Rivalutazione e interessi da mala gestio impropria

  In ipotesi di ingiustificato ritardo dell’assicuratore della r.c.a. nell’adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti del danneggiato, la rivalutazione monetaria e gli interessi dovuti oltre il limite del massimale decorrono dal termine della costituzione in mora.

Lo ha affermato la terza sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza numero 32720, pubblicata il 16 dicembre 2024. Il caso Il Tribunale rigettava la domanda risarcitoria proposta da quattro sorelle contro una società di assicurazioni, designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, concernente il danno conseguente al decesso dei loro congiunti che viaggiavano quali trasportati sull'autovettura della madre, il cui contrassegno assicurativo per la “RCA” era risultato falso, che rimaneva coinvolta in un sinistro stradale. Infatti, l'illegale circolazione del veicolo, in quanto non coperto da assicurazione, escludeva il diritto al risarcimento delle sorelle che, pur agendo iure proprio, sarebbero state soggette alla restituzione di quanto incassato, in forza dell'azione di regresso spettante alla compagnia di assicurazioni, in ragione della condotta della loro madre, dante causa. La Corte d'Appello, sull'impugnazione proposta dalle sorelle, condannava l'assicurazione a pagare, a ognuna di esse, la relativa somma, oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo. Contro tale sentenza, la società di assicurazioni ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione degli articolo 2 Cost. 1224 c.c., 1227 c.c., 2043 c.c., 2054 c.c. e 2059 c.c. 1, 18, 19, 21, 22 e 29 L. 23/12/1969 numero 990 112 c.p.c., 115 c.p.c, 116 c.p.c e 132 c.p.c. 13 della Direttiva 2009/103/CE oltre a errate interpretazioni dei principi giurisprudenziali. La sentenza della Cassazione La Suprema Corte premette che l'azione di regresso di cui all'articolo 292 D.Lgs. 209/2005, presenta, per un verso, una perfetta sovrapponibilità con quella disciplinata dall'articolo 29 L. 990/1969, risultando, per altro verso, contraddistinta da caratteristiche sue proprie, che impongono che vada qualificata come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali, né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato. Il Collegio, poi, ricorda che le norme contenute nelle Direttive del Consiglio concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli Direttiva 30/12/1983 numero 84/5/CEE, e Direttiva 14/5/1990 numero 90/232/CEE , nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, oltre che della Corte di Giustizia dell'Unione europea, ostano a una normativa nazionale che consenta di negare o limitare, in misura sproporzionata, in considerazione della corresponsabilità del passeggero nella causazione del danno subìto, il risarcimento a carico dell'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli, essendo irrilevante la circostanza che il passeggero interessato sia proprietario del veicolo. D'altra parte, il principio vulneratus ante omnia reficiendus non soffre eccezione neppure in caso di circolazione del veicolo realizzata in carenza di copertura assicurativa. Tuttavia, la sentenza impugnata ha fatto decorrere gli interessi sulla somma dovuta per responsabilità ultramassimale direttamente dal fatto illecito e non già dalla messa in mora. Tale circostanza si pone in contrasto con il principio secondo il quale, in ipotesi di mala gestio impropria ingiustificato ritardo dell'assicuratore della r.c.a. nell'adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti del danneggiato , la rivalutazione monetaria e gli interessi dovuti oltre il limite del massimale decorrono della scadenza del termine previsto - quale spatium deliberandi - dall'articolo 22 L. 990/1969 applicabile «ratione temporis», oggi sostituito dall'articolo 145 D.Lgs. 209/2005 , che si identifica con quello della costituzione in mora. In conclusione, pronunciato il sopra riportato principio di diritto, il ricorso è stato parzialmente accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d'appello, in diversa sezione e composizione, per la decisione sul merito.

Presidente Frasca - Relatore Guizzi  Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.