Sinistri transfrontalieri: la mandataria non può esser convenuta in giudizio

Il Tribunale di Firenze affronta e risolve con approfondita motivazione la problematica inerente la possibilità o meno di convenire in giudizio la mandataria nei contenziosi risarcitori collegati ad incidenti stradali avvenuti all'estero

La vicenda riguarda un giovane ciclista italiano che viene travolto e ucciso da un grosso camion in Gran Bretagna. I congiunti radicano un procedimento in Italia per chiedere il danno da lesione del rapporto parentale, chiamando in giudizio sia la compagnia di assicurazione mandante estera che la mandataria per l'Italia. Il Tribunale, dopo aver concesso i termini per le memorie istruttorie e dopo aver interrogato il Ministero della Giustizia in merito alla legislazione inglese, tratteneva la causa in decisione sulla sola questione preliminare relativa alla sussistenza o meno del diritto risarcitorio secondo il diritto inglese e sulla possibilità di disapplicazione della normativa straniera per contrarietà all'ordine pubblico. In merito alla questione della titolarità passiva della mandataria, l'estensore del provvedimento critica l'approdo della nota sentenza di legittimità Cass. civ., sez. III, 18 maggio 2015, numero 10124 e della successiva Cass. civ., sez. III, 13 novembre 2019, numero 29352, eccependone la distonia con la disciplina comunitaria nel suo complesso in particolare con l'articolo 11, co.1 lett. b e e , nonché articolo 13, commi 1 e 2, Reg. UE numero 1215/12 e con la Direttiva 2009/103/CE.  Il Tribunale, inoltre, osserva come il contrasto tra le richiamate sentenze di Cassazione e la normativa comunitaria emerga alla luce del chiaro pronunciamento reso dalla C.G.U.E. con la sentenza Corte Giust. UE, 15 dicembre 2016, causa C-558/15. In particolare, il Tribunale, dopo aver sottolineato alcuni passaggi della sentenza della C.G.U.E., pone in rilievo il seguente assunto della stessa  «Tra i poteri sufficienti di cui deve disporre il mandatario per la liquidazione dei sinistri  nel contesto in cui opera , figura il mandato a ricevere le notifiche di atti giudiziari […] Non risulta invece né dai lavori preparatori né dai considerando della Direttiva 2000/26/CE una volontà del legislatore dell'Unione intesa ad estendere tale mandato sino a consentire che l'azione avviata dalle persone lese dinanzi al giudice nazionale del luogo di loro residenza, per ottenere un indennizzo da parte dell'impresa di assicurazione della persona responsabile, possa essere intentata contro il rappresentante di detta impresa. […]» pag. 8 sent. cit. . Infine, il Tribunale fiorentino rileva che sulla base della normativa comunitaria Regolamento UE numero 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, Direttiva 2000/26/CE   e Direttiva 2009/103/CE , così come interpretata nella sentenza Corte Giust. UE, 15 dicembre 2016, causa C-558/15, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della mandataria. In merito alla legge applicabile, il Giudice estensore ha richiamato l'approdo delle Cass. civ., sez. unumero , 29 settembre 2022, numero 28427, oltre che la sentenza Corte Giust. UE, 19 settembre 1995, causa C-364/93, affermando che la nozione di luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto non può essere interpretata estensivamente fino a ricomprendere qualsiasi luogo in cui possano essere risentite le conseguenze dannose di un evento che abbia già provocato un danno effettivamente verificatosi in un altro luogo, dovendosi quindi avere riguardo al solo danno iniziale e non ai danni conseguenti. E' così che assume rilevanza solo il luogo ove il fatto causale ha prodotto direttamente i suoi effetti nei confronti di colui che ne è la vittima immediata. Da ultimo, per quanto concerne il danno non patrimoniale chiesto dai congiunti del de cuius, il Tribunale evidenzia come la legge inglese preveda che questo possa essere richiesto unicamente dal coniuge o civil partner e dal convivente qualora soddisfi alcuni requisiti, nonché dai genitori unicamente nel caso di decesso di un figlio minore non coniugato, mentre il quantum è predeterminato ed è pari a 12.980 sterline per i sinistri successivi all'1° maggio 2020 l'importo è stato aumentato a 15.120 sterline . Non rientrando gli attori nel novero dei soggetti legittimati, per la norma inglese questi non hanno diritto a chiedere il danno da lesione del rapporto parentale. Il Tribunale, quindi, affronta e risolve la questione riguardante l'asserita violazione dell'ordine pubblico internazionale, richiamando e facendo propri gli approdi a cui è giunta la Suprema Corte con le sentenze Cass. civ., sez. III, 25 giugno 2021, numero 18286 e Cass. civ., sez. III, 21 agosto 2018, numero 20841.  Nello specifico, i giudici di legittimità hanno osservato che, ove la Legge straniera porti a negare il risarcimento del danno non patrimoniale ovvero a determinarlo in misura inferiore a quanto previsto dalla Legge italiana, non possa ritenersi violato il diritto dell'Unione europea o quello costituzionale e ciò in quanto i limiti della risarcibilità del danno non patrimoniale e la misura del suo risarcimento non costituiscono oggetto di competenza dell'Unione Europea. Il Tribunale ha altresì chiarito che, agli effetti del diritto internazionale privato, solo l'ordine pubblico internazionale può impedire l'ingresso della norma straniera nell'ordinamento italiano. Per ordine pubblico internazionale è da intendersi «il complesso dei principi fondamentali - incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti e dell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria in quell'opera di sintesi e ricomposizione che dà forma al diritto vivente - caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico o fondati su esigenze di garanzia, comuni ai diversi ordinamenti, di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, così da operare quale meccanismo di salvaguardia dell'armonia interna dell'ordinamento giuridico statale di fronte all'ingresso di valori incompatibili con i suoi principi ispiratori» tra le altre  Cass. civ., sez. III, 22 agosto 2013, numero 19405  Cass. civ., sez. I, 30 settembre 2016, numero 19599  Cass. civ., sez. unumero , 8 maggio 2019, numero 12193  Cass. civ., sez. unumero , 30 dicembre 2022, numero 38162  Cass. civ., sez. I, 7 marzo 2023, numero 6723 . Fonte IUS/Responsabilità civile

Esposizione dei Fatti omissis , omissis , sia in proprio che in qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore omissis , ed omissis rispettivamente padre, madre e sorelle di omissis hanno convenuto in giudizio la società omissis AG, la società omissis ASSICURAZIONI S.p.A., omissis e, infine, la società omissis , in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentir accogliere le su indicate conclusioni. Espongono che in data il giorno 31.10.2016, alle ore 12 38 circa, in condizione di cielo sereno, il loro stretto congiunto omissis procedeva lungo Knightsbridge con provenienza da lato Hyde Park Corner in sella alla sua bicicletta tipo “fixie”, quando, giunto all'intersezione con Sloane Street, laddove Knightsbridge incontra Brompton Road SW1, dopo aver sorpassato sulla fiancata destra un autoarticolato fermo ad un semaforo, si posizionava davanti il mezzo quest'ultimo ripartiva appena accesa la luce semaforica verde e tamponava la bicicletta, per cui omissis veniva prima scaraventato a terra e poi investito dal complesso veicolare auto – articolato. Il mezzo era composto da un trattore stradale con guida a sinistra MAN immatricolato in Germania con numero di registrazione omissis e rimorchio immatricolato in Germania con numero di registrazione omissis di proprietà della società denominata omissis con sede legale in Germania, assicurato per la responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale presso omissis con sede legale in Germania e condotto da omissis residente in Germania . Nell'occorso omissis riportava lesioni personali tali da determinare in loco il suo decesso, dichiarato alle ore 13 15. Si assume che la dinamica di sinistro sopra descritta risulterebbe rappresentata anche da un filmato della telecamera posteriore di sorveglianza di un veicolo ad uso TAXI acquisita dalla pubblica autorità intervenuta sul teatro del sinistro. La responsabilità in ordine alla causazione del sinistro stradale per cui è causa e del conseguente decesso di omissis viene attribuita dagli attori in via esclusiva al conducente del complesso veicolare autoarticolato, dal quale, in solido con la società proprietaria del mezzo, con l'Impresa di assicurazione per la RC dell'autoarticolato e con il suo mandatario per la liquidazione dei sinistri, intendono essere risarciti del danno non patrimoniale subito, costituito dal danno da perdita del rapporto parentale un “danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra genitore e figlio, tra fratello e fratello nonché nell'alterazione anche nelle relazioni tra i superstiti” . Gli attori sostengono che, alla data del sinistro, sarebbero stati tutti legati a omissis da una profonda relazione di amore e comunanza di vita familiare, essendo tutti conviventi nella residenza di famiglia, sita in omissis in omissis Via omissis Gli attori ritengono che la disciplina della fattispecie debba essere rinvenuta nell'articolo 4 del Regolamento CE numero 864 / 2017, secondo il quale la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale derivante da fatto illecito è quella del Paese in cui si è verificato il danno indipendentemente dal Paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno essendo che il danno non patrimoniale da perdita del congiunto è stato sofferto dalle odierne parti attrici in Italia, in quanto tutte residenti e abitanti nel territorio italiano, si tratta di un danno diretto verificatosi in Italia, per cui la vicenda per cui è causa dovrebbe essere disciplinata dalla legge italiana sulle obbligazioni extracontrattuali derivanti da fatto illecito. In tal caso, secondo quanto previsto dagli articolo 11, 1° co. lettera b , 13 2° co. del Regolamento UE numero 1215 / 2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.12.2012, dalla Corte di Giustizia UE v. decisione numero C463 – 06 del 13.12.2007 , le parti lese sono legittimate a proporre l'azione diretta contro l'assicuratore della Responsabilità Civile dinanzi al Giudice del luogo dello Stato membro in cui sono domiciliati ovvero l'Italia , qualora una siffatta azione diretta sia consentita e l'assicuratore sia domiciliato nel territorio di uno Stato membro gli attori ritengono, altresì, che l'azione diretta sia ammessa dall'articolo 152 del D.lgs. 07.09.2005, numero 209 Codice delle Assicurazioni Private , secondo cui i soggetti residenti nel territorio della Repubblica Italiana danneggiati da sinistri della circolazione stradale provocati da veicoli stazionanti abitualmente e assicurati in un altro Stato membro e accaduti in uno degli Stati aderenti al sistema della carta verde hanno diritto di richiedere il risarcimento del danno oltre che al responsabile del sinistro anche all'Impresa di Assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro, ovvero anche al suo mandatario designato nel nostro Paese. Con riferimento alla legittimazione passiva di quest'ultimo soggetto, gli attori hanno richiamato la sentenza del 18.05.2015 nr. 10124 della Suprema Corte di Cassazione, avendo questa pronunciato il seguente principio di diritto, secondo il quale il mandatario per la liquidazione dei sinistri di cui all'articolo 152 del D.lgs. 07.09.2005, numero 209 è un mandatario con rappresentanza ex lege dell'assicuratore del responsabile civile il quale, di conseguenza, può agire ed essere convenuto in giudizio in nome e per conto del mandante, nel rispetto delle regole sulla giurisdizione e sulla competenza, precisando che l'eventuale sentenza di accoglimento della domanda attorea non potrà che essere eseguita nei confronti dell'impresa mandante, avendo il mandatario la mera qualità di rappresentante. Gli attori escludono altresì l'applicazione del diritto inglese al caso concreto che non prevede la risarcibilità del danno non patrimoniale da perdita del congiunto – perché sarebbe in contrasto e/o in rapporto di incompatibilità con l'Ordine Pubblico Internazionale Italiano ciò in applicazione dell'articolo 26 del predetto Regolamento numero 864 / 2017 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, secondo cui l'applicazione di una norma della legge di un Paese designata dal Regolamento può essere esclusa qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro a sostegno dell'assunto gli attori richiamano la sentenza della Suprema Corte di Legittimità del 22.08.2013 numero 19045, che ha stabilito che l'ordine pubblico internazionale italiano si frappone all'applicazione della norma del diritto civile che impedisca il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del congiunto in quanto tale danno deriva dalla lesione di diritti di rilievo costituzionale la cui tutela è ricollegabile agli articolo 2,29 e 30 della Costituzione italiana . Con comparsa di costituzione e risposta del 03.09.2020 si è costituita in giudizio la società assicuratrice omissis chiedendo, in via preliminare, di estromettere dal giudizio la società omissis Assicurazioni S.p.a. e di ritenere l'applicabilità al caso concreto del diritto sostanziale inglese nel merito ha chiesto il rigetto delle domande attoree, contestandone la fondatezza, in fatto ed in diritto in particolare ha rilevato che la narrazione del fatto effettuata dagli attori non corrisponderebbe alla realtà per come ricostruita nell'ambito nel procedimento penale celebratosi in Inghilterra, nel quale, invece, è emerso che omissis si era trovato con la propria bicicletta immediatamente davanti ad un mezzo pesante di imponenti dimensioni e palesemente fuori dal campo visivo e proprio nella fase di ripartenza del veicolo essendosi accesa la luce semaforica verde nella sua direzione. In relazione alle questioni preliminari, ha precisato che la normativa di riferimento non è più il Regolamento CE numero 44/2001, ma quello CE 1215/2012 articolo 66, co. 1, reg. cit. da ult. , secondo il quale la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale de qua sarebbe quella inglese, ovvero quella del Paese ove è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e ciò a prescindere dal Paese o dai Paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto articolo 4 reg. cit. inoltre ha sottolineato che l'estromissione dal processo della sua mandataria per la liquidazione dei sinistri omissis Assicurazioni S.p.a. deriverebbe dal fatto che la omissis non avrebbe mai conferito alla società italiana la rappresentanza processuale ad ogni modo gli attori non avrebbero dovuto convenire nello stesso processo sia il rappresentato che il rappresentante così compiendo un errore nell'individuazione del fondamento normativo dell'azione diretta, che non andrebbe ricercato nell'articolo 152 del Codice delle Assicurazioni Private, bensì nell'articolo 18 del regolamento CE numero 864/2007 e non 2017 . Nel merito la convenuta ha escluso la responsabilità del proprio assicurato e ha eccepito la prescrizione dell'azione diretta in via ulteriormente subordinata, la convenuta ha contestato la quantificazione degli importi proposta dagli attori dubitando dell'intensità del rapporto parentale asserito, risultando, invece, che omissis si era staccato da anni dalla famiglia in Italia perché ormai frequentava la facoltà di Economia e Marketing presso la Regent's University di Londra. Si è costituita in giudizio, con comparsa del 3 settembre 2020, la società ASSICURAZIONI S.p.a., quale mandataria in Italia della società tedesca, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva a seguito della citazione in giudizio della citata Compagnia omissis di cui non ha né la rappresentanza processuale né la possibilità di procedere alla gestione stragiudiziale della presente controversia sinistro transfrontaliero, nel quale sono rimasti danneggiati soggetti residenti in Italia . A sostegno ha richiamato la sentenza del 15.12.2016 della Corte di Giustizia Europea causa C-558/15, secondo la quale l'articolo 4 della direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 16 maggio 2000, dev'essere interpretato nel senso che esso non impone agli Stati membri di prevedere che il mandatario designato, ai sensi di tale articolo, per la liquidazione dei sinistri possa essere esso stesso convenuto, in luogo dell'impresa di assicurazione che rappresenta dinanzi al giudice nazionale adito con domanda di risarcimento da una persona lesa e non riconosce, di per sé, la possibilità di agire in giudizio direttamente contro detto rappresentante il difetto di legittimazione passiva sarebbe esclusa anche dal D.lgs. C.d.Ass. articolo da 151 a 155 e da 296 a 301 ad ogni modo, la Compagnia mandataria, richiamando l'articolo 19 del Trattato dell'Unione Europea ha invitato questo Tribunale di ricorrere, in via pregiudiziale, alla Corte di Giustizia Europea, sull'interpretazione dell'articolo 4 della Direttiva 2000/26/CE relativamente alla legittimazione da riconoscere al mandatario nella liquidazione dei sinistri esteri omissis Assicurazioni S.p.a Infine, ha eccepito l'inapplicabilità alla fattispecie della legislazione italiana deducendo che gli attori, nel chiedere invece la sua applicazione, avrebbero fatto riferimento alla disposizione giusta – ovvero all'articolo 4 del Regolamento CE numero 864/2007 Roma II errando, tuttavia, nella sua interpretazione difatti l'espressione “luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto” andrebbe interpretata come quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima, senza avere riguardo al luogo dove si sono verificate o potrebbero verificarsi le conseguenze indirette e future di tale lesione ciò sarebbe confermato dai principi di diritto internazionale privato di cui all'articolo 62 della legge numero 218 del 31.05.1995 e dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e dalle sentenze comunitarie tra le quali CGUE 10.12.2015, Causa C – 350 / 14 . La convenuta conclude perché al caso di specie si applichi la legge inglese e i suoi criteri di liquidazione del danno ed esclude che possa invocarsi l'asserita violazione dell'ordine pubblico ai sensi dell'articolo 26 Reg. to 864 / 2007, sulla scorta di quanto affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione del 21 agosto 2018 numero 20841, secondo cui la domanda di risarcimento del danno scaturente da fatto illecito avvenuto all'estero, commesso nei confronti di cittadino italiano da parte di un cittadino di altro Stato, anche qualora possa essere conosciuta dal giudice italiano secondo le nostre regole sulla giurisdizione, è soggetta alla legge del luogo ove è avvenuto il fatto e l'eventuale negazione del risarcimento del danno non patrimoniale o il suo riconoscimento in misura inferiore rispetto alla legge italiana non costituisce violazione del diritto dell'Unione europea o di quello costituzionale. La Compagnia convenuta ha, inoltre, eccepito l'erroneità della liquidazione del danno proposta dagli attori in conformità al diritto italiano, anche per l'eventualità in cui quest'ultimo e non quello inglese venisse ritenuto essere il diritto applicabile, per l'assenza della prova dell'esistenza di una “particolare vicinanza ed affezione tra la vittima e i suoi congiunti danneggiati per la sua perdita”. Disposta la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo alla società convenuta all'udienza del 6.7.2021 veniva dichiarata la contumacia dei terzi chiamati omissis e omissis titolari della cessata società omissis , attesa la rituale notifica dell'atto di chiamata in causa. Sono stati assegnati termini per memorie come richiesto dalle parti con ordinanza dell'01.02.2022, affermata la giurisdizione del Giudice Italiano, riservato al prosieguo la decisione sulla estromissione della convenuta omissis Assicurazione con conseguenziale rigetto dell'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, riservata la decisione in ordine alle istanze istruttorie, ritenuta applicabile al caso di specie la normativa inglese, è stata disposta la traduzione in lingua italiana di tutti gli atti in lingua inglese prodotti da parte attrice ed è stata nominata C.T.U. la traduttrice, sig.ra omissis . Con successivo decreto del 17 marzo 2022, in ragione dell'istanza del 16.3.2022 di parte attrice con la quale quest'ultima ha chiesto la revoca dell'ordinanza avverso la quale ha espresso riserva di appello , veniva posta in evidenza la necessità di ben individuare i testi della legge nazionale inglese da applicare ai fini della decisione, tant'è che, con successiva ordinanza dell'8 giugno 2022, è stato reputato necessario accertare l'eventuale esistenza di ulteriori fonti normative inglesi applicabili al caso di specie, oltre a quelle indicate dalle parti in causa, tenuto conto anche dell'esigenza di verificare in concreto la compatibilità della normativa inglese con l'ordine pubblico italiano. In ragione dell'articolo 14 della legge nr. 218/1995 è stata rivolta al Ministero della Giustizia la richiesta di informazioni in merito. A tale riguardo si richiama il principio dell'obbligo del giudice di ricercare, d'ufficio, le fonti del diritto e ciò vale anche per le norme giuridiche degli ordinamenti stranieri, per la cui individuazione è possibile ricorrere a qualsiasi mezzo, anche informale e valorizzando il ruolo delle parti, senza che sussista in capo alla parte che la invochi alcun onere di indicazione, né di allegazione documentale della legge straniera ritenuta applicabile Cass. Nr. 27365/2016 Cass. Nr. 14209/2022 . Con successiva ordinanza del 15 maggio 2023, richiamando l'applicazione del Regolamento CE numero 864/2007 c.d. Roma II del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, è stata confermata l'ordinanza del 01.02.2022 nella parte in cui individua nella legge inglese la legge applicabile nel caso di specie . Allo stesso tempo, rilevando la non esaustività di quanto pervenuto al Ministero della Giustizia italiano dal Foreign, Commonwealth e Development -FCDO di Londra, è stato nominato C.T.U. l'ing. omissis per la ricostruzione della dinamica del sinistro stradale de quo e, al fine di determinare il soggetto responsabile secondo le disposizioni di legge in materia di circolazione stradale dei veicoli e della giurisprudenza inglese pertinente, il CTU è stato invitato ad avvalersi di un esperto di diritto inglese specializzato nella materia della “motor third party liability”. Con ordinanza del 22 giugno 2023, preso atto che il Ministero della Giustizia, pur dando seguito alla sua richiesta di trasmettere i detti testi di legge, si era limitato ad inviare quanto omissis a omissis sua omissis volta omissis comunicatogli omissis dal omissis FOREIGN, omissis COMMONWEALTH omissis e DEVELOPMENT OFFICE il 28.7.2022, senza accertare l'eventuale esistenza di altre fonti normative, anche più recenti, applicabili al caso di specie, è stato nominato C.T.U. omissis il Prof. docente universitario esperto in Diritto sostanziale inglese, per individuare definitivamente la normativa inglese da applicare ratione temporis. La causa è stata, dunque, istruita mediante produzioni documentali su vari supporti tra cui chiavetta USB e DVD ed espletamento della CTU ad opera del suddetto Consulente. Ritenuta la causa matura per la decisione, la causa veniva rinviata a quella del 18.04.2024 per la precisazione delle conclusioni, con esplicito riguardo alla questione preliminare, eventualmente definitoria della causa, relativa alla sussistenza o meno secondo il diritto inglese, in capo agli attori del diritto risarcitorio e della possibilità di disapplicazione della legge inglese per contrarietà all'ordine pubblico italiano e le conseguenze di tale disapplicazione. All'udienza del 18 aprile 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. e sono stati, di conseguenza, assegnati i termini di cui all'articolo 190 c.p.c. Motivi della decisione Sul difetto di legittimazione passiva della Società mandataria omissis Assicurazioni S.p.a. Viene confermata l'ordinanza del 1° febbraio 2022 e dichiarata la carenza di legittimazione passiva di omissis Assicurazioni S.p.a. Come si evince dalle conclusioni dell'atto di citazione, dalla prima memoria istruttoria v. pagg. 3 – 4 e dalle dichiarazioni rese dal difensore all'udienza del 6 luglio 2021, gli attori hanno convenuto in giudizio la Compagnia omissis ASSICURAZIONI S.p.a., quale mandataria per la liquidazione dei sinistri designata per l'Italia da omissis nell'intento di offrire a quest'ultima la possibilità di scelta tra la costituzione in giudizio direttamente in proprio oppure mediante il proprio rappresentante processuale in Italia, senza proporre alcuna domanda di condanna nei confronti della stessa e, tuttavia, nella convinzione che in essa sussistesse un potere di rappresentanza processuale v. memoria ex articolo 183, numero 1, pag. 2 . Tale intento deriva da quanto statuito dalle sentenze della Corte di Cassazione Civile del 18.05.2015, numero 10124 e della successiva del 13.11.2019 numero 29352, nonché del considerando numero 37 della Direttiva 2009/103/CE, che raccomanda come “opportuno che lo Stato membro nel quale l'impresa di assicurazione è autorizzata esiga che l'impresa designi dei mandatari per la liquidazione di sinistri incaricati di adottare le misure appropriate per la liquidazione del sinistro in