Abnormità del provvedimento di rigetto della richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati ex articolo 392, comma 1- bis , primo periodo, c.p.p., prescrizione e successione di leggi nel tempo: questi i temi affrontati dalle Sezioni Unite Penali della Cassazione con le informazioni provvisorie n. 18 e 19.
Informazione provvisoria n. 18/2024 Le Sezioni Unite penali hanno chiarito se, e a quali condizioni, sia abnorme il provvedimento di rigetto della richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell'elenco di cui all'articolo 392, comma 1- bis , primo periodo, c.p.p. Nello specifico, hanno stabilito che è viziato da abnormità, ed è, quindi, ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice rigetti la richiesta di incidente probatorio, avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell'elenco di cui all'articolo 392, comma 1- bis , primo periodo, c.p.p., motivato con riferimento alla non vulnerabilità della persona offesa e alla rinviabilità della prova , trattandosi di presupposti presunti per legge. Informazione provvisoria n. 19/2024 La successione delle seguenti leggi, ovvero legge Orlando ( l. 23 giugno 2017, n. 103 ), legge Bonafede ( l. 9 gennaio 2019, n. 3 ) e cd. Riforma Cartabia ( l. 27 settembre 2021, n. 134 ) in materia di prescrizione ha fatto sorgere un contrasto giurisprudenziale rispetto alla normativa applicabile con riferimento ai reati commessi nell'arco temporale che va dall'entrata in vigore della l. n. 103/2017 ( 3 agosto 2017 ) fino al 31 dicembre 2019 . Preso atto del contrasto, è stata devoluta alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «se la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'articolo 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 continui ad essere applicabile, dopo l'introduzione dell' articolo 2, comma 1, a), della legge 27 novembre 2021, n. 134 , in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019». Le SSUU hanno dato risposta affermativa al quesito, accogliendo la soluzione fatta propria dalla quasi totalità delle pronunce massimate. In particolare, « per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017 . Per i reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020 trova applicazione la disciplina di cui alla legge n. 134 del 2021 ».
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