No ai cartelli pubblicitari a bordo strada se sono fonte di distrazione per i conducenti

Il Codice della Strada proibisce l’installazione lungo le strade o in prossimità di esse di insegne o impianti pubblicitari che possano causare distrazione ai conducenti. Tuttavia, l’ente proprietario della strada può subordinare ad autorizzazione la collocazione di tali cartelli e insegne.

Nel caso in esame, una Società ha presentato ricorso davanti al TAR contro il respingimento di una richiesta di autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari permanenti, contestando anche gli atti correlati, inclusi i pareri negativi espressi dalla Polizia Locale. Il Tribunale ha sospeso gli atti contestati, salvaguardando le decisioni successive dell'ente amministrativo della strada. Tuttavia, l'ente amministrativo ha emesso un nuovo provvedimento di diniego dopo aver riesaminato la questione. A quel punto, il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile, in quanto gli atti impugnati erano stati superati dalle determinazioni prese nel corso del riesame, basate sul parere sfavorevole in merito alla viabilità espresso dalla Polizia Locale, che evidenziava i potenziali rischi per la sicurezza stradale in caso di autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari. La sentenza del TAR, tuttavia, non è riuscita a convincere il Consiglio di Stato. Le ragioni addotte per quasi tutti i dinieghi 18 in totale, corrispondenti alle 18 istanze della Società si basavano sui pareri della Polizia Locale relativi alla sicurezza stradale, definiti generici o addirittura “apodittici”, mancando di elementi concreti che ne avvalorassero la validità e fondatezza. Questi ultimi, infatti, si fondavano spesso sull’argomentazione secondo cui una qualunque installazione pubblicitaria, su una qualunque strada a grande percorrenza, rappresentava di per sé stessa un pericolo pertanto, non poteva essere autorizzata dall’ente gestore della strada. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che questo ragionamento non solo fosse in contrasto con l'esperienza comune e le evidenze empiriche, ma che eccedesse la portata prevista dal Codice della Strada e dalla sua logica sottostante. La motivazione generica usata nei dinieghi, che indicava la possibilità di disturbo visivo agli utenti della strada, con conseguente pericolo per la circolazione stradale, non era supportata da elementi concreti che chiarissero il rischio effettivo e giustificassero il rifiuto dell'installazione pubblicitaria. A ben vedere, il legislatore mira a regolare la pubblicità sulle strade per evitare la collocazione di elementi che possano disturbare i conducenti e farli allontanare dalla guida sicura. Il Codice della Strada, infatti, vieta l'installazione di insegne pubblicitarie che possano distrarre i conducenti, richiedendo un'autorizzazione preventiva da parte dell'Ente competente. Tuttavia, il Consiglio di Stato sottolinea che il rifiuto dell’autorizzazione deve essere supportato da motivazioni concrete e non da argomentazioni generiche è importante che l'Amministrazione fornisca ragioni specifiche per giustificare il diniego, come le dimensioni della struttura pubblicitaria o le caratteristiche dell'area di installazione. In conclusione, una volta confermata in linea di principio la validità del richiamo al Codice della Strada da parte del Tribunale, spettava al giudice verificare se, in riferimento ai singoli impianti pubblicitari per i quali era stata negata l'autorizzazione, il rifiuto fosse adeguatamente motivato dopo un'approfondita indagine che dimostrasse chiaramente gli elementi di disturbo visivo e di possibile distrazione degli utenti, mettendo così in pericolo la sicurezza stradale.

Presidente Contessa – Relatore De Berardinis Fatto e diritto 1. Con il ricorso in epigrafe la IP. S.p.A. d'ora in avanti “IP.” o “Società” ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, numero 265/2023 del 23 febbraio 2023, chiedendone l'annullamento e/o la riforma in parte qua. 1.1. In sintesi, la Società impugnava innanzi al T.A.R. il provvedimento del Comune di omissis del 13 ottobre 2021 recante rigetto dell'istanza da essa avanzata per l'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari a carattere permanente, nonché gli atti presupposti e connessi, tra i quali in specie i pareri negativi resi dalla Polizia Locale in data 10 settembre e 28 settembre 2021. La IP. formulava domanda cautelare, che veniva accolta dall'adito Tribunale con ordinanza numero 52/2022 del 26 gennaio 2022, la quale sospendeva gli atti impugnati, “facendo salvi i successivi provvedimenti, adeguatamente motivati, del Comune di omissis ”. Quest'ultimo procedeva dunque al riesame della fattispecie, all'esito del quale adottava in data 9 maggio 2022 un nuovo provvedimento di diniego, gravato dalla Società con ricorso per motivi aggiunti, unitamente agli atti presupposti e connessi, ivi compresi il nuovo parere negativo della Polizia Locale del 3 aprile 2022 e il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari di cui alla delibera del Consiglio Comunale di omissis numero 36/2013, agli articolo 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 15 e 22, ove tali articoli fossero intesi come aprioristicamente ostativi al rilascio delle autorizzazioni ad installare gli impianti pubblicitari. 