Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del Dl Anticipi

Arriva in Gazzetta Ufficiale la legge 9 dicembre 2024, numero 189, di conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, numero 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali anche noto come Dl Anticipi 2024 .

Il capo I è dedicato agli “Interventi economici in materia di investimenti e lavoro”, tra i diversi interventi, come previsto dall’articolo 2 vi è il “rifinanziamento dell’Ape sociale” che si attua attraverso un incremento di spesa pari a venti milioni di euro per l’anno 2025, di trenta milioni di euro per l’anno 2026, 50 milioni di euro per l’anno 2027 e di dieci milioni di euro per l’anno 2028. L’ape sociale, come noto, rappresenta una forma di sussidio economico che lo Stato offre a tutti coloro che abbiano raggiunto l’età pensionabile fruibile in presenza di determinati requisiti previsti ex lege . Nella stessa ottica di “supporto”, si colloca l’articolo 3 che prevede un incremento di spesa in favore dei grandi eventi, quali, i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 e delle attività ad essi necessari, i Giochi   Paralimpici   2024, il Giubileo della Chiesa cattolica. Ancora, l’articolo 5 prevede un intervento “incrementativo” del Fondo Unico Nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di risultato e di posizione, le quali, si rammenta, sono corrisposte ai dirigenti che perseguano gli obiettivi prefissati, in linea con la cd. amministrazione di risultato. Si tratta, altresì, di retribuzioni cd. accessorie che si aggiungono alla retribuzione principale. Tale incremento è effettuato con il fine di armonizzare la disciplina della dirigenza scolastica con la restante dirigenza pubblica. Ingenti sono anche le misure strettamente fiscali, come ad esempio, la variazione dei criteri di calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento e la riduzione del 30% delle imposte sostitutive dei redditi, delle addizionali e dell’Irap determinate con le nuove modalità. Ancora, tra le misure fiscali è prevista l’estensione dell’istituto del ravvedimento operoso anche per le annualità comprese tra il 2018 e il 2022 per i contribuenti che a hanno   dichiarato   una   delle   cause   di   esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotta con i decreti attuativi dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, numero 34, convertito, con  modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, numero 77 b ovvero hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui  all’articolo  9-bis, comma  6,  lett.  a , del decreto-legge 24 aprile 2017, numero   50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, numero 96. Si ampliano, inoltre, le tipologie di investimenti che possono beneficiare del credito di imposta Zes, quest’ultimo, si rammenta è riconosciuto in favore delle imprese che acquistino beni strumentali e destinati a strutture produttive che siano già localizzate ovvero che vengano a nascere nella Zona Economica speciale per il Mezzogiorno – Zes Unica. Il predetto credito può essere utilizzato dalle imprese in compensazione e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L’obiettivo è quello di supportare, ma ancor di più, stimolare la nascita di imprese nelle zone del Mezzogiorno con il fine di incrementare il tessuto economico dei territori che rientrino nella Zes e favorire uno sviluppo che riguardi l’intero territorio dello Stato.

Legge 9 dicembre 2024, numero 189 in GU del 12 dicembre 2024, numero 291