Deposito di veicoli rimossi e non reclamati: la Cassazione sull’incarico del gestore del centro di raccolta

L'incarico del gestore del centro di raccolta non si sostanzia nell'obbligo di custodia del veicolo ma in quello di procedere alla sua demolizione e al recupero dei materiali, oltre che nell’onere della cancellazione dal registro del P.R.A.

Lo ha affermato la seconda sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza numero 31045, pubblicata il 4 dicembre 2024. Il Tribunale, in accoglimento della domanda proposta da una società di autodemolizioni, tesa a ottenere il pagamento del compenso per il servizio di custodia svolto, per circa 14 anni, sui veicoli consegnati dalle forze dell'ordine, rinvenuti in stato di abbandono sul suolo pubblico e non sottoposti a sequestro, accertava la responsabilità del Comune, che veniva anche condannato a provvedere alla loro rottamazione e cancellazione dal P.R.A. a proprie cure e spese. La Corte d'Appello, sull'impugnazione proposta dal Comune, accoglieva le doglianze e, riformata la sentenza di primo grado, concludeva per il rigetto della domanda. Contro tale sentenza, la società di autodemolizioni ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, lamentando violazione e/o falsa applicazione degli articolo 15, cc . 2 e 4, d.P.R. 915/1982, 1 e 2 D.M. numero 460/1999 omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. La Suprema Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati . Il Collegio, ritenuto di assicurare continuità ai principi già affermati, ribadisce che, in tema di deposito di veicoli rimossi e non reclamati dai proprietari, l'incarico del gestore del centro di raccolta si sostanzia nell'obbligo di procedere alla demolizione e allo smaltimento del veicolo , equiparato a cosa abbandonata pertanto, è escluso che l'inerzia nel compimento delle attività previste, possa essere compensata a titolo di deposito, in quanto attività priva di giustificazione causale ove protratta oltre i termini. Infatti, dall'esegesi del D.M. 460/1999 , Regolamento recante disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli articolo 927 - 929 e 923 c.c. , si evince quanto segue. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, devono intendersi come presuntivamente abbandonati i veicoli a motore o i rimorchi privi della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l'uso o la conservazione. A tal fine, gli organi di polizia stradale, oltre a procedere alla rilevazione di eventuali violazioni al codice della strada , devono dare atto, in separato verbale di constatazione, dello stato d'uso e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti dopo aver accertato che nei riguardi del veicolo non sia pendente denuncia di furto, ne dispongono il conferimento provvisorio a un centro di raccolta, procedendo contestualmente alla notificazione al proprietario del veicolo, se identificabile. Il secondo comma, stabilisce che, trascorsi 60 giorni dalla notificazione, o dal rinvenimento, laddove il proprietario non sia identificabile, il veicolo non reclamato si considera cosa abbandonata ai sensi dell' articolo 923 c.c. Il terzo comma, infine, stabilisce che, decorso il suddetto termine, il centro di raccolta conferitario procede alla demolizione e al recupero dei materiali , previa cancellazione dal P.R.A., ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 103 C.d.S. , ferma la necessità di comunicazione, da parte degli organi di polizia, dei dati necessari per la presentazione, da parte del centro di raccolta, della formalità di radiazione. La presentazione della richiesta di cancellazione deve essere corredata dell'attestazione dell'organo di polizia sulla sussistenza delle condizioni previste, nonché sul fatto che il veicolo non risulti oggetto di furto al momento della demolizione e dalla dichiarazione del gestore del centro di raccolta conferitario sul mancato reclamo del veicolo l'onere della restituzione al P.R.A. delle targhe e dei documenti di circolazione è posto a carico dei gestori dei centri di raccolta. Dalla ricostruzione sistematica della disposizione deriva, dunque, che l'incarico del gestore del centro di raccolta si sostanzia, non tanto nell'obbligo di custodia, quanto in quello di procedere alla demolizione e al recupero dei materiali e nell'onere di cancellazione dal registro del P.R.A. tanto che è espressamente previsto che il veicolo diviene res nullius, ai sensi dell' articolo 923 c.c. , già decorso il termine dei 60 giorni dalla notificazione, o dal rinvenimento, senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto. Ne deriva che, un deposito in custodia che si protrae dopo questo termine non risulta avere più alcuna giustificazione causale. Può, quindi, affermarsi, che l'onere di cancellazione non costituisce un adempimento presupposto della demolizione e dello smaltimento le due attività di cancellazione e demolizione con smaltimento, demandate al gestore, sono tra loro indipendenti , seppure entrambe dovute, sicché la prima, se non compiuta, non costituisce impedimento della seconda. Deve, allora, escludersi che l'inerzia nell'attività di smaltimento, protrattasi nel tempo, possa essere compensata sotto forma di oneri di custodia. Il ricorso è stato, quindi, rigettato .

