La V Sezione si esprime su un tema di cd. diritto intertemporale, per definire rispetto a quali fatti possano trovare applicazione le modifiche in materia di prescrizione e di, inedita, improcedibilità – sfavorevoli al reo – intervenute di recente. Lo fa esprimendosi, incidentalmente, anche su altra questione procedurale, relativa all’impossibilità di utilizzare in altra sede quanto emerso nel corso degli incontri di mediazione.
Il caso Il merito del processo riguarda la doppia conforme intervenuta con la sentenza del Tribunale di Brescia in composizione monocratica, quale giudice d'appello rispetto alla decisione del locale Giudice di Pace, che aveva ritenuto dimostrata la responsabilità di due persone per il delitto di minacce, poiché si accertava che s'erano rivolti alla persona offesa dicendole “ti spacco tutto”, “ti brucio”, “sei morto”, “morto di fame”, “sei una persona degna di tuo padre”. Circa l'imputazione merita d'essere segnalata sin da subito la modifica del capo – intesa dal Pubblico Ministero d'udienza quale correzione dell'errore materiale e qualificata dalla difesa degli imputati come modifica sostanziale, con ogni conseguenza ex lege – volta ad inserire nella parte descrittiva la gravità della minaccia, pur essendo già previsto dall'atto di citazione diretta a giudizio il riferimento al comma secondo dell'articolo 612 c.p. Interponeva ricorso per Cassazione, con due distinti atti introduttivi, il difensore di fiducia dei condannati, lamentando tre motivi di annullamento in primis, sotto il profilo della violazione di legge penale, denunciava che il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell'inapplicabilità della disciplina – introdotta nel 2021 ed in vigore dal 19 ottobre – che aveva previsto la cessazione della prescrizione con l'intervento della pronuncia di prime cure in secondo luogo, quale error in procedendo, si censurava l'incompetenza funzionale del Primo Giudice a fronte della contestazione di minaccia aggravata, asserendo che si sarebbe dovuto valutare tale aspetto ex ante e, conseguentemente, rimettere il processo dinanzi al Tribunale competente infine, si eccepiva la nullità della decisione per violazione dell'articolo 10, comma 1, d.lgs. numero 28 del 2010, che prescrive l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle parti in mediazione, contesto nel quale sarebbero state proferite le frasi minacciose all'indirizzo della persona offesa. Stante l'epoca di deposito dei ricorsi, venivano trattati con contraddittorio cartolare, tramite requisitoria scritta dell'Accusa e memorie delle parti private. La sentenza Il Collegio – su richiesta conforme del Sostituto Procuratore generale – accoglie i ricorsi, annullando agli effetti penali la decisione impugnata, perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione e condannando i ricorrenti in solido tra loro, al contempo, a rifondere le spese del grado alla costituita parte civile, verso la quale restano intatte le statuizioni disposte dal Giudice di Pace di Brescia. L'Estensore premette all'analisi puntuale delle singole doglianze difensive l'impossibilità di sindacare profili che esulino quelli previsti alle lettere a , b e c dell'articolo 606 c.p.p., stante la curia cui era stata attribuita l'iniziale competenza a conoscere del fatto in proposito, si cita Cass., Sez. V Penumero , 29/4/2019, numero 22854 inoltre, segnala la carenza di interesse ad agire, attuale e concreto, degli impugnanti, con riguardo al dedotto difetto di competenza, posto che s'è già chiarito in giurisprudenza tra le tante, si richiama Cass., Sez. V Penumero , 22/7/2020, numero 25947 come quest'ultimo possa essere sollevato solo qualora sussista una prospettiva processuale frustrata dal rito del Giudice di Pace ad esempio, mancata sospensione condizionale della pena . Quanto ai nodi più significativi, l'iter motivo da conto sinteticamente delle coordinate ermeneutiche più rilevanti, per approdare alle conclusioni. Le tutele della mediazione civile In primo luogo, si dirime l'invocata inutilizzabilità delle dichiarazioni svolte dalle