Guida senza patente: per la configurabilità del reato la misura di prevenzione deve essere in vigore

Con il principio di diritto affermato nella sentenza in commento, la Corte di Cassazione individua la condotta del soggetto che non integra il reato previsto dall’articolo 73 d.lgs. 6 settembre 2011, numero 159.

La Corte di appello di Messina confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Messina aveva condannato il ricorrente alla pena di mesi sei di arresto per il reato di cui all'articolo 73 d.lgs. 6 settembre 2011, numero 159 perché, quale persona già sottoposta con provvedimento del Tribunale, definitivo il 24 dicembre 2013, alla «misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per anni due, in data 8 giugno 2018 veniva sorpreso alla guida di un motociclo nonostante non avesse più conseguito la patente di guida, dopo che la stessa gli era stata revocata dal Prefetto di Messina». Il difensore presentava ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, violazione di legge poiché al momento del commesso reato, la misura di prevenzione in questione era già stata interamente eseguita, sicché «difetterebbe», a suo dire, «l'elemento materiale del reato». Per il ricorrente infatti, «il riferimento della norma incriminatrice doveva intendersi rivolto a una persona che al momento della commissione del fatto è ancora sottoposta alla misura di prevenzione personale». Per la Cassazione il ricorso è fondato. Com'è noto infatti, l'articolo 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, numero 8 ha trasformato in illecito amministrativo il reato di guida senza patente, dovendosi escludere da tale depenalizzazione la sola ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio. Tale intervento non ha tuttavia, inciso sull'articolo 73 d.lgs. 6 settembre 2011, numero 159 poiché norma speciale rispetto all'articolo 116, comma 15. L'articolo 73 ha, inoltre, superato più volte il vaglio di legittimità. La Corte, sul punto, procede a citare diverse pronunce della Consulta, da ultimo la recente sentenza numero 116 del 4 giugno 2024. Così, ricostruite le coordinate normative ed ermeneutiche entro le quali si pone la questione, il Collegio ritiene, anche alla luce delle più recenti riflessioni del Giudice delle leggi, che l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma incriminatrice impone di ritenere che il reato previsto e punito dall'articolo 73 del codice antimafia possa essere commesso unicamente dal soggetto che sia al momento del fatto sottoposto a misura di prevenzione personale. La Corte conclude quindi, affermando il seguente principio di diritto «non integra il reato previsto dall'articolo 73 d.lgs. 6 settembre 2011, numero 159 la condotta del soggetto che, già sottoposto ad una misura di prevenzione personale, si ponga alla guida di un autoveicolo o motoveicolo senza patente o, dopo che la stessa sia stata negata, sospesa o revocata, quando la misura di prevenzione non sia più in vigore in quanto interamente eseguita».

Presidente Rocchi - Relatore Toriello Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del 16 settembre 2021 con la quale il Tribunale di Messina aveva condannato A.G. alla pena di mesi sei di arresto per il reato di cui all'articolo 73 d.lgs. 6 settembre 2011, numero 159, perché, quale «persona già sottoposta con provvedimento del Tribunale di Messina, definitivo il 24 dicembre 2013, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per anni due», in data 8 giugno 2018 veniva sorpreso alla guida di un motociclo Honda SDH 150 nonostante non avesse più conseguito la patente di guida, dopo che la stessa gli era stata revocata dal Prefetto di Messina. 2. Il difensore di fiducia del V., Avv. Alessandro Billé, ha presentato ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge. Rileva che al momento del commesso reato la misura di prevenzione in questione era già stata interamente eseguita, sicché difetterebbe l'elemento materiale del reato ed invero, il riferimento della norma incriminatrice alla «persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale» deve intendersi effettuato ad una persona che al momento della commissione del fatto sia ancora sottoposta alla detta misura. 3. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, rilevando che secondo la costante giurisprudenza di legittimità anche di quella formatasi prima dell'introduzione del codice antimafia il reato è configurabile esclusivamente in relazione a persona che all'atto della violazione risulti sottoposta alla misura di prevenzione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. 