Presidente Manna - Relatore Criscuolo Motivi in fatto ed in diritto della decisione 1. Con atto di citazione regolarmente notificato in data 23.7.2013, la AUTO DEMOLIZIONI EXPRESS Srl ha convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Catania il Comune di Catania per la condanna al pagamento della somma di Euro 1.006.291,33 quale compenso per il servizio di custodia svolto dal 1984 al 1998 su numero 88 veicoli consegnati dalle forze dell'ordine, in quanto rinvenuti in stato di abbandono sul suolo pubblico e non sottoposti a sequestro. Con sentenza pubblicata in data 1.10.2015 il Tribunale di Catania, in accoglimento della domanda attorea, ha accertato la responsabilità del Comune di Catania per la custodia dei predetti veicoli, riconoscendolo debitore per il quantum allegato e condannandolo altresì a provvedere alla rottamazione e alla cancellazione dal PRA dei mezzi a proprie cure e spese. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Comune di Catania ribadendo le eccezioni sollevate in primo grado e contestando altresì la mancata applicazione da parte del giudice di prime cure dell'articolo 15 del   D.P.R. numero 915/1982 , vigente ratione temporis, dalla cui ratio legis si evincerebbe la finalità del conferimento dei veicoli alla società appellata da rinvenirsi nella demolizione degli stessi piuttosto che nella loro custodia, anche considerate le precarie condizioni in cui versavano, tali da non esigere alcuna particolare necessità di conservazione in vista di un possibile futuro riutilizzo. La Corte d'Appello di Catania, all'esito del contraddittorio, con sentenza numero 631/2020, pubblicata in data 17.03.2020, ha accolto le doglianze dell'appellante ed ha riformato la sentenza di primo grado concludendo per il rigetto della domanda attorea. In particolare, dopo aver ricordato che tutti i veicoli erano stati consegnati all'attrice in quanto rivenuti sul suolo pubblico ed in evidente stato di abbandono, e spesso mancanti di parti necessarie al loro funzionamento, osservava come la loro rimozione fosse avvenuta senza alcuna finalità di conservazione, attesa anche la mancata adozione di un provvedimento di sequestro. Ai sensi dell'articolo 15, co. 2 e 4, del   D.P.R. numero 915/1982   norma poi abrogata con il   D.Lgs. numero 22/1997, articolo 56 la finalità del conferimento delle auto era quella di permetterne la demolizione, in quanto non più utilizzabili. La successiva abrogazione ad opera del D.Lgs. numero 56/1997 non incide su tale conclusione, anche alla luce che tale nuova fonte ha previsto l'emanazione di un regolamento per la disciplina dei casi di conferimento in esame. Il   DM numero 460/1999   è appunto il regolamento attuativo della legge, che fornisce una disciplina più dettagliata, ma applicabile, come già opinato dal Tribunale, anche retroattivamente. Dalla disciplina de qua si ricava che non vi era alcuna finalità di custodia nella consegna dei veicoli alla società attrice, essendo lo scopo unicamente quello di permetterne in tempi ristretti la demolizione, senza alcuna necessità di acquisire autorizzazioni. Ne discendeva, quindi, che la domanda attorea non poteva trovare accoglimento. 2. Per la cassazione della sentenza di appello, la AUTO DEMOLIZIONI EXPRESS Srl propone ricorso sulla base di due motivi, illustrati da memorie. Il Comune di Catania resiste con controricorso. 3. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e/o la falsa applicazione di legge in relazione all'art 15, co 2 e 4, del   D.P.R. numero 915/1982   e agli   articolo 1   e   2 del D.M. numero 460/1999 . Nello specifico, il giudice di seconde cure avrebbe fondato il proprio convincimento esclusivamente sul dictum di cui all'art 15, co. 2 e 4, del   D.P.R. numero 915/1982   nella parte in cui legittima il depositario in possesso di apposita licenza rilasciata dall'ente proprietario della strada alla demolizione del veicolo entro 180 giorni dal conferimento, erroneamente estendendolo alla custodia di tutti gli 84 veicoli oggetto del giudizio, senza differenziare tra quelli conferiti nel periodo anteriore all'entrata in vigore del   D.Lgs. 285/92   C.d.S. e quelli conferiti in epoca successiva. Per questi ultimi opererebbe, piuttosto, il combinato disposto dell'articolo 14 del C.d.S e degli articolo   1   e   2 del D.M. numero 460/1999 , applicabile retroattivamente, con la conseguente attribuzione diretta in capo all'ente comunale, proprietario delle strade, dell'onere di provvedere non solo alla rimozione ma altresì allo smaltimento dei veicoli abbandonati e non reclamati dai proprietari, sopportandone i relativi oneri economici. Tanto premesso, pur sostenendo l'operatività ratione temporis dell'art 15 del   D.P.R. numero 915/1982   - successivamente abrogato dall' art 56 del D.Lgs. numero 22/1997 , che ha previsto l'emanazione del regolamento di cui al   DM numero 460/99   - la norma risulterebbe in concreto inapplicabile nel caso di specie, nella misura in cui subordina l'attività di rottamazione del veicolo da parte del centro depositario al preventivo rilascio di un'autorizzazione da parte dell'ente proprietario, non pervenuta da parte del Comune di Catania. Con il secondo motivo la società ricorrente si duole del vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell' art 360, co. 1, numero 5, c.p.c.   In particolare, la doglianza concerne i provvedimenti dirigenziali A09/383 e A09/384 del 29.5.2017, depositati telematicamente nel giudizio di appello da parte della società ricorrente, dai quali risulta che il Comune di Catania abbia ottemperato con ritardo alla prescrizione di cui all'art 15   D.P.R. numero 915/1982 , provvedendo così ad acquisire i veicoli al patrimonio comunale ai fini della demolizione ed autorizzando la società alla rottamazione in violazione del termine legale ivi previsto. Tale elemento probatorio sarebbe esemplificativo della negligenza ascrivibile all'ente comunale e della conseguente impossibilità da parte della società di provvedere in via autonoma alla demolizione. 4. I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono manifestamente infondati. Reputa il Collegio di dovere assicurare al riguardo continuità ai principi di recente affermati da questa Corte, con la pronuncia numero 14533/2024, la cui massima recita che In tema di deposito di veicoli rimossi e non reclamati dai proprietari di cui al   D.M. numero 460 del 1999 , l'incarico del gestore del centro di raccolta si sostanzia nell'obbligo di procedere alla demolizione e allo smaltimento del veicolo, equiparato a cosa abbandonata ai sensi dell' articolo 923 c.c. pertanto è escluso che l'inerzia nel compimento delle attività previste dalla predetta norma, tra loro indipendenti e non subordinate all'onere di cancellazione dal registro del P.R.A., possa essere compensata a titolo di deposito in quanto attività che resta priva di giustificazione causale ove protratta oltre il termine di cui all'articolo 1, comma 2, come richiamato dal comma 3, del D.M. citato. La ricorrente nella sostanza non contesta che in relazione ai veicoli affidati in epoca anteriore all'emanazione del   codice della strada   di cui al   D.Lgs. numero 285/1992 , la soluzione del giudice di appello sia corretta, ma assume che viceversa il quadro normativo non permetterebbe di pervenire a tale conclusione per i veicoli oggetto di successivo affidamento, ed a tal fine le tesi difensive appaiono prevalentemente sorrette dal richiamo al contenuto del   DM numero 460/1999 , la cui portata retroattiva è stata affermata dal giudice di merito. In disparte il difetto di specificità del motivo, nella parte in cui non identifica i veicoli in base al discrimen temporale dallo stesso suggerito, è proprio il carattere retroattivo del detto DM, e la sua corretta esegesi, quale già offerta da questa Corte, ad imporre il rigetto del ricorso. La sentenza numero 14533/2024, ha proceduto alla ricostruzione sistematica delle norme regolatrici della fattispecie del conferimento provvisorio dei veicoli presuntivamente abbandonati ad uno dei centri di raccolta individuati annualmente dai prefetti, la cui individuazione avviene con le modalità di cui all' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, numero 571 , tra quelli autorizzati ai sensi dell' articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, numero 22 . Secondo il primo comma dell'articolo 1 del Regolamento recante la disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli   articoli 927 -   929   e   923 del codice civile , adottato con   decreto ministeriale 22/10/1999 numero 460 , devono intendersi come presuntivamente abbandonati i veicoli a motore o i rimorchi privi della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l'uso o la conservazione. Ai sensi dello stesso articolo, gli organi di polizia stradale di cui all' articolo 12 del decreto legislativo 30/04/1992 numero 285 , oltre a procedere alla rilevazione di eventuali violazioni alle norme di comportamento del   codice della strada , devono dare atto, in separato