nome e per conto dell'impresa di assicurazione, con poteri sufficienti per rappresentare l'impresa di assicurazione se necessario, dinanzi ai tribunali, compatibilmente con le norme di diritto internazionale privato sull'attribuzione della competenza giurisdizionale” v. pag. 3 citazione pagg. 2, 3 Mem. 183 numero 1 . Tale intento e l'assunto posto a suo fondamento, tuttavia, non sono in sintonia con la disciplina comunitaria nel suo complesso in particolare con l'articolo 11, co.1 lett. b e] e 13, commi 1° e 2° del Reg. UE numero 1215/2012 “articolo 11 1. L'assicuratore domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto a davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato in cui è domiciliato articolo 13 1. In materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicuratore può altresì essere chiamato in causa davanti all'autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta l'azione esercitata dalla parte lesa contro l'assicurato, qualora la legge di tale autorità giurisdizionale lo consenta con la direttiva 2000/26 e con la direttiva 2009/103 , come emerge alla luce del chiaro pronunciamento reso dalla C.G.U.E. con la sentenza del 15.12.2016 in causa C-558/15. Tale sentenza, resa all'esito di una domanda di pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione dell'articolo 4, paragrafi 4, 5 e 8 della direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli , nell'ambito di una controversia concernente la capacità dell'ente mandatario della compagnia di assicurazioni del proprietario del veicolo che ha causato un incidente stradale di essere convenuta un giudizio, inquadra ta la direttiva 2009/103/CE del 16 settembre 2009 come la normativa di riferimento, pur soffermandosi ad esaminare la direttiva 2000/26 in vigore all'epoca dei fatti di causa svoltisi nel 2007, detta dei principi validi nell'intero contesto normativo di riferimento, anche a seguito dell'entrata in vigore della prima direttiva. La pronuncia in esame rammenta che risulta dal considerando 8 della direttiva 2000/26, che “il legislatore dell'Unione europea ha inteso garantire alle persone lese da incidenti automobilistici un trattamento equivalente, indipendentemente dal luogo della Comunità europea ove l'incidente è avvenuto” pag. 2 Eventualmente anche prevedendo “che la persona lesa in un incidente automobilistico avvenuto in uno Stato diverso dal suo paese di residenza possa richiedere nel proprio Stato membro di residenza un risarcimento al mandatario per la liquidazione dei sinistri designato per tale paese dall'impresa di assicurazione del responsabile” v. consid 11 direttiva pag. 3 sent. cit. , agendo nei confronti dello stesso con azione diretta v. consid. 10 . La Corte europea, tuttavia, in applicazione dei criteri ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza, ricostruisce la portata effettiva dei propositi espressi dai considerando 8, 10, 11, partendo dall'analisi degli articolo 3 e 4 della direttiva 2000/26 difatti l'articolo 3 stabilisce che “ogni Stato membro deve provvede re a che le persone lese aventi diritto a risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di loro residenza, dispongano di un diritto di azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile del responsabile” l'articolo 4, rubricato “Mandatario per la liquidazione dei sinistri”, al comma 1 stabilisce che “ Il mandatario è incaricato della gestione e della liquidazione dei sinistri dovuti ad incidenti nei casi di cui all'articolo 1.” al comma 4 che “Il mandatario per la liquidazione dei sinistri raccoglie tutte le informazioni necessarie in merito alla liquidazione dei sinistri stessi e prende le misure necessarie per negoziarne la liquidazione ” al comma 5 che “Il mandatario per la liquidazione dei sinistri è dotato di poteri sufficienti a rappresentare l'impresa di assicurazione nei confronti delle persone lese nei casi di cui all'articolo 1, e a soddisfare interamente le loro richieste di indennizzo”. Tuttavia, allo stesso tempo, sempre al comma 4, precisa che “L'obbligo di designare un mandatario non esclude il ricorso diretto della persona lesa o della sua impresa di assicurazione contro la persona che ha causato il sinistro o la sua impresa di assicurazione”. Al comma 8 stabilisce che “La nomina del mandatario per la liquidazione dei sinistri non costituisce di per sé l'apertura di una succursale ”. pag. 4 sent. . Secondo la C.G.U.E., la lettera dall'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 2000/26 “non comporta, di per sé, che un siffatto rappresentante possa essere convenuto, in luogo dell'impresa di assicurazione che rappresenta, dinanzi al giudice nazionale” pag. 6,7, sent. cit. . L'obbligo di convenire il mandatario per la liquidazione dei sinistri non risulta nemmeno dalle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2000/26, secondo cui quest'ultimo raccoglie tutte le informazioni necessarie in merito alla liquidazione dei sinistri stessi e prende le misure necessarie per negoziarne la liquidazione. Infatti, con tali disposizioni, il legislatore dell'Unione si è limitato a precisare i compiti che incombono a detto rappresentante nel contesto di una liquidazione negoziata dei sinistri, senza fare riferimento agli eventuali procedimenti giurisdizionali. Lo stesso articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2000/26, precisando altresì che la persona lesa o la sua impresa di assicurazione non viene privata, per la sola circostanza che è stato nominato un mandatario per la liquidazione dei sinistri, della possibilità di avviare direttamente un procedimento contro la persona che ha causato l'incidente o la sua impresa di assicurazione” nega alla designazione di tale rappresentante ogni carattere esclusivo “e non riconosce, di per sé, la possibilità di agire in giudizio direttamente contro detto rappresentante” CGUE 15.12.2016, C – 558 /15, pag. 7 . Difatti, l'articolo 4, par. 5 della direttiva stabilisce che “il mandatario per la liquidazione dei sinistri è dotato di poteri sufficienti a rappresentare l'impresa di assicurazione nei confronti delle persone lese” per poterne soddisfare interamente le richieste di indennizzo, “ma non precisa l'esatta portata dei poteri conferiti a tal fine” pag. 7 sent. cit. . L'interpretazione in questione è confermata, prosegue la Corte, dal successivo paragrafo 6, primo comma dell'articolo 4, che nello stabilire le regole di trattamento delle richieste di indennizzo presentate direttamente all'impresa assicuratrice della persona responsabile dell'incidente, o al mandatario per la liquidazione dei sinistri, “fa riferimento alla sola fase del procedimento d'indennizzo al termine della quale è presentata l'offerta d'indennizzo o il medesimo è negato, senza affatto disciplinare un'eventuale fase giurisdizionale” pag. 7 sent. cit. . Ed in questa fase stragiudiziale osserva la Corte “ il mandatario per la liquidazione dei sinistri non si sostituisce in nulla all'impresa che rappresenta e svolge soltanto le funzioni di intermediario, che sono necessariamente limitate. Una diversa configurazione nella fase giurisdizionale potrebbe essere possibile soltanto se il legislatore dell'Unione l'avesse prevista, il che non risulta dalle disposizioni dell'articolo 4, paragrafi da 1 a 6, della direttiva 2000/26” CGUE 15.12.2016, C – 558 /15 pag. 7 . Un'altra conferma del mancato conferimento al mandatario della qualità di legittimato passivo in luogo dell'impresa di assicurazione dinanzi al giudice nazionale, si ricava dall'articolo 4, paragrafo 8 della direttiva 2000/26, secondo cui “la nomina di un mandatario per la liquidazione dei sinistri non costituisce di per sé l'apertura di una succursale di un'impresa di assicurazione né il predetto mandatario è considerato uno stabilimento ai sensi della convenzione di Bruxelles, del 27 settembre 1968, relativa alla competenza giurisdizionale e all'esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale” v. dir. cit. . Neppure si può, secondo la Corte di Giustizia, ritenere dal contesto o dagli scopi della direttiva 2000/26 che il legislatore europeo abbia voluto imporre agli Stati membri di prevedere tale qualità. Infatti, se l'articolo 3 della direttiva 2000/26, stabilisce che ogni Stato membro provvede a che le persone lese da sinistri previsti da detta disposizione “dispongano di un diritto di azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile del responsabile”, “né questo articolo né altre disposizioni di tale direttiva prevedono