Le Sezioni Unite in materia di spese giudiziali civili e proscioglimento del dipendente pubblico

Nella sentenza in esame, le Sezioni Unite hanno esaminato la questione interpretativa concernente la configurabilità o meno del diritto del dipendente pubblico, che sia stato prosciolto nel merito all’esito di giudizio per responsabilità amministrativo-contabile, di ottenere il rimborso da parte della amministrazione di appartenenza di tutte le spese legali sostenute per la difesa nel giudizio davanti alla Corte dei Conti, eventualmente anche in misura superiore a quella liquidata a carico della medesima amministrazione dal giudice contabile, con conseguente possibilità di adire il giudice ordinario in caso di rifiuto.

A tale proposito sono state elaborate due opposte soluzioni Cass. numero 19195 del 2013 ha negato tale diritto affermando il seguente principio di diritto «Dopo l'entrata in vigore dell'articolo 10 bis, comma decimo, del d.1. 30 settembre 2005 numero 203, conv. in legge 2 dicembre 2005, numero 248, in caso di proscioglimento nel merito del convenuto in giudizio per responsabilità amministrativo-contabile innanzi alla Corte dei conti, spetta esclusivamente a detto giudice, con la sentenza che definisce il giudizio, liquidare - ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 91 cod. proc. civ. ed a carico dell'amministrazione di appartenenza - l'ammontare delle spese di difesa del prosciolto, senza successiva possibilità per quest'ultimo di chiedere in separata sede, all'amministrazione medesima, la liquidazione di dette spese, neppure in via integrativa della liquidazione operata dal giudice contabile. Tale principio si applica anche in ipotesi di compensazione delle spese disposta dal giudice contabile nel vigore del testo del cit. articolo 10 bis, comma decimo, d.l. numero 203 del 2005, anteriormente alla novella di cui all'articolo 17, comma 30 quinquies, del d.l. 1° luglio 2009, numero 78, conv. in legge 3 agosto 2009, numero 102 » Cass. numero 18046 del 2022 ha riconosciuto il diritto de quo , così statuendo «La domanda di rimborso delle spese legali sostenute dai soggetti sottoposti a giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti e risultati prosciolti nel merito, non è riservata alla giurisdizione contabile e non si esaurisce con la liquidazione delle spese adottata dalla Corte dei conti, avendo la parte diritto all'intero esborso sostenuto ne consegue che al sindaco, sottoposto al giudizio contabile e definitivamente prosciolto, spetta il rimborso, da parte dell'amministrazione di appartenenza, delle somme versate al difensore in eccedenza rispetto a quanto liquidato nel giudizio contabile, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 bis del d.l. numero 543 del 1996, come convertito nella l. numero 639 del 1996, il quale opera a vantaggio di tutti i soggetti sottoposti a controllo contabile, inclusi gli amministratori e i sindaci degli enti locali» .   Delineato il contrasto nella giurisprudenza di legittimità, il Collegio illustra la disciplina rilevante ai fini della sua risoluzione per evidenziare che si caratterizza per lo stratificarsi di interventi normativi che si differenziano sia in relazione alla struttura del giudizio contabile sia in relazione al rapporto tra l'amministrazione ed il dipendente prosciolto nel merito, rapporto nel quale si radica il diritto al rimborso delle spese legali articolo 3, comma 2 bis, del d.l. numero 543 del 1996 convertito, con modificazioni nella legge numero 639 del 1996 articolo 18, comma 1, del d.l. numero 67 del 1997, convertito con modificazioni nella legge numero 135 del 1997, riferito ai dipendenti di amministrazioni statali, e quindi non direttamente rilevante in relazione alla fattispecie sub iudice articolo 10 bis, comma 10, del d.l. numero 203 del 2005, convertito nella legge numero 248 del 2005, che, in dichiarata funzione d'interpretazione autentica articolo 31, comma 2, d.lgs. numero 174 del 2016 Codice di giustizia contabile , intitolato “regolazione delle spese processuali”, anche se ratione temporis privo di diretta rilevanza.   