APP: possibile il deposito analogico in caso di malfunzionamento

L’articolo 175 bis c.p.p. non prevede la possibilità di “reazione” giurisdizionale in caso di deposito analogico di istanze, in conseguenza di un provvedimento di accertamento del malfunzionamento del sistema proveniente dal capo di un ufficio giudiziario.

La vicenda trae origine dalla dichiarazione di inammissibilità della richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero. Con decreto, il GIP riteneva il deposito irrituale poiché la richiesta veniva depositata in maniera cartacea in cancelleria, in violazione del dettato di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale numero 217 del 29 dicembre 2023, il quale impone ai soggetti interni abilitati, tra cui il Pubblico Ministero, il deposito telematico mediante l'applicativo APP degli atti relativi ai procedimenti di archiviazione. A nulla è valso il provvedimento a firma congiunta del Procuratore della Repubblica e del Magrif, con cui si accertava il malfunzionamento del sistema e veniva autorizzato il deposito delle richieste della Procura su supporto cartaceo. Secondo il GIP infatti, tale malfunzionamento non legittimava la redazione delle richieste di archiviazione in formato analogico e il deposito con modalità non telematiche. Proponeva ricorso il Pubblico Ministero, ritenuto fondato dalla Corte adita. Il Collegio rileva che, nel caso in esame, vi era un provvedimento a firma del Procuratore della Repubblica e del Magistrato di riferimento per l'informatica, il quale accertava un malfunzionamento dell'applicativo APP relativamente alla redazione e firma delle richieste di archiviazione dei soli procedimenti in iscrizione SICP qualificati come “ignoti seriali” e conseguentemente, veniva autorizzato il deposito delle richieste in modalità analogica. Nella segnalazione veniva evidenziato che «si erano registrate periodiche interruzioni ed anomalie di funzionamento causate dal costante aggiornamento del sistema operativo nonché da anomalie/errori/disfunzioni di software e persino di hardware che non permettevano di archiviare i procedimenti contro ignoti di natura “seriale” con motivazioni standard» e ciò, si legge, «in ragione del fatto che detti procedimenti, di numero notoriamente elevatissimo, vengono ordinariamente gestiti con un sistema di c.d. firma massiva o firma multipla presente nella consolle del Pubblico Ministero». Il Presidente del Tribunale, al quale il provvedimento era indirizzato, nulla osservava ed il Consiglio Giudiziario condivideva con delibera la sussistenza del malfunzionamento dell'applicativo APP, di conseguenza si dava luogo al deposito delle richieste di archiviazione in formato analogico. Ciò premesso, la Corte sottolinea che quello emesso dal Procuratore della Repubblica è un provvedimento previsto dal sistema processuale ai sensi del comma 4 dell'articolo 175 c.p.p. Di contro, l'articolo 175 bis c.p.p. non prevede la possibilità di reazione giurisdizionale in caso di deposito analogico di istanze, in conseguenza di un provvedimento di accertamento del malfunzionamento del sistema proveniente dal capo di un ufficio giudiziario cosicché ravvisano una abnormità strutturale del provvedimento impugnato in quanto il decreto di inammissibilità non rientra tra gli atti tipici del GIP. Inoltre, non vi è nessuna norma che preveda la sanzione processuale di inammissibilità nel caso di deposito della richiesta in modalità analogica. Infine, rilevano i Giudici che, il GIP, escludendo la sussistenza di un malfunzionamento, ha esercitato un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale e riservato al Procuratore della Repubblica il quale, con atto di natura amministrativa, certificava un malfunzionamento.

Presidente Petruzzellis - Relatore Borsellino Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.