verbale di constatazione, dello stato d'uso e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti dopo aver accertato, poi, che nei riguardi del veicolo non sia pendente denuncia di furto, ne dispongono il conferimento provvisorio ad uno dei suddetti centri di raccolta, procedendo contestualmente alla notificazione al proprietario del veicolo, se identificabile. Il secondo comma dello stesso articolo 1, quindi, stabilisce che, trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, ovvero dal rinvenimento, qualora non sia identificabile il proprietario, il veicolo non reclamato dagli aventi diritto si considera cosa abbandonata ai sensi dell' articolo 923 del codice civile . Ai sensi del terzo comma, infine, è stabilito che, decorso lo stesso termine dei sessanta giorni dalla notificazione o dal rinvenimento in caso di proprietario non identificabile, il centro di raccolta conferitario procede alla demolizione e al recupero dei materiali, previa cancellazione dal pubblico registro automobilistico P.R.A. ., ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285 , ferma restando la necessità di comunicazione da parte degli organi di polizia di tutti i dati necessari per la presentazione, da parte del centro di raccolta, della formalità di radiazione . Ancora e, in particolare, è stato evidenziato che, nella seconda parte dello stesso terzo comma è previsto che la presentazione della richiesta di cancellazione sia corredata dell'attestazione dell'organo di polizia sulla sussistenza delle condizioni previste nel comma 1, nonché sul fatto che il veicolo non risulta oggetto di furto al momento della demolizione e dalla dichiarazione del gestore dello stesso centro di raccolta conferitario sul mancato reclamo del veicolo ai sensi del comma 2 è altresì regolato, nella terza parte, l'onere, a carico dei gestori dei centri di raccolta, della restituzione al P.R.A. delle targhe e dei documenti di circolazione. Dalla stessa formulazione letterale dell'articolo, dunque, deve reputarsi evidente che l'incarico del gestore del centro di raccolta si sostanzia non nell'obbligo di custodia, ma nell'obbligo di procedere alla demolizione e al recupero dei materiali e nell'onere di cancellazione dal registro del P.R.A. a riprova della correttezza di questa lettura, deve considerarsi che inequivocabilmente il comma secondo dello stesso articolo prevede che il veicolo divenga res nullius ex 923 cod. civ. già decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione, ovvero, qualora non sia identificabile il proprietario, dal rinvenimento, senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto. Evidentemente, un deposito in custodia che si protragga dopo questo termine di sessanta giorni non avrebbe più alcuna giustificazione causale. Alla luce di tale puntualizzazione, ed a confutazione dell'assunto di parte ricorrente, può quindi affermarsi che l'onere di cancellazione non costituisce un adempimento presupposto della demolizione e dello smaltimento le due attività di cancellazione e demolizione con smaltimento, demandate al gestore, sono tra loro indipendenti, seppure entrambe dovute, sicché la prima, se non compiuta, non costituisce impedimento della seconda. La mancanza di un nesso di interdipendenza tra le due attività risulta dalla ricostruzione sistematica delle norme richiamate dalla prima parte del terzo comma dello stesso articolo 1. Qui è, infatti, stabilito che, decorso tale termine ancora una volta i sessanta giorni dalla notificazione o dal rinvenimento il centro di raccolta di cui al precedente comma 1 procede alla demolizione e al recupero dei materiali, previa cancellazione dal pubblico registro automobilistico P.R.A. , ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285 . Ebbene, in effetti il richiamato   articolo 103 del decreto legislativo 30/04/1992 numero 285   Codice della strada prevedeva, al terzo comma, che i gestori di centri di raccolta e di vendita di motoveicoli, autoveicoli e rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami non potessero alienare, smontare o distruggere i suddetti mezzi senza aver prima adempiuto , qualora gli intestatari o gli aventi titolo non lo avessero già fatto, ai compiti di cui al comma 1 cioè alla cancellazione dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., restituendo le relative targhe e la carta di circolazione numero d.r. quindi, al quarto comma, aggiungeva che agli stessi obblighi di cui al comma 3 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 dello