L’attenuante costituzionale della tenuità del fatto, riferibile al delitto di rapina impropria, può essere riconosciuta, anche nel caso di previo riconoscimento dell’attenuante comune di cui all’articolo 62, numero 4, c.p., quando oltre agli aspetti già considerati per quest’ultima, anche quelli relativi alla natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, consentano di apprezzare il fatto nel suo complesso come di lieve entità.
La questione L'imputato, condannato per il delitto di rapina impropria nel corso di un giudizio abbreviato, beneficiava della esclusione dell'aggravante della recidiva e del riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'articolo 62 numero 4 c.p L'imputato, ricorrendo per cassazione, ha contestato la decisione della Corte di Appello che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 628, comma 2, c.p., per violazione degli articolo 3, 25, comma 2 e 27 Cost., per la mancata previsione di una ipotesi di lieve entità del fatto anche per il delitto di rapina. I giudici, ritenuto che la Corte Costituzionale si era già espressa sul punto con le sentenze numero 190/2020 e 260/2022, ha ritenuto di non rimettere la questione al Giudice delle Leggi, atteso che, da un lato, non fosse rilevante perché una volta applicata l'attenuante dell'articolo 62, numero 4 c.p. e non essendo le due attenuanti cumulabili, il riconoscimento della lieve entità del fatto nulla avrebbe apportato in tema di mitigazione della pena dall'altro, poi, affermava che la previsione della lieve entità prevista dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 120/2023 per il delitto di estorsione non fosse estensibile al delitto di rapina. Sentenza numero 86/2024 Secondo la Corte di Cassazione, tuttavia, il motivo è fondato. Infatti, successivamente alla sentenza impugnata è stata, con la sentenza numero 86 del 13 maggio 2024, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 628, comma 2 c.p., nella parte in cui non prevede che la «pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità e circostanze dell'azione ovvero la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità». Conseguentemente, per gli stessi motivi, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale anche del primo comma della medesima norma. In altri termini, la Corte ha esteso anche al reato di rapina quanto già previsto per il delitto di estorsione con la sentenza numero 120/2023. Orbene, tenuto conto che i giudici di legittimità possono rilevare anche d'ufficio la nullità sopravvenuta della sentenza quando è intervenuta una dichiarazione di illegittimità costituzionale con riguardo a una norma attinente alla determinazione della pena, ha ritenuto di dover annullare con rinvio, limitatamente alla possibilità di applicare l'attenuante costituzionale della lieve entità del fatto. Sulla “cumulabilità” La Corte di Cassazione non concorda con quanto affermato dai giudici di appello, ritenendo che l'attenuante della lieve entità prende in considerazione un “ventaglio” più ampio di situazioni rispetto all'attenuante di cui all'articolo 62, numero 4, c.p., «riguardando aspetti sia di natura oggettiva che di natura soggettiva». Ed infatti, l'attenuante di cui all'articolo 311 c.p. le pene comminate per i delitti preveduti da questo titolo sono diminuite quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità , estesa al delitto di estorsione dalla sentenza della Corte Costituzionale citata, viene esclusa solo laddove difetti la lieve entità con riguardo all'evento in sé considerato o con riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato. Tale circostanza, dunque, non può essere esclusa solo per il fatto del riconoscimento dell'attenuante comune dell'articolo 62, numero 4 c.p Di conseguenza, un fatto può avere cagionato un danno astrattamente qualificabile come di speciale tenuità, ma d'altro canto risultare avere una connotazione e rilievo diversi con riguardo «alla natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione». Quindi la stessa sarà esclusa, anche in caso di riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità «qualora gli ulteriori profili sopra richiamati non consentano una valutazione complessiva di lieve entità del fatto».
