Minori stranieri non accompagnati: i procedimenti civili promossi su istanza del PM sono esenti dalle spese prenotate a debito

Con circolare del 29 novembre 2024, il Ministero della Giustizia si è pronunciato sul regime fiscale relativo ai procedimenti civili avviati su richiesta del PM e sulle tutele attivate per i minori stranieri non accompagnati.

In particolare, è stato introdotto, tramite il decreto-legislativo numero 164 del 31 ottobre 2024, un nuovo quadro normativo all'interno del Testo Unico sulle spese di giustizia d.P.R. numero 115 del 2002 , attraverso gli articoli 8-bis e 159-bis. Con l’introduzione dell’articolo 8-bis d.P.R. numero 115/2002, il regime generale delle spese di giustizia nei procedimenti civili introdotti dal pubblico ministero è analogo a quello previsto nei casi di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, per effetto del richiamo contenuto nella norma all’articolo 131 del medesimo testo unico. L’articolo 8-bis fa salvo il caso in cui sia diversamente disposto, al fine di coordinare la disciplina generale con le disposizioni dettate per singole materie, quali l’articolo 145 in tema di processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero o il nuovo articolo 159-bis, che viene introdotto con il d.lgs. in esame. Il comma 2 dell’articolo 8-bis assicura la possibilità di recupero delle spese nel caso di soccombenza della controparte non ammessa al patrocinio, prevedendo che il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese di cui al comma 1 dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, analogamente a quanto disposto dall’articolo 133. Pertanto, nei procedimenti a tutela dei minori attivati su impulso del pubblico ministero, e più in generale in tutti i casi in cui il pubblico ministero esercita l’azione civile o propone il suo intervento artt.69 e ss c.p.c. , il regime delle spese a carico del pubblico ministero è regolato dall’articolo 131 d.P.R. numero 115/2002, con la conseguenza che gli onorari e le spese del consulente di parte nominato dal pubblico ministero sono anticipate dall’erario ai sensi dell’articolo 131, comma 4, lett. c e lett. a-bis , d.P.R. 115/2002, come modificato dal d.lgs. 164/2024, articolo 6, comma 6, lett. e . In particolare, con il nuovo articolo 159-bis Disposizioni speciali per i procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori non accompagnati viene dettata una disciplina speciale per i procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori non accompagnati, proposte dal pubblico ministero, a seguito di comunicazione dell'organo di polizia di sicurezza. La norma dispone che «I procedimenti per l’apertura delle tutele dei minori non accompagnati ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, numero 142, sono esenti dalle spese previste dall’articolo 131, comma 2» tali procedimenti, dunque, sono esenti dal pagamento di tutte le spese elencate all'articolo 131, comma 2, d.P.R. 115/2002, ovvero dalle spese prenotate a debito trattasi infatti di spese che non potrebbero in alcun caso essere oggetto di recupero nei confronti di soggetti che versano in una condizione di solitudine e di indigenza, tanto che, stando a quanto emerso dalle interlocuzioni svolte con gli uffici giudiziari e con l’Ispettorato, non risulta alcun caso in cui sia stato possibile procedere al recupero delle somme prenotate a debito nei procedimenti in esame. Per un maggiore approfondimento, si rimanda al testo della circolare allegata.

Circolare 29 novembre 2024