«La notificazione dell'accettazione della donazione, prevista dall'articolo 782, comma 2, c.c., per i casi in cui proposta ed accettazione siano contenuti in atti pubblici distinti deve eseguirsi in modo rituale e costituisce requisito indispensabile per la perfezione del relativo contratto che, pertanto, prima del suo verificarsi non può considerarsi ancora concluso».
Questo il principio di diritto sancito dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza in commento. Fatti di causa Nell'anno 1996 il padre di una minore donava alla figlia la nuda proprietà di due fabbricati e la piena proprietà di alcuni vigneti. La madre della minore, dopo aver ottenuto l'autorizzazione dal Giudice Tutelare, accettava la suddetta donazione in qualità di esercente la responsabilità genitoriale della figlia. Tre giorni prima della suddetta accettazione il padre della minore contraeva nuovo matrimonio con un'altra donna e dalla loro unione nascevano tre figlie. Successivamente, interveniva la separazione tra i coniugi e la casa familiare, di proprietà del marito e gravata da mutuo ipotecario, veniva assegnata alla moglie. Nel 2011 la moglie separata, trovandosi in difficoltà finanziarie a causa dell'inadempimento dell'ex coniuge circa gli obblighi familiari mancato pagamento del mutuo e degli assegni di mantenimento , chiedeva che venisse accertata la nullità della donazione alla prima figlia e la restituzione dei beni donati. In particolare, la ex coniuge sosteneva che la donazione non si fosse perfezionata in quanto non era stata rispettata la formalità prevista dall'articolo 782, comma 2, c.c., secondo cui l'accettazione della donazione da parte del donatario deve essere notificata al donante affinché la donazione stessa diventi efficace. Secondo la stessa, tale notifica non era mai avvenuta correttamente, poiché non era stato prodotto l'avviso di ricevimento della notificazione dell'accettazione da parte della madre della minore, pur essendo stata allegata una copia dell'atto notarile di accettazione. La decisione del Tribunale di Agrigento Il Tribunale di Agrigento, nel 2016, dichiarava inefficace l'atto di donazione, sostenendo che la notifica dell'accettazione della donazione al padre della minore non fosse stata adeguatamente provata. In particolare, il Tribunale riteneva che l'avviso di ricevimento della notifica, che sarebbe stato necessario per perfezionare la donazione, fosse privo di una prova adeguata. Nonostante le deduzioni dei convenuti circa il possibile smarrimento del documento, i Giudici escludevano che la prova potesse essere fornita per testimoni. Il giudizio di secondo grado La Corte d'Appello di Palermo riformava la sentenza di primo grado ritenendo che la comunicazione del donatario accettante poteva essere fornita anche per presunzioni e non necessariamente con la produzione dell'avviso di ricevimento della notifica dell'accettazione non contestuale della donazione. Ricorso per Cassazione Avverso la Sentenza della Corte d'Appello proponevano ricorso per cassazione la ex moglie in proprio e quale esercente della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore e le altre due figlie divenute maggiorenni. Le ricorrenti lamentavano che la Corte d'Appello avesse violato l'articolo 782, comma 2, del codice civile, ritenendo che la notifica dell'accettazione della donazione non contestuale di beni immobili potesse essere provata per presunzioni, anziché richiedere l'avviso di ricevimento come previsto dalla giurisprudenza consolidata. Sostenevano che, secondo l'articolo 782, comma 2, la notifica dovesse avvenire tramite posta e che la prova del perfezionamento della donazione dovesse essere fornita attraverso l'avviso di ricevimento. Inoltre, le ricorrenti ritenevano che la Corte avesse violato l'articolo 2929, comma 2, c.c., che vieta la prova per presunzioni quando non è ammessa la prova testimoniale, e l'articolo 2724, numero 3, c.c., poiché non era stato dimostrato che l'avviso di ricevimento fosse stato smarrito senza colpa. La pronuncia della Corte di Cassazione La Suprema Corte ha accolto il ricorso. Nelle motivazioni ha specificato che l'articolo 782, comma 2 del codice civile stabilisce che, quando la proposta di donazione