In un caso di inammissibilità de plano, senza previo avviso della fissazione dell’udienza, delle misure alternative alla detenzione, è stato ricordato che questa competenza spetta esclusivamente al Presidente, escludendo l'organo collegiale.
Ne consegue che, nelle ipotesi in cui, ricorrendone i presupposti, il Presidente non provveda, allora il collegio deve procedere alla dichiarazione dell’inammissibilità della richiesta con le forme di rito stabilite dalla legge, ossia previa instaurazione del contraddittorio e mediante ordinanza. Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte si è espressa in materia di concessione delle misure alternative alla detenzione. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza dichiarava inammissibili, senza formalità di procedura, le istanze di misura alternativa alla detenzione inflitta dalla sentenza della Corte di assise di appello sul presupposto che il titolo esecutivo era relativo a condanna per delitto ex articolo 600-bis, c.1 e 2, c.p., ricompreso nel novero dei reati ostativi alla concessione delle misure ex articolo 4 bis Ord. pen. Il condannato, stante l'inammissibilità dichiarata dal Tribunale de plano senza previo avviso della fissazione dell'udienza, ricorreva per cassazione. I Giudici, chiamati a pronunciarsi, dunque, hanno ricordato che il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano soltanto con riguardo ad una richiesta identica ad altra già rigettata ovvero priva delle condizioni previste direttamente dalla legge. Le disposizioni contenute nell'articolo 666 c.p.p. configurano – ha continuato la Cassazione - «una vera e propria competenza funzionale del Presidente dell'organo collegiale in ordine alla adozione de plano», escludendo la possibilità che il collegio possa deliberare con la forma del decreto, fuori del contraddittorio. Ne segue che, nelle ipotesi in cui, ricorrendone i presupposti, il Presidente non abbia provveduto ex articolo 666, c. 2, c.p.p., allora il collegio deve provvedere alla dichiarazione dell'inammissibilità della richiesta con le forme di rito stabilite dalla legge, ossia previa instaurazione del contraddittorio e mediante ordinanza. Alla luce di queste considerazioni, nel caso in esame - in cui l'ordinanza de plano di inammissibilità è stata adottata dal Tribunale e non dal Presidente – deve essere rilevata d'ufficio la incompetenza funzionale del giudice a quo e la nullità, che ne deriva, del provvedimento impugnato.
Presidente Rocchi - Relatore Aliffi Il testo della pronuncia sarà disponibile a breve.