova richiesta, anche se d'iniziativa della polizia giudiziaria in presenza dei presupposti di legge e avanzata da diverso giudice competente in relazione al luogo ove è stato eseguito il nuovo fermo, è da ritenersi pienamente legittima».

Presidente Pellegrino - Relatore Calvisi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 23 aprile 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino non convalidava il fermo di J.L. eseguito dalla polizia giudiziaria in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 384, comma 3, cod. proc. penumero in data 21 aprile 2024, rigettando altresì la richiesta di misura cautelare nei confronti del sunnominato il giudice osservava che, per gli stessi fatti contestati nell'ambito del medesimo procedimento, J.L. era già stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, successivamente sostituita con quelle cumulative dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e che, conseguentemente, l'unico rimedio di fronte alla trasgressione alle prescrizioni inerenti alle misure in atto era costituito dall'aggravamento, da parte del giudice della cautela, delle dette misure, ai sensi dell'articolo 276 cod. proc. penumero 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, chiedendone l'annullamento senza rinvio e articolando un unico motivo di doglianza con il quale deduceva inosservanza e violazione dell'articolo 391, comma 4, cod. proc. penumero in relazione all'articolo 384, comma 3, cod. proc. penumero Assumeva, in particolare, che la motivazione resa dal giudice era intrinsecamente contraddittoria, considerato che l'imputato aveva posto in essere atti univoci con l'intento di allontanarsi dal territorio dello Stato ed era stato fermato in prossimità della frontiera di OMISSIS , così che si era realizzata la situazione di urgenza prevista dall'articolo 384, comma 3, cod. proc. penumero , a tenore del quale La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato l'indiziato ovvero sopravvengano specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato ii pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero da qui l'illegittimità della mancata convalida del fermo. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Il Giudice per le indagini preliminari non ha convalidato il fermo eseguito su iniziativa della polizia giudiziaria ritenendo che l'imputato, che era stato in precedenza sottoposto a fermo, convalidato dal Giudice per le indagini preliminari, e quindi sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, successivamente sostituita con misure non detentive, non potesse essere sottoposto una seconda volta a fermo per il medesimo fatto, nonostante questi fosse in procinto di varcare il confine ed allontanarsi dal territorio nazionale. 3. Il Procuratore della Repubblica ricorrente ha sostenuto che, nel caso in esame, si verte nell'ipotesi prevista dall'articolo 384, comma 3, cod. proc. penumero , essendo nella specie sopravvenuti specifici elementi tali da rendere fondato il pericolo di fuga e che, nella fattispecie, non essendo possibile - stante l'evidente situazione di urgenza - attendere il provvedimento del pubblico ministero, risultava pienamente legittimo il fermo operato dalla polizia giudiziaria. Nella specie, non si sarebbe trattato, ad avviso del ricorrente, di una mera violazione delle prescrizioni inerenti la misura cautelare in atto, bensì di una nuova ed autonoma condotta di allontanamento finalizzata alla fuga in territorio estero, ciò che avrebbe giustificato l'adozione nei confronti dell'indagato, in via d'urgenza, di un ulteriore provvedimento di fermo, a ciò non ostando la circostanza che il prevenuto fosse stato già in precedenza sottoposto a fermo per il medesimo fatto, dovendosi necessariamente valutare la sopravvenienza di un nuovo elemento, costituito da una inequivoca condotta che rendeva del tutto concreto ed attuale l'oggettivo pericolo di allontanamento definitivo e la conseguente volontà di sottrazione alla giurisdizione. 4. La Corte di legittimità, già in passato, aveva avuto modo di precisare che Il potere del pubblico ministero di disporre il fermo di persona indiziata dei delitti indicati nell'articolo 384 cod. proc. penumero ha come presupposto ii pericolo di fuga dell'indiziato, non suscettibile, trattandosi di una situazione di carattere obiettivo, di essere interpretata e valorizzata in un senso condizionato da motivi estranei al dato specifico e, in particolare, dalle vicende relative aita emissione di precedenti provvedimenti di fermo. Il p.m., cioè, finché ritenga sussistere, perdurare o essere successivamente intervenuto il pericolo di fuga della persona indiziata di delitto, può, senza risentire di preclusioni, reiterare il provvedimento di fermo, salva, ovviamente, la verifica delle relative condizioni di legittimità da accertarsi ai sensi dell'articolo 391 cod. proc. penumero Sez. 1, numero 3591 del 04/10/1991, Biondino, Rv. 188472 - 01, in fattispecie in cui il pubblico ministero aveva emesso un nuovo decreto di fermo, dopo che l'indagato, in precedenza oggetto di altro analogo provvedimento, era stato liberato in ossequio al disposto dell'articolo 302 cod. proc. penumero . 