1.2. L'adito T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, con la sentenza oggetto del presente appello ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio, poiché gli atti con esso impugnati e segnatamente il diniego originario sono stati superati dalle determinazioni assunte dal Comune in sede di riesame della fattispecie conseguente all'accoglimento dell'istanza cautelare. Ha invece respinto il ricorso per motivi aggiunti, attesa l'infondatezza delle censure dedotte, per essere il nuovo diniego emanato dal Comune esente dal dedotto deficit istruttorio e motivazionale, nonché da manifesti profili di illogicità e irragionevolezza ciò, alla stregua del parere negativo di viabilità espresso dal Comando di Polizia Locale con nota del 3 aprile 2022 richiamata dal provvedimento di diniego , che ha evidenziato in modo dettagliato, in base alle caratteristiche di ogni singolo impianto pubblicitario proposto ed alla relativa zona di collocazione, i pregiudizi derivanti in termini di sicurezza della circolazione a seguito della loro installazione. 2. Nell'appello la Società contesta l'iter argomentativo e le statuizioni della sentenza di prime cure nella parte in cui ha respinto il ricorso per motivi aggiunti, deducendo i seguenti vizi con riferimento esclusivo ai provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti I assoluta genericità dei provvedimenti gravati, violazione e falsa applicazione degli articolo 1 e 3 della l. numero 241/1990 e degli articolo 1,3,5,7,8,9,10,15 e 22 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari P.G.I.P. vigente del Comune di Gallipoli, aggravio del procedimento e del processo, violazione dei principi di correttezza, trasparenza e buon andamento della P.A., inosservanza nelle prescritte finalità del delibato cautelare, eccesso di potere per ingiustizia manifesta, violazione del principio di certezza del diritto II sotto diverso profilo, violazione e falsa applicazione degli articolo 1 e 3 della l. numero 24/1990 per difetto assoluto di istruttoria e violazione del procedimento amministrativo, carenza assoluta di motivazione e contraddittorietà tra atti, eccesso di potere per illogicità, irrazionalità e sproporzionalità dell'azione amministrativa e, sotto ulteriore profilo, per ingiustizia manifesta e sviamento di potere III difetto di motivazione, motivazione perplessa ed omissione della disamina di fatti decisivi per il giudizio IV violazione e falsa applicazione, nella sentenza gravata, degli articolo 1 e 2 della l. numero 241/1990 e, in via derivata, degli articolo 3 e 10-bis della l. numero 241/1990 V sempre in via derivata, violazione e falsa applicazione dell'articolo 23 del Codice della strada d.lgs. numero 285/1992 , nonché degli articolo 47, 48, 49, 50 e 51 del relativo regolamento di esecuzione d.P.R. numero 485/1992 , violazione e falsa applicazione dell'articolo 41 Cost. VI ancora in via derivata, violazione e falsa applicazione degli articolo 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 15 e 22 del P.G.I.P. vigente nel Comune di Gallipoli, aggravio del procedimento e del processo, violazione dei principi di correttezza, trasparenza e buon andamento della P.A., inosservanza nelle prescritte finalità del delibato cautelare, eccesso di potere per ingiustizia manifesta, violazione del principio di certezza del diritto VII eccesso di potere per difetto di motivazione della sentenza gravata, perplessità, contraddittorietà, illogicità, violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa e, in via derivata, eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazionale, nonché per manifesta irragionevolezza e illogicità, per carenza nei presupposti e travisamento dei fatti e per sviamento. 2.1. Si è costituito in giudizio il Comune di omissis , depositando di seguito una memoria con cui ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dei motivi dell'appello, poiché con essi la IP. si sarebbe limitata a contrapporre alle valutazioni della P.A., ritenute dal T.A.R. immuni da vizi logici, un punto di vista diverso, senza segnalare in concreto elementi che denunciassero profili di manifesta illogicità o irrazionalità, i quali soltanto possono giustificare il sindacato giurisdizionale. 2.2. L'appellante ha depositato una memoria finale, ricapitolando le censure esposte e insistendo nelle conclusioni già rassegnate. 