Firmato il Protocollo sui depositi telematici di atti penali e i rapporti con gli uffici di Procura

L'Ordine degli Avvocati di Milano, con la Procura della Repubblica e la Camera Penale, ha firmato un Protocollo relativo al deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie.

In particolare, «il Protocollo mira a risolvere, in un'ottica di collaborazione tra le parti, le criticità emerse e segnalate dai Colleghi, attraverso la definizione di regole condivise che permettano un più efficace utilizzo degli strumenti telematici nello svolgimento dell'attività professionale». Di seguito i principali ambiti di intervento del Protocollo. Deposito di denunce e querele Con riguardo alle denunce di cui all'articolo 333 c.p.p. ed alle querele di cui all'articolo 336 c.p.p., i difensori avranno cura di compilare i campi liberi previsti dal PDP. I difensori, inoltre, caricheranno gli atti su PDP, ove possibile, in formato PDF con OCR. In relazione alle denunce/querele sporte con riferimento ai reati ricompresi nell'articolo 5, comma 3, della legge numero 53/2022 Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere i difensori avranno cura di compilare i campi che compaiono nella relativa sezione, in particolare quelli relativi alla relazione autore-vittima, al luogo e alla data del fatto nonché alle circostanze del reato. Gli allegati saranno caricati separatamente rispetto alla denuncia/querela/memoria. Nel caso in cui la denuncia/querela sia stata inizialmente depositata tramite le Forze dell'Ordine, le integrazioni di dette denunce/querele dovranno essere depositate nel procedimento di riferimento con “memoria” in “atti successivi” al procedimento individuato. Deposito delle nomine in fase di indagine Come disposto dall'articolo 3, comma 8, DM 217/2023 le nomine devono essere obbligatoriamente depositate sul Portale deposito atti Penali, unitamente ad atto abilitante a titolo meramente esemplificativo, verbale di identificazione, istanza 335 c.p.p. positiva, decreto di perquisizione e sequestro, ecc. Qualora sia intervenuta una nomina d'ufficio o vi sia una nomina di difensore di fiducia contenuta in atti diversi, i difensori avranno cura di depositare al PDP la nomina – anche se contenuta in un atto abilitante es verbale di identificazione – e di allegare il medesimo quale atto abilitante, al fine di consentire il deposito di atti successivi. Deposito delle nomine in fasi successive alle indagini preliminari In ossequio al disposto dell'articolo 96 c.p.p., le nomine devono essere depositate “davanti all'Autorità procedente” e quindi, dopo l'esercizio dell'azione penale o della richiesta di archiviazione, i difensori, alla luce delle informazioni in loro possesso circa lo stato del procedimento, indirizzeranno le nomine, per quanto possibile, agli Uffici Gip/Tribunale/Corte d'Appello, le cui cancellerie sono abilitate all'accesso a PDP. Richiesta di ostensione del fascicolo Tramite il medesimo PDP, verrà richiesta dal difensore l'ostensione del fascicolo digitale da remoto, dopo l'emissione dell'avviso ex articolo 415-bis c.p.p. o dell'avviso 408/411 c.p.p., utilizzando esclusivamente l'apposita voce di deposito “Richiesta di accesso agli atti” l'ostensione di singoli atti nella fase delle indagini, utilizzando esclusivamente l'apposita voce di deposito “Accesso copie e visione atti” in tal caso i singoli atti oggetto di richiesta verranno esibiti o rilasciati in copia in formato analogico, previa autorizzazione del Pubblico Ministero.   La richiesta di ostensione/ascolto/estrazione di copie relative alle intercettazioni verrà depositata tramite il Portale PDP, utilizzando le apposite voci “richiesta ex articolo 268, 6° comma/ 268, 8° comma”, ma, oltre alla richiesta, il difensore allegherà anche l'apposito modulo scaricabile dal sito della Procura della Repubblica compilato in ogni sua parte, al fine di consentire all'Ufficio preposto di evadere correttamente la richiesta. Deposito delle opposizioni alle richieste di archiviazione Le opposizioni alla richiesta di archiviazione dovranno essere caricate su PDP, con ufficio destinatario Procura della Repubblica. Deposito delle richieste ex articolo 335, commi 3 e 3 ter, c.p.p. Le istanze presentate ai sensi dell'articolo 335, commi 3 e 3 ter, c.p.p. vengano depositate unicamente tramite PDP nello specifico l'istanza di rilascio di certificato ex art 335, comma 3, c.p.p., avanzata dal difensore dell'indagato o da quello della persona offesa, viene inserita tramite la sezione “Certificati”. Nel caso di notifica di verbale di identificazione con informazione sul diritto di difesa ove non sia indicato un numero di RG NR né il nominativo del pubblico ministero, l'istanza, corredata dall'atto come allegato, verrà trattata in via prioritaria e riscontrata tempestivamente l'istanza di rilascio di attestazione circa lo stato del procedimento ex articolo 335, comma 3 bis, c.p.p., avanzata dal difensore della sola persona offesa una volta trascorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia/querela, verrà richiesta tramite il deposito di atto successivo.   Depositi mediante posta elettronica - PEC istituzionali Per tutti gli atti, documenti, richieste, memorie e notifiche per i quali non è previsto il deposito obbligatorio tramite PDP, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, DM numero 217/2023, i difensori possono procedere al relativo deposito con modalità non telematiche e quindi, in via alternativa, mediante posta elettronica certificata oppure in formato analogico/cartaceo. Gli atti inviati alle PEC istituzionali si considereranno legalmente depositati anche nel caso di mancato rispetto delle indicazioni sulla competenza di ciascuna PEC in ogni caso, i difensori avranno cura di osservare scrupolosamente la ripartizione di competenze e di evitare la medesima PEC a più indirizzi PEC e/o PEO. Laddove vengano trasmessi, via posta elettronica certificata, atti, documenti, richieste e memorie che vanno depositati per legge sul PDP, essi non produrranno alcun effetto di legge. Depositi cartacei Per i casi residui in cui il difensore è legittimato al deposito per via non telematica, e non intenda avvalersi dell'invio a mezzo posta elettronica certificata, potrà procede al deposito degli atti in formato analogico/cartaceo solo presso lo sportello dell'Ufficio Ricezione Atti. I difensori allegheranno, per ciascun atto depositato in forma cartacea, un supporto informatico contenente l'atto e relativi allegati in formato digitale se possibile, l'atto redatto dal difensore sarà depositato in formato PDF con OCR. Laddove vengano depositati in formato analogico/cartaceo atti, documenti, richieste e memorie che vanno depositati per legge sul PDP, essi non produrranno alcun effetto di legge pertanto, la Procura della Repubblica apporrà la seguente dicitura “il deposito è irricevibile in quanto non conforme alle disposizioni di legge che prevedono l'obbligatorietà del deposito tramite il PDP.” Per un maggiore approfondimento, si rimanda al testo del Protocollo allegato.

Protocollo Depositi atti telematici