Tribunale di Milano: firmato il Documento di intesa in materia di informazione giudiziaria

Il protocollo è stato sottoscritto tra Tribunale Ordinario di Milano, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Ordine degli Avvocati di Milano, Camera Penale di Milano e Ordine dei Giornalisti di Milano, con l’obiettivo di «coniugare la presunzione di innocenza e una corretta e completa in formazione, attraverso l'elaborazione di principi comuni e regole operative, rispettose del d.lgs. numero 188/2021 e della normativa processuale».

Il Documento è stato sottoscritto dal Presidente del tribunale Fabio Roia, dal Procuratore Marcello Viola, dal Presidente dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia Riccardo Sorrentino e dagli avvocati Antonino La Lumia, presidente dell'Ordine milanese, e Valentina Alberta, presidente della Camera penale. Si tratta di un documento che, per la prima volta nella realtà degli uffici giudiziari, ha visto convergere tutti gli interessati magistrati, avvocati e giornalisti. In particolare, ai sensi della direttiva UE numero 343/2016 sulla presunzione di innocenza e dei principi che disciplinano da una parte i rapporti tra Procura e stampa più in generale i media e dall'altra la piena esplicazione del diritto di informazione, nel Protocollo viene stabilito che l'interesse pubblico che consente al Procuratore della Repubblica di divulgare informazioni sui procedimenti penali o di autorizzare la Polizia Giudiziaria a fornire informazioni tramite comunicati stampa è connesso alle esigenze del procedimento penale o alla particolare gravità del fatto reato e, nel caso in cui la notizia sia già stata diffusa dagli organi di stampa e abbia assunto rilevanza pubblica, possono essere forniti alla stampa chiarimenti sullo stato del procedimento, al fine di consentire una corretta rappresentazione dei fatti ed evitare informazioni erronee, imprecise o distorte. Viene specificato che, per quanto possibile, i comunicati non possono essere pubblicati prima che gli interessati e/o i loro difensori abbiano ricevuto le notifiche dell'atto o, in caso di conclusione delle indagini, abbiano avuto l 'opportunità in concreto di visionare gli atti. Le stesse regole valgono per la convocazione della conferenza stampa, che costituisce in ogni caso un'eccezione. La divulgazione di informazioni deve essere effettuata rispettando le previsioni degli articolo 329 e 114 c.p.p. Nello specifico, la comunicazione deve soddisfare le seguenti caratteristiche imparzialità, chiarezza e sobrietà. Deve essere chiarita la fase in cui il procedimento pende, precisando che si tratta di un'ipotesi investigativa provvisoria l'attività deve essere attribuita in modo impersonale all'ufficio, escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento o agli operanti di PG che hanno partecipato ad atti di indagine deve essere assicurato il diritto dell'imputato/indagato a non essere indicato come colpevole fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili essenzialità dell'informazione e sinteticità salvo non sia assolutamente necessario ai fini della comunicazione, non devono essere riportati i nomi e le generalità delle persone anche giuridiche , coinvolte indagato, persona offesa, testimoni o riferimenti che consentano di fatto di identificare l'indagato, né eventuali dati sensibili relativi a soggetti coinvolti nel procedimento o di terzi è vietato diffondere immagini di minori e di persone in vinculis nelle conferenze stampa, non è ammessa la proiezione di immagini, video né altre forme di rappresentazione ad uso comunicativo e/o esplicativo.   Inoltre, il Protocollo chiarisce che nelle richieste e nelle istanze, anche ai sensi dell'articolo 116 c.p.p., proposte dalla stampa agli organi giudiziari, può essere considerato sussistente un interesse ad acquisire copia degli atti che non siano coperti da segreto se, a livello nazionale o a livello locale il crimine in questione è molto grave o ha caratteristiche tali da incidere nella quotidianità di una comunità, di una città o della vita civile nazionale, o nella visione del mondo dei lettori, anche sotto il profilo etico e di costume c'è una connessione o una contraddizione tra un ufficio, un mandato, un ruolo sociale o una funzione anche professionale di una persona e l'azione per la quale è accusata, soprattutto - ma non solo - se le è richiesto il rispetto della credibilità, della fiducia dei cittadini e del decoro c'è una connessione tra la posizione di una persona nota, anche a livello locale o in ambienti ristretti ma rilevanti per la vita sociale, e il crimine di cui è accusato oppure se il crimine di cui una persona è accusata è contraria alla sua immagine pubblica un crimine grave è commesso in pubblico è stato effettuato un arresto in flagranza   è stato emesso un mandato d'arresto o un fermo su iniziativa della polizia giudiziaria in tutti gli altri casi in cui l'attenzione del pubblico abbia inequivocabilmente mostrato una solida rilevanza sociale e civile per il procedimento in tutti quei casi dove l'azione del potere giudiziario limita la libertà personale dell'individuo e dunque è soggetta all'interesse giornalistico in funzione democratica, sia in fase di indagine preliminare sia in fase processuale, anche con specifico riferimento alla tutela della presunzione di innocenza nel processo penale.   Per un maggiore approfondimento, si rimanda al testo del Protocollo allegato.

Documento di intesa in materia di informazione giudiziaria