Con la pronuncia in analisi, il Tribunale di Avellino - richiamando la giurisprudenza in materia di querela di falso - ha chiarito alcuni aspetti cruciali di tale istituto giuridico, tra cui l'individuazione del soggetto legittimato passivo.
Nella fattispecie in esame, il riferimento al precedente giurisprudenziale effettuato dalla parte querelante a sostegno della querela di falso non risultava pertinente alla questione in esame la sentenza della Cassazione numero 10665/1990 richiamata, infatti, riguardava la mancanza di annotazione sulla relata di notifica dell'assenza di persone idonee a ricevere l'atto da notificare ex articolo 140 c.p.comma Tale omissione, per i Giudici, costituisce una mera irregolarità sanabile ai sensi dell'articolo 156, comma 3, c.p.c., qualora venga contestata tramite querela di falso. Il caso in analisi, tuttavia, riguardava un'ipotesi differente l'ufficiale giudiziario aveva correttamente dichiarato di aver eseguito la notifica presso l'indirizzo indicato, comunicando che la persona destinataria dell'atto non era presente, né vi era alcun'altra persona autorizzata a ricevere la notifica dell'atto. Non vi era, dunque, alcuna falsità nelle dichiarazioni dell'ufficiale giudiziario, poiché era inequivocabilmente provato che la persona destinataria aveva già lasciato quel luogo di residenza per trasferirsi altrove. Il giudice ha, infine, rimesso alla Corte d'Appello le determinazioni sull'inesistenza o validità della notifica in quanto, «pur dando atto che dall'evidenza documentale la … non risiedeva più nell'appartamento in via … al momento della notifica dell'atto di citazione da parte di … e … in data … , poiché si era trasferita altrove da alcuni mesi, non può che dichiarare formalmente inammissibile la querela, perché il profilo evidenziato dalla querelante ossia che risiedeva in luogo diverso da quello in cui è stata eseguita la notifica , non è coperto da fede privilegiata ex articolo 2700.»
Motivi della decisione Premesso che -i coniugi omissis e omissis nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia omissis alunna presso la scuola materna “ omissis ” in omissis sezione “ omissis ”, venivano a conoscenza che la minore subiva maltrattamenti dalla insegnante omissis e denunciavano i fatti al omissis e ai omissis di omissis - ne scaturiva un procedimento penale a carico della omissis che si concludeva con sentenza numero omissis /2004 di applicazione di pena su richiesta ex articolo 444 c.p.p. - i genitori denuncianti incardinavano un'azione civile di risarcimento danni innanzi al Tribunale di omissis notificando in data omissis , ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., alla omissis all'indirizzo di via omissis numero omissis di omissis atto di citazione che era iscritto al N. di R.G. omissis /2005 del omissis di omissis - la omissis non veniva a conoscenza della causa, che si celebrava nella sua contumacia e decisa con la sentenza numero omissis /2011, con cui veniva condannata al risarcimento dei danni in favore degli attori per la somma di € 122.000,00 - in data omissis la sentenza era notificata alla omissis in omissis alla via omissis numero 26, dove si era trasferita dopo la morte del coniuge con ritiro presso il locale ufficio postale e, solo in quel momento, la stessa apprendeva della causa che, celebratasi in sua assenza, dichiarava la sua responsabilità per i fatti denunciati e la condannava ad un esoso risarcimento danni - pertanto, la omissis proponeva gravame innanzi alla Corte di Appello avverso la sentenza numero omissis /11 causa iscritta al N. R.G. omissis /2011 eccependo, in via preliminare e assorbente, la nullità della notifica in quanto all'epoca - luglio 2005 - non risiedeva, non domiciliava e non dimorava alla via omissis essendosi definitivamente trasferita, sin dal 2003/2004, al omissis in viale omissis presso il compagno con cui successivamente aveva contratto matrimonio - La Corte di Appello di omissis con ordinanza depositata il omissis , sospendeva la esecuzione della sentenza ed autorizzava la presentazione della querela di falso avverso la notifica/relata del omissis , tesa a far dichiarare la nullità del giudizio di primo grado, e sospendeva il giudizio di appello. Con atto di citazione per querela di falso incidentale, ritualmente notificato, omissis conveniva in giudizio, innanzi all'intestato omissis e omissis costituitasi nel predetto giudizio di appello in quanto divenuta, nelle more, maggiorenne, per vedere accertata e dichiarata la falsità della notifica dell'atto di citazione eseguita ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. dalle controparti nei suoi confronti all'indirizzo di via omissis numero omissis di omissis Si costituivano e resistevano i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda attorea, perché inammissibile e infondata in fatto e in diritto, con totale conferma della sentenza di primo grado impugnata. Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie, in data omissis il PM apponeva il visto agli atti, risultando così soddisfatta la previsione dell'articolo 221 c.p.c. la Suprema Corte di Cassazione, infatti, con orientamento costante e pienamente condiviso dal Collegio, ha affermato, da ultimo con la sentenza numero omissis del omissis , che “In tema d'intervento obbligatorio del P.M., ai fini della validità del procedimento per querela di falso non sono necessarie né la presenza alle udienze né la formulazione delle conclusioni da parte di un rappresentante di tale ufficio, essendo sufficiente che il P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna .”. La causa veniva istruita con documentazione e prova orale articolata dall'attrice e riservata in decisione al Collegio con ordinanza ex articolo 127ter c.p.c. del 24.5.2024. Preliminarmente va affermata la legittimazione passiva dei convenuti. omissis il notorio principio giurisprudenziale - richiamato anche da parte attrice - enunciato dalla Cassazione ex multis in ordinanza numero 19281 del 17.7.2019 “Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, a i quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio”. Sussiste la legittimazione passiva soltanto dei soggetti che hanno interesse a valersi dell'atto tacciato di falsità - ossia gli odierni convenuti - e non anche colui che abbia concorso materialmente nella causazione della falsità il soggetto notificatore se non ha interesse ad avvalersi del documento. La querela di falso è tuttavia inammissibile. Nella relata di notifica del omissis si legge che il destinatario non è stato rinvenuto, né altra persona legittimata a ricevere l'atto la copia dell'atto è stata depositata presso la casa comunale ed è stato affisso avviso alla porta del destinatario e che ulteriore avviso è stato spedito al destinatario con lettera raccomandata quindi, sul presupposto che il destinatario fosse temporaneamente assente sono state espletate le formalità dell'articolo 140 c.p.c. Si riportano i principi enunciati nei seguenti provvedimenti della Suprema Corte di Cassazione sentenza numero 4844 del 24.4.1993 “Nell'ipotesi di notificazione eseguita ai sensi dell'articolo 140 cod. proc. civ., la relata di notifica fa fede fino a querela di falso in ordine all'attestazione delle operazioni compiute dallo ufficiale giudiziario ed al contenuto estrinseco delle dichiarazioni da lui ricevute, mentre l'attestazione che il luogo della notificazione fosse l'abitazione del notificando, in quanto risultante da attività meramente informativa, non può considerarsi assistita dalla fede pubblica privilegiata, ben potendo essere dimostrata non rispondente a verità con ogni mezzo di prova” sentenza numero 19021 dell'8.8.2013 “In tema di notificazioni, la relata di notifica non fa fede fino a querela di falso circa l'attestazione che il luogo di notifica corrisponda a quello di residenza del destinatario” da ultimo, ordinanza numero 9049/2020 del 18.5.2020 “Nel caso di notifica ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., la relazione dell'ufficiale circa l'effettiva residenza o dimora o domicilio del destinatario dell'atto, presso l'indirizzo indicato dal notificante, costituisce mera presunzione, superabile con qualsiasi mezzo di prova, senza necessità di ricorrere alla querela di falso”. Applicando tali principi di diritto al caso di specie, la querela di falso è da dichiararsi inammissibile, poiché il profilo attenzionato da parte attrice investe proprio la circostanza che il luogo dove è stata eseguita la notifica non corrispondeva al luogo in cui ella aveva la residenza/dimora effettiva in quella data. Tale profilo, in quanto risultante da attività meramente informativa, non è assistito da fede pubblica privilegiata. Il precedente giurisprudenziale richiamato da parte querelante a sostegno della querela di falso, ossia la sentenza della Cassazione numero 10665 del 6.11.1990 la cui massima recita “ omissis contenuta nella relazione di notificazione dello ufficiale giudiziario sull'originale dell'atto, di assenza in loco di persone idonee a ricevere la copia dell'atto da notificare, non può essere contestata che con la querela di falso, restando irrilevante che dell'anzidetta circostanza non sia stata fatta menzione sulla copia notificata” è inconferente al caso di specie in tale pronuncia ci si doleva del fatto che l' omissis avesse omesso di annotare sulla relata di notifica ex articolo 140 c.p.c. la circostanza dell'assenza in loco di persone idonee a ricevere la copia dell'atto da notificare e la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui l'attività dell' omissis quale P.U., coperta da fede privilegiata, ha ad oggetto la verifica di temporanea assenza presso il domicilio del destinatario e/o di altre persone che possano ricevere l'atto questa verifica, se non è riportata nella relata, dà luogo ad una mera irritualità della notifica sanabile in forza del disposto dell'articolo 156, co. 3, c.p.c. e la parte destinataria interessata dovrebbe dimostrare, con querela di falso, che al momento della notifica era diversamente presente nel domicilio uno dei soggetti abilitati a ricevere la notifica dell'atto giudiziario. Offrendo questa prova si dimostra che l' omissis ha riportato una circostanza falsa. Invece, nel caso di specie, l' omissis ha reso dichiarazioni corrispondenti all'attività notificatoria da lui svolta il omissis presso l'indirizzo di via omissis 441, ossia che la omissis non vi è stata rinvenuta, né è stata rinvenuta altra persona legittimata a ricevere l'atto, per cui ha dato corso alle formalità di cui all'articolo 140 c.p.c. Non vi è alcuna falsità in tali dichiarazioni coperte da fede privilegiata e la prova ne è proprio la circostanza che la omissis aveva da tempo lasciato l'appartamento in via omissis per trasferirsi in via omissis omissis , quindi non poteva trovarsi nell'indirizzo fornito all' omissis per la notifica. Tenendo fede al principio di diritto enunciato dalla Cassazione in sentenza numero 4844 del 24.4.1993 secondo cui “l'attestazione che il luogo della notificazione fosse l'abitazione del notificando, in quanto risultante da attività meramente informativa, non può considerarsi assistita dalla fede pubblica privilegiata, ben potendo essere dimostrata non rispondente a verità con ogni mezzo di prova” va evidenziato che la omissis già con la documentazione allegata, ha ampiamente comprovato di aver trasferito la propria residenza in via omissis diversi mesi prima la data di notifica dell'atto di citazione ad opera delle controparti. Infatti, la omissis ha alienato l'immobile di via omissis nel mese di ottobre del 2004 e dal certificato storico di residenza risulta che dal 12.11.2004 risiede in viale omissis . Le testimonianze raccolte in giudizio hanno semplicemente confermato ciò che era evidente già dalla documenta zione allegata. Le determinazioni sulla inesistenza o validità della notifica spettano alla Corte di Appello di omissis lo scrivente Collegio, pur dando atto che dall'evidenza documentale la omissis non risiedeva più nell'appartamento in via omissis al momento della notifica dell'atto di citazione da parte di omissis e omissis in data omissis , poiché si era trasferita altrove da alcuni mesi, non può che dichiarare formalmente inammissibile la querela, perché il profilo evidenziato dalla querelante ossia che risiedeva in luogo diverso da quello in cui è stata eseguita la notifica , non è coperto da fede privilegiata ex articolo 2700 In considerazione della eccezionalità della situazione, della manifesta fondatezza della doglianza dell'attrice/querelante, della circostanza che ella abbia presentato la querela di falso in quanto a ciò autorizzata espressamente dalla Corte di Appello di omissis sussistono gli eccezionali motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'articolo 92, co. 2, c.p.c. nella versione novellata dalla Corte Cost. con sentenza 77/2018. P.Q.M. Il Tribunale di Salerno nella composizione collegiale riportata in epigrafe, sulla querela di falso presentata da omissis così definitivamente pronuncia 1 Dichiara inammissibile la querela di falso 2 Compensa integralmente le spese di giudizio.