Vietato il cumulo di misure di sicurezza della stessa specie, imposte al medesimo individuo in momenti diversi per più fatti distinti. Lo ha chiarito la Cassazione, specificando che logico corollario di tale impostazione concettuale è che debbano, parimenti, essere tra loro unificate misure che siano state disposte per il medesimo fatto e all’interno dello stesso processo.
Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte si è espressa in materia di cumulo delle misure di sicurezza. Nello specifico, stante il rigetto da parte del Tribunale di sorveglianza dell'appello proposto da un detenuto per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, ricettazione, omicidio in concorso e falsa dichiarazione a pubblico ufficiale, lo stesso condannato ricorreva per cassazione per la previsione di una doppia misura di sicurezza libertà vigilata e divieto di soggiorno . Quanto all'applicazione contestuale di tali misure disposte dal giudice di merito, la Cassazione, ritenendo fondato il ricorso, ha chiarito che l'articolo 209 c.p. pone un generale divieto di cumulo di misure di sicurezza dello stesso tipo quali sono quelle che vengono in rilievo nel caso di specie , che risultino applicate a carico del medesimo soggetto, in momenti differenti e in relazione a più fatti distinti «in questo caso, si deve operare la unificazione tra le diverse misure di sicurezza, dovendone rimanere operativa soltanto una.» Di conseguenza, parimenti, devono essere tra loro unificate - hanno continuato i Giudici - misure che siano state disposte in relazione al medesimo fatto e all'interno dello stesso processo. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'ordinanza impugnata è stata annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza.
Presidente De Marzo - Relatore Lanna Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l'appello proposto, ai sensi dell'articolo 680, comma 1, cod. proc. penumero , da Va.Do., detenuto in espiazione di condanna riportata per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, ricettazione, omicidio in concorso e falsa dichiarazione a pubblico ufficiale, posti in essere tra il 1986 e il 2008, con fine pena fissato al 18/07/2024. 2. Ricorre per cassazione Va.Do., a mezzo dell'avv. Mario Santambrogio, deducendo violazione dell'articolo 606, comma 1, lett. b e lett. e cod. proc. penumero , in relazione agli articolo 215 cod. penumero e 417 cod. penumero , in quanto - con motivazione apparente ed erronea - è stata mantenuta l'esecuzione cumulativa della misura di sicurezza della libertà vigilata e del divieto di soggiorno, già disposta dal Magistrato di sorveglianza. La difesa si duole, in particolare, del fatto che il Magistrato di sorveglianza avesse disposto, in tal modo, l'esecuzione di una doppia misura di sicurezza libertà vigilata e divieto di soggiorno nella provincia di Reggio Calabria , ad onta del fatto che la Corte di appello reggina avesse stabilito - in sede di cognizione - esclusivamente la prima di tali misure, per la durata di anni tre. Il dedotto travisamento si annida, dunque, nel punto in cui si interpreta in modo fallace la dizione conferma nel resto , che è contenuta nella suddetta pronuncia di secondo grado, essendo invece chiaro come la Corte avesse inteso ordinare - a pena espiata - l'esecuzione della sola libertà vigilata e non anche del divieto di soggiorno. A sostegno della tesi dell'applicazione cumulativa delle misure, il Tribunale di sorveglianza richiama il dettato dell'articolo 233 cod. penumero , che però si riferisce espressamente al caso della trasgressione, da parte del condannato, alle prescrizioni connesse alla misura del divieto di soggiorno. Parimenti errato è sostenere che il combinato disposto degli articolo 215, terzo comma, e 417 cod. penumero sia solo espressione di un principio generale, senza contenere alcun divieto di cumulo delle due misure di sicurezza, per i soggetti che vengano condannati, come accaduto nel caso di Omissis , in relazione al delitto di cui all'articolo 416-bis cod. penumero 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. La modifica intervenuta in secondo grado, infatti, attiene unicamente al trattamento sanzionatorio. Quanto all'applicazione contestuale delle due misure di sicurezza disposte dal giudice di merito come detto, la libertà vigilata e il divieto di soggiorno nella provincia di Reggio Calabria , occorre fare alcune precisazioni. Il Magistrato di sorveglianza ha applicato il divieto di soggiorno, ma quale declinazione di quelle prescrizioni che gli è consentito imporre alla persona in stato di libertà vigilata. Ferma restando la possibilità di modulare, ad opera del Magistrato di sorveglianza, il contenuto prescrittivo della misura ex articolo 228 cod. penumero , a patto che non ne risulti snaturato il carattere non detentivo, il ricorso non affronta l'eventuale problematica inerente alla corretta declinazione, nel caso di specie, del concreto contenuto prescrittivo imposto con il provvedimento del 12/04/2024. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Integrando quanto già sintetizzato in parte narrativa, può precisarsi come la Corte di appello di Milano - in sede di cognizione - avesse ordinato, a carico del Va.Do., la misura di sicurezza della libertà vigilata il Magistrato di sorveglianza ha poi ritenuto che - oltre a tale misura -fosse stata disposta anche quella del divieto di soggiorno e, avverso tale decisione, la difesa ha presentato appello ai sensi dell'articolo 680 cod. proc. penumero , poi disatteso mediante il provvedimento ora impugnato. In ipotesi difensiva, quindi, sarebbe stata male interpretata la sopra richiamata sentenza della Corte di appello questa avrebbe eliminato, infatti, il divieto di soggiorno applicato dal Giudice dell'udienza preliminare, lasciando in vigore esclusivamente la libertà vigilata, in ossequio al divieto di cumulo di misure di sicurezza. L'avversato provvedimento, comunque, risulterebbe emesso in spregio di tale divieto. 3. Giova allora precisare, in diritto, come l'articolo 209, primo comma, cod. penumero ponga un generale divieto di cumulo di misure di sicurezza della stessa specie quali sono quelle che vengono in rilievo, nella concreta fattispecie , che risultino applicate a carico del medesimo soggetto, in tempi diversi e in relazione a più fatti distinti in questo caso, si deve operare la unificazione tra le diverse misure di sicurezza, dovendone rimanere operativa soltanto una. Logico corollario di tale impostazione concettuale è che debbano, parimenti, essere tra loro unificate - non potendo restare separate e, quindi, cumulativamente operanti - misure che siano state disposte in relazione al medesimo fatto e all'interno dello stesso processo. 3.1. In realtà, le due disposizioni espresse dagli articolo 211, ultimo comma, e 219, ultimo comma, cod. penumero , che sembrerebbero consentire la possibilità di applicazione di una misura di sicurezza personale non detentiva, in aggiunta ad una misura detentiva, vanno correlate al dettato dell'articolo 209, secondo comma, cod. penumero , che ammette il cumulo di misure di sicurezza personali, ma solo se di specie diversa e nel caso di persone giudicate per più fatti. In presenza di soggetti giudicati relativamente a un solo fatto, pertanto, non è consentito, in linea generale, procedere a tale applicazione congiunta si veda Sez. 1, numero 8133 del 18/02/2022, Amodio, Rv. 282684, che ha ritenuto legittima l'applicazione - ad opera del giudice della cognizione - di una misura di sicurezza di specie analoga, rispetto ad altra già in corso di esecuzione nei confronti dell'imputato medesimo, nonché in riferimento a un diverso reato, atteso che l'obbligo di unificazione di misure concorrenti ex articolo 209 cod. penumero postula che tutte le misure di sicurezza siano in esecuzione - o vadano, in ogni caso, eseguite - per essere ormai divenuti definitivi i relativi provvedimenti si vedano anche Sez. 1, numero 2196 del 12/05/1994, Ponari, Rv. 198953, secondo cui Applicata ad un soggetto, con diversi provvedimenti, la misura di sicurezza della libertà vigilata, non è consentito, in sede di unificazione disposta ai sensi dell'articolo 209, comma primo, cod. penumero , aggiungere alla detta misura il divieto di soggiorno, ostandovi il principio di legalità sancito, in materia di misure di sicurezza, dall'articolo 25, comma terzo, Cost. e dall'articolo 199 cod. penumero , né potendosi ritenere che il divieto di soggiorno, costituente diversa ed autonoma misura articolo 233 cod. penumero , sia inquadrabile nell'ambito delle prescrizioni intese ad evitare le occasioni di nuovi reati, previste in materia di libertà vigilata dall'articolo 228, comma primo, cod. penumero in senso conforme si erano posizionate le risalenti, ma mai rivisitate, Sez. 2, numero 3599 del 08/10/1979, dep. 1980, Cucinotta, Rv. 144669 e Sez. 1, numero 1135 del 16/03/1971, Piscitelli, Rv. 118077 . 3.2. È utile precisare, infine, come l'articolo 233, secondo comma, e l'articolo 234, terzo comma, cod. penumero vadano correttamente lette alla stregua di specifiche eccezioni, rispetto alla succitata regola di carattere generale, essendo esse rigidamente correlate al presupposto della trasgressione trattasi di disposizioni dettate, come noto, in relazione alle misure di sicurezza non detentive del divieto di soggiorno in uno o più Comuni, ovvero in uno o più Province e del divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche e che consentono - appunto, solo al ricorrere di una trasgressione - l'applicazione della libertà vigilata e in alternativa, nel secondo caso, l'ordine della prestazione di una cauzione di buona condotta . 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Milano. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Milano.