Presidente Santalucia - Relatore Zoncu Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Venezia con la sentenza indicata in epigrafe ha confermato quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia che, in esito al giudizio abbreviato, esclusa la contestata recidiva ed applicate le attenuanti generiche e l'attenuante comune di cui all'articolo 62 numero 4 c.p., aveva condannato B.A. alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di rapina impropria, assolvendolo dal delitto di lesioni. 2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione B.A., per mezzo del proprio difensore di fiducia il quale, con il primo motivo, contesta la decisione della Corte territoriale di non rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa con i motivi aggiunti, con i quali ci si doleva dell'illegittimità della norma di cui all'articolo 628 cod. penumero , per la mancata previsione di un'ipotesi di lieve entità del fatto. 3. Il ricorrente solleva ulteriori motivi di censura deducendo violazione di legge in relazione all'articolo 628 cod. penumero , per la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato violazione di legge per la mancata assoluzione dal reato contestato e l'erronea qualificazione giuridica del fatto che andava inquadrato nella fattispecie di cui all'articolo 624 cod. penumero carenza ed illogicità della motivazione per la mancata applicazione della circostanza attenuante comune di cui all'articolo 62 numero 4 cod. penumero e delle attenuanti generiche carenza ed illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'articolo 131 bis cod. penumero Considerato in diritto 1. Il ricorso è parzialmente fondato. Nel caso di specie il giudice di appello, conformemente al giudice di primo grado, ha ritenuto integrato il delitto rapina impropria e, con motivazione esaustiva oltre che giuridicamente corretta, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento cfr. pag. 3 della sentenza impugnata . La Corte di merito dopo avere dichiarato la manifesta infondatezza delle deduzioni difensive con le quali si chiedeva di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 628, co. 2 cod. penumero , per violazione degli articolo 3,25, co. 2, e 27 Cost., e richiamato le precedenti pronunzie della Corte Costituzionale che già si sono espresse sul tema Sent. numero 190 del 2020 ord. 111/2021 e Sent. 260/2022 , ha ritenuto provata la penale responsabilità dell'odierno ricorrente per il delitto di rapina impropria ponendo a fondamento della affermazione di penale responsabilità le dichiarazioni delle persone offese, dei testimoni e gli accertamenti della polizia giudiziaria che hanno consentito di ricostruire il comportamento tenuto dall'imputato il quale, dopo essersi impossessato di alcuni generi alimentari, ha esercitato violenza nei confronti dei soggetti che si erano frapposti alla sua fuga, per garantirsi l'impunità pag. 3 della impugnata . A fronte di tale ineccepibile compendio argomentativo, le censure difensive articolate nei motivi da 2 a 5, sono inammissibili perchè reiterative di doglianze già avanzate con l'atto di appello alle quali il giudice di secondo grado ha risposto con considerazioni logico - giuridiche corrette. 2. Fondato appare, invece, il motivo numero 1. La Corte di appello ha ritenuto irrilevante, oltre che manifestamente infondata l'ulteriore questione di legittimità costituzionale dell'articolo 628, co. 2, cod. penumero , formulata con i motivi aggiunti, con cui si contestava la mancata previsione di una diminuente speciale quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. La Corte di appello nel motivare il diniego ha ritenuto, da un canto, che la questione non fosse rilevante poiché, essendo già stata applicata l'attenuante comune di cui all'articolo 62 numero 4 cod. penumero e non essendo le due attenuanti cumulabili, il riconoscimento della lieve entità del fatto non avrebbe portato alcuna ulteriore mitigazione della pena dall'altro canto ha ritenuto che la ratio giustificatrice del più mite trattamento sanzionatorio previsto per l'ipotesi di lieve riferita al delitto di estorsione introdotto dalla sentenza della Corte costituzionale numero 120/2023, non fosse estensibile al delitto di rapina. 3. Entrambe le considerazioni non sono corrette. La Corte Costituzionale con sentenza numero 86 del 13 maggio 2024, intervenuta successivamente alla sentenza impugnata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 628, co. 2, cod. penumero , nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità e circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. In via conseguenziale, per gli stessi motivi, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale anche del primo comma dell'articolo 628 c.p. per violazione degli articolo 3 e 27 Cost. Si tratta dell'estensione al delitto di rapina di quanto deciso dalla sentenza numero 120 del 2023 in tema di estorsione, delitto caratterizzato anch'esso dall'elevato minimo edittale di reclusione e, nel contempo, dalla possibilità di consumazione tramite condotte di B.A. impatto personale e patrimoniale. Occorre ribadire che, nel giudizio di cassazione, è rilevabile di ufficio, anche in caso di inammissibilità del ricorso, la nullità sopravvenuta della sentenza impugnata nel punto relativo alla determinazione della pena in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma attinente alla determinazione della pena Sez. 6, numero 21982 del 16/05/2013, Rv. 255674 Sez. 3, numero 4595 del 27/6/2017, Rv. 271795 Sez. 2, numero 4365 del 15/12/2023, Rv. 285862 Sez. 2 numero 19938 del 15/5/2024 Rv. 286432 . Pertanto, la sentenza impugnata, deve essere annullata limitatamente alla possibilità d'applicazione dell'attenuante di lieve entità che, come rilevato dalla Corte Costituzionale, è applicabile, per identità di ratio, anche al delitto di rapina. 