Con Nota del 9 dicembre 2024, numero 9326, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito le procedure sanzionatorie per coloro che non sono in possesso della patente o detengono un punteggio inferiore a 15 crediti.
Regolamentata dal revisionato articolo 27 d.lgs. numero 81/2008 e dal D.M. 132/2024, la patente a crediti si propone di garantire un ambiente lavorativo più sicuro, promuovendo la conformità normativa e l'eccellenza operativa all'interno dei cantieri. In via generale, sono tenuti al possesso della nuova patente a crediti imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri mobili o temporanei, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di stampo intellettuale. La soglia minima di 15 crediti rappresenta un pilastro fondamentale per consentire alle imprese e ai lavoratori autonomi di lavorare nei cantieri. Il sistema premia il rispetto delle direttive di sicurezza e le migliori pratiche aziendali, ma sanziona le violazioni con decurtazioni che possono portare all'interdizione in caso di limite minimo infranto. A tal proposito, è prevista una clausola speciale per situazioni in cui sia possibile completare le attività in corso su un cantiere nonostante un punteggio inferiore a 15 crediti, a condizione che siano stati eseguiti oltre il 30% dei lavori contrattualizzati. Nella Nota, l'Ispettorato si concentra sul regime sanzionatorio previsto dal comma 11 dell'articolo 27, che prevede per chi opera senza patente o con un punteggio inferiore a 15 crediti sanzione economica pari al 10% del valore dei lavori esclusa IVA , con un minimo di 6.000 euro. Se il valore dei lavori non è stato formalizzato, si applica direttamente il minimo previsto esclusione delle imprese o lavoratori autonomi non in regola dai lavori pubblici per sei mesi, con notifiche obbligatorie all'ANAC e al Ministero delle Infrastrutture per l'adozione dei provvedimenti necessari allontanamento, da parte del personale ispettivo, con gli effetti previsti dall'articolo 650 c.p., dell'impresa o del lavoratore autonomo dal cantiere oggetto di accertamento, informando i medesimi soggetti dell'impossibilità di operare all'interno di qualunque cantiere temporaneo o mobile. L'INL sottolinea altresì l'importanza che il committente o il responsabile dei lavori svolgano il controllo necessario per garantire il possesso della patente o dell'attestazione SOA da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi. La mancata verifica comporta una sanzione amministrativa per il committente che va da 711,92 a 2.562,91 euro, soggetta a diffida ex articolo 301-bis del D.Lgs. numero 81/2008. Le sanzioni per i committenti si applicano solo ai contratti stipulati a partire dal 1° ottobre 2024, in linea con l'entrata in vigore dell'obbligo.
Nota del 9 dicembre 2024, numero 9326