2.3. Ambedue le parti hanno depositato memoria di replica. La IP. ha depositato, inoltre, istanza di passaggio della causa in decisione. 2.4. All'udienza pubblica del 10 settembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione. 3. In via preliminare va respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune di Gallipoli, in quanto la ricorrente ha formulato critiche specifiche alla sentenza appellata, cercando di dimostrarne l'erroneità per non avere la stessa accertato il deficit istruttorio e motivazionale da cui sarebbe affetto il diniego comunale del 9 maggio 2022. 3.1. Nel merito l'appello è parzialmente fondato, nei termini di seguito esposti. 4. Invero, con un primo gruppo di doglianze la Società ha lamentato che la sentenza, per motivare il rigetto del gravame, abbia riproposto integralmente il contenuto del diniego avversato senza offrire alcun reale apporto critico o di disamina alle questioni declinate dalla ricorrente con riguardo a ogni risposta negativa del Comune, in spregio degli articolo 1,2,3 e 10-bis della l. numero 241/1990. Il T.A.R., in tal modo, avrebbe tralasciato di esitare tutta una serie di interrogativi e riflessioni di portata dirimente, facendo sorgere il dubbio della loro mancata disamina. 4.1. Sarebbero così rimasti senza risposta a in merito all'istanza di installazione di un manufatto di arredo urbano e di servizio del tipo “Orologio”, a piazza Imbriani Tavola numero 1 del progetto , i rilievi dell'IP. di essere in possesso dell'autorizzazione paesaggistica e dell'incomprensibilità del motivo per cui un impianto, che la stessa P.A. designava come di pubblica utilità, fosse stato bocciato nella sua installazione perché necessitante di previsione dell'Ente comunale b sempre in relazione alla Tavola numero 1, il rilievo della ricorrente circa il difetto di contestualizzazione della motivazione del diniego basata sul disturbo visivo che sarebbe stato arrecato dall'impianto agli utenti della strada ai sensi dell'articolo 23 del Codice della strada . 4.1.1. Ancora in merito alla Tavola numero 1 di progetto, sarebbe incomprensibile l'inciso, aggiunto dalla sentenza appellata, di genericità del motivo di gravame recante l'impugnazione anche del P.G.I.P. del Comune di Gallipoli, visto che tale motivo sarebbe stato composto da tre doglianze, prima tra tutte quella sull'avvenuto ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica. 4.2. Con un secondo gruppo di doglianze l'appellante ha lamentato che il primo giudice non avrebbe reso alcuna osservazione in riscontro ai motivi di censura aventi a oggetto la mancanza, nel diniego impugnato, di ragioni concrete sulle Tavole di progetto della stessa IP. nnumero 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, le quali sarebbero stato licenziate dal Comune di omissis con locuzioni stereotipate, assimilabili a veri e propri formulari, fittiziamente adattate all'effettivo contesto allocativo. 4.2.1. Nello specifico, le proposte ora citate avrebbe riguardato il posizionamento di transenne cc.dd. parapedonali, la cui fisiologica collocazione, per la gran parte delle intersezioni stradali, sarebbe di presidio del pedone, come indicherebbe la definizione stessa del mezzo in esame articolo 47 del d.P.R. numero 495/1992 . Pertanto, la motivazione addotta dalla P.A., con il rinvio indistinto all'articolo 23 del Codice della strada nel senso che l'installazione di messaggi pubblicitari reca disturbo visivo agli utenti della strada, distraendone l'attenzione, con conseguente pericolo per la circolazione , nonché “in blocco” alla delibera comunale numero 36/2013, di approvazione del P.G.I.P., si rivelerebbe dilatoria, strumentale e violativa del decisum cautelare. 4.3. Con un terzo gruppo di censure la Società ha dedotto omissioni e incongruenze nella motivazione della sentenza afferente l'impianto da localizzare al corso omissis , che indica, come fattore di ulteriore pericolo segnalato, le dimensioni del poster monofacciale, giacché il T.A.R. non avrebbe considerato che il corso omissis era interessato da ben tre proposte di installazione, solo una delle quali quella attinente alla Tavola numero 17 sarebbe stata inerente all'impianto monofacciale citato in sentenza. 4.4. La sentenza, dunque, sarebbe viziata da omissione cognitoria sulle questioni sollevate da IP. in ordine alla Tavole del progetto di installazione nnumero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, per le quali il diniego si sarebbe basato su giustificazioni stereotipate. Quanto poi alle Tavole nnumero 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, il T.A.R. sarebbe incorso per la Tavola numero 17 nell'errore riportato al paragrafo precedente e negli altri casi si sarebbe rifatto pedissequamente al contenuto del diniego, senza tenere conto dei rilievi formulati dalla Società nelle memorie per la pubblica udienza. 4.4.1. Per la Tavola numero 11, la motivazione del diniego il posizionamento dell'impianto al limite della carreggiata presso un'area di parcheggio a servizio di un centro commerciale, la cui fruizione sarebbe compromessa dal disturbo visivo derivante dalla presenza del cartello contrasterebbe con l'articolo 6, comma 2, del P.G.I.P. e comunque sarebbe incomprensibile, oltre che smentita dalle fotografie in atti, che dimostrerebbero che la struttura non insiste al limite della carreggiata. Quanto alle Tavole del progetto nnumero 12 e 16 impianti da collocarsi alla via omissis , e alla via omissi , le censure mosse dalla Società alle motivazioni del diniego impugnato sarebbero state ignorate dalla sentenza. In specie, la IP. avrebbe invocato l'articolo 6 del P.G.I.P. e la possibilità di installare manufatti pubblicitari su tratti extraurbani di strade in base all'articolo 51 del d.P.R. numero 451/1992. Avrebbe, inoltre, lamentato la contraddittorietà rispetto al diniego di installazione su strade ad alta intensità veicolare poste nel centro abitato, e la presenza in loco di un altro impianto pubblicitario, in esercizio alle date della presentazione e della valutazione della domanda. 4.4.2. Ancora, in riferimento alla Tavola di progetto numero 14, concernente la collocazione di un cartello di modeste dimensioni in corso Italia, dopo via omissis , la sentenza non avrebbe considerato le doglianze della Società avverso l'abnormità della motivazione del diniego di installazione fondata sull'asserita indisponibilità di spazi fruibili dai disabili e dai pedoni ciò, atteso che lo spazio residuo sul marciapiede sarebbe di mt. 1.30, dunque conforme all'articolo 33 del P.G.I.P., che indica in mt. 1,00 l'area residua da garantire al passaggio di pedoni e di disabili. 4.4.3. In merito alla Tavola numero 15 del progetto poster monofacciale da ubicarsi alla via omissis , il T.A.R. ha richiamato le motivazioni relative al pericolo costituito dalla dimensione ristretta del marciapiede, nonché la corrispondenza con una doppia curva che, anche in forza delle dimensioni dell'impianto, avrebbe determinato un disturbo visivo e un pericolo per la sicurezza della circolazione. Ma in contrario deporrebbe l'articolo 51, comma 3, del d.P.R. numero 495/1992, che ammette il posizionamento di cartelli, insegne o altri mezzi pubblicitari ove già esistano, a una distanza di meno di mt. 3,00 dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a mt. 3,00, in allineamento con la costruzione, il muro o i tronchi. 4.4.4. Infine, rispetto alla Tavola numero 18 di progetto, riguardane la collocazione di un manufatto in via omissis , il T.A.R. ha richiamato le dimensioni dell'impianto, tali da apportare un disturbo visivo agli automobilisti e pedoni che approcciano l'incrocio semaforizzato, ma non avrebbe considerato che il poster risulterebbe parallelo alla costruzione fissa presente in loco e successivo, in termini di sequenza di percorrenza, alla palina del semaforo. 4.5. Dunque, la sentenza avrebbe errato a rinviare all'articolo 23 del Codice della strada senza considerare che tale norma andrebbe compendiata con i precetti nazionali e locali che disciplinano la possibilità di installazione dei mezzi pubblicitari sul territorio comunale. 4.6. Con ulteriore gruppo di censure la Società critica la motivazione della sentenza appellata nella parte pag. 13 in cui individua la ratio della disciplina in esame, volta a tutelare l'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione veicolare anche per la tutela della pubblica incolumità e richiama la sussistenza, in base a tale disciplina, di scelte di merito riservate all'Amministrazione competente in funzione della tutela di detto interesse. Il precedente della Corte di Cassazione richiamato dal T.A.R. numero 18565/2017 avrebbe un oggetto del tutto diverso inapplicabilità del silenzio assenso al rinnovo delle autorizzazioni per impianti pubblicitari . Neppure varrebbe il richiamo ai limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni in ordine alla pericolosità per la circolazione stradale basate su un potere di natura tecnico-discrezionale in realtà, l'obiettivo del Comune di omissis sarebbe stato di non processare alcuna delle istanze di installazione, atteso che nella fase procedimentale i dinieghi non avrebbe fornito alcun riscontro alle osservazioni di IP. e la discrezionalità spettante al Comune sarebbe stata esercitata in modo inappropriato. 