4. Quanto poi alla ritenuta non cumulabilità dell'ipotesi attenuata introdotta dalla sentenza della Corte Costituzionale, con l'attenuante comune di cui all'articolo 62 numero 4 cod. penumero , per il fatto che esse fonderebbero sugli stessi presupposti, rileva il collegio che, in linea di principio, non è di ostacolo al riconoscimento dell'ipotesi attenuata l'applicazione della circostanza attenuante comune dovendo il giudice valutare, ai fini dell'articolo 62 numero 4 cod. penumero , l'entità del danno economico, che dev'essere pressocchè irrilevante nella specie si è trattato di tre confezioni di affettato e una birra , in uno con gli effetti pregiudizievoli scaturiti datazione criminosa Sez. 2, numero 36916 del 28/09/2011, Rv.251152 Sez. 2, numero 3576 del 23/10/2013, Rv. 260021 e, ai fini dell'ipotesi attenuata che, è stato chiarito, in relazione a delitto di estorsione non costituisce una fattispecie autonoma di reato ma una circostanza attenuante, il fatto oggettivo nel suo complesso, sicché essa non è configurabile se il requisito della lieve entità manchi o in rapporto all'evento di per sé considerato, ovvero in rapporto a natura, specie, mezzi, modalità e circostanze della condotta ovvero, ancora, in rapporto all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo a tempi, luoghi e modalità della privazione della libertà personale ed all'ammontare delle somme oggetto della finalità estorsiva. Il ventaglio delle situazioni che possono essere prese in esame al fine di valutare, per ritenere o escludere la lieve entità del fatto, dunque, è, più ampia e multiforme rispetto all'attenuante comune riguardando aspetti sia di natura oggettiva che di natura soggettiva cfr., così, Sez. 2, numero 9820 del 26/01/2024, Rv. 286092, in cui la Corte ha spiegato che l'attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall'articolo 311 cod. penumero ed applicabile anche al delitto di estorsione a seguito della sentenza della Corte costituzionale numero 120 del 2023, postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile se la lieve entità difetti con riguardo all'evento in sé considerato o con riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, finendo per escludere la lieve entità del fatto sul rilievo della condizione soggettiva dell'imputato, che era recidivo, e di quella della vittima, che era un ottantenne . In altri termini le situazioni valutabili ai fini del riconoscimento della lieve entità del fatto sono talmente ampie che la esclusione della ipotesi lieve non può essere giustificata per il contestuale riconoscimento, nella stessa sentenza, della circostanza attenuante di cui all'articolo 62 numero 4 cod. penumero Infatti, l'attenuante comune afferisce al profilo della offesa al bene tutelato che, pertanto, nei delitti c.d. plurioffensivi , deve essere di speciale tenuità sotto ogni aspetto, ovvero con riguardo ad ogni profilo di possibile pregiudizio arrecato alla vittima. L'attenuante introdotta dalla sentenza della Corte Costituzionale, dal canto suo, ha uno spettro diverso ed ha riguardo sia alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità o circostanze dell'azione sia, in alternativa ovvero , alla particolare tenuità del danno o del pericolo . Si tratta di aspetti distinti e non coincidenti tanto che il legislatore ha inteso differenziare proprio dettando i criteri di valutazione per giungere ad individuare la corretta risposta sanzionatoria alla condotta penalmente rilevante che, di volta in volta, è portata al vaglio del giudice l'articolo 133 cod. penumero , stabilisce, infatti, che, nel parametrare la pena, il giudice deve tener conto della gravità del reato desunta sia 1 dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione che, tra gli altri, 2 dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato . Proprio la non coincidenza tra questi due profili comporta che un fatto possa aver cagionato un danno astrattamente qualificabile come di speciale tenuità e, si ribadisce, non soltanto sotto il profilo esclusivamente patrimoniale ma sotto tutti i possibili aspetti di lesività della condotta ma, nello stesso tempo, possa assumere un diverso rilievo sotto altri profili come, per l'appunto, quelli che concernono la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione espressione utilizzata nelle sentenze della Corte Costituzionale numero 68 del 2012, numero 120 del 2023 , numero 86 del 2024 e che risulta pressoché integralmente coincidente il disposto di cui al numero 2 del comma primo dell'articolo 133 cod. penumero . Conclusivamente, ove, come nel caso di specie, sia stata riconosciuta la attenuante di cui all'articolo 62 numero 4 cod. penumero , occorrerà verificare i profili di cui il giudice abbia inteso tener conto e che, come appena detto, devono essere riferiti al solo profilo del danno o del pericolo all'interesse o agli interessi contestualmente tutelati dalla norma incriminatrice, ma non è escluso che l'attenuante costituzionale della lieve entità del fatto possa essere, comunque, riconosciuta se, oltre agli aspetti già considerati ai fini della attenuante comune, anche quelli concernenti la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione consentano di apprezzare il fatto, nel suo complesso ovvero a prescindere dal danno o dal pericolo cagionato come di lieve entità viceversa, la attenuante costituzionale potrà essere esclusa, anche in caso di riconoscimento della attenuante di cui all'articolo 62 numero 4 cod. pen,, qualora gli ulteriori profili sopra richiamati non consentano una valutazione complessiva di lieve entità del fatto. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio in parte qua, perché il giudice di appello tenuto conto della sentenza della sentenza della Corte costituzionale numero 86 del 13 maggio 2024, valuti la ricorrenza dell'ipotesi di lieve entità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla diminuente della lieve entità del fatto con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l'accertamento di responsabilità.