Misure alternative: solo il Presidente può dichiararne l'inammissibilità de plano

In un caso di inammissibilità de plano , senza previo avviso della fissazione dell’udienza, delle misure alternative alla detenzione, è stato ricordato che questa competenza spetta esclusivamente al Presidente, escludendo l'organo collegiale.

Ne consegue che, nelle ipotesi in cui, ricorrendone i presupposti, il Presidente non provveda, allora il collegio deve procedere alla dichiarazione dell’inammissibilità della richiesta con le forme di rito stabilite dalla legge, ossia previa instaurazione del contraddittorio e mediante ordinanza. Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte si è espressa in materia di concessione delle misure alternative alla detenzione . Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza dichiarava inammissibili , senza formalità di procedura , le istanze di misura alternativa alla detenzione inflitta dalla sentenza della Corte di assise di appello sul presupposto che il titolo esecutivo era relativo a condanna per delitto ex articolo 600- bis , c.1 e 2, c.p . , ricompreso nel novero dei reati ostativi alla concessione delle misure ex articolo 4 bis Ord. pen. Il condannato, stante l'inammissibilità dichiarata dal Tribunale de plano senza previo avviso della fissazione dell'udienza, ricorreva per cassazione . I Giudici, chiamati a pronunciarsi, dunque, hanno ricordato che il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano soltanto con riguardo ad una richiesta identica ad altra già rigettata ovvero priva delle condizioni previste direttamente dalla legge. Le disposizioni contenute nell' articolo 666 c.p.p. configurano – ha continuato la Cassazione - «una vera e propria competenza funzionale del Presidente dell'organo collegiale in ordine alla adozione de plano », escludendo la possibilità che il collegio possa deliberare con la forma del decreto, fuori del contraddittorio. Ne segue che, nelle ipotesi in cui, ricorrendone i presupposti, il Presidente non abbia provveduto ex articolo 666, c.  2, c.p.p., allora il collegio deve provvedere alla dichiarazione dell'inammissibilità della richiesta con le forme di rito stabilite dalla legge, ossia previa instaurazione del contraddittorio e mediante ordinanza . Alla luce di queste considerazioni, nel caso in esame - in cui l'ordinanza de plano di inammissibilità è stata adottata dal Tribunale e non dal Presidente – deve essere rilevata d'ufficio la incompetenza funzionale del giudice a quo e la nullità , che ne deriva, del provvedimento impugnato.

