Omessa notifica del decreto di fissazione dell’udienza di esecuzione: nullità assoluta?

Nel procedimento di esecuzione la mancata notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza all’imputato dà luogo a una nullità di ordine generale, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.

La sentenza in esame trae origine dall’ordinanza con cui il Tribunale di Ancora, in qualità di giudice dell’esecuzione, revocava la sospensione condizionale della pena poiché il condannato aveva, nel quinquennio a decorrere dal 2 marzo 2011, data del passaggio in giudicato della sentenza emessa dal Tribunale di Salerno con cui gli veniva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena in data 17 marzo 2011, commesso un ulteriore reato per cui riportava condanna, con sentenza del Tribunale di Ancona in data 14 aprile 2016, ad un mese di reclusione. Avverso l’ordinanza di revoca proponeva dunque, ricorso per cassazione il condannato, il quale si articolava su un unico motivo rilevando violazione di legge per omessa notifica all’interessato del decreto di fissazione dell’udienza camerale. Per la Cassazione il ricorso è fondato. Il giudice dell’esecuzione, rilevato che il condannato non aveva nominato un difensore, ne nominava uno d’ufficio per la fase esecutiva a cui notificava il decreto di fissazione dell’udienza e disponeva la notifica del medesimo al condannato presso la residenza che risultava agli atti, ove però non veniva reperito. Conseguentemente, veniva individuato un ulteriore indirizzo presso il quale risultava emigrato, ma in atti non vi era traccia dell’effettuazione della notifica. Alla luce di tale risultanze, il Collegio rileva l’omessa notifica del decreto di fissazione dell’udienza di esecuzione al condannato, la quale costituisce causa di nullità assoluta di ordine generale rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.

Presidente Santalucia - Relatore Zoncu Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Ancona, in qualità di giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 7 maggio 2024 revocava la sospensione condizionale della pena concessa a G.P., alias C.P., ex articolo 168 co. 1 numero 1 cod. penumero per avere nel quinquennio, a decorrere dal 2 marzo 2011, data del passaggio in giudicato della sentenza emessa dal Tribunale di Salerno con cui era concesso al C.P. il beneficio della sospensione condizionale della pena in data 17 marzo 2011 - commesso un ulteriore reato per cui riportava condanna, con sentenza del Tribunale di Ancona in data 14 aprile 2016, ad un mese di reclusione. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso il condannato che articolava su un unico motivo. Con l'unico motivo di ricorso il condannato rilevava la violazione di legge, in particolare dell'articolo 666 cod. proc. penumero per l'omessa notifica all'interessato del decreto di fissazione dell'udienza camerale. 3. Con provvedimento del 13 giugno 2023 il giudice dell'esecuzione ritenendo fondato di ricorso, visto l'articolo 666 co. 7 cod. proc. penumero , sospendeva l'esecuzione dell'ordinanza emessa il 7 maggio 2024, oggetto di ricorso. 4. Il sostituto procuratore generale Francesca Romana Pirrelli depositava conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Il giudice dell'esecuzione, rilevato che il condannato non aveva nominato un difensore, nominava un difensore di ufficio per la fase esecutiva, cui notificava il decreto di fissazione dell'udienza, e disponeva la notifica del medesimo al condannato presso la residenza che risultava agli atti, ove però il medesimo non veniva reperito. Veniva individuato un ulteriore indirizzo presso il quale il C.P. sarebbe emigrato, ma non vi è traccia in atti che ivi sia stata effettuata alcuna notifica. Conclusivamente deve rilevarsi l'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza di esecuzione al condannato, che costituisce causa di nullità assoluta di ordine generale rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. In tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'articolo 179 cod. proc. penumero ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'articolo 184 cod. proc. penumero Sez. U, Sentenza numero 7697 del 24/11/2016 Rv. 269028 . Analogamente nel procedimento di sorveglianza, la violazione del disposto dello articolo 666, comma terzo, cod. proc. penumero , richiamato dall'articolo 678 dello stesso codice, per omessa notifica dell'avviso di fissazione della data dell'udienza in camera di consiglio sia all'imputato che al suo difensore, dà luogo ad una nullità di ordine generale, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento articolo 178 lett. c e articolo 179 comma primo cod. proc. penumero , in quanto concerne l'omessa citazione dell'interessato e l'assenza del difensore, la cui partecipazione necessaria all'udienza è normativamente sancita dal quarto comma del citato articolo 666 cod. proc. penumero Sez. 1, Sentenza numero 484 del 01/02/1991 Rv. 186650 - 01 . Stante il fatto che il procedimento di sorveglianza è modellato sul procedimento di esecuzione, è evidente che analogamente a quanto accade nel procedimento di sorveglianza, anche in quello di esecuzione la mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza all'imputato da luogo a una nullità di ordine generale, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento. 2. L'accoglimento del ricorso impone l'annullamento dell'impugnato provvedimento con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona.