Terzo interessato: il vero protagonista del giudizio di prevenzione

In sede di giudizio di prevenzione, il diritto di difesa del terzo interessato non può limitarsi alla mera rivendica dell’effettiva titolarità dei beni sottoposti a vincolo, ma deve estendersi a tutte le facoltà riconosciute al proposto deve, dunque, garantirsi la pienezza del contraddittorio su tutti i presupposti della misura ablatoria per assicurare la effettività del rimedio giurisdizionale riconosciutogli come parte del procedimento.

Lo ha stabilito la Cassazione aspettando la decisione delle Sezioni Unite sul tema. In attesa delle determinazioni nomofilattiche delle Sezioni Unite prossima udienza fissata per il 27 marzo 2025 , la Cassazione non esita a estendere le medesime facoltà del proposto anche al terzo interessato, dal momento che può far valere l'insussistenza di tutti i presupposti per l'applicazione della misura prevenzione patrimoniale. Pericolosità sociale, sproporzione tra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, provenienza della res sono tutte questioni su cui deve instaurarsi il contraddittorio, e il sindacato, del terzo. Anche la parte interessata deve quindi considerarsi una protagonista dialogante del giudizio di prevenzione, e ogni eventuale compressione dei relativi diritti alla difesa deve necessariamente trovare precisi fondamenti normativi. Ritenuta la pericolosità sociale del preposto, la Corte di appello di Bari rigettava l'impugnazione del terzo interessato avverso il decreto che ordinava la confisca dei beni immobili ritenuti formalmente intestati a quest'ultimo ma rientranti nella disponibilità del proposto. A mezzo del proprio difensore, ricorreva per Cassazione il terzo interessato rilevando l'insussistenza dei presupposti sostanziali agli strumenti ablativi nonché l'assenza di una stretta connessione temporale tra la pericolosità sociale del preposto e la misura della confisca. La legittimazione del terzo interessato La Suprema Corte rigettava il ricorso del terzo interessato, affrontando in via incidentale le questioni relative alla sua stessa legittimazione processuale. Un punto di partenza su cui tuttavia insiste un contrasto giurisprudenziale non ancora risolto dalle Sezioni Unite, alle stesse rimesso con l'ordinanza numero 43160/2024. Resta, infatti, ancora aperto il seguente interrogativo in caso di confisca di prevenzione su beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo è legittimato a contestare i presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del preposto o deve limitarsi a rivendicare la titolarità e la proprietà della res sottoposta a vincolo? La natura civilistica nel giudizio di prevenzione Secondo un primo orientamento il terzo interessato deve limitare il proprio onere di allegazione alla sola titolarità del bene confiscato ex multis Cass. Penumero , Sez. 6, numero 17519 del 27/02/2024 . Ciò in ragione del fatto che, se dovesse disporsi la revoca della confisca dei beni, in assenza di prova sulla proprietà del terzo, sarebbe comunque il preposto ad ottenere la restituzione della res. Tale schema ablativo determinerebbe delle ineluttabili ripercussioni processuali nei confronti del terzo e del relativo interesse ricorrere per Cassazione, che rimane arginato al solo diritto di rivendicare la titolarità del bene. Lo stesso, infatti, non potrà sindacare le questioni attinenti alla pericolosità sociale e la sproporzione fra il valore dei beni e i redditi dichiarati dal proposto, che viceversa rimane l'unico soggetto legittimato a far valere tale interesse Cass. Penumero , Sez. 1, numero 35669 del 11/05/2023 . Lo status di parte processuale del terzo interessato La Suprema Corte scarta tale ultimo orientamento, prediligendo il differente indirizzo ermeneutico che riconosce il terzo interessato come parte processuale e alla conseguenziale estensione di tutti i diritti di difesa costituzionalmente garantiti. Non può dirsi legittima una compromissione del diritto al contraddittorio e all'accesso ai mezzi di impugnazione del terzo se mancano precise ed esplicite disposizioni normative che prevedono espressamente tali limitazioni per la tutela di altri valori di eguale rilevanza costituzionale. Con la recente direttiva UE 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consigli del 24 aprile 2024, è lo stesso diritto eurounitario a riconoscere che «anche gli interessati abbiano l'effettiva possibilità di contestare il provvedimento di confisca a norma degli articoli da 12 a 16, comprese le circostanze rilevanti del caso e gli elementi di prova disponibili su cui si basano le conclusioni, dinanzi a un organo giurisdizionale in conformità delle procedure del diritto nazionale.» La simulazione è un diritto Le valutazioni della Suprema Corte non si arrestano al diritto del terzo di far valere con ogni strumento processuale l'insussistenza dei presupposti applicativi alle misure di prevenzione patrimoniale, ma investono altresì il generale diritto della parte interessata al ricorso agli strumenti civilistici della simulazione. Spicca per lucidità sistematica il ragionamento della Cassazione allorquando afferma che l'intestazione simulata di un bene non costituisce di per sé una situazione illecita. Ben potrebbe accadere che un soggetto intenda liberamente intestare la titolarità apparente di un immobile a un soggetto diverso e ricorrere all'istituto della simulazione di cui agli articolo 1414 e segg. cod. civ. Tale circostanza, secondo il primo e più restrittivo orientamento della Cassazione, porterebbe a paradossali conseguenze poiché resterebbe preclusa ogni facoltà difensiva del terzo interessato dal momento che quest'ultimo può solo limitarsi a dimostrare l'esclusiva titolarità del bene. Infine, non può sfuggire ai più attenti lettori che i dubbi sulla legittimazione del terzo sono in parte già stati affrontati, e positivamente risolti, in tema di sequestro preventivo ex articolo 321 c.p.p. Si è, infatti, affermato che il terzo intestatario del bene aggredito è legittimato a contestare, oltre alla fittizietà dell'intestazione, anche l'oggettiva confiscabilità del bene in difetto del fumus commissi delicti e del periculum in mora, potendo l'assenza dei presupposti della confisca avvalorare la tesi della natura non fittizia, ma reale dell'intestazione Sez. 6, 15673 del 13/03/2024, Pezzi, Rv. 286335 - 01 . Del resto, è proprio l'articolo 322 c.p.p. a riconoscere al terzo la facoltà di impugnare un provvedimento di sequestro anche nel merito attraverso lo strumento del riesame.

Presidente Aprile - Relatore Giordano Il testo della pronuncia sarà disponibile a breve.