parti dinanzi al mediatore. A tal riguardo, risulta evidente che la norma in oggetto è finalizzata ad assicurare a chi si rechi in mediazione la libertà di poter riferire ogni informazione e valutazione opportuna per consentire di conciliare le contrapposte pretese, risolvendo la vertenza con i benefici previsti per le parti, che ottengono rapidamente un titolo esecutivo senza oneri fiscali aggiuntivi e per il sistema giudiziale, che non risulta gravato da una causa ulteriore . Ratio che, altrettanto evidentemente, risulta del tutto priva di scopo quando si parli di comportamenti penalmente rilevanti, come già statuito con orientamento consolidato finanche rispetto a frasi pronunciate in un ambito la camera di consiglio caratterizzato da un vincolo forte di segretezza sul punto, vds. Cass., Sez. V Penumero , 22/4/2009, numero 37095 . Si giunge ad esprimere, così, il principio di diritto per il quale «l'inutilizzabilità [ ] relativa alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento di mediazione, riguarda esclusivamente il giudizio conseguente la mediazione, dunque quello afferente alla controversia civile e commerciale, non anche il giudizio penale». L'estinzione del reato per il decorso del tempo Per quanto concerne, poi, l'impossibilità di proseguire il giudizio per l'intervenuta prescrizione, invece, i ricorsi colgono nel segno. Ed infatti, per il tempo del commesso delitto non possono operare né la c.d. improcedibilità, né la cessazione del corso della prescrizione del reato introdotta all'articolo 161-bis c.p. , coniate dalla c.d. Riforma Cartabia l. numero 134 del 2021 e che trovano applicazione solo nei procedimenti relativi ai reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020. Nella fattispecie, dunque, dovrà farsi riferimento alla precedente disciplina, più favorevole ai rei, non potendosi attribuire effetto retroattivo a tali cambiamenti che, peraltro, risulterebbe sconfessato da espressa previsione transitoria . Rimangono immuni, per converso, le statuizioni civili, oggetto della prima decisione e non legate a questo esito del giudizio di ultima istanza. Conclusioni La sentenza in commento espone in modo lineare ed organico i diversi passaggi del sillogismo decisorio, avendo cura di segnalare i precedenti arresti di legittimità che avevano regolato gli stessi istituti. Costituirà, pertanto, un buon riepilogo delle direttrici interpretative utili per i giuristi concreti, così da poter ponderare correttamente i rischi insiti nelle diverse strategie di difesa.
Presidente Miccoli - Relatore Cananzi Ritenuto in fatto 1. Il Giudice monocratico del Tribunale di Brescia, quale giudice di appello, in data 23 ottobre 2023 confermava la sentenza del Giudice di pace bresciano che il 15 settembre 2022 aveva ritenuto la penale responsabilità di F.L. e F.B., quali concorrenti nel delitto di minacce, essendosi rivolti nei confronti di L.F. con le espressioni quali OMISSIS . 2. I ricorsi per cassazione proposti nell'interesse di F.L. e F.B. con unico atto, constano di tre motivi, enunciati a seguire nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'articolo 173 disp. att. cod. proc. penumero 3. Il primo motivo deduce nullità della sentenza per violazione di legge in relazione all'articolo 161-bis cod. penumero Lamentano i ricorrenti che il Tribunale non abbia dichiarato l'estinzione del reato, pur se decorso il termine di prescrizione di anni sette e mezzo dal momento del fatto, allorché fu celebrato il giudizio di appello, ritenendo applicabile al caso di specie l'articolo 161-bis cod. penumero che determina la cessazione della prescrizione con la sentenza di condanna di primo grado. I ricorrenti evidenziano come la disposizione, introdotta con l. 144 del 2021 e in vigore dal 19 ottobre 2021, non sarebbe applicabile al caso in esame, essendo norma di diritto sostanziale che determina un trattamento meno favorevole per l'imputato, cosicché il 23 ottobre 2023 andava dichiarata l'estinzione del reato. Anche la disciplina della improcedibilità introdotta sempre con l. 134 del 2021 non ha effetto retroattivo in relazione ai reati commessi prima del 1° gennaio 2020, cosicché per il delitto per cui si procede, commesso il 24 maggio 2015, non vi sarebbe né l'applicabilità della disciplina acceleratoria della improcedibilità né quella della prescrizione. 