che, per l'esercizio di tale diritto, sia riconosciuta la possibilità, per tale persone, di convenire dinanzi al giudice nazionale direttamente il mandatario per la liquidazione dei sinistri” pag. 8 sent.cit. . La suddetta interpretazione della Corte di Giustizia tiene ben conto del significato complessivo dei considerando 13, 15 e 16 della direttiva. Il secondo periodo del considerando 15, prevede, infatti, che “ Il mandatario per la liquidazione dei sinistri dovrebbe essere dotato di poteri sufficienti per rappresentare l'impresa di assicurazione nei confronti delle persone che hanno subito un danno in seguito a tali incidenti e per rappresentarla dinanzi alle autorità nazionali e, se necessario, dinanzi ai tribunali, compatibilmente con le norme di diritto internazionale privato sull'attribuzione della giurisdizione” il precedente considerando numero 13, che “Un sistema di questo tipo, basato su un mandatario incaricato della liquidazione di sinistri nel paese di residenza della persona lesa, non modifica il diritto materiale applicabile alla fattispecie né ha effetti sulla competenza giurisdizionale”. Ebbene, proprio l'avverbio “compatibilmente” che si collega concettualmente all'espressione “non modifica il diritto materiale applicabile alla fattispecie ” di cui al precedente considerando numero 13, rivela che il sistema basato sui mandatari incaricati della liquidazione dei sinistri che rappresentino la parte lesa “ se necessario dinanzi ai tribunali” è ammesso finché e a condizione che non modifichi il diritto materiale applicabile alla fattispecie e non produca effetti sulla competenza giurisdizionale. Tale lettura è confermata dal successivo considerando numero 16 che, chiaramente stabilisce che “L'attività del mandatario per la liquidazione di sinistri non è sufficiente a determinare la competenza giurisdizionale dei tribunali dello Stato membro di residenza della parte lesa se ciò non è previsto dalle norme di diritto internazionale privato in materia” v. testo direttiva . Secondo la Corte europea, “tra i poteri sufficienti di cui deve disporre il mandatario per la liquidazione dei sinistri nel contesto in cui opera , figura il mandato a ricevere le notifiche di atti giudiziari ” “[ ] Non risulta invece né dai lavori preparatori, né dai considerando della direttiva 2000/26 una volontà del legislatore dell'Unione intesa ad estendere tale mandato sino a consentire che l'azione avviata dalle persone lese dinanzi al giudice nazionale del luogo di loro residenza, per ottenere un indennizzo da parte dell'impresa di assicurazione della persona responsabile, possa essere intentata contro il rappresentante di detta impresa. [ ] pag. 8 sent. cit. . Difatti “ ammettere che l'azione per il risarcimento possa essere intentata dinanzi al giudice nazionale direttamente contro questo stesso mandatario e non contro l'impresa da esso rappresentata rischierebbe di incidere sulla competenza giurisdizionale.” pag. 9 sent. cit. . In conclusione, la Corte Europea ha stabilito che “L'articolo 4 della direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000 dev'essere interpretato nel senso che esso non impone agli Stati membri di prevedere che il mandatario designato, ai sensi di tale articolo, per la liquidazione dei sinistri possa essere esso stesso convenuto, in luogo dell'impresa di assicurazione che rappresenta, dinanzi al giudice nazionale adito con domanda di risarcimento da una persona lesa che rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 della direttiva 2000/26, come modificata dalla direttiva 2005/14” pagg. 9, 10 . Le suddette considerazioni sono estendibili alla Direttiva 2009/103/CE, in vigore all'epoca dell'evento per cui è causa, avvenuto il 31.10.2016, in forza del richiamo contenuto nell'articolo 29 della stessa i considerando numero 15 e 16 direttiva 2000/26 sono stati trasfusi nei considerando numero 37 e 38 della direttiva 2009/103 i precetti dell'articolo 4 direttiva 2000/26 nell'articolo 21 direttiva 2009/103 . La chiarezza della pronuncia esaminata consente, inoltre di inquadrare meglio il significato, nel caso de quo, degli articolo 151, 5° co. e 152 D.lgs. 209/2005. Difatti, sono tali disposizioni che in Italia, secondo la normativa europea cui occorre fare riferimento il combinato disposto degli articoli 11 comma 1 lett. b e 13 comma 2 del Regolamento UE numero 1215/2012 e del considerando 32 della Direttiva 2009/103/CE , come rilevato fin dall'ordinanza del 1 febbraio 2022, consentono, ai danneggiati da un sinistro transfrontaliero di agire giudizialmente in via diretta contro l'assicuratore straniero del veicolo responsabile dinanzi al proprio foro di residenza. In particolare, in Italia l'azione diretta è consentita espressamente dagli articolo 151 comma V del D.Lgs. numero 209/2005, che stabilisce “Nelle ipotesi di cui al presente articolo gli aventi diritto al risarcimento possono agire direttamente contro l'impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile del responsabile” e ciò in considerazione del fatto che i danneggiati, che come nel caso di specie sono persone fisiche, possono convenire la compagnia assicurativa straniera in Italia senza sobbarcarsi i costi e le maggiori difficoltà che deriverebbero da una causa all'estero” Ord. 1 febbraio 2022, pag. 3, numero 1 . Ma il riconoscimento dell'azione diretta v. articolo 3 direttiva 2000/26 articolo 18 direttiva 2009/103 , che tali disposizioni articolo 151 e 152 C.d.Ass. , regolano con riferimento all'ordinamento italiano, deve avvenire senza modificare il diritto materiale applicabile e senza alterare la competenza giurisdizionale l'articolo 4, co. 4 direttiva 2000/26 oggi articolo 21, co. 4 direttiva 2009/103, “ dev'essere interpretato nel senso che esso non impone agli Stati membri di prevedere che il mandatario designato, ai sensi di tale articolo, per la liquidazione dei sinistri possa essere esso stesso convenuto, in luogo dell'impresa di assicurazione che rappresenta, dinanzi al giudice nazionale adito con domanda di risarcimento da una persona lesa che rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 della direttiva 2000/26, come modificata dalla direttiva 2005/14” sent. cit. pag. 10 . Il recepimento dei principi comunitari ad opera del nostro ordinamento trova conferma nell'articolo 152 C.d.Ass., che disciplina la figura del Mandatario per la liquidazione dei sinistri, laddove prevede, al comma 4 che “La nomina del mandatario non esclude la facoltà per il danneggiato di rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente al responsabile del sinistro ovvero anche all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo il cui uso ha provocato il sinistro”. In conclusione, sulla base della normativa comunitaria sopra esaminata Regolamento UE numero 1215 / 2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, Direttiva 2000/26 CE e Direttiva 2009/103/CE , così come interpretata nella sentenza della Corte di Giustizia del 15.12.2016, considerato anche che “parte attrice non ha espresso, sostanzialmente, alcuna opposizione, anche perché in giudizio è costituita la società assicurativa direttamente coinvolta nel caso, relativamente alla questione sollevata da – costituitasi in giudizio quale Compagnia assicuratrice per la R.C.A. dell'autoarticolato resosi protagonista nella vicenda che ci occupa – di estromettere dal presente giudizio la società omissis Ass.ni s.p.a. – quale mandataria con rappresentanza ex articolo 152 D.lgvo 209/2005 ” Ord. 1.02.2022, pag. 3 anzi, ha definito “la contemporanea costituzione in giudizio del rappresentante e del rappresentato come qualcosa che non ha senso” memoria ex articolo 183 numero 1 Corsini pag. 4 , si dichiara il difetto di legittimazione passiva della società omissis Assicurazioni S.p.a Sulla scorta di tutte le sopra estese considerazioni si ribadisce che “la richiesta di rinvio pregiudiziale alla C.G.U.E. formulata dalla omissis Assicurazioni S.p.a. per la corretta interpretazione della norma comunitaria di cui all'articolo 4 della Direttiva 2000/26/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 16.5.2000 non si palesa né come necessaria né come rilevante”. *** Sulla normativa applicabile al caso di specie Ciò premesso, si procede ad esaminare la questione preliminare e assorbente, ovvero la questione della legge applicabile alla fattispecie. Non è in discussione la portata della domanda risarcitoria proposta dagli attori, residenti in Italia, i quali chiedono il ristoro dei soli