4.6.1. Del pari inconferente sarebbe il richiamo da parte del primo giudice all'ordinanza della Corte di Cassazione civile numero 26346/2017 concernente una sanzione elevata ai sensi del Codice della Strada ai danni di impianti pubblicitari non autorizzati , per il rinvio all'articolo 23 del predetto Codice infatti, i riferimenti all'alta densità veicolare e al pericolo per la circolazione stradale, allegati dal Comune in relazione a ciascuna posizione in apparente intento conformativo all'ordinanza cautelare del T.A.R. numero 52/2022, non sarebbero stati dimostrati, soprattutto perché la gran parte delle installazioni richieste riguarderebbe transenne parapedonali, allocabili proprio presso le intersezioni stradali, anche ad alta intensità veicolare per detti impianti non varrebbero neppure i parametri distanziali del regolamento di attuazione del Codice della strada d.P.R. numero 495/1992 e perciò, in difetto di deroghe da parte della normativa locale, la P.A. avrebbe dovuto specificare i dinieghi con puntuali argomentazioni, ciò che non sarebbe avvenuto. 4.7. Infine, l'appellante ha censurato le motivazioni della sentenza incentrate sull'adozione da parte del Comune di omissis del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari in ossequio al dettato dell'articolo 3 del d.lgs. numero 507/1993 sulla possibilità di negare l'installazione di impianti pubblicitari, ove questa risulti incompatibile con esigenze urbanistico-edilizie e di corretta gestione del territorio comunale e sull'inesistenza di violazioni delle norme in tema di partecipazione procedimentale, avendo la P.A. adottato il diniego impugnato a seguito e in esecuzione dell'ordinanza cautelare numero 52/2022. 4.7.1. Da una parte, infatti, il rinvio in punto di motivazione ad esigenze di contingentamento e/o di esplicita previsione di talune tipologie di mezzi pubblicitari da parte della P.A. sarebbe improprio, in quanto nel provvedimento impugnato non vi sarebbe alcun riferimento a tali elementi. D'altra parte, l'utilizzo ad opera del Comune della formula “come tale, a parere dello scrivente, la sua collocazione deve essere prevista dall'Ente comunale” non potrebbe intendersi, come avrebbe fatto il T.A.R., nel senso della legittimazione del Comune, nella fattispecie in commento, a negare aprioristicamente le installazioni, ad una simile interpretazione ostando le previsioni del P.G.I.P. e, in specie, dell'articolo 13 di questo . La formula ora riportata sarebbe una motivazione tautologica, volta a giustificare un solo apparente riesame della domanda della Società, essendo incontestato che l'installazione di impianti pubblicitari debba essere assoggettata ad autorizzazione, come ritualmente chiesto dalla IP. che, perciò, non avrebbe necessitato di precisazioni sul punto . 4.8. In conclusione, la sentenza appellata sarebbe viziata per più versi, emergendo che essa sarebbe stata formata secondo tecniche redazionali viziate, da un lato, da omissioni motivazionali e istruttorie, e dall'altro, da rinvii integrali e acritici sia alle argomentazioni di diniego riportate pedissequamente , sia a precetti normativi indistinti, inconferenti e non codificabili. 5. Così riassunte le censure dell'appellante, va subito sgombrato il campo dall'equivoco che il T.A.R. si sia limitato, ai fini di soddisfare l'obbligo motivazionale, a richiamare il parere negativo espresso dal Comando di Polizia Locale con nota del 3 aprile 2022, a cui fa espresso rinvio il provvedimento del 9 maggio 2022 impugnato con i motivi aggiunti. 5.1. Invero, dopo aver riportato per esteso il suddetto parere, la sentenza prosegue osservando che le scelte operate dalla P.A. nel caso di specie costituiscono espressione del c.d. merito amministrativo, perché comportano la valutazione dell'impatto visivo e delle potenzialità di disturbo degli impianti, in virtù delle loro caratteristiche dimensioni, ecc. e della correlazione con il luogo e con eventuali installazioni contigue, nell'ottica della tutela dell'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale e della tutela della pubblica incolumità. La sentenza richiama, altresì, i noti insegnamenti sui limiti del sindacato giurisdizionale sugli atti della P.A. espressione di discrezionalità tecnica, come, nella fattispecie in esame, la qualificazione degli impianti pubblicitari quali impianti di servizio e la valutazione circa la pericolosità per la circolazione stradale. Passa poi ad analizzare le valutazioni effettuate dalla P.A. in ordine ai singoli impianti pubblicitari proposti dalla Società, evidenziandone la piena legittimità, per essere le stesse fondate su considerazioni analitiche e puntuali e sulla verifica in concreto delle dimensioni di detti impianti, della loro luminosità, della loro collocazione, nonché delle condizioni del traffico delle strade/intersezioni interessate. All'esito di tale analisi, la sentenza afferma che il Comune ha fatto buon uso della discrezionalità tecnica ad esso spettante in materia, “valutando - con adeguata, articolata e analitica istruttoria e motivazione - gli interessi pubblici, fra i quali il preminente interesse alla sicurezza stradale, sottesi al procedimento”. 5.2. Di seguito il T.A.R. ha rilevato la genericità e l'infondatezza del motivo di ricorso rivolto contro il diniego da parte del Comune all'installazione delle strutture rientranti nelle tipologie “Orologio” e “transenna parapedonale”, esaminando altresì l'impugnazione, da parte dell'IP., del P.G.I.P. del Comune di omissis e richiamando sul punto la disciplina dettata dall'art 3 del d.lgs. numero 507/1993. Ha osservato in proposito la sentenza che con l'adozione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, il Comune provvede alla razionale distribuzione sul territorio degli impianti pubblicitari, indicando i siti ove è possibile collocarli”, desumendone i corollari a che le disposizioni gravate del P.G.I.P. di omissis sono in linea con la suindicata disciplina del d.lgs. numero 507/1993 b che l'autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari può essere negata ove “risulti incompatibile con esigenze urbanistico-edilizie e di corretta gestione del territorio comunale”. Infine, la sentenza ha escluso la sussistenza del dedotto vizio di violazione delle norme in materia di partecipazione procedimentale, per avere l'Amministrazione comunale adottato il diniego impugnato con i motivi aggiunti a seguito e in esecuzione dell'ordinanza cautelare dello stesso T.A.R. numero 52/2022, che aveva accolto la domanda di sospensiva del diniego originario emesso dal Comune. 5.2.1. Sono, dunque, infondate le censure con cui la IP. lamenta che il T.A.R. si sarebbe limitato a riportare integralmente il testo del parere negativo di viabilità di cui alla nota del 3 aprile 2022, senza fornire alcuna reale disamina sulle questioni sollevate dalla ricorrente in ordine alla risposta negativa ricevuta dal Comune su tutte le istanze presentate altra cosa, ovviamente, è se poi tale disamina abbia sempre condotto il primo giudice a risposte convincenti. 5.2.2. La censura di violazione delle garanzie partecipative, sebbene formalmente riproposta, non è sviluppata nell'appello, sicché essa risulta inammissibile e comunque infondata, perché non in grado di superare la contraria motivazione contenuta al riguardo nella sentenza. 5.3. Sono infondate, ancora, le censure mediante cui la Società ha contestato il richiamo operato in via generale dalla sentenza impugnata all'articolo 23 del Codice della Strada d.lgs. numero 285/1992 ed alla sua ratio ispiratrice. Nello specifico, detta disposizione, al comma 1, così recita “1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica”. Orbene, in conformità alla giurisprudenza espressasi in argomento cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. II, 19 ottobre 2022, numero 30866 id., 7 novembre 2017, numero 26346 id. 26 luglio 2017, numero 18565 C.d.S., Sez. II, 24 giugno 2020, numero 4054 id., Sez. VI, 29 novembre 2012, numero 6044 , il T.A.R. ha correttamente individuato la ratio del citato articolo 23 - invocato dal Comune a fondamento del rigetto di tutte le installazioni di impianti richieste dalla IP. - nella tutela dell'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione veicolare anche per la tutela della pubblica incolumità. 5.3.1. Ed invero, come osservato dalla giurisprudenza pronunciatasi sulla ratio dell'articolo 23 cit. - il cui richiamo ad opera del T.A.R. si mostra esente dai vizi dedotti dall'appellante - “l'intento perseguito dal legislatore nel disciplinare la pubblicità sulle strade è quello di prevenire la collocazione sugli spazi destinati alla circolazione veicolare, così come su quelli adiacenti, di fonti di captazione o disturbo dell'attenzione dei conducenti e di consequenziale sviamento dalla guida del veicolo cfr. Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 4683 del 2009 ” C.d.S. Sez. V, 6 ottobre 2023, numero 8716 . A tale finalità risponde l'articolo 23 del Codice della Strada, che da un lato, al comma 1, vieta la collocazione lungo le strade o in vista di esse di insegne o impianti pubblicitari che possano distrarre l'attenzione di chi le percorre, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione, dall'altro lato ne sottopone l'installazione a un provvedimento autorizzatorio emesso dall'Ente competente, il quale può negare l'autorizzazione, qualora il mezzo pubblicitario arrechi disturbo visivo agli utenti della strada, distraendone l'attenzione “può in ogni caso, ovunque si trovi e qualunque siano le sue dimensioni, constatare la pericolosità e vietare la realizzazione o il mantenimento del manufatto che incida sulla sicurezza della circolazione, con una valutazione basata su un potere di natura tecnico-discrezionale, sindacabile dunque solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o per difetto di motivazione” C.d.S., Sez. V, numero 8716/2023, cit. Sez. VI, numero 644/2012, cit. . Sicché, in ultima analisi, si rivela corretto e immune da critiche anche il richiamo, da parte della sentenza gravata, ai limiti del sindacato giurisdizionale sugli atti del Comune impugnati, in quanto espressione della discrezionalità tecnica spettante al Comune stesso nella materia in esame. 6. Una volta accertata dal T.A.R. la correttezza in via generale e di principio del richiamo all'articolo 23 del Codice della strada e alla sua ratio, competeva tuttavia al primo giudice verificare se, in relazione ai singoli impianti pubblicitari per i quali era stata respinta l'istanza di installazione, il diniego fosse congruamente motivato con riguardo ai suddetti principi se, cioè, il Comune avesse fatto corretta applicazione dei principi in discorso in relazione a ogni singolo impianto pubblicitario di cui era stata negata l'installazione, all'esito di un'esaustiva istruttoria da cui fossero emersi in concreto quegli elementi di disturbo visivo e possibile distrazione degli utenti della strada, tali da mettere a rischio la sicurezza della circolazione stradale e da giustificare, per conseguenza, l'applicazione del divieto sancito dal comma 1 del predetto articolo 23. 6.1. Da questo punto di vista, tuttavia, la sentenza di prime cure non convince, nella misura in cui ha riscontrato per tutti i dinieghi di installazione un adeguato apparato istruttorio e l'assenza di deficit motivazionali, laddove invece, come si vedrà subito, le censure della Società basate sulla carenza di un'adeguata istruttoria e sul conseguente deficit motivazionale della decisione di rigetto si mostrano assistite da profili di fondatezza per almeno alcuni dei casi esaminati. 6.2. In particolare, le motivazioni di tutti i dinieghi in numero di diciotto, sulle diciotto istanze della Società si basano, attraverso il richiamo alla nota del Comando Polizia Locale del 3 aprile 2022, su ragioni connesse alla sicurezza stradale, ma in alcun casi tali ragioni risultano apodittiche e generiche e non sono supportate da elementi concreti che ne dimostrino la validità e la fondatezza a ben vedere, anzi, esse spesso riposano su un'argomentazione che “prova troppo”, quella, cioè, secondo cui una qualunque installazione pubblicitaria, su una qualunque strada a grande percorrenza, rappresenta di per sé un pericolo e non può essere autorizzata ma questo ragionamento - oltre a contrastare con la comune esperienza e con le evidenze empiriche ovunque riscontrabili - esorbita indubbiamente dalla portata applicativa dell'articolo 23 del Codice della strada e dalla ratio ad esso sottesa, per come poc'anzi ricordata. 6.3. Quanto appena detto vale, in dettaglio, per i punti nnumero 1 , 2 , 3 e 9 della citata nota del 3 aprile 2022 e dunque per le richieste di installazione degli impianti da collocare in piazza omissis . 6.3.1. In tutti questi casi, infatti, il diniego utilizza la formula generica secondo cui l'installazione del manufatto pubblicitario “determina disturbo visivo agli utenti della strada distraendone l'attenzione con conseguente pericolo per la circolazione così come previsto dall'articolo 23 del C.d.S.” ma tale motivazione non è supportata da elementi concreti che valgano a illuminarne le ragioni, quali ad es. le dimensioni del manufatto o le caratteristiche concrete dell'area in cui andrebbe collocato, di tal ché essa non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico sulla base del quale il Comune è pervenuto alla decisione di rigettare l'istanza della Società. Di qui la sussistenza del vizio di difetto di motivazione dedotto dalla ricorrente, che per consolidata giurisprudenza si riscontra nei casi in cui la motivazione del provvedimento amministrativo non riesca ad assolvere alla funzione, che le è propria, di esternare le ragioni dell'atto in modo di consentire al destinatario dell'atto stesso di ricostruire l'iter logico-giuridico in base al quale la P.A. è pervenuta alla sua adozione e ciò al fine di verificare la correttezza del potere in concreto esercitato e rendere possibile al predetto destinatario la difesa delle proprie ragioni, restando altrimenti vanificati sia il principio costituzionale del buon andamento della P.A., sia la possibilità di difesa dell'interessato, sia la possibilità stessa del sindacato giurisdizionale cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VII, 13 giugno 2024, numero 5330 id., 18 aprile 2024, numero 3502 id. 15 marzo 2024, numero 2529 Sez. V, 23 febbraio 2024, numero 1825 id., 11 dicembre 2013, numero 5956 id., 4 aprile 2006 numero 1750 Sez. VI, 14 marzo 2023, numero 2627 id., 6 agosto 2013, numero 4096 Sez. III, 4 febbraio 2020, numero 923 id., 2 maggio 2016, numero 1656 Sez. IV, 18 aprile 2019, numero 2520 id., 1° ottobre 2004, numero 6361 id., 22 febbraio 2001, numero 938 . 6.3.2. Nelle ipotesi di cui ai nnumero 1 , 2 e 3 della nota del 3 aprile 2022 ma non per quella di cui al numero 9 il Comune motiva il diniego anche con l'ulteriore argomento secondo cui, poiché il manufatto per il quale è stata presentata l'istanza di autorizzazione ha quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano stradale, la sua collocazione avrebbe dovuto essere prevista dallo stesso Ente comunale tuttavia, neppure questa motivazione è d'ausilio, trattandosi all'evidenza di una motivazione tautologica e stereotipata, la quale a sua volta non riesce ad assolvere alla funzione di esternare le ragioni giuridiche e fattuali del provvedimento negativo. 6.4. Sotto distinto ma concorrente profilo, nelle ipotesi di “transenne parapedonali” non convince la motivazione del diniego secondo cui tali installazioni recherebbero pericolo per la sicurezza in quanto destinate ad essere collocate nelle intersezioni stradali detta motivazione appare non coerente con la ratio dell'articolo 23 del Codice della strada e illogica, trattandosi di installazione che risultano finalizzate a garantire l'incolumità dei pedoni e che hanno un senso proprio se realizzate in corrispondenza delle intersezioni stradali. 6.5. Per le ipotesi di cui ai nnumero da 4 a 7 e numero 12 della nota del 3 aprile 2022, nella misura in cui esse non siano riconducibili alle c.d. transenne parapedonali, invece, il diniego si rivela assistito da una motivazione sufficiente, fondata su un'adeguata istruttoria. Infatti per dette ipotesi il parere negativo sull'istanza di installazione, contenuto nella succitata nota, menziona elementi concreti le dimensioni rilevanti del poster la sua collocazione presso aree “sensibili” perché poste nei pressi dello spazio di entrata e di uscita di veicoli da un centro commerciale, ovvero nelle vicinanze di un passo carraio per l'uscita di autobus dal deposito , che danno conto dell'iter logico-giuridico e fattuale sotteso al rigetto dell'istanza. 6.6. Infine, nelle ipotesi di cui ai nnumero 8 e 12 della nota del 3 aprile 2022 il diniego si mostra assistito da una motivazione idonea, in quanto fondata sulle dimensioni troppo ridotte del marciapiede su cui andrebbe collocato il manufatto. Tale motivazione, per la sua natura, supera anche la questione delle c.d. transenne parapedonali, che in questi casi risulta recessiva in dette fattispecie, infatti, la finalità delle transenne in discorso - di proteggere l'incolumità dei pedoni - non è realizzabile ed anzi i rischi per l'incolumità dei pedoni possono accrescersi. 7. In definitiva, perciò, per le fattispecie di cui ai nnumero 1 , 2 , 3 e 9 della nota del 3 aprile 2022, recante il parere negativo di viabilità del Comando Polizia Locale, nonché comunque per i casi attinenti alle c.d. transenne parapedonali ove non si versi nelle fattispecie di marciapiede eccessivamente stretto , il diniego gravato non risulta assistito da un'istruttoria e da una motivazione idonee in particolare, l'inadeguatezza dell'istruttoria si è tradotta in un deficit della motivazione, poiché il provvedimento del Comune di omissis del 9 maggio 2022, impugnato dalla Società ricorrente con i motivi aggiunti, nel richiamarsi al predetto parere negativo, non ha comunque esternato ragioni idonee a giustificare il rigetto delle richieste della IP. 7.1. Invero, non può ritenersi legittimo un diniego “tombale” opposto dal Comune a tutte le istanze della Società, in quelle ipotesi, riportate ai paragrafi precedenti, in cui il suddetto diniego, al di là del carattere in apparenza puntuale, si basa in realtà su motivazioni stereotipate e che non rispettano nella sostanza la ratio dell'articolo 23 del Codice della strada, né le funzioni attribuite alla motivazione del provvedimento amministrativo dall'articolo 3, comma 4, della l. numero 241/1990. 8. In conclusione, l'appello va accolto nei limiti e nei termini sopra illustrati. 8.1. Entro detti limiti e termini, perciò si deve procedere, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dei motivi aggiunti al ricorso di primo grado, all'annullamento degli atti gravati con i suddetti motivi aggiunti e, specificamente, all'annullamento del provvedimento negativo emesso dal Comune il 9 maggio 2022, e della nota del Comando Polizia Locale del 3 aprile 2022 su cui esso si è basato, con riguardo ai dinieghi di cui ai punti nnumero 1 , 2 3 e 4 di detta nota, nonché al rigetto delle istanze di installazione delle c.d. transenne parapedonali ad eccezione dei casi di rigetto basato sulle dimensioni ristrette del marciapiede . 9. Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio, attesa la fondatezza solo parziale del gravame proposto. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Settima VII , definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei termini specificati in motivazione. Compensa le spese del doppio grado del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.