4. Il secondo motivo lamenta nullità della sentenza per inosservanza delle norme processuali in relazione all'articolo 4 d.lgs. numero 274 del 2000. Denunciano i ricorrenti di avere prospettato al giudice di appello l'incompetenza del giudice di pace a fronte della contestazione di minaccia aggravata, indicata con il riferimento all'articolo 612, comma 2, cod. penumero Già il giudice di pace aveva respinto l'eccezione giudicando le frasi inidonee a integrare l'aggravante il Tribunale invece rilevava trattarsi di errore materiale in quanto, dal tenore dell'imputazione, non emerge alcun riferimento alla gravità della minaccia. Osservano i ricorrenti che la competenza va verificata ex ante sulla scorta della contestazione, cosicché la sentenza di condanna risulta emessa per il delitto di minaccia aggravata. 5. Il terzo motivo lamenta nullità della sentenza per violazione dell'articolo 10 d.lgs. numero 28 del 2010. In sostanza, poiché l'episodio minaccioso si sarebbe verificato durante una udienza di mediazione, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. citato, le stesse non potevano essere oggetto di testimonianza. Il Tribunale ha ritenuto che le dichiarazioni sono utilizzabili, con motivazione che si censura, in quanto il comma secondo dell'articolo 10 riguardando il segreto professionale del mediatore si affianca e integra quello dell'avvocato previsto dall'articolo 200 cod. proc. penumero cosicché resta fermo il divieto di prova testimoniale in ordine alle dichiarazioni rese nel corso della mediazione. 6. I ricorsi, depositati dopo il 30 giugno 2024, sono stati trattati senza l'intervento delle parti, ai sensi del rinnovato articolo 611 cod. proc. penumero , come modificato dal d.lgs. numero 150 del 2022 e successive integrazioni, 7. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. Cinzia Parasporo, ha concluso come indicato in epigrafe. Anche le difese delle parti private hanno concluso come in precedenza riportato. Considerato in diritto 1. La sentenza va annullata agli effetti penali per intervenuta estinzione dei reati per prescrizione, salve le statuizioni civili, come a seguire sarà evidenziato. 2. Va premesso che nei confronti del provvedimento impugnato trova applicazione la disciplina che, ai sensi della lett. e dell'articolo 606 c.p.p., e in particolare ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo e dell'articolo 39-bis del d.lgs. numero 274/2000 così come introdotti dal d.lgs. numero 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018 , rende inammissibili tutte le censure avanzate dal ricorrente, contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di Pace, qualora, il ricorso per cassazione sia proposto per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a , b e c del citato articolo 606 c.p.p., rimanendo dunque inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione Sez. 5, numero 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557 . 3. Quanto al secondo motivo, da valutarsi in via preliminare, deve evidenziarsi che vertendosi in tema di error in procedendo è consentito a questa Corte l'accesso agli atti. Dagli stessi emerge che l'imputazione, recante il riferimento all'articolo 612, comma 2, cod. penumero e non l'esplicito riferimento alla gravità della minaccia, risultava essere oggetto di correzione di errore materiale da parte del pubblico ministero in sede di replica alla discussione della difesa, in primo grado, in data 15 settembre 2022. A seguito di tale modifica la difesa immediatamente contestava la modificazione sostanziale. 3.1 A ben vedere, vertendosi in tema di incompetenza per materia, la questione ex articolo 21, comma 1, cod. proc. penumero al quale rinvia Karticolo 2 d.lgs. 274 del 2000, è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del processo, tanto da potere essere sollevata per la prima volta anche nel giudizio di legittimità Sez. 2, numero 13938 del 18/02/2014, Zerbini, Rv. 259709 - 01 conf. numero 9924 del 1995 Rv. 202537 - 01 . Va però rilevato come difetti l'interesse concreto del ricorrente ad ottenere la declaratoria di incompetenza. A ben vedere va richiamato il principio per cui sussiste l'interesse ad impugnare dell'imputato che deduca l'incompetenza del giudice di pace rispetto al tribunale, ritenendo la sussistenza di un reato più grave, qualora invochi la concessione del beneficio della sospensione condizionale, escluso nel procedimento davanti al giudice di pace Sez. 5, numero 25947 del 22/07/2020, Renzi, Rv. 279448 - 01 Conf. numero 33860 del 2018 Rv. 273895 - 01 . Anche in altra ipotesi si è affermato che non sussiste l'interesse ad impugnare dell'imputato, che, condannato per lesioni personali lievissime, ex articolo 582, comma secondo, cod. penumero , deduca - nell'ipotesi di reato aggravato dall'utilizzo di un'arma impropria - l'incompetenza per materia del giudice di pace, in quanto, in tal caso, l'accoglimento del motivo di ricorso, comportando la riqualificazione del fatto in termini più gravi, non determinerebbe per il ricorrente una situazione pratica più vantaggiosa di quella realizzata dal provvedimento impugnato Sez. 1, numero 18849 del 09/02/2016, Siano, Rv. 266887 - 01 conf. numero 7064 del 2011 Rv. 249947 - 01 . Nel caso in esame, come osserva la Procura generale, i ricorrenti non prospettano un interesse attuale e concreto, che sia stato frustrato dalla competenza attribuita al giudice di pace sospensione condizionale della pena, accesso a riti alternativi, o altro , se non quello di non vedere annotato nel certificato penale una condanna per minaccia aggravata in luogo di una minaccia non aggravata. A ben vedere la sentenza di primo grado determina la pena considerando l'articolo 612, comma 1, cod. penumero escludendo l'aggravante e anche la sentenza di secondo grado conferma la sentenza impugnata, ma chiarisce che la contestazione dell'aggravante risultava essere conseguente a un errore materiale. Ne consegue che l'annotazione non interverrà per l'ipotesi aggravata. Per altro, qualora fosse interesse degli imputati ottenere, in caso di erronea iscrizione, la correzione della stessa, ben potranno costoro rivolgersi al giudice dell'esecuzione competente ai sensi dell'articolo 40 d.P.R. numero 313 del 2002. Ne consegue che gli ulteriori profili della doglianza, non avendo la qualificazione giuridica dell'imputazione alcuna ricaduta sulla determinazione concreta della pena, risultano assorbiti e il motivo è carente di interesse. 3.2 Va pertanto affermato che sussiste l'interesse ad impugnare dell'imputato, che deduca l'incompetenza del giudice di pace rispetto al tribunale, ritenendo la sussistenza di un reato più grave, solo qualora prospetti un interesse concreto, come quello di ottenere la concessione del beneficio della sospensione condizionale ovvero di procedere con riti alternativi, opzioni escluse nel procedimento davanti al giudice di pace Sez. 5, numero 25947 del 22/07/2020, Renzi, Rv. 279448 - 01 Conf. numero 33860 del 2018 Rv. 273895 - 01 . 4. Quanto al terzo motivo, la dedotta inutilizzabilità è infondata. 4.1 Infatti, l'articolo 10, comma 1, d.lgs. numero 28 del 2010 recita «Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio». Per definire quale sia l'oggetto della mediazione, che definisce il confine della inutilizzabilità, occorre richiamare l'articolo 2 del medesimo decreto, rubricato «Controversie oggetto di mediazione», che statuisce al primo comma che «Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto». E' di tutta evidenza che l'inutilizzabilità dell'articolo 10, comma 1, cit riguardi esclusivamente il giudizio conseguente la mediazione, dunque quello afferente alla controversia civile e commerciale, non anche il giudizio penale. Il secondo comma della citata norma regola gli obblighi di riservatezza quanto al mediatore, che «non può' essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria ne' davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili». Ma tale secondo comma, pure richiamato, non ha rilievo nel caso in esame in quanto, né il ricorso né la sentenza impugnata evidenziano che sia stato escusso il mediatore, comunque non venendo indicata la decisività dell'eventuale escussione e l'effetto della dedotta inutilizzabilità sul compendio probatorio. La disciplina del dell'articolo 10, comma 1, è funzionale a lasciare ampia libertà e garanzia di riservatezza alle parti della mediazione, evitando che la fase, tesa a evitare il procedimento contenzioso, possa essere esperita in vista poi della strumentalizzazione delle dichiarazioni rese in sede di mediazione nel corso del giudizio, rendendo così anche subdolo e sleale il confronto, con danno per l'effettiva ricerca di una soluzione concordata. Diversamente, tale pericolo di strumentalizzazione non sussiste rispetto al processo penale, cosicché le dichiarazioni rese in occasione del procedimento di mediazione integrano in sé la condotta di reato. D'altra paté, in relazione a un consenso connotato dal vincolo del segreto, quale è la camera di consiglio, si è affermato che l'esame testimoniale dei componenti di un collegio giudicante, nel caso in cui l'imputazione attenga ad un fatto intimamente connesso con quanto si è detto e deciso nella camera di consiglio, si estende legittimamente ai giudizi formulati e ai voti espressi in quella sede, posto che l'obbligo di denuncia che grava sul pubblico ufficiale, in tal caso i componenti del collegio, fa venire meno il vincolo del segreto Sez. 5, numero 37095 del 22/04/2009, G., 246579 - 01 . Ne consegue che alcuna inutilizzabilità vizia il patrimonio conoscitivo in relazione al quale hanno deciso i giudici del merito. 4.2 Pertanto può affermarsi il principio per cui l'inutilizzabilità di cui all'articolo 10, comma 1, d.lgs. numero 28 del 2010, relativa alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento di mediazione, riguardano esclusivamente il giudizio conseguente la mediazione, dunque quello afferente alla controversia civile e commerciale, non anche il giudizio penale. 5. Quanto al primo motivo lo stesso è fondato, escluse le cause che possono determinare un proscioglimento nel merito ex articolo 129 cod. proc. penumero e l'accoglimento agli effetti civili dei ricorsi. A ben vedere, per le ragioni che seguono, in data 21 novembre 2022 il delitto risultava estinto per prescrizione, in assenza di cause di sospensione, e tenuto in conto il termine di anni sette e mesi sei, a fronte della data di commissione del delitto, il OMISSIS cosicché, il Tribunale di Brescia avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato, essendo la sentenza intervenuta il 23 ottobre 2023. Non di meno resta ferma la condanna di primo grado - intervenuta il 15 settembre 2022, quindi prima della estinzione del reato - e le conseguenti statuizioni civili, in relazione alla previsione dell'articolo 578, comma 1, cod. proc. penumero A tale esito si giunge per le ragion illustrate da Sez. 1 - numero 2629 del 29/09/2023, dep. 22/01/2024, Falco, Rv. 285724 - 01. A ben vedere la cessazione del corso della prescrizione del reato, prevista dall'articolo 161-bis. cod. penumero , introdotto dall'articolo 2 legge 27 settembre 2021, numero 134, trova applicazione solo nei procedimenti relativi ai reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020, cosicché il caso in esame rientra nella vigenza della più favorevole precedente disciplina. 6. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza agli effetti penali, il rigetto del ricorso agli effetti civili, la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile come da dispositivo. 7. D'ufficio va disposto l'oscuramento dei dati personali, attesa la necessità prevista dall'articolo 52, comma 2, d.lgs. 196/2003 di predisporre tale misura a tutela dei diritti e della dignità degli interessati. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta i ricorsi agli effetti civili e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3000,00, oltre accessori di legge.