danni non patrimoniali patiti in conseguenza del decesso del loro figlio/fratello avvenuto il 31.10.2016 a causa di un sinistro stradale verificatosi in Londra/Inghilterra e la cui responsabilità viene addebitata alla condotta colposa del conducente di un autoarticolato di proprietà di una società tedesca, convenuta in giudizio insieme alla Compagnia di assicurazioni del predetto veicolo, tutti residenti in Germania. Si tratta di una domanda di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, riconducibile nell'ambito della materia dei delitti o quasi delitti di cui all'articolo 5 nr. 3 del Regolamento CE numero 1215/2012 in vigore dal 10.1.2015 e applicabile nonostante la fuoriuscita della Gran Bretagna dal contesto europeo cfr. propria ordinanza 1.2.2022 , norma che giustifica il radicamento del giudizio dinanzi al giudice italiano, in deroga alla regola generale dettata dall'articolo 2 § 1 del medesimo Regolamento, secondo cui “le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato Membro”. Per effetto della sentenza del 10.12.2015, in C-350/2014, la CGUE ha preso atto che, in base al diritto italiano, “il danno che deriva dalla morte di un congiunto è un danno direttamente subito dal familiare, sostanziandosi, in particolare, in una lesione dei diritti della personalità” pur tuttavia, la CORTE UE ha ribadito il proprio orientamento secondo cui i “termini di una disposizione di diritto dell'Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata devono di norma essere oggetto nell'intera Unione di un'interpretazione autonoma e uniforme” dovendosi, quindi, “tener conto non soltanto della lettera della disposizione, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte”. Con la conseguenza che “quando è possibile individuare il sorgere di un danno diretto, come normalmente, accade nel caso di un incidente stradale, il luogo di tale danno diretto è l'elemento di collegamento pertinente per la determinazione della legge applicabile” nel caso di specie il danno diretto è costituito dalle lesioni che hanno causato la morte di omissis Ciò premesso, la citata sentenza ha ritenuto che ai sensi dell'articolo 4 § 1 del Regolamento Roma II il danno subito a seguito del decesso di un congiunto residente in altro Stato membro rispetto a quello ove risiedono i parenti, devono essere qualificati come “danni o conseguenze INDIRETTE di tale incidente”, con la conseguenza che, in relazione a tali tipi di danni, deve essere applicata la normativa del luogo ove è accaduto il sinistro, ovvero quella inglese. Il testo normativo di riferimento in materia di diritto internazionale privato è, infatti, il Regolamento UE numero 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11.7.2007 c.d. Regolamento Roma II che detta le norme uniformi di cui devono servirsi le autorità degli Stati membri dell'Unione europea per individuare la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da fatti illeciti oltre che da arricchimento senza causa, negotiorum gestio e culpa in contrahendo . Il Regolamento, del resto, come dispone l'articolo 3, ha carattere universale. Ciò significa che le sue norme operano a prescindere dal fatto che la legge da esse richiamata sia la legge di uno Stato vincolato dal Regolamento, o meno. Pertanto, di fatto, anche successivamente all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, avvenuta il 20 febbraio 2020 e nonostante, in conformità all'accordo sul Recesso, “ le misure legislative adottate dall'Unione nel campo del diritto internazionale privato abbiano cessato di avere effetto come tali nel Regno Unito dal 1° gennaio 2021 non vi è alcuna alterazione del normale operare del Regolamento in Italia e negli altri Stati membri ”. Ebbene, in ordine all'individuazione della legge applicabile, l'articolo 4 §. 1 del Regolamento UE numero 864/2007 c.d. Regolamento Roma II stabilisce che essa è quella del Paese dove accade il danno “Salvo se diversamente previsto nel presente Regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto” , salvo che par. 2 , “il presunto responsabile e la parte lesa risiedano abitualmente nello stesso Paese nel momento in cui il danno si verifica”. In conformità a tale regola, si potranno quindi verificare due ipotesi distinte. La prima è che le parti coinvolte nel sinistro risiedano nel medesimo Paese dell'UE e in questo caso si applicherà la Legge del Paese di comune residenza. La seconda è che le parti coinvolte nel sinistro risiedano in diversi Paesi dell'UE ed è questo il caso di specie in cui un incidente è avvenuto a Londra tra un italiano ed un tedesco e in questo caso si applicherà la Legge del luogo in cui si è verificato il danno diretto. Difatti la Corte di Giustizia nella sentenza CGUE 10.12.2015, C – 350 / 14 F. Lazar, a questo proposito, ha stabilito che il danno cui la disposizione in esame si riferisce per l'individuazione della legge applicabile, “ come risulta dal considerando 16 del citato regolamento, è il danno diretto” pag. 5 difatti il giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto è generalmente il più idoneo a pronunciarsi, in particolare per ragioni di prossimità alla controversia e di facilità di assunzione delle prove. Quest'ultimo elemento, difatti, costituisce un criterio di collegamento che “ determina un giusto equilibrio fra gli interessi del presunto responsabile e quelli della parte lesa, oltre a corrispondere alla moderna concezione del diritto della responsabilità civile e all'evoluzione dei sistemi di responsabilità oggettiva” consid. 16 Reg. UE 864 / 2007 . Secondo la Corte europea, quindi, “ quando è possibile individuare il sorgere di un danno diretto, come normalmente accade nel caso di un incidente stradale, il luogo di tale danno diretto sarà l'elemento di collegamento pertinente per la determinazione della legge applicabile, indipendentemente dalle conseguenze indirette di tale incidente. Nel caso di specie, il danno è costituito dalle lesioni che hanno causato la morte” CGUE 10.12.2015, C – 350 / 14 F. Lazar, pag. 5 del figlio e fratello degli attori. Tale interpretazione è stata fatta propria dalla nostra giurisprudenza di legittimità. La Corte di Cassazione, nella pronuncia a Sezioni Unite del 29.09.2022, numero 28427, ha, difatti, affermato che “l'interpretazione della CGUE sulla competenza giurisdizionale in materia di illeciti civili dolosi e colposi è stata fatta propria da queste Sezioni Unite in più di un'occasione, essendosi addivenuti all'enunciazione del principio di diritto per cui, ai sensi dell'articolo 5, numero 3, del Regolamento CE numero 44 del 2001 e già dell'articolo 5, numero 3, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 ed ora dell'articolo 7, numero 2, del regolamento UE numero 1215/2012 , deve aversi riguardo al “luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto”, che è quello in cui è sorto il danno, cioè il luogo in cui il fatto causale, generatore della responsabilità da delitto o da quasi delitto, ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi nei confronti della vittima immediata, dovendosi avere riguardo non solo al “luogo dell'evento generatore del danno”, ma anche al “luogo in cui l'evento di danno è intervenuto” e non rilevando invece il luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future della lesione del diritto della vittima” tra le altre Cass., S.U., 22 maggio 1998, numero 5145 Cass., S.U., 11 febbraio 2003, numero 2060 Cass., S.U., 13 dicembre 2005, numero 27403 Cass., S.U., 5 maggio 2005, numero 10312 Cass., S.U., 19 maggio 2009, numero 11532 Cass., S.U., 13 gennaio 2010, numero 357 Cass., S.U., 1° febbraio 2019, numero 3165 Cass., S.U., 12 giugno 2019, numero 15743 Cass., S.U., , 9 febbraio 2021, numero 3125 Cass., S.U., 29 aprile 2022, numero 13593 . “ A fronte di domanda risarcitoria proposta dai congiunti della vittima diretta dell'illecito per danni patiti iure proprio, si ribadisce che la nozione di luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto non può essere interpretata estensivamente fino a ricomprendere qualsiasi luogo in cui possano essere risentite le conseguenze dannose di un evento che abbia già provocato un danno effettivamente verificatosi in un altro luogo, dovendosi quindi avere riguardo al solo danno iniziale e non ai danni conseguenti v. anche sentenza CGUE del 19.9.1995, C-364/93 . Di tal che può assumere rilevanza solo il luogo ove il fatto causale ha prodotto direttamente i suoi effetti nei confronti di colui che ne è la vittima immediata