e l'accettazione non avvengono contestualmente, l'accettazione deve essere formalizzata in un atto pubblico, e la donazione non è considerata perfetta se l'atto di accettazione non è notificato al donante. La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ha costantemente interpretato l'articolo 782, comma 2 c.c., nel senso che la notifica dell'atto di accettazione costituisce un elemento costitutivo del negozio, prima del quale non si produce alcun effetto traslativo e che tale notifica non ammette equipollenti. Si tratta di un contratto a formazione progressiva, per il quale è prevista una particolare solennità atto pubblico e formalità notifica della volontà di accettare, che si giustificano per gli effetti che il perfezionamento del contratto determina, prima fra tutte l'irrevocabilità dell'atto di liberalità. In altri termini, è necessario il perfezionarsi di una ben precisa sequenza procedimentale di formazione e di incontro delle volontà, in considerazione della particolare natura dell'atto di donazione, soprattutto con riferimento all'irrevocabilità degli effetti traslativi del diritto di proprietà su beni immobili. Data la particolarità del contratto di donazione, la giurisprudenza della Corte ha costantemente interpretato la notifica di cui all'articolo 782 comma 2 c.c. come atto formale nel senso che non sono ammessi equipollenti. Conclusioni Alla luce delle suddette motivazioni la Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassato la Sentenza e rinviato alla Corte d'Appello di Palermo in altra composizione.
Presidente Di Virgilio - Relatore Picaro Fatti di causa Con atto del notaio M.N. del 9.10.1996, rep. numero 20319, racc. numero 7050, B.M.A.M. donava alla propria figlia naturale riconosciuta, all'epoca minorenne, B.L., la nuda proprietà di due fabbricati e la piena proprietà di alcuni vigneti siti in OMISSIS . La madre di B.L., G.E., otteneva dal Giudice Tutelare di Agrigento l'autorizzazione all'accettazione della donazione, ed il 15.10.1996 con atto del notaio M.N., rep. numero 20338, racc. numero 7075, G.E., nella qualità di esercente la potestà sulla figlia minore, accettava la donazione. Tre giorni prima, il 12.10.1996, B.M.A.M. contraeva matrimonio con C.G., e dalla loro unione nascevano le figlie B.G., B.A.F. e B.C L'11.2.2011 C.G. chiedeva la separazione giudiziale dal marito, resosi responsabile di molteplici violazioni dei doveri coniugali, ed in quanto affidataria delle figlie minori otteneva l'assegnazione della casa coniugale di proprietà del marito, gravata da un mutuo ipotecario. B.M.A.M. non pagava le rate del mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale, neppure dopo che con provvedimento giudiziale gli era stato imposto il pagamento relativo alla moglie assegnataria della casa coniugale, per cui l'istituto mutuante procedeva al pignoramento della stessa per l'intero credito residuo quasi € 200.000,00 , ed il donante si rendeva altresì inadempiente all'obbligo di pagamento degli assegni di mantenimento posti a suo carico nel giudizio di separazione, venendo condannato, a seguito della denuncia penale della moglie, per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare con sentenza del 24/25.7.2018, divenuta irrevocabile l'1.10.2018. Avendo quindi interesse alla ricostituzione della consistenza del patrimonio di B.M.A.M., per vedere finalmente soddisfatti i propri ingenti crediti, C.G., in proprio e quale esercente la potestà sulle figlie minori, con citazione notificata il 13.2.2014, e previa ammissione al patrocinio a spese dello Stato, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Agrigento, B.L., sostenendo che la donazione sopra indicata non si era mai perfezionata ed era quindi nulla, in quanto la relativa accettazione da parte di B.L., che non era stata contestuale alla donazione, non era mai stata notificata al donante, B.M.A.M., come prescritto dall'articolo 782 comma 2° cod. civ., e chiedendo quindi, oltre all'accertamento della nullità, la restituzione dei beni immobili donati a favore del donante, con accessori e frutti, ed in via cautelare il sequestro conservativo di quei beni. Si costituiva nel giudizio di primo grado B.L., che oltre al rigetto delle domande di parte attrice, chiedeva in via riconvenzionale l'usucapione abbreviata in suo favore dei beni donati, eccepiva che il contraddittorio doveva essere integrato nei confronti del donante B.M.A.M. e nei confronti di J.A., usufruttuaria dei fabbricati di OMISSIS donati, e produceva copia dell'atto notarile di accettazione della donazione, con in calce l'avviso di spedizione della notifica a mezzo posta datato 17.10.1996, sottoscritto dall'assistente UNEP Emilia Cammarata, su richiesta in pari data dell'ufficiale giudiziario, indirizzato al dott. B.M. con domicilio in Palermo, senza ulteriori specificazioni dell'indirizzo, e senza l'avviso di ricevimento della notifica. Integrato il contraddittorio, si costituivano in primo grado B.M.A.M. e J.A., che chiedevano il rigetto delle domande di parte attrice e la J.A. la propria estromissione, senza produrre documentazione relativa alla notificazione dell'atto di accettazione della donazione. Il Tribunale di Agrigento, con la sentenza numero 1792/2016 del 3.12.2016, dichiarava inefficace l'atto di donazione, in quanto non era stata fornita prova del perfezionamento della notifica dell'accettazione da parte di B.L., che non ammetteva equipollenti in tal senso si richiamava Cass. 14.9.1991 numero 9611 , per cui la prova del ricevimento non poteva essere data per testimoni benché i convenuti avessero dedotto lo smarrimento dell'avviso di ricevimento, respingeva le domande di parte attrice di restituzione dei beni immobili donati al donante e la riconvenzionale di usucapione abbreviata di B.L., e condannava la convenuta ed i chiamati in causa in solido al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato. Avverso la sentenza di primo grado proponevano appello B.L., B.M.A.M. e J.A., e la Corte d'Appello di Palermo, nella resistenza delle originarie attrici esclusa B.G. rimasta contumace , con la sentenza numero 1658/2019 del 25.7/8.8.2019, non notificata, riformava la sentenza di primo grado, rigettando le domande avanzate dalle originarie attrici, e compensando le spese processuali per entrambi i gradi di giudizio. In particolare il giudice di secondo grado riteneva che il Tribunale di Agrigento avesse errato nel richiamare la giurisprudenza formatasi in ordine alla notifica degli atti giudiziari a mezzo posta, in quanto nella specie l'atto da notificare non era giudiziale, ma convenzionale, per cui la prova che il proponente donante avesse ricevuto la comunicazione del donatario accettante poteva essere data, ai sensi dell'articolo 1335 cod. civ., anche per presunzioni, e non necessariamente con la produzione dell'avviso di ricevimento della notifica dell'accettazione non contestuale della donazione. La Corte d'Appello individuava, quindi, gli indizi idonei a fare ritenere che l'accettazione della donazione fosse stata comunicata al donante, nella produzione dell'avviso di spedizione della notifica a mezzo posta dell'accettazione della donazione al domicilio del donante da parte dell'agente postale, nell'ordinaria regolarità del servizio postale, nelle dichiarazioni del donante di avere ricevuto l'atto di accettazione della donazione, e nel fatto che il Conservatore dei Registri Immobiliari, nel procedere alla trascrizione nei registri immobiliari della donazione, aveva dato atto che la stessa era stata accettata. Quanto alle spese processuali, la Corte d'Appello riteneva di compensarle per entrambi i gradi di giudizio, in considerazione del prolungato comportamento inadempiente ai propri obblighi di coniuge separato di B.M.A.M., che sostanzialmente aveva dato causa al contenzioso, ed in quanto J.A. era stata chiamata in giudizio ad integrazione del contraddittorio iussu iudicis. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso a questa Corte, notificato il 28.2.2020, C.G. in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore B.C., nonché personalmente B.G. e B.A.F., affidandosi a tre motivi, ed hanno resistito con controricorso B.L., B.M.A.M. e J.A La Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Generale Aldo Ceniccola, ha concluso per il rigetto del ricorso. Nelle more dell'udienza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie ex articolo 380 bis.1 c.p.c Ragioni della decisione Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per manifesta genericità, in quanto lo stesso, pur avendo riportato in modo sovrabbondante per intero il contenuto delle sentenze di primo e di secondo grado, ha puntualmente individuato le censure mosse alla sentenza impugnata. Col primo motivo le ricorrenti lamentano, in relazione all'articolo 360 comma primo numero 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 782 e 2929 cod. civ Si dolgono le ricorrenti che la Corte d'Appello, ritenendo che il perfezionamento della notifica dell'accettazione non contestuale della donazione di beni immobili possa essere data anche per presunzioni, anziché mediante l'avviso di ricevimento della notifica, da ritenere requisito essenziale per il perfezionamento del negozio solenne Cass. 16.4.2015 numero 7821 Cass. 14.3.1977 numero 1026 , abbia violato l'articolo 782 comma 2° cod. civ., e non si sia conformata alla giurisprudenza di questa Corte, che afferma che la notifica dell'accettazione della donazione non può essere surrogata da altre forme di conoscenza avute in altro modo dal donante Cass. sez. unumero numero 6481/1988 Cass. numero 4136/1979 . Aggiungono le ricorrenti che una volta richiesta dall'articolo 782 comma 2° cod. civ. la formalità della notificazione, a nulla rileva che si tratti di un atto negoziale e non giudiziale, dovendo essere comunque data la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta, e quindi della donazione, ai sensi dell'articolo 4 della L. numero 890/1982, mediante la produzione dell'avviso di ricevimento. Ulteriormente sostengono le ricorrenti, che la Corte d'Appello abbia violato l'articolo 2929 comma 2° cod. civ., che vieta la prova per presunzioni nel caso in cui non sia ammessa la prova per testimoni, e ricordano che secondo l'articolo 2724 numero 3 cod. civ. se la prova dev'essere fornita per iscritto, la prova per testimoni è ammissibile solo se la parte dimostri di avere smarrito il documento senza colpa, mentre nella specie B.L. non aveva neppure dedotto di avere smarrito senza colpa l'avviso di ricevimento della notifica dell'accettazione non contestuale della donazione. Il primo motivo è fondato e merita accoglimento. L'articolo 782 comma 2° cod. civ., prevede che, nel caso in cui non vi sia contestualità tra proposta ed accettazione, quest'ultima deve necessariamente rivestire la forma dell'atto pubblico e stabilisce che la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione sia notificato al donante, in deroga al generale principio che non indica il mezzo attraverso il quale l'accettante deve portare a conoscenza del proponente la propria accettazione articolo 1326 cod. civ. . La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente interpretato l'articolo 782 comma 2° cod. civ., nel senso che la notifica dell'atto di accettazione è un elemento costitutivo del negozio, prima del quale non si produce alcun effetto traslativo e che tale notifica non ammette equipollenti, non potendosi, dunque, considerare soddisfatto il relativo requisito con l'utilizzo di mezzi diversi dalla stessa. D'altra parte, lo stesso tenore letterale del comma in esame impone una siffatta interpretazione, in quanto il riferimento testuale non è alla conoscenza della volontà di accettare, ma proprio alla notifica al donante dell'atto pubblico posteriore di accettazione. Si tratta di un contratto a formazione progressiva, per il quale è prevista una particolare solennità atto pubblico e formalità notifica della volontà di accettare, che si giustificano per gli effetti che il perfezionamento del contratto determina, prima fra tutte l'irrevocabilità dell'atto di liberalità. In altri termini, è necessario il perfezionarsi di una ben precisa sequenza procedimentale di formazione e di incontro delle volontà, in considerazione della particolare natura dell'atto di donazione, soprattutto con riferimento all'irrevocabilità degli effetti traslativi del diritto di proprietà su beni immobili. Data la particolarità del contratto di donazione, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente interpretato la notifica di cui all'articolo 872 cod. civ., come atto formale nel senso che non sono ammessi equipollenti. Una copiosa