Dichiarazione fiscale falsa: è possibile modificare i dati dopo la segnalazione del Fisco?

Non è possibile modificare una dichiarazione fiscale dopo l’avviso del Fisco, altrimenti il contribuente sarebbe indotto a dichiarare il falso riservandosi di procedere alla dichiarazione corretta solo se «scoperto». Lo ha chiarito la Cassazione in un caso di dichiarazione incompleta di un avvocato che non aveva inserito la pensione erogata dal CNF.

La Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stabilito che un legale non può modificare una dichiarazione fiscale dopo che l'Agenzia delle Entrate ha rilevato un'omissione contributiva. Nel caso di specie, in seguito alla notifica di un avviso di accertamento con il quale si rettificava la dichiarazione dei redditi che portava al recupero fiscale dell'omissione della pensione erogata dalla Cassa Nazionale Forense, il contribuente contestava tale avviso chiedendo di poter ancora modificare i dati e presentare una dichiarazione sostitutiva. Tuttavia, i giudici di merito respingevano il ricorso del legale che adiva, pertanto, la Suprema Corte. Quest’ultima ha sottolineato che dopo un accertamento fiscale, la dichiarazione non può essere corretta in quanto la pretesa è diventata definitiva e quindi non modificabile. È ammissibile, hanno spiegato i Giudici, apportare correzioni ai dati errati direttamente durante la compilazione della dichiarazione, ma non successivamente all'accertamento in quanto consentire una modifica tardiva farebbe venir meno l’effetto delle disposizioni relative in tema di dichiarazioni fiscali, «posto che il contribuente sarebbe indotto a dichiarare il falso o, comunque, ad omettere l'indicazione di parte dei propri redditi, con la riserva mentale di procedere alla dichiarazione dei dati esatti e completi soltanto una volta scoperto .» Alla luce di tali considerazioni, la Cassazione ha rigettato il ricorso.

Presidente Giudicepietro - Relatore Farolfi Ritenuto che 1. In data 21/09/2012 l'amministrazione finanziaria notificava all'Avv. OMISSIS un avviso di accertamento, per l'anno di imposta 2007, con il quale si rettificava la relativa dichiarazione dei redditi, recuperando a tassazione la mancata indicazione della pensione erogata dalla Cassa Nazionale Forense per Euro 57.534. 2. Il contribuente impugnava tale avviso sostenendo che avrebbe ancora potuto rettificare i dati e procedere al deposito di una dichiarazione sostitutiva il giudizio di primo grado si concludeva con il rigetto del ricorso, come disposto dalla sentenza della CTP di Bari numero 2292/15. 3. L'appello del contribuente è stato in seguito respinto anche dalla sentenza oggetto del presente ricorso che ha rilevato, da un lato, la inemendabilità della dichiarazione a seguito dell'accertamento compiuto dall'ufficio e, dall'altro, la novità del secondo motivo di gravame. 4. Ha quindi proposto ricorso per cassazione il contribuente sulla scorta di due motivi. 5. Il controricorso dell'Agenzia delle Entrate e stato è stato proposto tardivamente. 6. E' stata fissata udienza in camera di consiglio per il successivo 16 ottobre 2024, in vista della quale il legale del ricorrente si è costituito per l'eredità giacente del defunto Avv. OMISSIS depositando altresì memoria ex articolo 380 bis. 1 c.p.c. Considerato che 1. I motivi di ricorso possono così ricapitolarsi I violazione dell'art, 2 comma 8 bis del dpr 322/98, introdotto dall'articolo 2 del dpr 435/2001 in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c. violazione dell'articolo 115 epe e dell'articolo 1362 c.c. il ricorrente contesta l'affermazione del giudice d'appello secondo cui nella specie non è invocabile la possibilità di mutamento della base imponibile per motivi formali, richiamando a sostegno Cass. numero 5852/2012. II violazione dell'articolo 57 co. 1 d.lgs. 542/92 violazione dell'articolo 115 cpc e dell'articolo 1362 c.c., in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c. il ricorrente ritiene erroneo il punto a pag. 3 della sentenza impugnata, ove afferma che il secondo motivo di gravame è inammissibile, in quanto proposto per la prima volta in tale giudizio di secondo grado. 2. Prima di passare all'analisi dei motivi occorre rilevare che, da un lato, la notificazione del controricorso da parte dell'amministrazione è avvenuta tardivamente, conseguendone la qualità di mera intimata nel presente giudizio, così come è stato eccepito nella memoria ex articolo 380 bis. 1 c.p.c., dall'altro, il decesso dell'originario ricorrente, seguito dalla costituzione in giudizio del medesimo difensore inizialmente officiato, per conto della curatela della eredità giacente della medesima parte defunta, non spiega alcun effetto interattivo. Al di là della costituzione della curatela, infatti, nel giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli articolo 299 e ss. c.p.c. Cass. numero 24635 dei 03/12/2015 in precedenza anche Cass. numero 22624 del 31/10/2011 . 3. Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è infondato. Lo stesso confonde, infatti, fra la possibile rettifica di dati erronei o invio di dichiarazione sostitutiva nell'immediatezza della formulazione della dichiarazione che si vuole emendare, dalla fattispecie - che qui ricorre - in cui ex post, dopo l'accertamento dell'omissione ed il recupero a tassazione di redditi non dichiarati, si voglia soltanto allora procedere a modificare la dichiarazione. E' del tutto evidente che ove una tale resipiscenza tardiva fosse consentita, cesserebbero di avere effetto concreto le disposizioni relative in tema di dichiarazioni fiscali, posto che il contribuente sarebbe indotto a dichiarare il falso o, comunque, ad omettere l'indicazione di parte dei propri redditi, con la riserva mentale di procedere alla dichiarazione dei dati esatti e completi soltanto una volta scoperto . Peraltro, nel caso di specie, l'omessa dichiarazione del trattamento pensionistico percepito non è neppure in discussione. Il punto, in diritto, è risolto dalla seguente decisione, cui il collegio intende dare continuità Sez. 5, ord. numero 11488 del 29/04/2024 - Rv. 671069 - 01, ha infatti dichiarato che in tema di imposte sui redditi, costituisce causa ostativa alla presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del d.P.R. numero 322 del 1998 la notifica della contestazione di una violazione commessa nella redazione di precedente dichiarazione, in quanto, se fosse possibile porre rimedio alle irregolarità anche dopo la contestazione delle stesse, la correzione si risolverebbe in un inammissibile strumento di elusione delle sanzioni previste dal legislatore. Nella specie, la S.C. ha escluso la possibilità del ricorso alla dichiarazione integrativa tesa ad emendare l'errore commosso in sede di presentazione della prima dichiarazione successivamente alla ricezione dell'avviso bonario . 4. Con il secondo motivo di ricorso, invece, si ripropone fondamentalmente la stessa censura che era stata avanzata come motivo aggiunto subordinato in sede di appello. Lo stesso va pertanto dichiarato inammissibile, seguendo la stessa sorte di quanto già stabilito nella decisione di secondo grado qui impugnata. Da un lato, infatti, per contrastare la censura di novità espressa dalla CTR pugliese, occorreva indicare in quale atto specifico e tempestivo la doglianza fosse già stata espressa in primo grado. Si è infatti correttamente affermato che in tema di ricorso per cassazione, il ricorrente che proponga una determinata questione giuridica - che implichi accertamenti di fatto - ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione Cass. numero 27568 del 21/11/2017 . Principio che vale anche per la deduzione di errores in procedendo del giudice del merito che si siano risolti nel mancato esame, nel merito, di domande o eccezioni. A tal proposito è infatti sufficiente ricordare Cass. numero 21346/20024, secondo cui il principio di autosufficienza di cui all'articolo 366, comma 1, numero 6 , c.p.c. in caso di deduzione di errores in procedendo, impone la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza. Dall'altro lato, ove pure si volesse ritenere che tale onere di specificità ed autosufficienza sia stato assolto dal ricorrente, attraverso ii mero rinvio all'atto introduttivo del giudizio, secondo una logica non formalistica che discende dall'applicazione dei principi espressi nella sentenza della Corte EDU del 28 ottobre 2021 Succi ed altri c. Italia , risulta comunque evidente che la richiesta di rimborso evocata dal richiamo all'articolo 34 della l. 23/12/2000, numero 388 è istanza del tutto nuova e non ricompresa nella contestazione iniziale di infondatezza dell'avviso di accertamento per la possibilità di procedere a rettificare la dichiarazione o depositarne una sostitutiva, il che come sopra si è visto deve ritenersi peraltro escluso. I fatti costitutivi delle due pretese appaiono infatti diversi fra loro ed in buona misura incompatibili. 5. Ne consegue il rigetto complessivo del ricorso, mentre non si deve provvedere sulle spese del giudizio, atteso la qualità di mera intimata che va riconosciuta all'Agenzia delle Entrate. Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se ed in quanto dovuto per legge. P.Q.M. La Corte, rigetta ii ricorso per quanto in motivazione ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, della I. numero 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura prevista per il ricorso, se ed in quanto dovuto per legge.