Non è necessaria la richiesta proveniente dall’imputato o dal procuratore speciale della pena pecuniaria sostitutiva, la quale può essere concessa direttamente dal giudice che procede qualora sussista il presupposto oggettivo di cui all’ultimo comma dell’articolo 20 bis c.p.
La Corte di Appello di Trieste confermava, con sentenza, la pronuncia del Tribunale di Udine, con la quale l'imputato veniva condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 400 di multa, in quanto ritenuto colpevole dei delitti di truffa e sostituzione di persona. Avverso detta decisione proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo, con unico motivo, mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria sostitutiva ex articolo 20 bis c.p. e 56 quater L. 689/81. Per il Supremo Consesso il ricorso è fondato. Premesso che, nel caso in esame, la sentenza di primo grado e i motivi di appello venivano depositati tra aprile e maggio 2022 quindi prima dell'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia con la quale veniva integralmente modificata la disciplina delle c.d. pene sostitutive inserendo l'articolo 20 bis c.p., ampliandone il campo operativo. La disciplina, ai sensi dell'articolo 95 D.lgs. 150/2022, in tema di pene sostitutive è divenuta immediatamente applicabile ai giudizi pendenti in fase di appello, incombendo quindi sul giudice l'obbligo di valutare la sussistenza delle condizioni per la loro applicazione anche nel caso di specie. La Corte inoltre, precisa che il regime dell'applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria non prevede il preventivo rilascio dall'imputato al difensore di procura speciale perché la richiesta risulti ammissibile l'articolo 545 bis, primo comma, c.p.p., nella sua originaria versione, introdotta dalla Riforma Cartabia, in vigore alla data di emissione della sentenza di appello emessa dalla Corte di Trieste consentiva al giudice, al quale veniva sottoposta la questione sulla possibile applicazione della pena sostitutiva attraverso le conclusioni depositate nella fase di secondo grado, la facoltà di irrogare la pena pecuniaria sostitutiva, per giunta anche in assenza di richiesta espressa. La disciplina dell'applicazione della pena pecuniaria sostitutiva è sostanzialmente rimasta immutata pur dopo le modifiche introdotte dal D.Lvo. numero 31 del 2024, per cui per tutte le pene sostitutive disciplinate dall'articolo 20 bis c.p. «è sempre necessaria la richiesta proveniente dall'imputato o da procuratore speciale, avuto riguardo alla natura afflittiva delle stesse ed al regime particolare di esecuzione, con la sola eccezione della pena pecuniaria sostitutiva che non rientrando nell'espressa previsione del comma terzo, risulta comminabile direttamente dal giudice che procede ove sussista il presupposto oggettivo di cui all'ultimo comma dell'articolo 20 bis c.p. e cioè di condanna alla reclusione od arresto a pena non superiore ad un anno».
Presidente Petruzzellis - Relatore Pardo Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Trieste, con sentenza in data 12 febbraio 2024, confermava la pronuncia del Tribunale di Udine dell'1-4-2022 che aveva condannato P.D. alla pena di mesi 8 di reclusione ed € 400,00 di multa in quanto ritenuto colpevole dei delitti di truffa e sostituzione di persona. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Antonio Montanari, deducendo, con unico motivo, mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria sostitutiva ex articolo 20 bis cod.penumero e 56 quater L. 689/81 si deduceva in particolare che la richiesta di sostituzione era stata avanzata nelle conclusioni trasmesse per la trattazione cartolare e che la corte aveva però omesso qualsiasi motivazione sul punto con conseguente vizio della pronuncia impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto. Deve essere premesso che nel caso in esame la sentenza di primo grado ed i motivi di appello venivano depositati tra aprile e maggio 2022 prima dell'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia del 30 dicembre 2022 che riformava integralmente la disciplina delle c.d. pene sostitutive inserendo l'articolo 20 bis del codice penale ed ampliandone il campo operativo. Ai sensi dell'articolo 95 D.Lgs 150/2022 “le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, numero 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto”, con la conseguenza che tutta la disciplina in tema di pene sostitutive è divenuta immediatamente applicabile ai giudizi pendenti in fase di appello, incombendo, pertanto, anche su tale giudice l'obbligo, ove ritualmente investito, di valutare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle pene sostitutive si veda al proposito Sez. 4, numero 636 del 29/11/2023 dep. 09/01/2024 Rv. 285630 – 01 Sez. 6, numero 46013 del 28/09/2023, Rv. 285491 - 01 . Orbene, quanto alle modalità con le quali la parte interessata può invocare il potere discrezionale del giudice di appello, secondo l'interpretazione prevalente di questa Corte di legittimità, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'articolo 20-bis cod. penumero , affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'articolo 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, numero 150 cd. riforma Cartabia , è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex articolo 585, comma 4, cod. proc. penumero , ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame Sez. 2, numero 12991 del 01/03/2024, Rv. 286017 – 01 Sez. 4, numero 4934 del 23/01/2024, Rv. 285751 – 01 . L'applicazione del sopra esposto principio al caso in esame impone, conformemente alle conclusioni scritte presentate dal Procuratore Generale, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, poiché, il giudice di appello di Trieste, benchè investito della richiesta avanzata in fase di conclusioni scritte da parte della difesa, ha omesso di motivare sul punto. 1.1 Va poi precisato che il regime dell'applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria non prevede il preventivo rilascio dall'imputato al difensore di procura speciale perché la richiesta risulti ammissibile ed invero l'articolo 545 bis primo comma cod.proc.penumero nella sua originaria versione introdotta dal D.Lvo 150 del 2022 c.d. Riforma Cartabia stabiliva espressamente che ” se l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pecuniaria, ovvero se può avere luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza….” nella previsione originaria della Riforma Cartabia, quindi, il giudice aveva facoltà di irrogare la pena pecuniaria sostitutiva anche in assenza di richiesta proveniente dall'imputato personalmente o dal procuratore speciale dello stesso. Tale disciplina risulta essere quella in vigore alla data di emissione della sentenza di appello che, nel caso di specie, risulta avere data 12 febbraio 2024 con la conseguenza che, introdotta la questione dell'applicazione della pena sostitutiva con le conclusioni ritualmente depositate nella fase di secondo grado, la richiesta avendo ad oggetto una pena inferiore ad anno uno era certamente ammissibile. 1.2 Deve ancora rilevarsi che il testo dell'articolo 545 bis cod.proc.penumero è stato modificato dal D.Lvo 19 marzo 2024 numero 31, entrato in vigore successivamente l'emissione della pronuncia impugnata con tale modifica il legislatore ha semplificato il procedimento applicativo delle pene sostitutive prevedendo al primo comma della suddetta norma che ” il giudice, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, numero 689. Quando non è possibile decidere immediatamente, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti, acquisito, ove necessario, il consenso dell'imputato, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva…”. Così come riformulato, quindi, il potere di sostituzione della pena principale può essere esercitato dal giudice anche all'atto dell'emissione del dispositivo di condanna senza che sia necessario ed indispensabile procedere alla c.d. udienza di sentencing. La disciplina dell'applicazione della pena pecuniaria sostitutiva pur in assenza di procura speciale è, comunque, sostanzialmente rimasta immutata pur dopo le modifiche introdotte dal citato D.Lvo numero 31 del 2024, con la sola trasposizione della regola nell'attuale disciplina dell'articolo 58 L. 689/81 ed invero il citato Decreto Legislativo ha sì modificato il primo comma dell'articolo 545 bis cod.proc.penumero eliminando i riferimenti alla pena pecuniaria, ma ha al contempo introdotto un terzo comma all'articolo 58 L.689/81, intitolato ” Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive” prevedendo espressamente che ”Le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale”. Con tale formulazione, quindi, si è espressamente ribadito che per tutte le pene sostitutive disciplinate dall'articolo 20 bis cod.penumero è sempre necessaria la richiesta proveniente dall'imputato o da un procuratore speciale, avuto riguardo alla natura afflittiva delle stesse ed al regime particolare di esecuzione, con la sola eccezione della pena pecuniaria sostitutiva che non rientrando nell'espressa previsione del citato terzo comma risulta comminabile direttamente dal giudice che procede ove sussista il presupposto oggettivo di cui all'ultimo comma dell'articolo 20 bis cod.penumero e cioè di condanna alla reclusione od arresto a pena non superiore ad un anno. 1.3 Deve, pertanto, essere pronunciato l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione in punto pene sostitutive. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla pena sostitutiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Trieste.