Presidente Rocchi - Relatore Aliffi Ritenuto in fatto 1. Con il decreto indicato nel preambolo Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibili, senza formalità di procedura, le istanze di misura alternativa alla detenzione, proposte da Om.Ku. in relazione alla pena di anni 4 di reclusione, inflitta dalla sentenza della Corte di assise di appello di Napoli in data 8 giugno 2021, sul presupposto che il titolo esecutivo era relativo a condanna per delitto   ex articolo 600-bis, commi 1 e 2 cod. penumero , ricompreso nel novero dei reati ostativi alla concessione delle misure   ex articolo 4 bis Ord. penumero 2. Il condannato ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, sulla base un unico motivo con cui deduce violazione degli   articolo 178   e   179 cod. proc. penumero   in relazione all' articolo 666, comma 3, cod. proc. penumero Si duole che l'inammissibilità è stata dichiarata dal Tribunale de plano senza previo avviso della fissazione dell'udienza. Considerato in diritto Il ricorso è fondato nei termini chiariti nel prosieguo. 1. È pacifico che il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano, ai sensi dell' articolo 666, comma 2 cod. proc. penumero , soltanto con riguardo ad una richiesta identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata ovvero priva delle condizioni previste direttamente dalla legge. È, invece, controverso, come rilevato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte, se tale declaratoria possa essere adottata, oltre che dal presidente, anche dal collegio che, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell' articolo 591 cod. proc. penumero , è l'unico organo competente ad emettere la dichiarazione di inammissibilità del reclamo al Tribunale avverso le decisioni del Magistrato di sorveglianza Sez. 1, numero 24433 del 29/04/2015, Masalmeh, Rv. 263970 Sez. 1, numero 53017 del 02/12/2014, Borachuk, Rv. 261662 . 2. Secondo l'orientamento più risalente sebbene la declaratoria della inammissibilità della richiesta debba essere emessa dal presidente del collegio nella forma del decreto motivato, come previsto dall' articolo 666, comma 2, cod. proc. penumero   nulla vieta, tuttavia, che analogo provvedimento de plano sia emesso dal collegio cui compete il potere dovere di rilevare le cause di inammissibilità , in quanto ciò non comporta alcun inasprimento della posizione processuale dell'interessato instante, né pregiudica il suo diritto di impugnazione con il connesso diritto di difesa Sez. 1, numero 43023 del 27/10/2005, Troccoli, Rv. 232710 – 01 Sez. 5, numero 9 del 04/01/2000, Rotondi, Rv. 215975­01 SezSez. 1, numero 6330 del 12/11/1997, dep. 1998, Boccio, Rv. 209523 - 01 . 3. Secondo l'orientamento contrapposto, cui il Collegio intende dare continuità, invece, le disposizioni contenute nell' articolo 666 cod. proc. penumero   configurano - alla evidenza - una vera e propria competenza funzionale del presidente dell'organo collegiale in ordine alla adozione de plano, con la forma del decreto della declaratoria di inammissibilità nei casi - tassativamente previsti - della presentazione di una richiesta manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero della mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi . Più precisamente, l' articolo 666 cod. proc. penumero , scandisce nel secondo comma e nei commi seguenti le attribuzioni, rispettivamente, del presidente e del collegio istituisce il rito dei relativi procedimenti planario quello del presidente camerale e partecipato con obbligatorio intervento del Pubblico Ministero e del difensore, quello del collegio stabilisce la forma dei relativi provvedimenti decreto presidenziale e ordinanza collegiale e la loro efficacia conferendo la immediata esecutività alla sola ordinanza, ai termini dell' articolo 666, comma 7, cod. proc. penumero , e non anche al decreto de plano . 4. Nella previsione normativa risulta, quindi, esclusa la possibilità che il collegio possa deliberare con la forma del decreto, fuori del contraddittorio. Ne segue che, nei casi in cui, ricorrendone i presupposti, il presidente non abbia provveduto ai sensi dell' articolo 666, comma 2, cod. proc. penumero , necessariamente allora il collegio deve provvedere alla dichiarazione della inammissibilità della richiesta con le forme di rito stabilite dalla legge previa instaurazione del contraddittorio e mediante ordinanza. La inosservanza della norma processuale, stabilita a pena di nullità, circa la competenza funzionale del giudice dà luogo a nullità assoluta e insanabile Sez. 3, numero 54996 del 19/10/2016, M., Rv. 268706 – 01 Sez. 1, numero 25070 del 08/05/2012, De Santis, Rv. 253039 – 01 Sez. U, numero 4419 del 25/01/2005, Gioia, Rv. 22998101 Sez. U, numero 14 del 20/07/1994, De Lorenzo, Rv. 19822001 Sez. U, numero 5 del 20/06/1990, Corica, Rv. 185283 - 01 . D'altra parte, nel rito della esecuzione al quale il procedimento di sorveglianza fa rinvio ai sensi dell' articolo 678, comma 1, cod. proc. penumero la competenza del giudice ha carattere funzionale, assoluto e inderogabile Sez. 1, numero 49378 del 02/12/2009, De Sano, Rv. 245953 - 01 . 5. Tanto posto, nel caso in esame - in cui l'ordinanza de plano di inammissibilità delle istanze di concessione delle misure alternative è stata adottata dal Tribunale e non dal Presidente - deve essere rilevata di ufficio, ai sensi dell' articolo 609, comma 2, cod. proc. penumero   la incompetenza funzionale del giudice a quo e la nullità, che ne consegue, del provvedimento impugnato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli.