Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 9 dicembre 2024, ha approvato una serie di provvedimenti, tra i quali il c.d. Decreto Milleproroghe, lo Schema di decreto legislativo recante «disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva UE 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali», nonché lo Schema di decreto legislativo recante «disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, numero 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita».
Milleproroghe Su proposta del Presidente Giorgia Meloni, il Consiglio dei Ministri ha votato a favore di un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di termini normativi cd. Milleproroghe . Il testo interviene con proroghe e modifiche normative «volte a garantire la continuità dell'azione amministrativa e a introdurre misure organizzative essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni». Tra le principali previsioni, si segnalano annullamento delle multe da 100 euro emesse contro quanti non hanno ottemperato l'obbligo vaccinale durante la pandemia da COVID. L'intervento riguarderà solo coloro che non hanno ancora pagato la sanzione o la cartella, mentre non ci sarà alcun rimborso per quanti hanno già pagato la sanzione proroga di quattro mesi dal 31 dicembre 2024 al 30 aprile 2025 dello scudo erariale, che solleva gli amministratori pubblici da responsabilità contabili in caso di colpa grave slittamento di tre mesi, dal 31 dicembre al 31 marzo 2025,dell'obbligo di assicurazione anti-catastrofi. Le imprese potranno beneficiare della possibilità di stipulare contratti a termine più lunghi di 12 mesi fino al 31 dicembre 2025. È stata estesa anche per un ulteriore anno, con le stesse modalità operative, la disponibilità del Fondo di garanzia per le Piccole e Medie Imprese PMI proroga fino alla fine del 2025 dello scudo penale per i medici, che limita la responsabilità penale ai casi di dolo e colpa grave in situazioni di grave carenza di personale sanitario. Per un maggiore approfondimento, si veda la news Le misure nel decreto Milleproroghe 2025 . Processo penale Le ordinanze che applicano misure cautelari personali non possono essere rese pubbliche fino al termine delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare. È quanto stabilito dal decreto legislativo sul potenziamento della presunzione di innocenza nei procedimenti penali. Tale provvedimento attua la direttiva UE 2016/343, come previsto dalla legge 15/2024. Questa legge autorizza il governo a modificare l'articolo 114 c.p.p., vietando la pubblicazione integrale o parziale delle ordinanze di custodia cautelare fino alla conclusione delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare. Il decreto interviene sull'articolo 114 c.p.p., apportando modifiche al secondo comma e aggiungendo il comma 6-ter. In precedenza, il comma 2 dell'articolo 114 c.p.p. stabiliva una regola generale il divieto di pubblicare gli atti dell'indagine, non più coperti da segreto, fino al termine delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare. Tuttavia, un'eccezione era stata introdotta dal d.lgs. numero 216/2017 per le ordinanze riguardanti misure cautelari personali, consentendo la pubblicazione in considerazione del diritto all'informazione. Il nuovo decreto elimina questa eccezione, riportando le ordinanze cautelari sotto il divieto di pubblicazione. Con l'aggiunta del comma 6-ter all'articolo 114 c.p.p., approvata dal governo in seguito alle osservazioni delle commissioni parlamentari, si vieta esplicitamente la pubblicazione delle ordinanze che applicano misure cautelari personali fino alla conclusione delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare. Questo divieto si estende a tutte le misure cautelari personali, coercitive e interdittive. Le restrizioni del nuovo comma 6-ter sono soggette a quanto stabilito nel comma 7, che permette la pubblicazione del contenuto degli atti non più soggetti a segreto. Nel testo approvato, tuttavia, non è previsto un nuovo apparato sanzionatorio per coloro che violano tale divieto. Per un maggiore approfondimento, si veda la news Presunzione di innocenza e pubblicazione degli atti si irrigidiscono le norme processuali . Mediazione e negoziazione assistita Il Consiglio dei ministri ha dato via libera al decreto legislativo che introduce importanti innovazioni nel settore della mediazione civile e commerciale, e della negoziazione assistita. Il decreto prevede un'estensione dei termini per i procedimenti digitalizzati e la partecipazione a incontri da remoto, che si estende da tre mesi a sei mesi, con la possibilità di proroghe ogni tre mesi. Secondo il provvedimento, la mediazione è resa obbligatoria per le controversie riguardanti condomìni, diritti reali, divisioni e successioni ereditarie, prima dell'instaurazione del giudizio. Inoltre, il giudice può disporre la mediazione fino alla fase di decisione della causa anziché al momento della precisazione delle conclusioni. Nel caso in cui si rilevi l'improcedibilità della causa per mancato ricorso alla mediazione, il termine di durata è di sei mesi, prorogabile una sola volta per tre mesi tale proroga deve essere formalizzata in un accordo scritto tra le parti, allegato al verbale. Il termine di durata non subisce la sospensione feriale dei termini. Il decreto modifica anche l'articolo dedicato alla mediazione telematica, stabilendo che gli atti devono essere firmati seguendo le linee guida del Codice dell'amministrazione digitale. Il mediatore, dopo aver redatto un documento informatico con il verbale e l'accordo eventualmente raggiunto, verifica le firme, deposita il documento e lo invia alle parti tramite l'organismo. Altre novità includono la possibilità di partecipare ad incontri di mediazione con collegamento audiovisivo da remoto, garantendo l'udibilità e visibilità reciproca alle parti. In caso di accordo tra le parti, il decreto può essere omologato dal presidente del tribunale. Viene inoltre specificato che agli avvocati non spettano spese di trasferta in caso di riunioni in un distretto diverso da quello di appartenenza. Riguardo alla negoziazione assistita, l'accordo deve essere concluso con almeno un avvocato per parte. Quando la negoziazione si svolge in modalità telematica, agli atti del procedimento, incluso l'accordo, devono essere formati e firmati secondo le regole del Codice dell'amministrazione digitale. Non si possono però acquisire le dichiarazioni del terzo in modalità telematica o con collegamenti audiovisivi da remoto. Per un maggiore approfondimento, si veda la news Mediazione e negoziazione assistita modifiche su termini, innovazione tecnologica e patrocinio a spese dello Stato .