Il Collegio richiama la sentenza numero 5918 del 2011, ove è stato osservato che «il rapporto, che si instaura fra l'incolpato, poi assolto, e l'amministrazione di appartenenza, nulla ha a che vedere con quello che ha per oggetto il giudizio di responsabilità contabile. Il primo, infatti, si riferisce al rimborso delle spese sopportate dall'incolpato, poi, assolto e si costituisce tra l'interessato e l'amministrazione di appartenenza. A questo rapporto è estraneo quello relativo al giudizio di responsabilità contabile. Tra i due rapporti non vi sono elementi di connessione, in ragione della diversità del loro oggetto» mentre sul giudizio contabile la regolamentazione delle spese spetta appunto al giudice contabile, «la statuizione sulle spese relative al rapporto sostanziale che intercorre fra amministrazione di appartenenza e dipendente - e sulla base del quale l'amministrazione è onerata ex lege del suo rimborso in favore del dipendente prosciolto - esula dalla giurisdizione contabile e appartiene a quella del giudice del rapporto di lavoro - da cui il diritto al rimborso promana -, con la conseguenza che essa deve ritenersi attribuita, di norma, al giudice ordinario» . Secondo le Sezioni Unite, nell'interpretazione del giudicato nascente dalla pronuncia del giudice contabile «non avrebbe dovuto essere trascurato l'elemento costituito dal doversi assicurare prevalenza alla tendenziale coincidenza tra pronunzia resa e pronunzia consentita e il giudicato esterno costituito dalla pronuncia della Corte dei Conti - che rientra nei poteri di questa Corte interpretare - deve esserlo nel senso che la compensazione delle spese - istituto processuale concernente le parti del giudizio - non poteva riguardare il diritto del dipendente al rimborso, da parte dell'Amministrazione, delle spese sostenute per la difesa in giudizio» . Come confermato anche dalla giurisprudenza costituzionale cfr. sentenze nnumero 112 del 1973 e 267 del 2020 , il diritto al rimborso delle spese legali «si radica infatti nel rapporto sostanziale tra dipendente ed amministrazione e costituisce, in definitiva, espressione del rischio del quale si fa carico l'amministrazione in connessione con l'attività svolta dal dipendente nell'interesse della stessa tant'è che il diritto al rimborso viene meno in presenza di dipendente che abbia agito in conflitto di interesse con la propria amministrazione». Ne consegue che l'inciso dell'articolo 10 bis, comma 10, «fermo restando il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza esprime la possibilità di chiedere, in via stragiudiziale, anche solo a fini integrativi della liquidazione del giudice contabile, il rimborso delle spese sostenute e quindi di agire in giudizio davanti al giudice ordinario in caso di contestazione di tale pretesa da parte dell'amministrazione» . La persistenza del sistema del “doppio binario” anche dopo la norma di interpretazione autentica rappresenta la soluzione coerente alla littera legis, al sistema normativo di riferimento e all'articolo 103 Cost. Da un lato la previsione dell'obbligo a carico del giudice contabile di adottare ex articolo 91 c.p.c. una statuizione di condanna dell'amministrazione alle spese in favore dell'incolpato assolto «appare ispirato ad una esigenza di semplificazione e di contenimento del moltiplicarsi dei giudizi aventi ad oggetto la domanda di rimborso delle spese legali, nel senso che la previsione dell'obbligo del giudice contabile di adottare la statuizione di condanna alle spese dell'amministrazione ben potrebbe rivelarsi idonea, ove la liquidazione dovesse risultare pienamente satisfattiva, a chiudere definitivamente ogni questione sul punto, senza necessità per l'incolpato assolto nel merito di presentare istanza all'amministrazione e quindi, in caso di mancato accoglimento della stessa, di dover adire il giudice civile» . Dall'altro tale soluzione garantisce la stessa amministrazione, «la quale, in quanto parte necessaria nel giudizio avente ad oggetto il rimborso delle spese instaurato davanti al giudice ordinario, avrà in questa sede la possibilità di una piena esplicazione del diritto di difesa, diversamente che nel giudizio davanti alla Corte dei Conti».

Presidente D'Ascola - Relatore Pagetta Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.