Il risarcimento deve essere valutato in base all'età del paziente al momento in cui la malattia si è manifestata, non a quella della trasfusione.
Il caso in esame trae origine dalla richiesta di risarcimento dei danni avanzata da Tizio e Caia al Ministero della Salute Tizio in quanto, a 19 anni, aveva contratto una patologia epatica, diventata cronica, a seguito di una emotrasfusione con sangue infetto Caia, la moglie, per aver subito gli effetti della grave infermità del compagno, assistendolo e curandolo per anni. In primo grado è stata riconosciuta un'invalidità permanente del 35% a causa della malattia epatica cronica, con una condanna al Ministero al pagamento di 167mila euro, mentre è stata respinta la richiesta della donna per mancanza di prove del danno da lei subito in via diretta. I ricorrenti hanno contestato due punti fondamentali l'importo del risarcimento e il diritto autonomo al risarcimento nello specifico, Tizio ha sostenuto che il calcolo effettuato per il risarcimento dovesse essere fatto sulla base dell’età che aveva nel momento in cui ebbe luogo la trasfusione cioè 19 anni , senza limitarlo a partire dal momento in cui la malattia aveva avuto uno “sviluppo violento” la moglie, invece, ha ribadito il suo diritto al risarcimento per essere stata vicina al marito nelle varie fasi della malattia. La Corte ha rigettato entrambe le richieste in quanto, nel primo caso, è corretto liquidare il danno assumendo come età quella che aveva il danneggiato nel momento in cui la malattia si è manifestata e non quella che aveva alla data della trasfusione, mentre, nel secondo caso, la donna non aveva fornito alcuna prova del danno patito in via diretta, «invocando, in realtà, non l’applicazione di una presunzione, quanto piuttosto il riconoscimento di un danno in re ipsa».
Presidente Frasca – Relatore Cirillo Fatti di causa 1. OMISSIS convenne in giudizio il Ministero della salute, davanti ai Tribunale di Catania, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni a lui derivati a seguito di una emotrasfusione con sangue infetto avvenuta presso l'Ospedale OMISSIS nel gennaio 1971, quando egli aveva diciannove anni. Nel giudizio intervenne OMISSIS coniuge dell'attore, chiedendo il risarcimento dei danni a lei direttamente derivati a causa della patologia contratta dal marito. Il Tribunale accolse la domanda e, riconosciuta un'invalidità permanente nella misura del 35 per cento conseguente alla malattia epatica cronica derivante dalla trasfusione, condannò il Ministero al pagamento della somma di euro 167.352, oltre interessi, in favore dell'attore, mentre dichiarò inammissibile la domanda della OMISSIS e condannò il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore. 2. La sentenza è stata impugnata dall'attore e dall'intervenuta e la Corte d'appello di Catania, con sentenza del 23 novembre 2023, ha rigettato l'appello del OMISSIS e la domanda risarcitoria della OMISSIS condannando gli appellanti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di appello. La Corte territoriale ha osservato che l'appello proposto da OMISSIS era infondato, perché correttamente il Tribunale aveva calcolato il danno in base all'età che aveva il danneggiato nel momento in cui il contagio aveva manifestato i suoi effetti sul paziente e non a quella nella quale la trasfusione era avvenuta. Quanto all'appello della OMISSIS , la Corte di merito ha riconosciuto che ella, intervenendo prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, poteva comunque formulare domande nei confronti delle altre parti, ma senza attività istruttoria, cioè accettando il processo nello stato in cui si trovava al momento dell'intervento. Ma poiché l'appellante non aveva offerto alcuna prova del danno da lei subito in via diretta, la sua domanda risarcitoria doveva essere rigettata. 3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Catania propongono ricorso OMISSIS con unico atto affidato a due motivi. Resiste il Ministero della salute con controricorso. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile con una proposta di definizione ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ., depositata dal Consigliere relatore in data 12 marzo 2024. Avverso tale proposta i ricorrenti hanno fatto opposizione, chiedendo che il ricorso venga collegialmente deciso la trattazione è stata fissata ai sensi dell'articolo 380-bis.1. cod. proc. civ. e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'articolo 360, primo comma, numero 3 , cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli articolo 1226 e 2043 cod. civ., sostenendo che il ricorrente OMISSIS avrebbe diritto a vedere calcolato il risarcimento sulla base dell'età che aveva nel momento in cui ebbe luogo la trasfusione 19 anni , senza limitarlo a partire dal momento in cui la malattia aveva avuto uno sviluppo violento. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'articolo 360, primo comma, numero 3 , cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'articolo 268 cod. proc. civ. e degli articolo 1226 e 2043 cod. civ., sostenendo che la ricorrente OMISSIS avrebbe diritto all'autonomo risarcimento del danno per avere costantemente aiutato il marito nelle varie fasi della malattia. 3. Si trascrive qui di seguito la proposta di definizione anticipata che è stata depositata. «considerato che il ricorso si espone ad un preliminare rilievo di inammissibilità, ex articolo 366 numero 3 c.p.c., per mancanza di una esposizione sommaria del fatto sostanziale e della vicenda processuale minimamente sufficiente non viene offerta alcuna adeguata indicazione della vicenda sostanziale, né vengono illustrate le ragioni della sentenza di primo grado, né i motivi d'appello della controparte, né la motivazione della sentenza d'appello propone la definizione del ricorso ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. con pronuncia di inammissibilità». A fronte della trascritta proposta, il difensore del ricorrente si è limitato a chiedere che il ricorso venga deciso, senza avanzare alcuna osservazione critica alla medesima e senza depositare memoria in vista della discussione in camera di consiglio. 4. Tutto ciò premesso, la Corte osserva che la proposta di definizione anticipata merita integrale conferma, posto che il ricorso non contiene alcuna esposizione sommaria del fatto, per cui non è possibile valutare quale sia il presupposto sul quale i due motivi di ricorso si fondano. Si deve aggiungere, ad abundantiam, che, ove pure non sussistesse la rilevata inammissibilità, i due motivi di ricorso sarebbero comunque privi di fondamento. Osserva il Collegio, in proposito, 1 che è corretto liquidare il danno assumendo come età quella che aveva il danneggiato nel momento in cui la malattia si è manifestata e non quella che aveva alla data della trasfusione, come da pacifica giurisprudenza di questa Corte 2 che la Corte di merito ha correttamente rigettato la domanda della OMISSIS che dal secondo motivo di ricorso si trae ulteriore conferma che ella nessuna prova aveva fornito del danno da lei patito in via diretta, invocando, in realtà, non l'applicazione di una presunzione, quanto piuttosto il riconoscimento di un danno in re ipsa, il che è pacificamente da escludersi in base alla fermissima giurisprudenza di questa Corte. 5. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile, A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi dei d.m. 10 marzo 2014, numero 55, nonché la condanna al pagamento di un ulteriore somma, ai sensi dell'articolo 96, terzo comma, cod. proc. civ., in favore della controparte e al versamento di un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende articolo 96, quarto comma, cod. proc. civ. . Sussistono inoltre le condizioni di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 5.200 più spese eventualmente prenotate a debito, nonché al pagamento della somma di euro 2.600 ai sensi dell'articolo 96, terzo comma, cod. proc. civ. in favore della controparte e della somma di euro 500 ai sensi dell'articolo 96, quarto comma, cod. proc. civ., alla cassa delle ammende. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.