giurisprudenza in tal senso si è formata soprattutto con riferimento alla donazione in favore di persona giuridica, nel regime precedente l'abrogazione dell'articolo 872 cod. civ., comma 4°, allorché si è affermata l'irrilevanza della notificazione della mera richiesta di autorizzazione governativa ad accettare, rilevante, invece, al diverso fine di rendere irrevocabile per un anno la dichiarazione del donante. In tali casi si è ritenuto necessario, ai fini del perfezionamento del contratto, ai sensi dell'articolo 782 cod. civ., che il donatario notificasse al donante l'atto pubblico contenente la manifestazione della volontà di accettare, che non poteva derivare da forme alternative di pubblicità o dall'effettiva conoscenza dell'accettazione Cass. numero 15121/2001 Cass. numero 9611/1991 Cass. sez. unumero numero 6481/1988 Cass. numero 2834/1982 Cass. numero 3247/1971 . In linea di continuità con i precedenti citati e con la sentenza numero 9476 del 23.3.2022 di questa Corte, deve affermarsi, pertanto, che la prova della conoscenza da parte del donante dell'accettazione del donatario, non può essere equiparata alla notificazione dell'atto di accettazione, formalità necessaria per il perfezionarsi degli effetti che, ai sensi dell'articolo 782 cod. civ., comma 3°, determinano l'irrevocabilità della dichiarazione. D'altra parte, l'opposta interpretazione seguita dalla Corte d'Appello, che ha ritenuto che la prova rappresentata dall'avviso di ricevimento della notificazione ex articolo 4 della L. 20.11.1982 numero 890 possa essere sostituita attraverso l'utilizzo di elementi presuntivi, oltre a contrastare con quella disposizione, svilirebbe del tutto la previsione codicistica, non potendosi distinguere dal generale precetto dell'articolo 1326 cod. civ., in tema di proposta e accettazione. Infatti, ai fini del configurarsi del perfezionamento del contratto articolo 1326 cod. civ. , è sufficiente che il proponente conosca l'accettazione dell'altra parte in qualsiasi modo, anche - ad esempio - mediante esibizione, e senza consegna articolo 1335 cod. civ. , del documento che la contiene, il che può anche essere testimonialmente provato Cass. numero 6105/2003 . La norma perderebbe di autonomo significato anche in relazione agli articolo 1334 e 1335 cod. civ., posto che, per determinare nel destinatario, la conoscenza di un atto unilaterale recettizio, negoziale o non, la legge non impone modalità predeterminate raccomandata con ricevuta di ritorno o altri mezzi particolari , sicché, salvi i casi in cui una forma determinata sia espressamente prescritta per legge o per volontà delle parti, deve ritenersi idoneo, al predetto fine, qualsiasi strumento di comunicazione, purché esso sia congruo in concreto a farne apprendere compiutamente e nel suo giusto significato il contenuto in tal senso vedi Cass. numero 2262/1984 . Nel caso dell'accettazione non contestuale della donazione, però, come si è detto, è il codice stesso, all'articolo 872 comma 2° cod. civ., a prevedere una ben individuata e particolare modalità per portare a conoscenza del donante l'accettazione, quale appunto la notificazione, diversa dalla presa di conoscenza a forma libera di cui all'articolo 1335 cod. civ Affermare, che in luogo della notifica dell'atto pubblico di accettazione, da provare necessariamente attraverso l'avviso di ricevimento della notifica, sia sufficiente la prova presuntiva dell'avvenuta notificazione, o addirittura di una generica conoscenza dell'accettazione in capo al donante, costituirebbe una violazione oltre che del canone di interpretazione della legge letterale anche di quello sistematico , finendo con l'operare una non consentita interpretatio abrogans dell'articolo 782 comma 2° cod. civ La notificazione di cui all'articolo 782 comma 2° cod. civ., pertanto, si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, e non costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretizzarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza dell'avvenuta accettazione, essendo necessario che risulti ritualmente notificato l'atto pubblico di accettazione ai fini dell'efficacia della donazione, che del resto è un negozio solenne. Solo in un remoto precedente questa Corte ha ritenuto ammissibile in alternativa alla notifica rituale un'altra forma di conoscenza egualmente idonea allo scopo e che valesse a documentare la cognizione dell'accettazione in capo al donante Cass. numero 2515/1962 . In quell'occasione, tuttavia, la fattispecie era del tutto particolare in quanto anche se non era stato notificato a mezzo di ufficiale giudiziario l'atto pubblico posteriore di accettazione della donazione con una successiva scrittura privata, sottoscritta dal donante e dal donatario, si era fatto espresso riferimento alla donazione ed all'avvenuta accettazione della stessa, e, nel presupposto della perfezione del contratto di donazione, si era precisata la volontà di eseguirlo con determinate modalità ed oneri, a carico del donatario. Peraltro, in altro precedente dello stesso anno si era invece affermato che In tema di donazione, quando il legislatore, dell'articolo 1057 c.c., comma 2, abrogato e dell'articolo 782 c.c., comma 2, vigente, parla di notificazione dell'atto di accettazione della donazione, intende riferirsi alla notificazione prevista dal codice di rito, cioè a quella forma di attività, diretta a portare a conoscenza altrui un atto che è posto in essere dall'organo all'uopo specificamente predisposto dalla legge, vale a dire dall'ufficiale giudiziario Cass numero 1520/1962 . Tale orientamento è stato confermato anche in altri precedenti nei quali si è affermata altrettanto esplicitamente la necessità della notificazione dell'accettazione, da eseguirsi per mezzo di ufficiale giudiziario, ai fini del perfezionamento della donazione Cass. numero 11050/1993 Cass. numero 1026/1977 . Le sentenze della Suprema Corte richiamate dall'impugnata sentenza per giustificare al contrario il ricorso alla prova presuntiva Cass. numero 6578/1979 e Cass. numero 511/2019 non sono invece pertinenti, in quanto si riferiscono rispettivamente ad un contratto di colonia e ad un contratto di lavoro a termine, e non al contratto solenne di donazione con accettazione distinta dalla liberalità, per il quale è prescritta espressamente per il perfezionamento la notificazione. Naturalmente la notificazione al donante dell'accettazione per essere rituale oltre che dall'ufficiale giudiziario ex articolo 137 c.p.c., può essere eseguita anche a mezzo del servizio postale ex articolo 149 c.p.c Infatti, anche in questo caso, interviene l'ufficiale giudiziario, che scrive la relata di notifica sull'originale e sulla copia dell'atto facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento e quest'ultimo dev'essere allegato all'originale articolo 149 c.p.c., comma 2° . Con il compimento del procedimento di notificazione si consegue la certezza legale della conoscenza dell'atto pubblico da parte del destinatario, ad ulteriore conferma della differenza con la disciplina di cui all'articolo 1335 cod. civ., dove si è ammessi a provare di essere, senza colpa, nell'impossibilità di averne notizia. In definitiva il collegio intende riaffermare il seguente principio di diritto La notificazione dell'accettazione della donazione, prevista dall'articolo 782 comma 2° cod. civ., per i casi in cui proposta ed accettazione siano contenuti in atti pubblici distinti deve eseguirsi in modo rituale e costituisce requisito indispensabile per la perfezione del relativo contratto che, pertanto, prima del suo verificarsi non può considerarsi ancora concluso in tal senso Cass. 23.3.2022 numero 9476 . L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento del secondo motivo, col quale, in relazione all'articolo 360 comma primo numero 3 c.p.c., è stata lamentata la violazione e falsa applicazione degli articoli 2727 e 2729 cod. civ., e del terzo motivo, col quale in relazione all'articolo 360 comma primo numero 4 c.p.c. ed agli articoli 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., è stata lamentata la nullità della sentenza per motivazione apparente. La Corte d'Appello di Palermo, in diversa composizione, quale giudice di rinvio, provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità in base all'esito finale della lite. P.Q.M. La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo motivo, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.