È abnorme il rigetto della richiesta di incidente probatorio contenente la richiesta di testimonianza della persona offesa?

Con l’informazione provvisoria numero 18 del 12 dicembre 2024, il Supremo Collegio ha chiarito «se, e a quali condizioni, può ritenersi abnorme, e pertanto impugnabile con ricorso per cassazione, il provvedimento di rigetto della richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa del reato di maltrattamenti, o di altro dei reati compresi nell’elenco contenuto nel primo periodo del comma 1 bis dell’articolo 392 c.p.p».

La rimessione alle Sezioni Unite della citata questione si era resa necessaria essendosi evidenziato in materia un contrasto giurisprudenziale. Secondo una impostazione – decisamente maggioritaria – si affermava che l'articolo 392, comma 1 bis, primo periodo, c.p.p., affrontando la questione dell'obbligatorietà o meno dell'incidente probatorio rimette al potere discrezionale del giudice la decisione sulla fondatezza della istanza, da compiere bilanciando gli interessi contrapposti legati, da un lato, alle esigenze di tutela della vittima e, dall'altro, alle garanzie processuali del diritto di difesa dell'imputato e ciò anche nella prospettiva della rilevanza della prova da assumere ai fini della decisione dibattimentale. Si escludeva altresì qualsiasi ipotesi di contrasto con la normativa sovranazionale mentre la mancata previsione di una impugnabilità, l'esclusione del richiamo all'abnormità, dovendosi escludere ogni ipotesi di stasi processuale, nonché la possibilità che la prova risulti irrilevante o superflua, pur dovendosi riconoscere l'opportunità di tutelare il soggetto vulnerabile. In senso opposto si affermava, invece, che le fonti normative internazionali imponevano di proteggere le vittime e i familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta in particolare, attraverso specifiche misure quali l'audizione della vittima senza indebito ritardo, il contenimento del numero delle audizioni e la loro registrazione audiovisiva e che sussisterebbe un vero e proprio obbligo del giudice di ammettere l'incidente probatorio finalizzato all'assunzione della deposizione di un soggetto vulnerabile ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 392 c.p.p., potendo rigettare la richiesta solo qualora difettino i presupposti normativamente configurati che legittimano l'anticipazione dell'atto istruttorio ovvero che la richiesta provenga dal pubblico ministero o dall'indagato che sia presentata nel corso delle indagini preliminari o in udienza preliminare per uno dei reati indicati nell'elenco contenuto nella norma che abbia ad oggetto la testimonianza di un minore di età ovvero della persona offesa maggiorenne . Sulla scorta di questo contrasto la Cass. Sez. VI 23.05.2024, 8 luglio 2024, numero 27104, rimetteva alle Sezioni Unite il seguente quesito «se, e a quali condizioni, può ritenersi abnorme, e pertanto impugnabile con ricorso per cassazione, il provvedimento di rigetto della richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa del reato di maltrattamenti, o di altro dei reati compresi nell'elenco contenuto nel primo periodo del comma 1 bis dell'articolo 392 c.p.p.». Le Sezioni Unite, con le suddette informazioni provvisorie, hanno quindi statuito che «è viziato da abnormità ed è quindi, ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il giudice rigetti la richiesta di incidente probatorio, avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei rati compresi nell’elenco di cui all’articolo 392, comma 1 bis, primo periodo, c.p.p., motivato con riferimento alla non vulnerabilità della persona offesa e alla rinviabilità della prova, trattandosi di presupposti presunti per legge».