APP: il parere del CSM sul regolamento di modifica al decreto 29 dicembre 2023, n. 217

In data 11 dicembre 2024, il Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato il parere proposto dalla Sesta e dalla Settima Commissione del Consiglio stesso in merito al funzionamento di APP, l'applicativo per il processo penale telematico, sottolineando il permanere di gravi criticità nel suo funzionamento. 

Con delibera adottata in data 11 dicembre 2024, il Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato il parere proposto dalla Sesta e dalla Settima Commissione sul Regolamento recante modifiche al decreto 29 dicembre 2023, numero 217 che contiene un giudizio critico in merito al funzionamento di APP, l'applicativo per il processo penale telematico. Recependo le valutazioni dalla STO la struttura tecnica per l'organizzazione presenta all'interno del Consiglio della Magistratura , il parere rileva l'inidoneità dell'applicativo a gestire la giurisdizione penale e sollecita il Ministero della Giustizia perché ne tenga conto in sede di adozione del regolamento inerente alle “modifiche al decreto 29 dicembre 2023, numero 217”. In particolare, il Consiglio Superiore della Magistratura ha evidenziato come APP 2.0, che avrebbe dovuto porre rimedio ai difetti di APP 1.0, non solo non ha soddisfatto la richiesta, ma ne ha, se possibile, peggiorato le prestazioni e l'usabilità. Riportando solo le criticità più gravi, è stato osservato che APP è instabile e soggetto a improvvisi e frequenti crash di sistema. L'interazione con il programma di scrittura Word online causa improvvise perdite di provvedimenti in via di redazione, con dispendio di tempo per la compilazione. APP non può neanche essere utilizzato per visualizzare gli atti del procedimento e non è possibile lavorare contemporaneamente a più atti distinti nel medesimo o in diversi procedimenti. È problematica anche la migrazione degli atti dall'applicativo TIAP, tuttora in uso negli uffici al riguardo, è stato riscontrato come il numero di provvedimenti all'interno dello stesso fascicolo processuale vari a seconda che questo venga consultato da TIAP, da APP 1.0 o da APP 2.0. Inoltre, in APP viene persa la suddivisione in faldoni, la denominazione dei singoli atti o, circostanza ancora più grave, l'indicazione del tipo di atto. Quasi tutti i flussi processuali mancano nell'applicativo dei relativi modelli o, qualora caricati, presentano gravi imprecisioni giuridiche e terminologiche. I provvedimenti del PM, inoltre, pur firmati digitalmente, non esistono in mancanza di un adempimento spettante al diverso soggetto della “segreteria”. Ciò non solo presenta rilevanti problemi pratici, subordinando l'emissione di atti, anche urgenti, alla presenza in ufficio del personale di segreteria, ma modifica surrettiziamente le norme del codice di procedura penale. A causa di un bug, tutti i provvedimenti resi dal GIP in esito alla richiesta di archiviazione del PM risultano visibili solo sotto la voce “decreto di archiviazione totale”, anche in caso di disposizione di nuove indagini articolo 409 comma 4 c.p.p. o di c.d. imputazione coatta articolo 409 comma 5 c.p.p. . Allo stato non è possibile visualizzare l'orario di ricezione degli atti nei procedimenti soggetti a termini ad horas e viene riscontrata una costante mancanza di sincronia nella trasmissione degli atti tra la Procura e l'ufficio del GIP, creandosi un periodo di “latenza” in cui l'atto risulta trasmesso dall'ufficio della Procura, ma non depositato presso il GIP, rendendo impossibile il calcolo dei termini legali per l'adempimento. In questo contesto, con la modifica dell'articolo 3 del decreto 29 dicembre 2023, numero 217, si intende stabilire 1 al comma 22, l'obbligo dal 1° gennaio 2025, per i “soggetti abilitati interni” della Procura ordinaria ed europea e dell'Ufficio GIP, del deposito telematico di “atti, documenti, richieste e memorie” nei procedimenti di cui al libro V, titolo IX Udienza preliminare al libro VI, titolo I Giudizio abbreviato al libro VI, titolo II Applicazione della pena su richiesta delle parti al libro VI, titolo IV Giudizio immediato al libro VI, titolo V Procedimento per decreto al libro VI, titolo V bis Sospensione del procedimento con messa alla prova   2  al comma 43 l'obbligo dal 1° aprile 2025, per i “soggetti abilitati interni ed esterni” di deposito telematico di “atti, documenti, richieste e memorie” nei procedimenti di cui al libro VI, titolo III Giudizio direttissimo e   3  l'obbligo di iscrizione delle notizie di reato, di cui all'articolo 335 c.p.p., con modalità telematiche. Rimane fermo, infine, l'obbligo, vigente dal 15 gennaio 2024, del deposito telematico delle richieste e dei provvedimenti di archiviazione e di riapertura delle indagini preliminari.   In sintesi, in tutti i riti previsti dal libro VI, oltre che nell'udienza preliminare, il PM e il GIP “soggetti abilitati interni” hanno, dunque, l'obbligo di depositare telematicamente “atti, documenti, richieste e memorie” in un fascicolo processuale che non è composto di documenti telematici. Il quadro che deriva dal nuovo articolo 3 del DM citato potrebbe determinare ulteriori criticità nel funzionamento della giurisdizione penale, anche in settori cruciali e già a partire dal prossimo 1° gennaio 2025, tenuto conto delle numerose difficoltà di funzionamento di APP ripetutamente rilevate e segnalate. Il Consiglio Superiore della Magistratura, pertanto, ha auspicato una diversa regolazione temporale dell'entrata in vigore delle disposizioni modificative dell'articolo 3 del DM con riferimento tanto ai riti speciali. quanto a quello ordinario. Secondo il parere del Consiglio, deve essere accolta con favore la previsione di un doppio binario  analogico, e telematico con riferimento alle iscrizioni dei procedimenti penali e all'istaurazione del giudizio direttissimo, ma appare necessario estendere tale previsione anche ai riti speciali ove è più frequente la presenza di imputati sottoposti a misura cautelare il giudizio immediato e il giudizio abbreviato. Analogo doppio binario, sempre secondo il Consiglio, dovrebbe essere mantenuto con riferimento alle produzioni documentali nel corso dell'udienza preliminare e dibattimentale. Altrimenti, il sistema come concepito rallenterà e complicherà lo svolgimento dei processi in un momento in cui è massimo lo sforzo per l'abbattimento dell'arretrato in ottica PNRR. In un'ottica di progressiva estensione del telematico potrebbe, invece, essere mantenuta la prevista digitalizzazione del decreto penale che non prevede l'intervento di soggetti esterni. Fonte IUS/Processo telematico