2. Come è noto, l'articolo 1 d.lgs. 15 gennaio 2015, numero 8 ha trasformato in illecito amministrativo il reato di guida senza patente, già incriminato dall'articolo 116, comma 15, del codice della strada, dovendosi escludere da tale depenalizzazione la sola ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio. L'intervento legislativo non ha, tuttavia, inciso sull'articolo 73 d.lgs. 6 settembre 2011, numero 159, che punisce con la pena dell'arresto colui che, sottoposto con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale, si ponga alla guida di un autoveicolo senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata si tratta, invero, di norma speciale rispetto a quella del codice della strada cfr. Sez. 1, numero 27828 del 13/06/2013, Magliuolo, Rv. 255992 - 01 , sicché su di essa non ha spiegato alcun riflesso la descritta depenalizzazione. L'articolo 73 del codice antimafia ha, in plurime recenti occasioni, superato il vaglio di legittimità costituzionale. Con sentenza numero 211 del 12 settembre 2022 la Consulta ha evidenziato che ciò che ha indotto il legislatore a mantenere l'incriminazione è, appunto, la circostanza che la condotta sia posta in essere da un soggetto attualmente ed effettivamente pericoloso per la sicurezza pubblica, in quanto sottoposto a misura di prevenzione si è, dunque, ravvisato «un quid pluris di pericolosità per il fatto che colui che sia sottoposto con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale possa circolare alla guida di un veicolo», e si è deciso di continuare a sanzionare penalmente la condotta onde «tutelare l'ordine pubblico, potenzialmente posto in pericolo nelle ipotesi in cui sia violata la disposizione di cui all'articolo 120 cod. strada, cui è ricollegata la necessità di porre limitazioni agli spostamenti, di impedire o ostacolare la perpetrazione di attività illecite e di rendere meno agevole il sottrarsi ai controlli dell'autorità nei confronti di soggetti pericolosi. Sicché, rispetto alla fattispecie in esame, l'essere sottoposto, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale - cui l'articolo 120 cod. strada ricollega l'impossibilità di porsi legittimamente alla guida - non si pone come evenienza del tutto estranea al fatto-reato previsto dall'articolo 73 cod. antimafia sentenza numero 354 del 2002 e pertanto non è configurabile come responsabilità penale d'autore . Ciò giustifica, sul piano del principio di offensività, la fattispecie penale di cui all'articolo 73 cod. antimafia e conseguentemente non fondata la questione sollevata in riferimento all'articolo 25, secondo comma, Cost.». Con ordinanza numero 214 dell'8 novembre 2023 la Consulta, nuovamente investita del tema, ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma incriminatrice in questione, ribadendo che «l'elemento differenziale della pericolosità» dell'autore della condotta giustifica la diversità risposta del codice antimafia rispetto al codice della strada «la scelta legislativa di sanzionare l'ipotesi meno grave sul piano amministrativo, allo scopo di assicurare il bene della sicurezza della circolazione stradale e, al contempo, di punire più severamente la stessa condotta, se realizzata da soggetti dalla accertata pericolosità, è dunque coerente con un legittimo inasprimento della risposta punitiva in relazione al differente disvalore della condotta e alla diversa intensità dell'offesa ai beni protetti». Da ultimo, con sentenza numero 116 del 4 giugno 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 73 d.lgs. 6 settembre 2011, numero 159 «nella parte in cui prevede come reato la condotta di colui che - sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida - si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada», rilevando che in un caso del genere - ossia quando non vi sia alcun legame tra lo status di soggetto sottoposto a misura di prevenzione e la sospensione o revoca della patente di guida, disposta per comuni violazioni del codice della strada - viene a delinearsi una responsabilità penale d'autore che contrasta con il principio di offensività, sostanziandosi il presupposto dell'incriminazione in una qualità della persona non connessa alla condotta. Ha, in proposito, osservato la Corte che «le qualità personali dei soggetti o i comportamenti pregressi degli stessi non possono giustificare disposizioni che attribuiscano rilevanza penale a condizioni soggettive, salvo che tale trattamento specifico e differenziato rispetto ad altre persone non risponda alla necessità di preservare altri interessi meritevoli di tutela sentenza numero 211 del 2022 . Non è quindi compatibile con il principio di offensività l'incriminazione dello status di sottoposto a misura di prevenzione personale che non si rifletta su una maggiore pericolosità o dannosità, e, quindi, offensività, della condotta, in assenza della violazione di una specifica prescrizione che sia ricollegabile alla condizione soggettiva di destinatario della misura di prevenzione personale. Ciò che, appunto, si verifica nella disposizione censurata, nella parte in cui prevede come reato la condotta di colui che, sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, guidi senza patente in quanto revocata o sospesa, nei casi in cui la revoca o la sospensione del titolo abilitativo alla guida conseguano non già all'applicazione della misura di prevenzione, ma alla precedente violazione delle disposizioni del codice della strada, segnatamente di quella sui limiti di tasso alcolemico del conducente. Non si giustifica, infatti, anche sotto il profilo del principio di uguaglianza, un trattamento sanzionatorio più grave rispetto a quello stabilito dal legislatore per tutti gli altri soggetti per i quali la medesima condotta rileva quale illecito amministrativo salvo il caso della recidiva nel biennio . Ove non ricorra la revoca, o il diniego, della patente in ragione dell'applicazione della misura di prevenzione, il prevenuto versa nella stessa condizione di ogni altro soggetto che non rispetti la disciplina del codice della strada [ ] incorrendo nella sospensione o nella revoca della patente di guida. Sia per il prevenuto, sia per gli altri soggetti, la successiva condotta di guida con patente sospesa o revocata per violazioni di norme del codice della strada non può non avere lo stesso trattamento giuridico costituisce illecito amministrativo, salva l'ipotesi della recidiva nel biennio». 3. Così ricostruite le coordinate normative ed ermeneutiche entro le quali si pone la questione sottoposta alla valutazione di questo Collegio, deve rilevarsi, anche alla luce delle più recenti riflessioni del Giudice delle leggi, che l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma incriminatrice impone di ritenere che il reato previsto e punito dall'articolo 73 del codice antimafia possa essere commesso unicamente dal soggetto che sia al momento del fatto sottoposto a misura di prevenzione personale diversamente opinando - ossia ritenendo il reato configurabile a carico di qualsiasi soggetto che, già sottoposto ad una misura di prevenzione personale, si ponga alla guida di un autoveicolo senza essere munito della prescritta patente - verrebbe inevitabilmente a delinearsi una responsabilità d'autore, ossia, usando le parole della Corte costituzionale «una fattispecie penale che ha come presupposto una qualità della persona non connessa alla condotta», nella quale verrebbe ad essere incriminato il pregresso status di sottoposto a misura di prevenzione personale, pur se lo stesso non è in alcun modo in grado di comportare una maggiore pericolosità o dannosità, e, quindi, offensività, della condotta. In armonia con le conclusioni alle quali è già giunta questa Sezione all'indomani della citata sentenza numero 211 del 2022 cfr., in particolare, le motivazioni di Sez. 1, numero 47713 del 27/10/2022, Tatangelo, Rv. 283820 , deve, dunque, essere affermato il seguente principio di diritto «Non integra il reato previsto dall'articolo 73 d.lgs. 6 settembre 2011, numero 159 la condotta del soggetto che, già sottoposto ad una misura di prevenzione personale, si ponga alla guida di un autoveicolo o motoveicolo senza patente, o dopo che la stessa sia stata negata, sospesa o revocata, quando la misura di prevenzione non sia più in vigore in quanto interamente eseguita». 4. Nel caso di specie, risulta dall'informativa di reato del 3 luglio 2018 in atti che «A.G. aveva ultimato la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in data 4 aprile 2018», sicché alla data dell'8 giugno 2018 la misura di prevenzione non era certamente più in corso di esecuzione. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, poiché il fatto contestato all'A.G. non è previsto dalla legge come reato, con conseguente annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, e restituzione degli atti al giudice del merito, che li trasmetterà all'autorità amministrativa competente all'irrogazione della sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 9 d.lgs. 15 gennaio 2016, numero 8. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dispone che gli atti siano restituiti alla Corte d'appello di Messina per la trasmissione all'autorità competente all'irrogazione della sanzione amministrativa.