Nella seduta di martedì 10 dicembre, la Camera, con 141 voti favorevoli e 81 contrari, ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto 17 ottobre 2024, numero 153, recante «disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico».
Il decreto-legge 153/2024, recante misure urgenti in materia di tutela ambientale, si pone in linea di continuità con quelli che sono gli impegni che il nostro Stato ha assunto in ambito internazionale ed euro-unitario in materia di politica ambientale. Di seguito l'analisi degli articoli e delle modifiche apportate. Disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali Argomentano i relatori come il carattere di indefettibilità ed urgenza, relativo alla presente disposizione, sia da ricondurre essenzialmente all'approssimarsi delle scadenze previste nel PNRR e dal PNIEC per la realizzazione degli obiettivi di de-carbonizzazione, diffusione delle energie rinnovabili e sicurezza energetica. L'importanza della sicurezza energetica viene in rilievo soprattutto alla luce del perdurare del conflitto russo-ucraino e ciò rende consequenzialmente urgente il raggiungimento degli obiettivi preposti per la transizione ecologica, tra i quali figura il ben più ambizioso obiettivo del raggiungimento del massimo grado di autosufficienza energetico. Con il provvedimento in esame, il legislatore si pone quale obiettivo primario lo snellimento, la razionalizzazione e soprattutto la velocizzazione dell'iter in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali, fissando tra le altre cose, una corsia preferenziale per una serie di progetti, considerati prioritari. Con le modifiche apportate in Senato è stato ampliato il novero dei progetti rientranti in tale categoria preferenziale, tra questi vi fanno parte i progetti di nuovi impianti di accumulo idroelettrico mediante pompaggio puro, volti ad incrementare i volumi di acqua immagazzinabili e vi rientrano, inoltre, gli impianti industriali oggetto di conversione in bio-raffinerie ed i nuovi impianti di derivazione per uso idroelettrico. Tali modifiche consentono alla PA, in un rinnovato quadro, di rispondere più celermente alle costanti e crescenti sollecitazioni provenienti dagli operatori economici di settore senza, in ragione di ciò, venir meno agli impegni assunti a livello internazionale o euro-unitario in tema di politica ambientale e di sicurezza energetica. Tra gli emendamenti, fortemente voluti dalla maggioranza, vi è poi la previsione che il proponente del VIA debba allegare, al momento della presentazione del provvedimento per alcune tipologie di progetti fotovoltaico, biogas, biomassa bio-metano solo per citarne alcuni di una dichiarazione che attesti la legittima disponibilità della superficie su cui realizzare l'impianto, «ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse». Disposizioni urgenti per coniugare le esigenze di salvaguardia dell'ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti Alla luce dei recenti sviluppi in ambito climatico, l'articolo 2 si pone certamente tra le disposizioni con il carattere di attualità più stringente. In seguito all'annullamento da parte del Giudice Amministrativo del Piano per la transizione energetica sostenibile noto come PiTESAI adottato con decreto del Ministero della transizione ecologica il 28 dicembre2021, sono venuti meno i presupposti sulla base dei quali il MASE ha provveduto ad adottare circa 130 provvedimenti settoriali. Al fine di garantire certezza nel quadro normativo per il settore della ricerca e della produzione degli idrocarburi, l'Amministrazione con la presente disposizione mira a rivedere tutti gli applicativi adottati, mantenendo invariate le disposizioni sui canoni, ampliando altresì il termine ultimo della vendita del gas, al fine di garantire una massima flessibilità a beneficio del Sistema Paese nel gestire il gas stoccato dal GSE per il nuovo anno termico. Tale disposizione si pone in linea con il target nazionale stabilito dalla Commissione Europa per il riempimento degli stoccaggi funzionale ad attenuare eventuali oggi più che mai concreti fenomeni di rialzi dei prezzi associati a fenomeni geopolitici. Misure urgenti per la gestione della crisi idrica L'articolo 3 pone delle modifiche al TU Ambiente, nella misura in cui prevede una gestione proattiva dei riverberi dei fenomeni siccitosi caratterizzanti in particolar modo il periodo estivo, prevedendo altresì un corretto adeguamento alla normativa euro-unitaria. Le modificazioni apportate al TU devono essere lette in un'ottica di conservazione dello stato qualitativo dei corpi idrici, anche in linea preventiva dei fenomeni di deterioramento dovuti a circostanze naturali o di forza maggiore. Ulteriori disposizioni urgenti per l'economia circolare In materia di economia circolare, si è resa necessaria l'introduzione nel nostro sistema normativo di misure urgenti volte alla semplificazione amministrativa mirante alla riduzione dei costi burocratici per le imprese. Con la presente disposizione sono state previste delle misure atte ad ampliare i membri effettivi del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Come noto, tra le condizioni necessarie affinché un'impresa possa iscriversi all'Albo Gestori Ambientali è necessaria la presenza di un Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti, il cui compito è quello di svolgere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa e di vigilare sulla corretta applicazione della stringente normativa di riferimento. Tuttavia, la nomina del Responsabile Tecnico risulta particolarmente onerosa, soprattutto per le imprese più piccole, in ragione di ciò il legislatore, con la disposizione in esame, attribuisce al legale rappresentante dell'impresa la facoltà di assumere anche il ruolo di responsabile tecnico gestione rifiuti. Il legislatore nel medesimo articolo afferente alla materia dell'economia circolare è intervenuto per cercare di dirimere una confusione normativa che si era venuta a creare con rimando alla corretta classificazione degli scarti derivanti dalla manutenzione del verde privato. Il motivo dell'intervento legislativo deriva da una doppia classificazione che viene data a questi rifiuti. Ed invero, tali rifiuti, se prodotti nell'ambito di un'attività di impresa dovrebbero essere classificati come rifiuti speciali non pericolosi tuttavia, se prodotti nell'ambito di un'attività di manutenzione del verde privato, ad opera del singolo cittadino vengono classificati come rifiuti urbani. Orbene, pur avendo la stessa composizione merceologica ed il medesimo codice EER 20 02 021, presentano una classificazione diversa. Da ciò ne deriva l'urgenza nella normazione, in quanto in molti casi le multiutility pubbliche non permettono più alle imprese del verde di conferire presso i CCR gli scarti di manutenzione del verde privato. Il legislatore, colmando il vuoto creatosi, riconduce la gestione di tali rifiuti nell'ambito di rifiuti simili ai domestici e quindi urbani, dando la possibilità alle imprese di settore di conferire gli stessi presso i centri comunali di raccolta urbani. Con il passaggio al Senato, è stata apportata una modifica rilevante al presente articolo, ed in particolare in materia di gestione dei rifiuti. Le nuove disposizioni, che prevedono l'inserimento del comma 10-bis all'articolo 221 d.lgs. 152/2006 TU Ambiente , precisano infatti come i costi, relativi alla gestione dei rifiuti di imballaggio, limitatamente all'assolvimento degli obblighi di servizio universale relativi ad attività di carattere residuale o comunque d'interesse generale gravanti sul Consorzio nazionale imballaggi e sui consorzi per ciascun materiale, verranno ripartiti tra questi ultimi e i sistemi autonomi. Tale suddivisione deve esser letta al netto di ogni eventuale componente positiva diversa dal contributo ambientale CONAI e previa verifica dei costi rilevanti e della loro entità netta da parte di un esperto indipendente scelto congiuntamente dalle parti o, in mancanza, nominato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'accordo di programma quadro stabilisce inoltre che i produttori e gli utilizzatori che aderiscono a un sistema autonomo ovvero ad uno dei Consorzi, per ciascun materiale di imballaggio, devono altresì assicurare la copertura dei costi di raccolta e gestione dei rifiuti da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata, «la copertura di tali costi deve essere assicurata anche qualora gli obiettivi di recupero e riciclaggio siano stati conseguiti o superati attraverso la raccolta su superfici private» Misure urgenti per la promozione di politiche di sostenibilità ed economia circolare nell'ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali L'articolo in commento si pone quale obiettivo quello di promuovere politiche di sostenibilità ed economia circolare, incentivando operazioni di recupero e riutilizzo dei materiali di prossimità derivanti da uno dei cantieri più rilevanti nel panorama infrastrutturale Italiano ricollegabili al crollo del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 nel comune di Genova, più noto come Ponte Morandi, ciò al fine di assicurare il contenimento dei costi di smaltimento adottando un piano per la gestione integrata e circolare dei materiali che ne possa garantire il miglior utilizzo. Misure urgenti in materia di bonifica La Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4 del PNRR prevede la bonifica dei suoli dei siti orfani. Le misure adottate con il presente articolo, si pongono in linea con gli obiettivi del PNRR che reca disposizioni di semplificazione relative alla bonifica dei suindicati siti. Per il raggiungimento di tale obiettivo, attraverso una riduzione dell'impatto ambientale e la promozione dell'economia circolare, la citata misura M2C4 si pone come milestone intermedia per l'individuazione dei siti orfani di tutte le regioni e province al fine di realizzare un piano di azione unitario. Il legislatore con la presente disposizione intende introdurre delle procedure di semplificazione per la bonifica dei siti orfani in attuazione del PNRR, intervenendo in particolare sui tempi per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla c.d. messa a terra degli interventi. Disposizioni per il censimento e il monitoraggio degli interventi in materia di difesa del suolo In linea con i recenti eventi calamitosi che hanno interessato tutto il territorio della penisola, il legislatore ha, con la presente disposizione, nell'interesse preminente della sicurezza della popolazione ed al fine di limitare danni alle infrastrutture e più in generale al tessuto economico e produttivo del paese, posto in essere delle attività di raccolta, elaborazione e di diffusione dei dati in materia di difesa del suolo e del dissesto idrogeologico. In particolare, ha posto in essere delle azioni volte ad implementare le banche dati per garantire, nei limiti del possibile interventi miranti alla prevenzione degli effetti dannosi derivanti dagli eventi calamitosi, mediante la raccolta dei dati attraverso la piattaforma già in uso denominata REDNDIS. Programmazione e finanziamento di interventi affidati ai commissari di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico Ponendosi in linea di continuità con il precedente articolo, con il presente il legislatore detta disposizioni volte a semplificare ed a imprimere un'ulteriore accelerazione ai processi attuativi degli interventi contro il dissesto idrogeologico, fenomeno oggi più che mai presente nel nostro territorio e strettamente connesso ai cambiamenti climatici. Disposizioni urgenti per la funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dell'ambiente e della sicurezza energetica Il carattere di necessità ed urgenza della disposizione in esame deriva dall'esigenza di garantire un funzionamento coerente e uniforme del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente, in un contesto di particolare rilevanza ed indefettibilità dei plurimi obiettivi di carattere ambientale alla cui cura è proposto il sistema stesso, quali la sicurezza energetica, la sicurezza nucleare e radioprotezione solo per citarne alcuni. Disposizioni urgenti per il rafforzamento degli investimenti nei Paesi africani a tutela dell'ambiente e della sicurezza energetica Tra le novità più rilevanti introdotte in Senato, vi è l'inserimento dell'articolo 10-bis. Con la disposizione in oggetto, al fine di rafforzare gli investimenti del Piano Mattei nei paesi africani, il legislatore ha voluto dare “più tempo” a Cassa depositi e prestiti Spa per erogare i finanziamenti, con l'obiettivo di coniugare le esigenze di sicurezza energetica con quelle della tutela ambientale. Arriva pertanto la proroga dal 2024 al 2025 del termine entro il quale Cdp è autorizzata a concedere i finanziamenti del piano Mattei per un limite massimo di 500 milioni.