stesso   cod. strada , numero d.r. nel caso di demolizione del veicolo prevista dall'articolo 215, comma 4 nella statuizione erano, perciò, compresi anche i veicoli rimossi ai sensi del comma 5 dell' articolo 159 cod. strada , cioè i veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati . Questi commi terzo e quarto dell' articolo 103 cod. strada , tuttavia, sono stati abrogati, sin dal 1997, dall'articolo 56, lettera f-bis, del   D.Lgs. 5 febbraio 1997, numero 22 , recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato dall' articolo 7, comma 19, del D.Lgs. 8 novembre 1997, numero 389 successivamente, l'abrogazione è stata confermata dall'   articolo 264, comma 1, lettera g del D.Lgs. 3 aprile 2006, numero 152 . Con questa abrogazione, in sostanza, la materia era stata già ricondotta, prima dell'adozione del decreto, alla disciplina dello smaltimento dei rifiuti. Infatti, nell'articolo 46 Veicoli a motore e rimorchi dello Titolo III Gestione di particolari categorie di rifiuti dello stesso   D.Lgs. numero 22/1997 , era stato stabilito, al comma 3, che i veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli   articoli 927 -929 e   923 del codice civile   cioè i veicoli del   D.M. 460/99 , numero d.r. sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione al successivo comma 6-bis, quindi, era stato sì previsto che i gestori di centri di raccolta, i concessionari e i gestori delle succursali delle case costruttrici non possano alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5, cioè alla cancellazione, ma soltanto nelle ipotesi in cui la demolizione fosse chiesta dal proprietario il richiamo era ai primi due commi dello stesso articolo e non al comma 3 che disciplinava l'ipotesi del conferimento per cui è giudizio come precisato dal comma 6 - quater, poi, la necessità della previa cancellazione ricorreva anche per la demolizione dei veicoli abbandonati soltanto nel caso dell' articolo 215, comma 4, cod. strada , cioè quando la demolizione costituisse sanzione accessoria ciò che la stessa ricorrente nega si avvenuto, allorché a pag. 20 del ricorso riferisce che I veicoli per cui è chiesto il compenso non erano sottoposti ad alcun sequestro giudiziario o amministrativo . Perciò anche tenuto conto dell'epoca della consegna dei veicoli per cui è giudizio tra il 1984 ed il 1998 , deve reputarsi che il legislatore avesse escluso un nesso di interdipendenza tra le due attività di demolizione e cancellazione, seppure, come detto, entrambe dovute dal gestore del centro conferitario. Per queste premesse, deve escludersi che l'inerzia nell'attività di smaltimento protrattasi nel tempo possa essere compensata sotto forma di oneri di custodia, perché oggetto dell'obbligo conseguente al conferimento non era la custodia del veicolo, ma il suo smaltimento e l'adempimento dell'obbligo di provvedere alla demolizione non era subordinato al previo ottenimento del provvedimento di cancellazione. Tale ultima considerazione rende altresì evidente l'infondatezza del secondo motivo di ricorso, in quanto il fatto di cui sarebbe stata omessa la disamina provvedimenti dirigenziali del Comune di Catania del 29 maggio 2017, ragionevolmente emessi proprio al fine di dare attuazione a quanto disposto nella sentenza di primo grado poi riformata dalla decisione oggi gravata , appare privo di decisività, non incidendo sulla conclusione per cui l'inerzia del Comune di Catania non ha inciso sulla necessità che la ricorrente dovesse autonomamente e tempestivamente adempiere a quanto prescrittole, non potendo quindi accampare alcuna pretesa a titolo di custodia dei veicoli protrattasi oltre i tempi contenuti dettati per la loro demolizione. 5. Il ricorso è rigettato, ed al rigetto consegue la condanna della ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio. 6. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell' articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, numero 228   Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013 , che ha aggiunto il comma 1-quater dell'articolo 13 del testo unico di cui al   D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115   - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 10.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge ai sensi dell 'articolo 13, co. 1 quater, del D.P.R. numero 115/200 2, inserito dall 'articolo 1, co. 17, L. numero 228/1 2, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso a norma dell'articolo 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.