4.1. Si è pertanto riconosciuto che l'esecuzione di un precedente fermo non può, di per sé, ostare all'adozione di un nuovo provvedimento di fermo nei confronti dello stesso soggetto e per il medesimo fatto, sussistendone le condizioni previste dalla legge. Successivamente, la medesima giurisprudenza cfr., Sez. 2, numero 7083 del 19/01/2005, El Omri, non mass. Sez. 2, numero 7082 del 19/01/2005, Ben Imran, non mass. , riaffermando il principio, ha ribadito la legittimità del fermo eseguito nei confronti di un soggetto già in precedenza sottoposto, per il medesimo fatto, ad arresto in flagranza di reato e alla misura cautelare della custodia in carcere, e successivamente scarcerato con provvedimento del Tribunale per il riesame. Appare, quindi, chiaro che la legittimità del fermo deve essere valutata considerando esclusivamente i presupposti normativi e di fatto dello stesso, senza riferimento a funzioni e vicende estranee alla sua genesi e che, in questa prospettiva, nessuna disposizione di legge vieta che - sussistendone i presupposti - possa essere emesso dal pubblico ministero un provvedimento di fermo, dopo che si sia esaurita, ovviamente per motivi esclusivamente formali, la vicenda relativa ad un precedente titolo cautelare. 4.2. La conclusione è pienamente consequenziale all'applicazione del principio del divieto di bis in idem , il cui fine è quello di evitare che, per lo stesso fatto, si svolgano più procedimenti e si adottino più provvedimenti anche non irrevocabili, l'uno indipendentemente dall'altro principio che assume portata generale nel vigente diritto processuale penale, trovando espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza articolo 28 e segg. cod. proc. penumero , nel divieto di un secondo giudizio articolo 649 cod. proc. penumero e nell'ipotesi di una pluralità di sentenze per il medesimo fatto articolo 669 cod. proc. penumero , come riconosciuto dalla giurisprudenza Sez. 1, numero 27834 del 01/03/2013, Carvelli, Rv. 255701 . 4.3. Fermo quanto precede, ritiene peraltro il Collegio che il divieto di bis in idem , indiscutibilmente applicabile anche in fase cautelare, non operi allorquando si sia in presenza di elementi nuovi, indicativi della sussistenza di un rinnovato ed ancor più attuale pericolo di fuga che imponga una rivalutazione nel merito delle esigenze cautelari. Il principio, affermato dalla giurisprudenza per la fase cautelare con riferimento ai limiti del potere del pubblico ministero di richiedere l'applicazione di una nuova misura cautelare Sez. 6, numero 6555 del 18/01/2023, Di Fazio, Rv. 284267 - evocativa di Sez. U, numero 11 del 01/07/1992, Grazioso, Rv. 191183 - secondo cui, in forza del divieto di bis in idem” operante anche in fase cautelare, il potere dell'Accusa di richiedere l'applicazione di una misura per gli stessi fatti deve ritenersi esaurito con la prima richiesta, sicché esso non può essere esercitato nuovamente salvo che lo stesso si fondi su elementi nuovi riguardanti i gravi indizi e le esigenze cautelari , si deve ritenere ugualmente applicabile anche alla fase precautelare, in presenza di identità di presupposti, apparendo del tutto ingiustificata una ipotetica differenziazione legata al solo requisito temporale, sotto questo aspetto del tutto irrilevante ai fini del giudizio richiesto. 5. Come si è detto, l'indagato, già in precedenza destinatario di un provvedimento di fermo, è stato nuovamente fermato ad opera della polizia giudiziaria, allorquando, sempre per lo stesso titolo non risultando che gli sia stato contestato un nuovo reato , si trovava già sottoposto alle misure cautelari dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, e ciò è avvenuto sulla scorta della valutazione della ricorrenza di specifici elementi tali da rendere ancora più fondato ed attuale il già valutato concreto pericolo di fuga l'indagato veniva controllato e fermato a bordo di un autobus di linea internazionale in transito diretto verso il confine nazionale non essendosi ritenuto che quel comportamento costituisse una semplice violazione delle prescrizioni imposte in sede di applicazione del titolo cautelare in vigore, a ragione della verificata condotta che - in base al valutato contesto - lasciava fondatamente presumere una definitiva fuga all'estero da parte del prevenuto, la situazione non poteva non costituire una significativa sopravvenienza negativa che necessariamente ha imposto l'adozione della nuova misura precautelare. In conclusione, va riconosciuta la ricorrenza di una condotta che, per come palesatasi ed in forza di un giudizio necessariamente ex ante, rendeva ampiamente giustificato l'intervento precautelare delle Forze di polizia. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, è pertanto possibile affermare il seguente principio di diritto In forza del divieto di bis in idem , operante sia in fase cautelare che precautelare, il potere dei pubblico ministero di operare nuovo fermo e di richiedere l'applicazione di una nuova misura cautelare per gli stessi fatti per i quali si è proceduto a precedente fermo deve considerarsi esaurito con la prima richiesta operando il divieto di un nuovo esercizio in pendenza dei relativo procedimento cautelare solo se la nuova misura precautelare si fondi sui medesimi elementi di prova già valutati, vi sia assenza di sopravvenienze, ovvero sia richiesta a seguito dell'annullamento della precedente misura di contro, in presenza di elementi nuovi riguardanti i gravi indizi e/o le esigenze cautelari, lungi dal rappresentare una semplice violazione delle prescrizioni precedentemente imposte, la nuova richiesta, anche se d'iniziativa della polizia giudiziaria in presenza dei presupposti di legge e avanzata a diverso giudice competente in relazione al luogo ove è stato eseguito il nuovo fermo, è da ritenersi pienamente legittima . 7. Pertanto, il fermo disposto in via d'urgenza nei confronti di J.L. ed eseguito dalla polizia giudiziaria in data 21/04/2024, non convalidato dal Giudice per le indagini preliminari con il provvedimento impugnato dal Procuratore della Repubblica di Torino, deve essere ritenuto legittimo. Alla stregua di tali rilievi l'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio e, nel contempo, deve essere dichiarata la legittimità del fermo eseguito. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara legittimo il fermo eseguito.