sent. 11.1.1990, C220/88 id. 27.10.1998, C 51/97 ”. Infatti, secondo la Suprema Corte, la norma sulla competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi e colposi “non può essere interpretata nel senso che autorizzi chi agisce per il risarcimento di un danno che asserisce essere la conseguenza del pregiudizio subito da altre persone, vittime dirette del fatto dannoso, a citare l'autore di questo fatto dinanzi ai giudici del luogo dove egli stesso ha constatato il danno nel proprio patrimonio” così sentenza in C-51/97, che richiama la sentenza in C-220/88 . Una siffatta interpretazione si palesa coerente con quella adottata dalla stessa CGUE in materia di legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, in base al Regolamento CE numero 864/2007, articolo 4, § 1 ” Cass. civ. S.U. 29.09.2022, numero 28427, pag. 9 . L'applicazione della legge del luogo in cui si è verificato il danno diretto, del resto, consente di perseguire l'obiettivo, enunciato al considerando 16 del regolamento Roma II, di “migliorare la prevedibilità delle decisioni giudiziarie” cons. 16 Reg. Cit. , eliminando l'incertezza sulla legge applicabile cons. 15 Reg. cit. “ evitando allo stesso tempo il rischio che il fatto illecito sia scomposto in più parti soggette ad una legge differente a seconda dei luoghi in cui soggetti diversi dalla vittima diretta subiscono danni” pag. 6 sentenza CGUE C – 350/14 . Le leggi inglesi applicabili al presente giudizio sono principalmente rinvenibili nelle rules inserite sia nell'”Highway Code” – Codice della Sicurezza – che nel Road Traffic Act del 1988 e, relativamente alla circolazione nell'area metropolitana di Londra dei veicoli pesanti vanno richiamate quelle contenute nel c.d. “Piano Camion Sicuro” Safery Lorry Scheme emanato dall'ente Trasporti di Londra sulla base dei poteri conferiti dalla section 6 del Road Traffic Regulation Act 1984 e anche quelle di cui al Road Vehicles Regulations 1986 o alternativamente nella Direttiva UE 2003/97 cfr. pag. 3 e 4 della CTU Prof. omissis ad ogni modo, il C.T.U. ha anche chiarito che “ . nella common law inglese, salvo espressa volontà del legislatore, si rifugge dalla statutory negligence ovverosia dalla responsabilità civile fondata sulla violazione di uno statute [ ]. Il risultato di questo atteggiamento è che negli incidenti stradali il giudice inglese anziché rifarsi direttamente alla legislazione in tema di circolazione automobilistica, ricostruisce autonomamente l'esistenza di uno standard of care in capo al conducente [ ]” pag. 6, rel. CTU Tali leggi disciplinano a la base e la portata della responsabilità, compresa la determinazione dei soggetti che possono essere ritenuti responsabili per i propri atti b i motivi di esonero dalla responsabilità, nonché ogni limitazione e ripartizione della responsabilità c l'esistenza, la natura e la valutazione del danno o l'indennizzo chiesto d entro i limiti dei poteri attribuiti al giudice dalla sua legge processuale, i provvedimenti che possono essere presi da un giudice per prevenire o inibire lesioni o danni ovvero per fissare le modalità di risarcimento f i soggetti aventi diritto al risarcimento del danno personalmente subito h il modo di estinzione delle obbligazioni nonché le norme di prescrizione e di decadenza, comprese quelle relative alla decorrenza, all'interruzione e alla sospensione dei termini di prescrizione o decadenza. Sono altresì operative, in materia di obbligazioni extracontrattuali, le presunzioni legali e le regole che ripartiscono l'onere della prova. Relativamente alla normativa regolante il risarcimento del danno da incidente stradale, anche con riguardo al danno subito dai superstiti/familiari della vittima figlio non convivente maggiorenne , vige, oltre ai principi della giurisprudenza delle corti inglesi – common law il teste di legge denominato “Fatal Accidents Act” del 1976 sconta cfr. pag. 8 della CTU Prof. omissis “una vicenda legislativa che prende le mosse dall'omonima legge del 1846, nota come “Lord Campbell's Act”, volta a correggere il principio, sino ad allora generalmente tenuto saldo dalla giurisprudenza, secondo il quale “in un giudizio civile la morte di un essere umano non può essere addotta come danno “in a civil court the death of a human being could not be complained of as an injury” . Tale principio, normalmente collegato a una statuizione contenuta in una sentenza del 1808 Baker v. Bolton si afferma in un'epoca in cui la ricerca di compensazioni pecuniarie non era scontata nel caso di incidenti mortali, ed è interessante notare, quale elemento di contesto, come l'introduzione per via legislativa di rimedi civilistici azionabili dai sopravvissuti per le conseguenze di un incidente mortale sia stata facilitata da fattori completamente estranei all'attribuzione di un diritto di azione in giudizio dei familiari. Essenziale come motore della riforma fu infatti l'interesse delle prime società ferroviarie alla modifica del sistema dei c.d. deodands, che implicavano la confisca a favore della Corona delle cose che avevano cagionato la morte di un essere umano, ed eventualmente tramite questa la concessione di un ristoro non diritto, ma concessione ai sopravvissuti”. Di tal modo il familiare superstite della vittima di un incidente stradale gode nell'ordinamento inglese di un diritto proprio al risarcimento unicamente nelle ipotesi esplicitamente previste dal legislatore nella “Legge sugli incidenti mortali” Fatal Accidents Act del 1976, normativa che deve essere interpretata letteralmente ed in modo restrittivo, senza possibilità di applicazione analogica, non potendosi non tener conto del modello inglese di interpretazione della legge, ove la legge è vista come un'eccezione ed integrazione dei diritti creati dalla giurisprudenza. La sezione 1 1 del Fatal Accidents Act attualmente vigente prevede che “Qualora la morte sia causata da una qualsivoglia azione illecita, negligenza o inadempienza che qualora non fosse sopravvenuto il decesso avrebbe attribuito al danneggiato il diritto a proporre azione in giudizio per l'indennizzo del pregiudizio subito, la persona che sarebbe stata considerata responsabile se non fosse sopravvenuto il decesso risponde in giudizio per il danno nonostante la morte della persona danneggiata”. La sezione 1 2 enumera precisamente le categorie di soggetti legittimati ad agire in giudizio sulla base del Fatal Accidents Act, riunendole sotto la denominazione comune di dependants letteralmente “persone a carico” . Questi comprendono 1.3 c “ogni genitore o altro ascendente del defunto” e 1.3 g il fratello o la sorella. Il familiare sopravvissuto rientrante in una di queste categorie ha quindi diritto ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale patito in conseguenza del decesso, fornendo naturalmente, secondo gli standard già illustrati, prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità negligence, nesso causale, quantum del danno . Per quanto riguarda la risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente al decesso, questa è precisamente circoscritta dal legislatore in uno specifico articolo 1a dedicato al “danno da lutto” bereavement , che pone limiti tanto nell'identificazione dei soggetti legittimati che nel quantum pertanto l'indennizzo del c.d. “danno da lutto” bereavement spetta unicamente al coniuge o civil partner, al convivente qualora soddisfi alcuni requisiti, e ai genitori unicamente nel caso di decesso di un figlio minore non coniugato, mentre il quantum è in questo caso predeterminato con provvedimento del Lord Cancelliere, ed era, al momento dell'incidente di cui ai fatti di causa di 12,980 sterline, successivamente aumentato a 15,120 a partire dal 1 maggio 2020” pag. 9 rel. CTU . “I superstiti, familiari della vittima, nella misura in cui siano anche gli eredi potranno poi proporre una differente azione basata sul Law Reform Miscellaneous Provisions Act del 1934 c.d. “survival action” Il danno risarcibile sulla base di questa differente azione in giudizio comprende il danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito dalla vittima nell'intervallo tra l'incidente e il decesso, e le spese funerarie ” pagg. 9, 10 . In definitiva, alla luce dell'analisi condotta dal Consulente Tecnico sulla disciplina prevista dal diritto inglese in materia, deve concludersi, senza ombra di dubbio, che le signore e omissis non rientrano nel novero dei soggetti legittimati ad agire in giudizio ai sensi del Fatal Accidents Act. Ugualmente