APP: possibile il deposito analogico in caso di malfunzionamento

L’articolo 175 bis c.p.p. non prevede la possibilità di “reazione” giurisdizionale in caso di deposito analogico di istanze, in conseguenza di un provvedimento di accertamento del malfunzionamento del sistema proveniente dal capo di un ufficio giudiziario.

La vicenda trae origine dalla dichiarazione di inammissibilità della richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero. Con decreto, il GIP riteneva il deposito irrituale poiché la richiesta veniva depositata in maniera cartacea in cancelleria, in violazione del dettato di cui all' articolo 3 del decreto ministeriale numero 217 del 29 dicembre 2023 , il quale impone ai soggetti interni abilitati, tra cui il Pubblico Ministero, il deposito telematico mediante l'applicativo APP degli atti relativi ai procedimenti di archiviazione. A nulla è valso il provvedimento a firma congiunta del Procuratore della Repubblica e del Magrif, con cui si accertava il malfunzionamento del sistema e veniva autorizzato il deposito delle richieste della Procura su supporto cartaceo. Secondo il GIP infatti, tale malfunzionamento non legittimava la redazione delle richieste di archiviazione in formato analogico e il deposito con modalità non telematiche. Proponeva ricorso il Pubblico Ministero, ritenuto fondato dalla Corte adita. Il Collegio rileva che, nel caso in esame, vi era un provvedimento a firma del Procuratore della Repubblica e del Magistrato di riferimento per l'informatica, il quale accertava un malfunzionamento dell'applicativo APP relativamente alla redazione e firma delle richieste di archiviazione dei soli procedimenti in iscrizione SICP qualificati come “ignoti seriali” e conseguentemente, veniva autorizzato il deposito delle richieste in modalità analogica. Nella segnalazione veniva evidenziato che «si erano registrate periodiche interruzioni ed anomalie di funzionamento causate dal costante aggiornamento del sistema operativo nonché da anomalie/errori/disfunzioni di software e persino di hardware che non permettevano di archiviare i procedimenti contro ignoti di natura “seriale” con motivazioni standard» e ciò, si legge, «in ragione del fatto che detti procedimenti, di numero notoriamente elevatissimo, vengono ordinariamente gestiti con un sistema di c.d. firma massiva o firma multipla presente nella consolle del Pubblico Ministero». Il Presidente del Tribunale, al quale il provvedimento era indirizzato, nulla osservava ed il Consiglio Giudiziario condivideva con delibera la sussistenza del malfunzionamento dell'applicativo APP, di conseguenza si dava luogo al deposito delle richieste di archiviazione in formato analogico . Ciò premesso, la Corte sottolinea che quello emesso dal Procuratore della Repubblica è un provvedimento previsto dal sistema processuale ai sensi del comma 4 dell' articolo 175 c.p.p. Di contro, l' articolo 175 bis c.p.p. non prevede la possibilità di reazione giurisdizionale in caso di deposito analogico di istanze , in conseguenza di un provvedimento di accertamento del malfunzionamento del sistema proveniente dal capo di un ufficio giudiziario cosicché ravvisano una abnormità strutturale del provvedimento impugnato in quanto il decreto di inammissibilità non rientra tra gli atti tipici del GIP. Inoltre, non vi è nessuna norma che preveda la sanzione processuale di inammissibilità nel caso di deposito della richiesta in modalità analogica. Infine, rilevano i Giudici che, il GIP , escludendo la sussistenza di un malfunzionamento, ha esercitato un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale e riservato al Procuratore della Repubblica il quale, con atto di natura amministrativa, certificava un malfunzionamento.

Presidente Petruzzellis Relatore Borsellino Ritenuto in fatto 1. Con decreto reso il 24 aprile 2024 il G.I.P. del Tribunale di L'Aquila dichiarava inammissibile la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico ministero nel procedimento contro ignoti, iscritto al numero 3340/2023 R.G.N.R. mod.44, in quanto depositata irritualmente in maniera cartacea in cancelleria , in violazione del dettato di cui all' articolo 3 del decreto ministeriale numero 217 del 29 dicembre 2023   che impone, tra l'altro, ai soggetti interni abilitati tra cui il Pubblico Ministero , il deposito telematico mediante l'applicativo APP degli atti relativi ai procedimenti di archiviazione . Il giudice osservava che la problematica descritta nel provvedimento a firma congiunta del Procuratore della Repubblica e del Magrif in data 8 aprile 2024, che accertava il malfunzionamento del sistema e autorizzava il deposito delle richieste della Procura su supporto cartaceo, non integrava il presupposto che avrebbe legittimato la redazione delle richieste di archiviazione in formato analogico e il successivo deposito con modalità non telematiche. 2. Ha proposto ricorso il Pubblico ministero presso il Tribunale di L'Aquila chiedendo l'annullamento della suddetta ordinanza, ritenuta abnorme sotto il profilo strutturale in quanto l' articolo 175-bis cod. proc. penumero   non prevede la possibilità di reazione giurisdizionale in caso di deposito analogico di istanze in conseguenza di un provvedimento di accertamento del malfunzionamento del sistema proveniente dal capo di un ufficio giudiziario e dal punto di vista funzionale poiché nel momento di sospensione del deposito telematico si crea una stasi del procedimento, dato che il P.M. non può né provvedere al deposito telematico, stanti il malfunzionamento del sistema e il provvedimento del capo dell'ufficio, né reiterare la richiesta di archiviazione in modalità cartacea perché preclusa dal G.i.p. . Il Giudice, con il provvedimento impugnato ha, oltretutto, sindacato la legittimità dell'esercizio del potere del Procuratore della Repubblica, quale vertice anche amministrativo dell'ufficio giudiziario, censurandone l'azione con un atto che deborda dai limiti dell'esercizio del potere giurisdizionale, inteso anche in astratto. Peraltro, il G.i.p. ha confuso il concetto di malfunzionamento dell'applicativo APP con quello di mancato funzionamento . Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Risulta, infatti, che nel caso in esame con provvedimento in data 8 aprile 2024 allegato al ricorso a firma del Procuratore della Repubblica e del Magistrato di riferimento per l'informatica Magrif veniva accertato un malfunzionamento dell'applicativo APP relativamente alla redazione e firma delle richieste di archiviazione dei soli procedimenti in iscrizione SICP qualificati come ignoti seriali e, conseguentemente, veniva disposto il deposito delle richieste di archiviazione in modalità analogica fino al 30 aprile 2024. In particolare, nel predetto provvedimento si evidenziava che si erano periodicamente registrate interruzioni ed anomalie di funzionamento causate dal costante aggiornamento del sistema operativo nonché da anomalie/errori/disfunzioni di software e persino di hardware che, se consentivano di gestire le archiviazioni singole dei procedimenti contro ignoti in tempi ragionevoli, non permettevano di archiviare i procedimenti a carico di ignoti di natura c.d. seriale con motivazioni standard e ciò in ragione del fatto che detti procedimenti, di numero notoriamente elevatissimo, vengono ordinariamente gestiti con un sistema di c.d. firma massiva o firma multipla presente nella consolle del P.M. Il malfunzionamento descritto in detto provvedimento rendeva quindi di fatto sostanzialmente impraticabile, per tempi e modi, la gestione delle richieste di archiviazione di detti procedimenti uti singuli. Il Presidente del Tribunale, al quale il provvedimento era indirizzato, nulla osservava ed il Consiglio Giudiziario con delibera del 24 aprile 2024 in atti condivideva la sussistenza del malfunzionamento dell'applicativo APP nei termini indicati nel provvedimento del Procuratore della Repubblica di conseguenza, si dava luogo al deposito delle richieste di archiviazione in formato analogico presso la Cancelleria del Tribunale. Dette richieste, tuttavia, venivano dichiarate inammissibili da uno dei Giudici assegnati alla sezione G.i.p. È indubbio che quello emesso in data 8 aprile 2024 dal Procuratore della Repubblica è un provvedimento previsto dal sistema processuale ai sensi del comma 4 dell' articolo 175-bis cod. proc. penumero   e che il sistema processuale per effetto del combinato disposto dell' articolo 107-bis disp. att. cod. proc. penumero   e del comma 4 dell'articolo 415 cod. proc. penumero prevede espressamente che i provvedimenti di archiviazione relativi ai c.d. ignoti seriali sono si noti l'uso dell'indicativo presente pronunciati cumulativamente . Di contro l' articolo 175-bis cod. proc. penumero   non prevede la possibilità di reazione giurisdizionale in caso di deposito analogico di istanze, in conseguenza di un provvedimento di accertamento del malfunzionamento del sistema proveniente dal capo di un ufficio giudiziario. 1.1 Nel caso di specie si ravvisa in primo luogo una abnormità strutturale del provvedimento impugnato. Il decreto di inammissibilità adottato non rientra infatti tra gli atti tipici dell'ufficio del Giudice per le indagini preliminari. I poteri decisionali in presenza di una richiesta di archiviazione sono disciplinati nel titolo Vili del Libro V del codice di rito penale e, in particolare, negli   articoli da 408   a   415 cod. proc. penumero   nei quali non è rinvenibile una tipologia di decisione come quella adottata. Non è, del resto, rinvenibile una norma che preveda la sanzione processuale di inammissibilità nel caso di deposito della richiesta in modalità analogica, né può profilarsi ipotesi di nullità che presenta caratteristiche di tassatività. Sotto altro profilo, va osservato che il giudice, escludendo che nel caso di specie si fosse in presenza di un malfunzionamento del sistema, ha esercitato un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale e riservato in via esclusiva al Procuratore della Repubblica il quale, con atto di natura amministrativa espressivo della funzione organizzativa che gli è propria e normativamente previsto all' articolo 175-bis cod. proc. penumero   al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria certificava un malfunzionamento dell'applicativo app a fronte del quale non era oggettivamente praticabile una gestione cumulativa in modalità telematica della richiesta di archiviazione dei procedimenti, di numero notoriamente elevatissimo, a carico di ignoti di natura c.d. seriale. 2. Il decreto impugnato va pertanto annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di L'Aquila ufficio Gip, per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di L'Aquila ufficio GIP per l'ulteriore corso.