Il Ministero della Giustizia, con provvedimento del 13 dicembre 2024, ha risposto al quesito sollevato dal Tribunale di Torino in tema di annullamento delle partite di credito iscritte, a titolo di pena pecuniaria, a carico di soggetti risultati irreperibili, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 219 d.P.R. numero 115/2002.
In particolare se, in base alla normativa vigente, sia ancora previsto l'annullamento delle partite di credito di cui all'articolo 219 d.P.R. numero 115 del 2002, e quali siano i presupposti per procedere chi sia competente a procedere all'annullamento delle partite di credito Ufficio giudiziario o Equitalia Giustizia S.p.A. . Nel rispondere al quesito, il Ministero menziona il d.lgs. numero 150/2022, che ha introdotto significative modifiche in materia di esecuzione della pena pecuniaria, tra cui l'abolizione della competenza già ripartita tra gli Uffici giudiziari, la società Equitalia Giustizia S.p.A. e l'agente della riscossione, in materia di riscossione delle pene pecuniarie, e la sua attribuzione all'Ufficio del Pubblico Ministero, quale organo generalmente titolato a curare l'esecuzione delle pene in genere articolo 655 e ss. c.p.p. . A tal proposito, si menziona l'articolo 97 d.lgs. numero 150/2022 recante «Disciplina transitoria in materia di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie» , in base al quale «salvo che risultino più favorevoli al condannato, le disposizioni in materia di conversione delle pene pecuniarie, previste dall' articolo 71 e dal Capo V della legge 24 novembre 1981, numero 689, come modificate dal presente decreto, si applicano ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore» «fermo quanto previsto dal comma 1, ai reati commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di conversione ed esecuzione delle pene pecuniarie previste dal Capo V della legge 24 novembre 1981, numero 689, dall' articolo 660 del codice di procedura penale e da ogni altra disposizione di legge, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto». Tuttavia, si nota una disparità di prassi tra gli uffici riguardo alle partite di credito relative a pene pecuniarie inflitte per reati precedenti all'entrata in vigore del d.lgs. numero 150/2022. A tal proposito, il Ministero si sofferma sull'articolo 97 d.lgs. numero 150/2022 riguardante la disciplina in materia di pene pecuniarie e fa riferimento agli articolo 219 e 235 del TU sulle spese di giustizia d.P.R. numero 115/2002 , rilevando che «non risultavano formalmente ed espressamente abrogate da alcuna legge successiva, apparentemente demandavano ancora all'Ufficio giudiziario di procedere all'annullamento del credito per pena pecuniaria quando il debitore fosse risultato non transitoriamente irreperibile all'esito della notifica dell'invito al pagamento, esplicitamente menzionato nel testo di ciascuna di esse. Ad avviso di questa Direzione, è predicabile che il congegno normativo così descritto fosse divenuto giuridicamente inoperante, e quindi sia stato interamente e tacitamente abrogato per incompatibilità con le norme sopravvenute articolo 15 preleggi , già per effetto della novella apportata al medesimo Testo Unico del 2009, in materia di riscossione mediante ruolo delle pene pecuniarie». Alla luce di tali premesse, il Ministero della Giustizia conclude affermando che «laddove - in passato - si è sostenuta la perdurante operatività ex comb. disp. articolo 219-235 TUSG del potere-dovere, dell'Ufficio giudiziario, di procedere all'annullamento del credito maturato dall'erario nei riguardi di soggetto risultato irreperibile in sede di notifica dell'invito al pagamento, ed alla eventuale re-iscrizione della partita in caso di sopravvenuta reperibilità, si ritiene allo stato, all'esito della complessiva riconsiderazione del sistema normativo di riferimento e nei limiti in cui esso resterà operante per i reati consumati prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia, di dover escludere che l'Ufficio giudiziario possa procedere all'annullamento della partita di credito iscritta per pena pecuniaria, in caso di irreperibilità non transitoria del condannato più in generale, deve concludersi che gli Uffici giudiziari non siano più tenuti agli incombenti descritti dagli articolo 219-235 TUSG, per intervenuta abrogazione tacita per incompatibilità degli articoli in parola».