è a dirsi per i signori omissis e omissis considerato che la suddetta Legge riconosce, nel suddetto articolo 1a dedicato al “danno da lutto” bereavement , a favore dei genitori, la risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente al decesso unicamente in caso di decesso di un figlio minore non coniugato. omissis era maggiorenne e non conviveva al momento del fatto con la sua famiglia. Secondo il diritto inglese, la domanda di parte attrice è, dunque, priva di fondamento. Né, sulla base del modello inglese di interpretazione della legge descritto dal Consulente v. pag. 8 rel. Tecnica secondo cui la legge, in quanto eccezione ed integrazione dei diritti creati dalla giurisprudenza, deve essere interpretata tendenzialmente in modo letterale e restrittivo , è possibile ritenere diversamente. Né questo Giudice potrebbe giudicare diversamente considerato che “La legge straniera va “applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo”, come dispone l'articolo 15 della citata legge numero 218/1995 “Sicché, il giudice italiano, nell'interpretare ed applicare la legge straniera, deve porsi nella stessa ottica del giudice dello Stato cui la legge stessa appartiene ” Cass. civ. Sez. III, 06.02.2024, numero 3448, pag. 9 . Sulla asserita violazione dell'Ordine pubblico Parte attrice ha sottolineato che l'interesse fatto valere in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, consistente nella definitiva perdita del rapporto parentale, è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, quale peculiare formazione sociale la cui tutela è ricollegata dalla giurisprudenza di legittimità agli articolo 2,29 e 30 Cost. v. sent. Cass. civ. del 31.5.2003 numero 8828 conclusionale pag. 25 . In ragione del rilievo costituzionale dello stesso, la Suprema Corte, nelle sentenze Cass. Civ. Sezione III numero 19405 del 22.08.2013 e Cass. Civ. Sezione III numero 10321 del 30.04.2018, ha collocato il suddetto risarcimento tra i principi riferibili all'ordine pubblico internazionale italiano, qualificandolo, pertanto, come non suscettibile di deroga in forza dell'applicazione di normativa straniera o sovranazionale” v. conclusionale Corsini pagg. 23, 26 . La legge nazionale inglese Fatal Act 1976, che nega a monte la sussistenza del diritto azionato nel presente giudizio, risulterebbe, a parere degli attori, manifestamente contraria all'ordine pubblico internazionale italiano e pertanto potrà essere disapplicata in favore della legge italiana. L'operatività dell'ordine pubblico italiano c.d. internazionale quale limite all'applicazione di una tale disciplina si rinverrebbe nel combinato disposto di due specifiche disposizioni l'articolo 26 del Regolamento UE 864 / 2007 e l'articolo 16 della Legge del 31.05.1995 nr. 218 di riforma del diritto internazionale privato . La violazione dell'ordine pubblico temuta dagli attori non si ritiene che sussista. Anche a questo proposito questo Giudice conferma la propria ordinanza del 1 febbraio 2022 ribadendo che “Su quest'ultimo aspetto è di recente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, che, con la sentenza 25.06.2021 numero 18286, dando continuità ad un suo precedente pronunciamento Cassazione civile sez. III, 21/08/2018, numero 20841 , ha ribadito che “la domanda di risarcimento del danno scaturente da fatto illecito avvenuto all'estero, commesso nei confronti di cittadino italiano da parte di un cittadino di altro Stato, anche quando possa essere conosciuta dal giudice italiano secondo le regole sulla giurisdizione, è soggetta alla Legge del luogo ove è avvenuto il fatto senza che, ove la Legge straniera porti a negare il risarcimento del danno non patrimoniale, ovvero a determinarlo in misura inferiore a quanto previsto dalla Legge italiana, possa ritenersi violato il diritto dell'Unione europea o quello costituzionale”. La Suprema Corte nella sentenza 21.08.2018, numero 20841 ha, infatti, rammentato che “Le ipotesi in cui è risarcibile il danno non patrimoniale, i limiti della sua risarcibilità e la misura del risarcimento non costituiscono oggetto di competenza dell'Unione Europea. Pertanto, la circostanza che esso sia liquidato in alcuni Paesi in misura più elevata, ed in altri misura meno elevata, non viola in alcun modo il diritto dell'Unione. Ha stabilito a tal riguardo la Corte di Lussemburgo che allo stato attuale del diritto dell'Unione, gli Stati membri restano . liberi di determinare . quali danni causati da autoveicoli debbano essere risarciti, la portata del risarcimento degli stessi e le persone aventi diritto a detto risarcimento Corte di Giustizia, sentenza del 23-1-2014, Petillo, in causa C-371/12, § 30 sostanzialmente nello stesso senso anche Corte di Giustizia 24-10-2013, Haasovà, in causa C-22/12, § 40 . Nemmeno può dirsi leso, per effetto di tali diversità tra gli ordinamenti degli Stati membri, alcun diritto costituzionalmente garantito, dal momento che il fatto illecito avvenuto in un altro ordinamento, per la legge italiana è soggetto alla legge del luogo dove avvenne, e certo non potrebbe il giudice italiano, decidendo il giudizio in base ad una legge straniera in questo caso inglese , introdurre lui in quella legge una norma che vi manchi. Tanto meno, infine, potrebbe ritenersi che la norma di un ordinamento straniero che non preveda il risarcimento del danno non patrimoniale, ovvero la preveda in misura inferiore rispetto a quanto si liquiderebbe in Italia, sia contraria all'ordine pubblico, noto essendo il principio “per cui l'integrale risarcimento del danno non ha copertura costituzionale” v. pagg. 19 -20 sentenza citata Inoltre, va ricordato che, agli effetti del diritto internazionale privato articolo 16, comma 1, della legge numero 218/1995 , l'ordine pubblico che impedisce l'ingresso nell'ordinamento italiano della norma straniera che vi contrasti si identifica con l'“ordine pubblico internazionale”, da intendersi come complesso dei principi fondamentali incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti e dell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria in quell'opera di sintesi e ricomposizione che dà forma al diritto vivente caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico o fondati su esigenze di garanzia, comuni ai diversi ordinamenti, di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, così da operare quale meccanismo di salvaguardia dell'armonia interna dell'ordinamento giuridico statale di fronte all'ingresso di valori incompatibili con i suoi principi ispiratori” tra le altre Cass. numero 19405/2013 Cass. numero 19599/2016 Cass., S.U., numero 12193/2019 Cass., S.U., numero 38162/2022 Cass. numero 6723/2023 . In conclusione, nel caso de quo l'applicazione della disciplina inglese, pur negando il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale per i motivi sopra illustrati, non costituisce una minaccia per i principi ispiratori del nostro ordinamento e di conseguenza non è soggetta al limite dell'ordine pubblico. Sulle spese di lite Secondo la regola generale, prevista dall'articolo 91 c.p.c. della c.d. “soccombenza”, il pagamento delle stesse deve essere posto a carico, per intero, della sola parte soccombente la suddetta regola conosce, tuttavia, la deroga della compensazione delle spese ai sensi dell'articolo 92 c.p.c nei casi dallo stesso previsti. Nel caso di specie, nonostante l'esito del giudizio, si ritiene opportuno disporre la compensazione per intero tra le parti delle spese di lite in ragione della complessità delle questioni di diritto sottese v. articolo 92, co. 2 . Per lo stesso motivo si dispone la compensazione tra le parti anche delle spese della Consulenza Tecnica d'ufficio. P.Q.M. Il Tribunale ordinario di Firenze, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando 1 dichiara la carenza di legittimazione passiva della Società omissis Assicurazioni S.p.a. per l'effetto non esamina la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE per la corretta interpretazione della norma comunitaria di cui all'articolo 4 della Direttiva 2000/26/CE formulata dalla predetta Compagnia 2 esclusa qualsivoglia violazione dell'ordine pubblico internazionale, ritenuto di dover applicare il diritto inglese alla fattispecie per cui è causa, rigetta la domanda di parte attrice in quanto infondata in diritto 3 dispone la compensazione delle spese di lite e di C.T.U. in ragione della complessità delle questioni di diritto sottese alla fattispecie. Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.