Il CNF ha chiarito che per gli anni 2022, 2023, 2024 opera l’articolo 12, comma 5 del Regolamento numero 6/2014. Solo in presenza di apposite disposizioni speciali, quali, ad esempio, le delibere nnumero 168 e 310/2022, che prevedono espressamente tale facoltà, è possibile derogare al quadro regolamentare.
Il COA di Prato ha sottoposto al CNF un quesito in merito alla possibilità di applicare la disposizione di cui all'articolo 12, comma 5 del Regolamento numero 6/2014, in materia di compensazione dei crediti formativi all'interno del triennio 2022-2024 , nel diverso sistema di valutazione annuale conseguente alle delibere adottate dal CNF, in deroga al quadro regolamentare, a partire dal 2020. Con il parere numero 35 del 28 giugno 2024, il Consiglio Nazionale Forense risponde al quesito sottoposto dal COA di Prato, chiarendo che dal complesso di delibere adottate in deroga al Regolamento numero 6/2014, solo le delibere numero 168/2020 e numero 310/2020 consentono di compensare i crediti. Le successive infatti, non contengono tale possibilità. Ne consegue che, trattandosi di delibere che derogano la disciplina generale, non sarà possibile compensare i crediti applicativi, in applicazione dell'articolo 12, comma 5 del Regolamento numero numero 6/2014, per gli anni formativi 2022,2023,2024.